COMUNE DI GRIANTE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA DI SOGGIORNO

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COMUNE DI GRIANTE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA DI SOGGIORNO Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 30.11.2017

INDICE Art. 1 Oggetto... 3 Art. 2 Istituzione e presupposto dell imposta comunale di soggiorno... 3 Art. 3 Destinazione del gettito... 4 Art. 4 Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari... 5 Art. 5 Esenzioni e riduzioni... 5 Art. 6 Misura dell imposta... 6 Art. 7 Obblighi di dichiarazione... 6 Art. 8 Versamenti... 7 Art. 9 Disposizioni in tema di accertamento... 7 Art. 10 Sanzioni amministrative... 8 Art. 11 Ravvedimento operoso... 9 Art. 12 Riscossione coattiva... 9 Art. 13 Rimborsi... 9 Art. 14 Contenzioso... 10 Art. 15 Funzionario responsabile dell imposta... 10 Art. 16 Disposizioni finali... 11

Art. 1 Oggetto 1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell art. 52 del D. Lgs. 446/1997 per disciplinare l applicazione dell imposta di soggiorno nel Comune di Griante di cui all art. 4 del D. Lgs. 14.03.2011 n. 23. 2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, la destinazione del gettito, i soggetti passivi dell imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili in caso di inadempimento. Art. 2 Istituzione e presupposto dell imposta comunale di soggiorno 1. L imposta di soggiorno è istituita in questo Comune, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 14.03.2011 n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Griante, per il turismo, la promozione del territorio, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali, così come meglio specificato dal successivo art. 3. 2. Il Comune di Griante ha titolo per tale istituzione in quanto anche compreso nell elenco regionale delle località turistiche o città d arte. 3. L applicazione dell imposta decorre dal 1 marzo al 31 ottobre 2018 e così per ogni anno. 4. L imposta è corrisposta per ogni pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva situata nel Comune di Griante, di cui alla Legge Regionale in materia di turismo. 5. Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere ed extra alberghiere che offrono alloggio ai sensi della L.R. 16.07.2007 n 15, anche nel caso siano gestite non come attività imprenditoriale. Rientrano tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo: affittacamere; agriturismi; alberghi; bed and breakfast; campeggi; case ed appartamenti per vacanze; residenze turistiche alberghiere; case per ferie;

alloggi gestiti da agenzie di intermediazione immobiliare e simili. Art. 3 Destinazione del gettito 1. Il gettito è esclusivamente destinato a finanziare interventi in materia di turismo al quale viene riconosciuto un ruolo strategico e fondamentale per lo sviluppo sostenibile economico, occupazionale e sociale del territorio comunale. 2. L imposta è destinata al finanziamento, totale o parziale, degli interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché degli interventi di manutenzione e recupero, nonché di fruizione e valorizzazione dei beni culturali paesaggistici e ambientali, ricadenti nel territorio comunale. 3. Tra gli interventi in materia di turismo, nell'ambito delle funzioni e dei compiti spettanti al Comune, è compreso almeno uno dei seguenti: a) Progetti di sviluppo degli itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale, con particolare riferimento alla promozione del turismo culturale. b) Ristrutturazione e adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla fruizione turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili ed a quelli destinati al turismo accessibile. c) Interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali paesaggistici e ambientali ricadenti nel territorio comunale e dell'unione l'attrazione turistica, al fine di garantire una migliore ed adeguata fruizione. d) Sviluppo di punti di accoglienza ed informazione e di sportelli di conciliazione per i turisti. e) Cofinanziamento di interventi promozionali da realizzarsi in collaborazione con l'unione Europea, lo Stato e altri enti locali. f) Incentivazione di progetti volti a favorire il soggiorno di giovani, famiglie ed anziani presso le strutture ricettive, ubicate nel territorio comunale di Griante, durante i periodi di bassa stagione. g) Progetti ed interventi destinati alla formazione ed all'aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare attenzione allo sviluppo dell'occupazione giovanile e femminile. h) Finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici.

