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Transcript:

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 7 ottobre 2011 (12.10) (OR. en) 15265/11 Fascicolo interistituzionale: 2007/0267 (CNS) LIMITE FISC 127 NOTA della: al: Oggetto: presidenza Gruppo ad alto livello Proposte di direttiva e di regolamento del Consiglio per quanto riguarda il trattamento IVA dei servizi assicurativi e finanziari = Dibattito orientativo In vista di un dibattito orientativo, la presidenza ha preparato una nota (figurante nell'allegato) che illustra lo stato delle discussioni sul trattamento IVA dei servizi assicurativi e finanziari e invita il Gruppo ad alto livello a pronunciarsi sugli orientamenti suggeriti per i futuri lavori in merito alle questioni sulle quali non è stato possibile raggiungere un accordo a livello di gruppo. 15265/11 rus/rus/sp/t 1 DG G I LIMITE IT

ALLEGATO NOTA SUL TRATTAMENTO IVA DEI SERVIZI ASSICURATIVI E FINANZIARI La presente nota illustra lo stato delle discussioni sul trattamento IVA dei servizi assicurativi e finanziari e le proposte di orientamento per i futuri lavori in merito alle questioni sulle quali non è stato possibile raggiungere un accordo a livello di gruppo. A. Stato dei lavori 1. Le disposizioni che disciplinano il trattamento IVA dei servizi assicurativi e finanziari sono invariate da oltre trent'anni. Tuttavia, la loro interpretazione e applicazione da parte degli Stati membri sono tutt'altro che uniformi. Inoltre, alla luce dello sviluppo dinamico del mercato dei servizi assicurativi e finanziari dell'ue e dei nuovi, complessi prodotti disponibili in commercio, occorre anche adeguare le definizioni alle attuali condizioni del mercato comune. Per questo motivo, la Commissione europea ha sottoposto al Consiglio nel 2007 una proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il trattamento dei servizi assicurativi e finanziari. La proposta è intesa a: chiarire e aggiornare le definizioni dei servizi finanziari e assicurativi esenti al fine di garantire un'interpretazione coerente in tutta l'unione europea, ampliare l attuale opzione per la tassazione mediante il trasferimento del diritto di opzione dagli Stati membri agli istituti finanziari e assicurativi, introdurre un gruppo di ripartizione dei costi che consenta la ridistribuzione dei costi stessi. La proposta summenzionata è corredata di una proposta di regolamento, nella quale la Commissione ha enumerato in maniera non esauriente gli esempi di servizi assicurativi e finanziari che beneficiano dell'esenzione dall'iva o che ne sono esclusi rispetto alle definizioni dei servizi assicurativi e finanziari previste nella direttiva. 15265/10 rus/rus/sp/t 2

2. Nella sessione del 17 novembre 2010, il Consiglio ECOFIN ha preso atto della situazione e ha approvato gli orientamenti per i futuri lavori (docc. 15578/10 e 16455/10). Secondo tali orientamenti, in futuro si dovrebbero proseguire i lavori tenendo debitamente conto, da un lato, della necessità di garantire condizioni di parità tra operatori e tra Stati membri e di rafforzare la competitività generale del settore finanziario e assicurativo dell'unione europea, e, dall'altro, dell'incidenza di bilancio. Il Consiglio ritiene inoltre che non siano necessari ulteriori lavori sulle disposizioni in materia di ripartizione dei costi a livello di Consiglio. Riguardo all'opzione per la tassazione, il Consiglio ha invitato la Commissione a vagliare eventuali soluzioni che consentano di discostarsi dall'attuale esenzione dall'iva. Si dovrebbero proseguire in via prioritaria i lavori in merito alle definizioni dei servizi finanziari e assicurativi esenti. 3. In oltre tre anni di lavoro in sede di Gruppo "Questioni fiscali" del Consiglio, le proposte sono state ampiamente discusse nel corso delle presidenze slovena, francese, ceca, svedese, spagnola, belga e ungherese e si sono compiuti progressi tangibili. 4. In base alla relazione della presidenza ungherese sull'andamento dei lavori (doc. 11092/11), della quale il Consiglio ECOFIN ha preso atto il 20 giugno 2011 (doc. 11271/11), gli ulteriori lavori sulla tassazione del settore finanziario richiedono un attento bilanciamento di diversi aspetti che incidono sulla percezione di tali questioni da parte degli Stati membri, vale a dire condizioni di parità, competitività del settore, incidenza di bilancio; il futuro accordo dovrebbe tenere conto dei lavori in corso in merito all'individuazione della base imponibile per i servizi finanziari e sarebbe opportuno considerare anche l'evoluzione della strategia IVA e le iniziative relative alla tassazione del settore finanziario. 5. La presidenza polacca ha proseguito i lavori sulle due proposte in sede di Gruppo "Questioni fiscali" (Imposizione indiretta - IVA), incentrandoli sulle definizioni dei servizi finanziari e assicurativi esenti e tenendo conto degli orientamenti del Consiglio del 17 novembre 2010, vale a dire necessità di garantire condizioni di parità tra operatori e tra Stati membri e di rafforzare la competitività generale del settore finanziario e assicurativo dell'unione europea e incidenza di bilancio. Tuttavia, come accennato nella relazione della presidenza ungherese sull'andamento dei lavori, restano aperte quattro questioni di importanza politica che difficilmente potranno essere risolte a livello di gruppo: la cessione di portafogli di contratti di assicurazione e riassicurazione, l'esternalizzazione, la gestione di fondi di investimento e i prodotti finanziari derivati. 15265/10 rus/rus/sp/t 3

