CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. Istituzione del marchio «Made in Italy» N. 1402 RAISI, SAGLIA. Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati



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Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1402 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI RAISI, SAGLIA Istituzione del marchio «Made in Italy» Presentata il 18 luglio 2006 ONOREVOLI COLLEGHI! La presente proposta di legge persegue una finalità di tutela dei nostri prodotti e del nostro brand da sostenere anche nei consessi bilaterali e multilaterali a livello internazionale. La fattispecie prevista agli articoli 23 e 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, relativa all origine delle merci, è sufficientemente ampia. Tuttavia esistono prodotti che potrebbero richiedere una protezione ancora più significativa come, ad esempio, le merci integralmente prodotte con materie prime italiane, ideate e lavorate in Italia. In tale senso quanto previsto nell ambito dell Organizzazione mondiale del commercio (WTO) (indicazioni geografiche) e nell ambito dell Unione europea (direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, regolamento (CE), n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, che stabiliscono i criteri per l etichettatura e la tracciabilità degli organismi geneticamente modificati) garantisce una efficace tutela per tali prodotti. È da osservare, altresì, che molti prodotti, sulla base della loro indiscussa eccellenza, riescono a comunicare già da soli la propria provenienza; dunque tali previsioni riguardano essenzialmente, se non esclusivamente, i prodotti «medi». A tutela dei nostri prodotti deve essere condotta la lotta alla contraffazione, nel senso di garantire una cornice di regole per il libero dispiegarsi delle risorse del Paese e per la sua affermazione. In tale senso il Governo italiano si è impegnato su vari livelli: a) in ambito WTO con riferimento alla proprietà intellettuale (accordo TRIPS Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights e agricoltura) relativamente all impegno negoziale sulle indicazioni geografiche (diritto dei popoli alla propria storia e identità);

Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 1402 b) in ambito comunitario, proponendo di rivedere la normativa vigente per renderla più omogenea e prevedendo un ampio ricorso al diritto penale nei casi di accertata violazione del diritto di proprietà intellettuale con relativa distruzione della merce; c) a livello nazionale la legge n. 273 del 2002 (recante misure per favorire l iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza) contempla misure per la lotta alla contraffazione prevedendo una delega al Governo per il riassetto della disciplina in materia di proprietà intellettuale, l istituzione di dodici sezioni di tribunale specializzate, l attribuzione all autorità amministrativa del potere di distruzione, anche d ufficio, della merce contraffatta; delega che è stata solo in parte attuata con il decreto legislativo n. 168 del 2003, istitutivo delle sezioni specializzate. Si illustra di seguito il contenuto della proposta di legge. L articolo 1, ai commi 1 e 2, amplia il novero dei soggetti legittimati a richiedere l uso del marchio, prevedendo i casi di «full made in Italy». È stata anche precisata la titolarità del marchio, che spetta al Ministero dello sviluppo economico, il cui rilascio in concessione avviene secondo modalità da stabilire con un successivo provvedimento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Al comma 3 si prevede la necessità, ai fini dell uso del marchio, di produrre idonea documentazione che comprovi il rispetto della normativa, specie comunitaria, in materia di caratteristiche merceologiche a tutela del consumatore. Il comma 4 prevede, infine, l apposizione del marchio esclusivamente sul prodotto finito. L articolo 3 fissa in due anni il termine per la verifica della sussistenza delle condizioni nel diritto d uso (il termine di tre anni attualmente previsto non sembra dare sufficienti garanzie qualora eventuali modifiche del ciclo produttivo alterino i prodotti con riferimento ai requisiti per l utilizzo del marchio). In caso di trasferimento di impresa è stata prevista la verifica della sussistenza dei requisiti per l utilizzo del marchio in capo al nuovo concessionario (comma 5), poiché tale utilizzo presuppone una dichiarazione del concessionario stesso (articolo 2, comma 2), oltre alla sussistenza dei requisiti medesimi. L articolo 4 introduce un sistema sanzionatorio sostanzialmente legato alle norme del codice penale e alle leggi speciali in materia di abuso e contraffazione dei marchi e dei brevetti. Il richiamo appare sufficiente poiché le pene previste, pecuniarie e detentive, assicurano un buon effetto deterrente. L articolo 5 prevede un azione di promozione del Ministero dello sviluppo economico a sostegno del marchio e per la valorizzazione della produzione italiana, al cui onere si provvede ai sensi dell articolo 7.

Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 1402 PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. (Istituzione del marchio). 1. È istituito il marchio «Made in Italy» al fine di identificare le merci la cui produzione è avvenuta integralmente sul territorio italiano o ai sensi dell articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992. 2. La titolarità del marchio «Made in Italy»è del Ministero dello sviluppo economico, che ne concede l uso secondo modalità definite con apposito decreto del Ministro da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del commercio internazionale. 3. Il marchio «Made in Italy» è accompagnato dalla certificazione idonea a documentare le caratteristiche merceologiche in ottemperanza alle leggi vigenti. 4. Il marchio «Made in Italy» deve essere apposto esclusivamente sul prodotto finito e in modo da renderne immediata la visibilità. ART. 2. (Requisiti per la richiesta di attribuzione). 1. La richiesta di attribuzione del marchio «Made in Italy» è presentata dalle imprese interessate al Ministero dello sviluppo economico, unitamente alla documentazione comprovante che la produzione della merce è avvenuta integralmente sul territorio italiano o ai sensi dell articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992. 2. La documentazione di cui al comma 1 è corredata da una dichiarazione di conformità alle norme vigenti in materia di lavoro, di contribuzione fiscale e previdenziale nonché di tutela dell ambiente e

Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 1402 da un attestazione che esclude l impiego di minori nella produzione. ART. 3. (Condizioni per la continuazione nel diritto d uso). 1. Le imprese che hanno ottenuto l attribuzione del marchio «Made in Italy» hanno l obbligo di presentare ogni due anni dalla data di concessione del marchio, a pena di decadenza, la documentazione di cui all articolo 2. 2. Il Ministero dello sviluppo economico può acquisire, da qualsiasi fonte, notizie atte a verificare la sussistenza delle condizioni per l attribuzione del marchio «Made in Italy». 3. Il Ministero dello sviluppo economico nel caso rilevi a carico dell impresa violazioni nell utilizzazione del marchio «Made in Italy» provvede a darne comunicazione all autorità giudiziaria, inibendo cautelativamente l uso del marchio. 4. Nel caso siano giudizialmente accertate gravi violazioni di legge a carico dell impresa il Ministero dello sviluppo economico revoca il diritto all uso del marchio «Made in Italy». 5. Il trasferimento dell impresa implica la verifica della sussistenza in capo al nuovo concessionario dei requisiti di cui all articolo 2, ai fini del trasferimento del diritto all uso del marchio «Made in Italy». ART. 4. (Sanzioni). 1. Qualora ne abbia notizia, il Ministero dello sviluppo economico segnala all autorità giudiziaria, per le iniziative di sua competenza, i casi di contraffazione e di uso abusivo del marchio «Made in Italy». 2. L uso illecito del marchio «Made in Italy» è punito ai sensi del libro II, titolo VII, capo II, del codice penale, e del codice della proprietà industriale, di cui al de-

Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 1402 creto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni. Per l irrogazione delle pene accessorie, si applica l articolo 518 del codice penale. La condanna comporta la revoca del diritto all uso del marchio. 3. Le imprese alle quali è stato revocato il diritto all uso del marchio «Made in Italy» possono farne richiesta per prodotti diversi da quello per cui è stata disposta la revoca, decorsi due anni dal provvedimento. 4. Le imprese alle quali è stato revocato il diritto all uso del marchio «Made in Italy» possono farne nuovamente richiesta per lo stesso prodotto decorsi cinque anni dal provvedimento. ART. 5. (Pubblicizzazione del marchio). 1. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero del commercio internazionale, predispone programmi annuali di pubblicizzazione del marchio «Made in Italy» sui principali mercati internazionali per il sostegno e la valorizzazione della produzione italiana e per la sensibilizzazione del pubblico ai fini della tutela del consumatore. ART. 6. (Registrazione del marchio comunitario). 1. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero del commercio internazionale, promuove la registrazione del marchio comunitario, presso l apposito Ufficio di armonizzazione ai fini della tutela internazionale del marchio in Stati terzi ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, e del protocollo relativo alla intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, fatto a Madrid il 27 giugno 1989, reso esecutivo ai sensi della legge 12 marzo 1996, n. 169.

Atti Parlamentari 6 Camera dei Deputati 1402 ART. 7. (Copertura finanziaria). 1. All onere derivante dall attuazione delle disposizioni di cui all articolo 5, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell ambito dell unità previsionale di base «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministro dell economia e delle finanze per l anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l accantonamento relativo al Ministro delle attività produttive. 2. Il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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