Art Recesso per giusta causa.

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Transcript:

1. (omissis) Art. 2119. Recesso per giusta causa. 2.Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell'imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa dell'azienda.

Quindi, in caso di fallimento I rapporti continuano Non è condizione per risolvere il rapporto per GC Vale anche per: Liquidazione coatta amministrativa Concordato preventivo Amministrazione straordinaria? SI, dice la giurisprudenza

In passato si riteneva applicabile Art.72 LF QUIESCENZA DEL RAPPORTO (*) (*) Applicabile ai soli contratti di compravendita ineseguiti

I rapporti quindi continuano Per cui, se non c è disdetta MORA CREDITORE IL CURATORE DEVE SBRIGARSI DIRITTO ALLA PRETRIBUZIONE

Art.104 LF FINIRE PRODUZIONE Perché EP? MANTENERE L IMPRESA VIVA

EP SCELTA TRASFERIMENTO (es. affitto, cessione) SOSPENSIONE (Cigs) CONTINUAZIONE TOUT COURT, FINO A CHE NON SI PROPENDE PER: SCIOGLIMENTO (Licenziamenti) SOSPENSIONE + SCIOGLIMENTO SOSPENSIONE + TRASFERIMENTO

Se i rapporti continuano per effetto dell EP Le retribuzioni vanno allocate in prededuzione ex art.111, co 1, n.1) LF

Se non c è EP cigs SOLUZIONI LIC. IND. PLURIMO ART.3 LEGGE 604 mobilità LICENZIAM. COLLETTIVO ART.3 L.223

Cigs e procedure concorsuali (art.3 legge 223/91) 1. Il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai lavoratori delle imprese soggette alla disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata. Il trattamento straordinario di integrazione salariale è altresì concesso nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni. In caso di mancata omologazione, il periodo di integrazione salariale fruito dai lavoratori sarà detratto da quello previsto nel caso di dichiarazione di fallimento. Il trattamento viene concesso, su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario, per un periodo non superiore a dodici mesi. 2. Entro il termine di scadenza del periodo di cui al comma 1, quando sussistano fondate prospettive di continuazione o ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione tramite la cessione, a qualunque titolo, dell'azienda o di sue parti, il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere prorogato, su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario, previo accertamento da parte del CIPI, per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi. La domanda deve essere corredata da una relazione, approvata dal giudice delegato o dall'autorità che esercita il controllo, sulle prospettive di cessione dell'azienda o di sue parti e sui riflessi della cessione sull'occupazione aziendale.

Cigs e procedure concorsuali (art.3 legge 223/91) Segue: 3. Quando non sia possibile la continuazione dell'attività, anche tramite cessione dell'azienda o di sue parti, o quando i livelli occupazionali possano essere salvaguardati solo parzialmente, il curatore, il liquidatore o il commissario hanno facoltà di collocare in mobilità, ai sensi dell'articolo 4 ovvero dell'articolo 24, i lavoratori eccedenti. In tali casi il termine di cui all'articolo 4, comma 6, è ridotto a trenta giorni. Il contributo a carico dell'impresa previsto dall'articolo 5, comma 4, non è dovuto. 4. L'imprenditore che, a titolo di affitto, abbia assunto la gestione, anche parziale, di aziende appartenenti ad imprese assoggettate alle procedure di cui al comma 1, può esercitare il diritto di prelazione nell'acquisto delle medesime. Una volta esaurite le procedure previste dalle norme vigenti per la definitiva determinazione del prezzo di vendita dell'azienda, l'autorità che ad essa proceda provvede a comunicare entro dieci giorni il prezzo così stabilito all'imprenditore cui sia riconosciuto il diritto di prelazione. Tale diritto deve essere esercitato entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione. 4-bis. Le disposizioni in materia di mobilità ed il trattamento relativo si applicano anche al personale il cui rapporto sia disciplinato dal R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, e successive estensioni, modificazioni e integrazioni, che sia stato licenziato da imprese dichiarate fallite, o poste in liquidazione, successivamente alla data del 1 gennaio 1993. Per i lavoratori che si trovino nelle indicate condizioni e che maturino, nel corso del trattamento di mobilità, il diritto alla pensione, la retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione deve intendersi quella dei dodici mesi di lavoro precedenti l'inizio del trattamento di mobilità.