Art. 4 Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari 1. Soggetto passivo dell imposta è il soggetto che pernotta nelle strutture ricettive di cui all art. 2. 2. Gli ospiti che pernottano presso la struttura ricettiva sono tenuti a pagare l imposta di soggiorno al gestore della stessa. Art. 5 Esenzioni e riduzioni 1. Sono esenti dal pagamento dell imposta di soggiorno: a) Gli iscritti all anagrafe dei residenti del Comune di Griante; b) Lavoratori che soggiornano per ragioni di servizio attestate dal datore di lavoro; c) Guide turistiche, autisti di pullman, accompagnatori di gruppi che soggiornano per lavoro unitamente ai gruppi stessi. L esenzione si applica per numero 2 autisti di pullman e per un accompagnatore ogni 25 persone. d) I volontari che nel sociale offrono il proprio servizio nel territorio del Comune, in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dal Comune, o per emergenze ambientali; e) I portatori di handicap non autosufficienti con invalidità al 100%, ed il loro accompagnatore; f) Gli appartenenti alla forze armate, alla Polizia statale, alla Guardia Forestale nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottino per esigenze di servizio; g) Minori di anni 10 non compiuti; 2. L imposta di soggiorno è ridotta del 50% nei seguenti casi: a) Studenti che soggiornano per ragioni di studio o per periodi di formazione professionale attestati dalle università, scuole o enti di formazione; b) Minori sino a 12 anni non compiuti. 3. L applicazione dell esenzione è subordinata alla consegna da parte degli interessati al gestore della struttura ricettiva, della seguente modulistica: per le ipotesi di cui alle lettere c), f) apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/2000; per le ipotesi di cui alla lettera e) idonea certificazione.

Art. 6 Misura dell imposta 1. La misura dell imposta è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata tra le strutture ricettive individuate nell art. 2 in modo da tenere conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Per le strutture ricettive la misura è definita in rapporto alla loro classificazione. 2. Le aliquote sono stabilite dalla Giunta con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del d. lgs. 267/2000 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge. La deliberazione è adottata annualmente entro i termini di approvazione del bilancio di previsione. Qualora il provvedimento non venga adottato sono confermate le misura d imposta applicate nel precedente esercizio. 3. Nelle strutture di cui all art. 2 l imposta è applicata fino ad un massimo di 7 (sette) pernottamenti consecutivi. Art. 7 Obblighi di dichiarazione 1. I gestori delle strutture sono tenuti ad informare, anche in appositi spazi, i propri ospiti dell applicazione dell imposta di soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni e sanzioni. Tale obbligo sussiste qualunque sia il canale utilizzato dalla struttura per pubblicizzarsi, compresi tutti i siti web e portali/piatta-forme on line. 2. I gestori delle strutture ricettive, ogni mese, hanno l obbligo di presentare al Comune, una dichiarazione con il dettaglio del numero del pernottamenti imponibili, del numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, dell imposta incassata e degli estremi di versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili al computo della stessa; sono, altresì, obbligati a segnalare le generalità dei soggetti inadempienti, anche senza il consenso espresso dell interessato, come prescritto dall art. 24, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati). 3. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, è presentata entro 15 (quindici) giorni dalla fine di ciascun mese, utilizzando la modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo, preferibilmente per via telematica, mediante procedure informatiche definite dal Comune, nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa e d informatizzazione. 4. I dati della dichiarazione sono finalizzati alla compilazione del conto giudiziale della gestione, se necessario, di cui al successivo art.8, comma 7.

Art. 8 Versamenti 1. I soggetti di cui all articolo 4, comma 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest ultimo provvede alla riscossione dell imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Griante. 2. Per il rilascio della ricevuta di pagamento i gestori possono optare per due differenti soluzioni: rilascio di ricevuta nominativa; procedimento di riscossione ordinario: prevede l'obbligo di indicare all'interno della ricevuta fiscale/fattura rilasciata al cliente l importo versato a titolo di imposta di soggiorno, indicandovi la formula operazione esclusa da IVA ex art.15 del D.P.R. 633/1972". 3. L'imposta si intende assolta al momento del pagamento da parte del soggetto che alloggia nelle strutture ricettive. 4. I soggetti di cui all art. 4 comma 2, provvedono successivamente al versamento di quanto riscosso al Comune di Griante. 5. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, indicandone la causale, entro 15 giorni dalla fine di ciascun mese solare nei modi seguenti: 1. direttamente presso la Tesoreria Comunale; 2. sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale; 3. mediante accredito sul conto corrente bancario intestato al Comune di Griante presso la Tesoreria Comunale. 6. Le somme inferiori ad Euro 50,00 (cinquanta) potranno essere sommate al versamento del mese successivo dandone debita informazione sulla comunicazione mensile di riferimento di cui all articolo 7 comma 2. In ogni caso entro il 15 novembre si dovrà procedere al saldo della posizione annuale. 7. Utilizzando i dati delle dichiarazioni e dei versamenti effettuati dal gestore, il funzionario comunale provvederà alla redazione di un riepilogo sulla gestione. Gli stessi dati potranno essere utilizzati in caso di giudizio davanti alla Corte dei Conti per la redazione del conto giudiziale (art. 93, comma 3, D. Lgs. 267/2000; art. 94 R.D. 2440/1923). Art. 9 Disposizioni in tema di accertamento 1. Ai fini dell attività di accertamento sull imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di