a) Cessione di portafogli di contratti di assicurazione e riassicurazione Secondo disposizioni cogenti in materia di IVA e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'unione europea (C-242/08 Swiss Re), la cessione di portafogli di contratti di assicurazione e riassicurazione è assoggettata all'iva, mentre ai sensi della direttiva IVA in vigore la cessione di portafogli di contratti di credito è interpretata da gran parte degli Stati membri come esente. Tenuto conto di una certa discriminazione nel settore assicurativo e riassicurativo (riguardo ai servizi di credito) e distorsione di concorrenza, la maggior parte degli Stati membri opta per l'esenzione della cessione di portafogli di contratti di assicurazione e riassicurazione, mentre alcuni Stati membri (sottolineando l'incidenza negativa sul bilancio causata dall'ampliamento della portata dell'attuale esenzione) optano per mantenere l'assoggettamento all'imposta. b) Esternalizzazione Attualmente, la direttiva IVA non prevede norme per il trattamento IVA dei servizi esternalizzati da fornitori di servizi finanziari e assicurativi esenti. Nonostante varie sentenze pronunciate al riguardo dalla Corte di giustizia dell'unione europea (per es. C-2/95 SDC, C-472/03 Arthur Andersen), la questione rimane controversa. Nel corso delle discussioni svoltesi in sede di gruppo, le delegazioni hanno espresso pareri divergenti. Alcune delegazioni sostengono che l'esenzione per l'esternalizzazione debba coprire soltanto quei servizi che espletano effettivamente tutte le funzioni specifiche ed essenziali di un servizio finanziario o assicurativo esente. Altre delegazioni sono del parere che l'esenzione debba comprendere una gamma più ampia di servizi, ossia quelli che hanno anche almeno una delle funzioni principali dei servizi finanziari e assicurativi. 15265/10 rus/rus/sp/t 4

c) Gestione di fondi di investimento Attualmente, la direttiva IVA attribuisce un certo grado di discrezionalità circa la selezione dei fondi di investimento che rientrano nel concetto di "fondi comuni d investimento". La disposizioni in materia di gestione dei fondi d'investimento non prevedono espliciti riferimenti che limitino la portata dell'esenzione, per es. fondi di investimento che raccolgono il risparmio di "piccoli investitori". Tuttavia, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'unione europea (C-169/04 Abbey National), l'obiettivo dell'esenzione è, tra l'altro, di incoraggiare l'investimento di capitali dei piccoli investitori in fondi d investimento. Sempre secondo la Corte, l'iva dovrebbe essere fiscalmente neutra quanto alla scelta tra l investimento diretto e quello mediante organismi di investimento collettivo. Alcuni Stati membri, citando la summenzionata sentenza, hanno affermato che l'esenzione dovrebbe limitarsi ai fondi di investimento che raccolgono il risparmio di piccoli investitori. Altri - in considerazione della neutralità fiscale e della competitività del settore europeo dei fondi - sono del parere che l'esenzione debba comprendere altri fondi di investimento, per es. fondi che investono in altri fondi. d) Prodotti finanziari derivati Nel corso dei lavori condotti a livello di gruppo, sono emerse opinioni divergenti riguardo alla portata dell'esenzione per le operazioni su prodotti finanziari derivati. Alcune delegazioni ritengono che le operazioni su prodotti finanziari derivati, che sono o possono essere regolate mediante la fornitura fisica di beni o servizi diversi dai servizi finanziari o assicurativi esenti, debbano essere assoggettate all'imposta. Altri Stati membri sostengono che l'imposizione dovrebbe applicarsi solo alle operazioni che in pratica sono regolate mediante la fornitura fisica di beni o servizi diversi dai servizi finanziari o assicurativi esenti. * * * 15265/10 rus/rus/sp/t 5

B. Possibili soluzioni Tenuto conto di quasi quattro anni di lavoro a livello del Gruppo "Questioni fiscali" del Consiglio e in special modo dei prossimi lavori in sede di Consiglio in merito alla strategia IVA e alla tassazione del settore finanziario, la presidenza polacca ha individuato in questa fase due possibili soluzioni. I. Proseguire i lavori sulla base del pacchetto di orientamenti che potrebbe costituire un futuro compromesso. La presidenza polacca considera i seguenti orientamenti per i futuri lavori in merito alle definizioni una possibile soluzione di compromesso: esenzione dall'iva della cessione di portafogli di contratti di assicurazione e riassicurazione; definizione restrittiva della portata dei servizi finanziari e assicurativi esternalizzati, in modo che solo i servizi di natura finanziaria o assicurativa siano esenti; esenzione dall'iva per la gestione di fondi di investimento e fondi pensione che si applicherebbe a qualunque fondo, indipendentemente dall'investitore; tassazione delle sole operazioni su prodotti finanziari derivati regolate mediante la fornitura fisica di beni o servizi. Q1: le delegazioni sono invitate a pronunciarsi su questo pacchetto di orientamenti. Q2: le delegazioni sono invitate a indicare quale orientamento non possono eventualmente accettare e per quali motivi, in particolare in che misura tale posizione è influenzata dalle questioni più generali delle condizioni di parità, della competitività o delle preoccupazioni di bilancio; II. Rinviare ulteriori lavori sul fascicolo all'esame della strategia IVA e delle proposte sulla tassazione del settore finanziario, che potrebbe dare nuovo slancio a questo fascicolo. Q3: le delegazioni sono invitate a indicare se questa potrebbe essere una soluzione accettabile in questa fase. 15265/10 rus/rus/sp/t 6