SCUOLA FORENSE DI CATANIA FONDAZIONE VINCENZO GERACI



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SCUOLA FORENSE DI CATANIA FONDAZIONE VINCENZO GERACI Il Ruolo e la cartella di pagamento: le impugnazioni degli avvisi di accertamento Catania, 8.02.2011 Ruolo Art. 17 D.Lgs. n. 46/1999: si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici. a) Ruoli a titolo definitivo (36 bis, 36 ter Dpr 600/1973, accertamenti divenuti definitivi); b) Ruoli provvisori ordinari (art. 15 Dpr 602/1972); c) Ruoli straordinari (fondato pericolo per la riscossione, art. 11 e 15bis DPR 602/1973) Obbligo di esplicitarlo e facoltà del Giudice di vagliarlo (Cass. 12887/2007) - Estratto di ruolo: impugnabile (Cass. sent. n. 724/2010 e Ord. n. 15946/2010) Cartella di pagamento a) atto impositivo (36 bis, 36 ter Dpr 600/1973); b) atto di mera riscossione (a seguito di accertamento): impugnabile soltanto per vizi propri Vizi propri: a) Termine di decadenza (art. 25 Dpr 602/1973); 1

b) Omessa notifica avviso bonario (comma 5, art. 6, L.n.212/2000); c) Omessa notifica atto presupposto (Cass. SS.UU. n. 16412/2007); d) Difetto di motivazione e) Inesistenza notifica a) Termine di decadenza (art. 25 Dpr 602/1973) - 36bis: entro il 31.12 del terzo anno successivo; - 36ter: entro il 31.12 del quarto anno successivo; - accertamenti definitivi: entro il 31.12 del secondo anno successivo alla definitività; - termine di notifica per l esattore: entro il 9 mese successivo alla consegna (ai fini della non operatività del discarico) b) Mancata notifica dell avviso bonario (solo nel caso di cartelle 36bis); (ex art. 6, comma 5, L. n.212/2000) Cass. n. 17396/2010: La comunicazione bonaria preventiva è necessaria quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione. Non è obbligatoria allorquando il controllo automatizzato della dichiarazione non rilevi errori del contribuente. c) Mancata notifica atto presupposto Cass. n. 16412/2007 Massima: L'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale d) Difetto di motivazione Art.7 L. n. 212/2000 (Statuto del contribuente): Gli atti dell amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto 2

e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell amministrazione Cassazione n. 11251/2007, n. 26330/2009: alla cartella di pagamento devono ritenersi comunque applicabili i principi di ordine generale indicati per ogni provvedimento amministrativo dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, (poi recepiti, per la materia tributaria, dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7), ponendosi, una diversa interpretazione, in insanabile contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., tanto più quando tale cartella non sia stata preceduta da un motivato avviso di accertamento La motivazione non può essere integrata in appello Cassazione n. 11722/2010: Per ottenere la nullità della cartella, tuttavia, il contribuente: 1) non deve contestare il merito ed altresì 2) deve provare il pregiudizio subito dalla omessa motivazione. e) Nullità/Inesistenza della notifica - La nullità della notifica deve essere fatta valere impugnando l atto successivo in quanto sanabile con l impugnazione; - L inesistenza della notifica è invece insanabile Cass. n. 24442/2008: La mancanza di sottoscrizione, che è certamente elemento costitutivo essenziale di un atto giuridico come l'atto di notifica, ne determina la giuridica inesistenza. Questa situazione è del tutto insuscettibile di sanatoria in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo, la quale è prevista solo per la sanatoria della nullità. Avviso di Accertamento Atto amministrativo di tipo vincolato (non discrezionale) con cui l ente impositore (Agenzia Entrate, ente territoriale, etc ) esprime il proprio potere impositivo. 3

Ricezione avviso di accertamento Steps: 1. Annotazione data (decorrenza termini); 2. Controlli: a) relata di notifica; b) rispetto termini di decadenza; c) poteri di firma funzionario che ha firmato atto; d) indicazione responsabile del procedimento. 3. Valutazioni: a) Istanza di annullamento in autotutela (esercizio discrezionale potere amministrativo) fino a quando l atto non diventa definitivo. Problematica della impugnabilità del silenzio rifiuto; b) istanza di accertamento con adesione; c) definizione delle sole sanzioni; d) acquiescenza totale; e) ricorso (entro 60 giorni perentori, con sospensione dei termini). Termini di decadenza notifica avviso di accertamento (art. 43 Dpr 600/73) a) Dichiarazione dei redditi presentata: entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione; b) Dichiarazione dei redditi non presentata: entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione sarebbe dovuta essere presentata. I termini sono raddoppiati in caso di violazioni che comportano obbligo di denuncia per reati fiscali di cui al D.Lgs. n. 74/2000. 4

Modalità di presentazione del ricorso: 1. Notifica del ricorso all Ufficio; 2. deposito del ricorso entro 30 giorni dalla notifica. Istanza di sospensione contestuale o successiva al ricorso Art. 29 D.L. n. 78/2010 Gli avvisi di accertamento notificati dalla data del 1 luglio 2011 e relativi al periodo d imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 sono atti idonei per la riscossione forzata decorsi 90 giorni (60 + 30) dalla notifica. 5