cui all art. 1 commi 161, 162 della Legge 27.12.2006 n. 296, nonché l art. 1219 del Codice Civile. 2. Il Comune può avvalersi di dati, notizie e di qualsiasi elemento rilevante relativo ai soggetti passivi ed ai gestori delle strutture ricettive, ove necessario, previa richiesta ai competenti uffici pubblici. 3. Ai fini dell esercizio dell attività di controllo l Amministrazione Comunale può: a) Invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti; b) Inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati. 4. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare documenti comprovanti la dichiarazione resa, le modalità dell imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune, nonché tutta la documentazione inerente la gestione dell imposta. Art. 10 Sanzioni amministrative 1. Le violazioni del presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzione tributaria, dai decreti legislativi 18/12/97 n. 471, 472, 473 nonché secondo le disposizioni del presente articolo. 2. Per l omesso, ritardato o parziale versamento dell imposta da parte del soggetto passivo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell importo non versato, ai sensi dell art. 13 del D. Lgs 471/97 e gli interessi calcolati secondo le norme in vigore, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili, tenuto conto però che per i pagamenti effettuati in ritardo entro i 15 (quindici) giorni dalla data di scadenza si applica, per ogni giorno di ritardo, un quindicesimo della misura di sanzione applicata dal citato art. 13 del D. Lgs. 417/97 in relazione all art. 13 del D. Lgs. 472/97 sul ravvedimento operoso e all art. 13/bis del regolamento delle Entrate. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 16 del D. Lgs. 472/1997. 3. Per l omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 in quanto violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all art. 7 del presente regolamento ai sensi dell art. 7 bis del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Per la violazione dell obbligo di informazione alla clientela prevista dall art. 7, comma 1, del presente regolamento si applica al gestore della struttura ricettiva la sanzione amministrativa pecuniaria di 50,00 (cinquanta) ai sensi dell art. 7 bis del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689. 5. Per la mancata esibizione della documentazione indicata all articolo 9, comma 3, nonché l omessa segnalazione di contribuenti evasori, di cui all articolo 7, comma 2, verrà irrogata una sanzione da un minimo di. 25,00.= ad un massimo di. 250,00.= per ciascun caso. Art. 11 Ravvedimento operoso 1. Il ravvedimento operoso è stabilito dall art. 13 del D. Lgs. 472/97 correlato all art. 13 del D. Lgs. 471/97. 2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento dell imposta di soggiorno nonché al pagamento degli interessi calcolati secondo le norme in vigore e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Art. 12 Riscossione coattiva 1. Le somme accertate dall Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica dell atto sono riscosse coattivamente. Art. 13 Rimborsi 1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno di versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. 2. Nei casi di versamento dell imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposita comunicazione da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento; nelle ipotesi in cui l eccedenza da compensare sia pari o

superiore a euro duemila la compensazione potrà essere effettuata solo previa autorizzazione da parte del funzionario responsabile dell imposta. 3. Non si procede a rimborso dell imposta per importi pari o inferiori ad euro 10 (dieci) per bimestre solare. Art. 14 Contenzioso 1. Le controversie concernenti l imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche. Art. 15 Funzionario responsabile dell imposta 1. La Giunta Comunale provvede, con proprio atto, alla nomina del funzionario responsabile dell imposta di soggiorno. 2. Il funzionario responsabile dell imposta provvede all organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti. 3. Il Funzionario responsabile dell imposta è obbligato alla compilazione di un prospetto. riassuntivo dei resoconti presentati dai gestori.

Art. 16 Disposizioni finali 1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dal 01/01/2018. 2. Per particolari esigenze tecniche la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli articoli 7 e 8 del presente Regolamento. 3. Il presente regolamento diverrà efficace decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione nell Albo Pretorio on line del Comune di Griante. 4. Copia del presente regolamento, a norma dell art. 22 della Legge 7.08.1990 nr. 241 come sostituito dall art. 5 comma 1 della Legge 11.02.2005 nr. 15, è tenuto a disposizione del pubblico affinché possa prenderne visione in qualsiasi momento ed è pubblicato sul sito internet del Comune di Griante (www.comune.griante.co.it). 5. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell ordinamento tributario ed in particolare i Decreti Legislativi nr. 471, 472, 473 del 18.12.1997, l art. 1 commi dal 158 al 170 della Legge 17.12.2006 nr. 296. 6. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali ed in tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la predetta normativa.