Cigs e procedure concorsuali (art.3 legge 223/91) Segue: 4-ter. Ferma restando la previsione dell'art. 4 della L. 12 luglio 1988, n. 270, e limitatamente ai lavoratori licenziati successivamente al 1 agosto 1993, nei casi di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di procedure di liquidazione, le norme in materia di mobilità e del relativo trattamento trovano applicazione anche nei confronti delle aziende di trasporto pubblico che hanno alle proprie dipendenze personale iscritto al Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. Per i lavoratori che si trovino nelle indicate condizioni e che maturino, nel corso del trattamento di mobilità, il diritto alla pensione, la retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione deve intendersi quella del periodo di lavoro precedente l'inizio del trattamento di mobilità. 5. Sono abrogati l'art. 2 della L. 27 luglio 1979, n. 301, e successive modificazioni, e l'art. 2 del D.L. 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 aprile 1985, n. 143, e successive modificazioni. 5-bis. La disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale e di collocamento in mobilità prevista dal presente articolo per le ipotesi di sottoposizione di imprese a procedure concorsuali si applica, fino a concorrenza massima di lire dieci miliardi annui, previo parere motivato del prefetto fondato su ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, ai lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. A tale fine l'amministratore dei beni nominato ai sensi dell'articolo 2-sexies della citata legge n. 575 del 1965 esercita le facoltà attribuite dal presente articolo al curatore, al liquidatore e al commissario nominati in relazione alle procedure concorsuali.

Cigs e procedure concorsuali (D.p.r. 10.06.2000 n. 218) Art. 6. Amministrazione straordinaria e procedure concorsuali. 1. Nel caso di imprese assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria, sia nel caso in cui vi sia prosecuzione dell'esercizio d'impresa, sia nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia disposta o sia cessata, nonché nei casi di dichiarazione di fallimento, di omologazione del concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, di liquidazione coatta amministrativa, previo svolgimento dell'esame congiunto, secondo le modalità di cui all'articolo 2, il commissario, il curatore ovvero il liquidatore presentano o inviano, all'ufficio indicato nell'articolo 11, la domanda intesa ad ottenere il trattamento straordinario di integrazione salariale o le eventuali proroghe, redatta in conformità al modello stabilito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e corredata dalla documentazione richiesta.

Cigs e procedure concorsuali Procedura sindacale (art.2 Dpr 218/2000) 1) comunicazione da parte del Curatore, Liquidatore o Commissario (sempre o solo dopo l omologa?) alle RSU o RSA o OO.SS. Territoriali. 2) entro 3 gg. dalla comunicazione richiesta esame congiunto 3) la richiesta va presentata all ufficio della regione (o MLPS)

Cigs e procedure concorsuali Procedura sindacale (art.2 Dpr 218/2000) Nell esame congiunto si discute: - del programma - n dei lavoratori - criteri x individuare i lavoratori - modalità rotazione oppure - le ragioni della mancata rotazione

Cigs e procedure concorsuali Procedura sindacale (art.2 Dpr 218/2000) 4) La procedura deve terminare entro: - 25 gg. - 10 gg,. <= 50 dip. dalla richiesta sub 3) all ufficio della regione (o MLPS) 5) Non c è contributo: 4,5% o 3% (art.6 Dpr 218/2000)

Cigs e procedure concorsuali Se si tratta di: Fallimento Omologazione CP LCA 1) Non vi sono termini per la domanda al MLPS 2) La domanda la predispongono i: - curatori - commissario - liquidatore

Durata= 12 mesi Cigs e procedure concorsuali Se vi sono fondate prospettive di continuazione o di ripresa (anche parziale) = ulteriori 6 mesi CI VUOLE RELAZIONE APPROVATA DAL GIUDICE DELEGATO

Cigs e procedure concorsuali Dubbi e perplessità: La richiesta di CIG è obbligatoria? o si può mettere fin da subito in mobilità?

Cigs e procedure concorsuali Si propende per la non obbligatorietà della CIGS, per una serie di ragioni: 1) Il curatore potrebbe essere responsabile di violazioni in materia di Cigs 2) La legge dice che la Cigs viene concessa a domanda del curatore 3) La legge non dice che la mobilità debba essere chiesta dopo la Cigs 4) Perché non tutte le imprese sono soggette a Cigs pur essendo soggette a procedure concorsuali 5) Anche la Cigs concorsuale non dovrebbe avere funzione assistenziale. Vedi art.14, comma 13 legge 223/91 Principio generale

Art.104-bis LF - Art.3, co.4 Legge 223/91 Cosa riguarda = l intera azienda o ramo Scopo = propedeutico vendita Proposta = curatore Autorizzazione = Giudice delegato Parere = comitato creditori

Scelta affittuario = in base ai seguenti parametri - stima - diffusione - canone offerto - garanzie offerte - piano prosecuzione rapporti di lavoro

ATTO PUBBLICO Forma = art.2556 c.c. SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA Deposito entro 30 gg.

Poteri curatore = ispezioni c/o l affittuario Recesso = curatore (sentito comitato creditori) GIUSTO INDENNIZZO ALL AFFITTUARIO

Diritto di prelazione Vs. affittuario = Autorizza GD (con parere comitato creditori Retrocessione dell affitto alla procedura = NO responsabilità procedura x debiti maturati fino alla retrocessione DEROGA 2112 c.c. 2560 c.c.

Art. 3, comma 4, legge 223/91 - diritto di prelazione - autorità comunica entro 10 gg. all affittuario - l affittuario deve decidere entro 5 gg. RIPETE IL CONTENUTO DELL ART.104-BIS LF

Deroghe al principio della conservazione In caso di fallimento, omologazione CP, Amm.straord. e LCA = NO art.2112 c.c. (con accordo sindacale) (Art.47, comma 5, legge 428/90) In caso di vendita azienda ad opera del fallimento = Trasferimento solo parziale dei lavoratori (Art.105, 3 comma, LF)

Licenziamento individuale plurimo (GMO) Art.3 legge 604/1966 Licenziamento collettivo Art.4 e 24 legge 223/91

Normale procedura. Lettera di licenziamento ai singoli lavoratori nel rispetto del preavviso o con indennità sostitutiva

Rispetto procedure art.4 legge 223/91 Termini max procedura = 75 gg 60 gg Non c è il contributo alla mobilità da parte dell impresa (*) (*) per le imprese in CP l esenzione vale anche prima dell omologa

Crediti maturati dopo l apertura della procedura = prededucibili E il TFR? Dove va collocato? Crediti ante procedura concorsuale = privilegiati Privilegio di 2 grado (dopo le spese d giustizia) vengono al 2 posto (dopo i crediti prededucibili)

Copre il TFR non erogato (art.2 Legge 297/82) Ma anche le ultime 3 mensilità non percepite (D.Lgs 80/92)

Se il Fondo di garanzia interviene Si surroga al lavoratore nel privilegio ex art.2751-bis e 2776 c.c.

L intervento del Fondo si prescrive in

Disciplina generale = prescrizione quinquennale Se il datore di lavoro è fallito = non si prescrivono Bisogna allegare documenti probatori dell intercorso rapporto RAFFORZAMENTO PRINCPIO DI AUTOMATICITA DELLA PRESTAZIONE EX ART.2116 C.C.

Legge 29/12/1990 n.428 - Art.47 TRASFERIMENTI DI AZIENDA Comma 1 Quando si intenda effettuare, ai sensi dell' art. 2112 del codice civile, un trasferimento d'azienda in cui sono occupati piu' di quindici lavoratori, l'alienante e l'acquirente devono darne comunicazione per iscritto, almeno venticinque giorni prima, alle rispettive rappresentanze sindacali costituite, a norma dell'art.19 della legge 20/05/1970, n.300, nelle unita' produttive interessate, nonche' alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze aziendali, la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria puo' essere effettuata per il tramite dell'associazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato. L'informazione deve riguardare: a) i motivi del programmato trasferimento d'azienda; b) le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori; c) le eventuali misure previste nei confronti di questi ulitimi. Comma 2 Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali aziendali o dei sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, l'alienante e l'acquirente sono tenuti ad avviare, entro sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. La consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo. Il mancato rispetto, da parte dell'acquirente o dell'alienante, dell'obbligo di esame congiunto previsto nel presente articolo costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20/05/1970, n. 300. Comma 3 I primi tre commi dell'art. 2112 del codice civile sono sostituiti dai seguenti: "In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con l'acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. L'alienante e l'acquirente sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli artt.410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore puo' consentire la liberazione dell'alienante dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. L'acquirente e' tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa dell'acquirente". Comma 4 Ferma restando la facolta' dell'alienante di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per se' motivo di licenziamento. 1

Comma 5 Qualora il trasferimento riguardi aziende o unita' produttive delle quali il CIPI abbia accertato lo stato di crisi aziendale a norma dell'art. 2, quinto comma, lettera c), della legge 12/08/1977, n.675, o imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazine di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attivita' non sia stata disposta o sia cessata nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione l' art. 2112 del codice civile, salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo puo' altresi' prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell'alienante. Comma 6 I lavoratori che non passano alle dipendenze dell'acquirente, dell'affittuario o del subentrante hanno diritto di precedenza nelle assunzioni che questi ultimi effettuino entro un anno dalla data del trasferimento, ovvero entro il periodo maggiore stabilito dagli accordi collettivi. Nei confronti dei lavoratori predetti, che vengano assunti dall'acquirente, dall'affittuario o dal subentrante in un momento successivo al trasferimento d'azienda, non trova applicazione l' art. 2112 del codice civile. Art. 2112 Trasferimento dell'azienda In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con l'acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano (1). L'alienante e l'acquirente sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione dell'alienante dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro (1). L'acquirente è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa dell'acquirente (1). Le disposizioni di quest'articolo si applicano anche in caso di usufrutto o di affitto dell'azienda. (1) Comma così sostituito dall'art. 47, L. 29 dicembre 1990, n. 428. 2

ATTUALE NORMATIVA Articolo 2113 Rinunzie e transazioni (Così sostituito dall'art.6 della Legge 11 agosto 1973, n. 533) 1. Le rinunzie e le transazioni (1966), che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'art. 409 Cod. Proc. Civ., non sono valide. 2. L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima. 3. Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà. 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli artt. 185, 410 e 411 Cod. Proc. Civ. Libro secondo: DEL PROCESSO DI COGNIZIONE Titolo IV: NORME PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO Capo I: DELLE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO 3

LEGGE 223/91 "NORME IN MATERIA DI CASSA INTEGRAZIONE, MOBILITA', TRATTAMENTI DI DISOCCUPAZIONE, ATTUAZIONE DI DIRETTIVE DELLA COMUNITA' EUROPEA, AVVIAMENTO AL LAVORO ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MERCATO DEL LAVORO" Art. 4 Art.24 Procedura per la dichiarazione di mobilità Norme in materia di riduzione del personale Art. 4. Procedura per la dichiarazione di mobilità. 1. L'impresa che sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale, qualora nel corso di attuazione del programma di cui all'articolo 1 ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative, ha facoltà di avviare le procedure di mobilità ai sensi del presente articolo. 2. Le imprese che intendano esercitare la facoltà di cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato. 3. La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere indicazione: dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, la dichiarazione di mobilità; del numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente; dei tempi di attuazione del programma di mobilità; delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della attuazione del programma medesimo. Alla comunicazione va allegata copia della ricevuta del versamento all'inps, a titolo di anticipazione sulla somma di cui all'articolo 5, comma 4, di una somma pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti (6). 4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e della ricevuta del versamento di cui al comma 3 devono essere contestualmente inviate all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. 5. Entro sette giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, a richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti, allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e le possibilità di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante contratti di solidarietà e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro. 6. La procedura di cui al comma 5 deve essere esaurita entro quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione dell'impresa. Quest'ultima dà all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione comunicazione scritta sul risultato della consultazione e sui motivi del suo eventuale esito negativo. Analoga comunicazione 4

scritta può essere inviata dalle associazioni sindacali dei lavoratori. 7. Qualora non sia stato raggiunto l'accordo, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione convoca le parti al fine di un ulteriore esame delle materie di cui al comma 5, anche formulando proposte per la realizzazione di un accordo. Tale esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni dal ricevimento da parte dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione della comunicazione dell'impresa prevista al comma 6. 8. Qualora il numero dei lavoratori interessati dalla procedura di mobilità sia inferiore a dieci, i termini di cui ai commi 6 e 7 sono ridotti alla metà. 9. Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facoltà di collocare in mobilità gli impiegati, gli operai e i quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Contestualmente, l'elenco dei lavoratori collocati in mobilità, con l'indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell'età, del carico di famiglia, nonché con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1, deve essere comunicato per iscritto all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente, alla Commissione regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma 2. 10. Nel caso in cui l'impresa rinunci a collocare in mobilità i lavoratori o ne collochi un numero inferiore a quello risultante dalla comunicazione di cui al comma 2, la stessa procede al recupero delle somme pagate in eccedenza rispetto a quella dovuta ai sensi dell'articolo 5, comma 4, mediante conguaglio con i contributi dovuti all'inps, da effettuarsi con il primo versamento utile successivo alla data di determinazione del numero dei lavoratori posti in mobilità. 11. Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di cui al presente articolo, che prevedano il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti, possono stabilire, anche in deroga al secondo comma dell'articolo 2103 del codice civile, la loro assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte. 12. Le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di efficacia ove siano state effettuate senza l'osservanza della forma scritta e delle procedure previste dal presente articolo. 13. I lavoratori ammessi al trattamento di cassa integrazione, al termine del periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale, rientrano in azienda. 14. Il presente articolo non trova applicazione nel caso di eccedenze determinate da fine lavoro nelle imprese edili e nelle attività stagionali o saltuarie, nonché per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato. 15. Nei casi in cui l'eccedenza riguardi unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, la competenza a promuovere l'accordo di cui al comma 7 spetta rispettivamente al direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ovvero al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Agli stessi vanno inviate le comunicazioni previste dal comma 4. 16. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, le disposizioni del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 1978, n. 215, ad eccezione dell'articolo 4-bis, nonché il decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979, n. 36 (7). 5

Art. 24. Norme in materia di riduzione del personale. 1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 2 a 12, e all'articolo 5, commi da 1 a 5, si applicano alle imprese che occupino più di quindici dipendenti e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell'arco di centoventi giorni, in ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive nell'ambito del territorio di una stessa provincia. Tali disposizioni si applicano per tutti i licenziamenti che, nello stesso arco di tempo e nello stesso ambito, siano comunque riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione (31). 2. Le disposizioni richiamate nel comma 1 si applicano anche quando le imprese di cui al medesimo comma intendano cessare l'attività. 3. Quanto previsto all'art. 4, commi 3, ultimo periodo, e 10, e all'art. 5, commi 4 e 5, si applica solo alle imprese di cui all'art. 16, comma 1. Il contributo previsto dall'art. 5, comma 4, è dovuto dalle imprese di cui all'art. 16, comma 1, nella misura di nove volte il trattamento iniziale di mobilità spettante al lavoratore ed è ridotto a tre volte nei casi di accordo sindacale (32). 4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi di scadenza dei rapporti di lavoro a termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei casi di attività stagionali o saltuarie. 5. La materia dei licenziamenti collettivi per riduzione di personale di cui al primo comma dell'articolo 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 6 della legge 11 maggio 1990, n. 108, è disciplinata dal presente articolo. 6. Il presente articolo non si applica ai licenziamenti intimati prima della data di entrata in vigore della presente legge. REGIO DECRETO 16 MARZO 1942 N 267 Art. 104 bis Affitto dell'azienda o di rami dell'azienda. Anche prima della presentazione del programma di liquidazione di cui all'articolo 104-ter su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza l'affitto dell'azienda del fallito a terzi anche limitatamente a specifici rami quando appaia utile al fine della più proficua vendita dell'azienda o di parti della stessa. La scelta dell'affittuario è effettuata dal curatore a norma dell'articolo 107, sulla base di stima, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. La scelta dell'affittuario deve tenere conto, oltre che dell'ammontare del canone offerto, delle garanzie prestate e della attendibilità del piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali, avuto riguardo alla conservazione dei livelli occupazionali. Il contratto di affitto stipulato dal curatore nelle forme previste dall'articolo 2556 del codice civile deve prevedere il diritto del curatore di procedere alla ispezione della azienda, la prestazione di idonee garanzie per tutte le obbligazioni dell'affittuario derivanti dal contratto e dalla legge, il diritto di recesso del curatore dal contratto che può essere 6

esercitato, sentito il comitato dei creditori, con la corresponsione all'affittuario di un giusto indennizzo da corrispondere ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1). La durata dell'affitto deve essere compatibile con le esigenze della liquidazione dei beni. Il diritto di prelazione a favore dell'affittuario può essere concesso convenzionalmente, previa espressa autorizzazione del giudice delegato e previo parere favorevole del comitato dei creditori. In tale caso, esaurito il procedimento di determinazione del prezzo di vendita dell'azienda o del singolo ramo, il curatore, entro dieci giorni, lo comunica all'affittuario, il quale può esercitare il diritto di prelazione entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione. La retrocessione al fallimento di aziende, o rami di aziende, non comporta la responsabilità della procedura per i debiti maturati sino alla retrocessione, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2112 e 2560 del codice civile. Ai rapporti pendenti al momento della retrocessione si applicano le disposizioni di cui alla sezione IV del Capo III del titolo II. 7