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Civile Sent. Sez. 5 Num. 9952 Anno 2015 Presidente: MERONE ANTONIO Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C. Data pubblicazione: 15/05/2015 SENTENZA sul ricorso 13755-2009 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'avvocatura GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - 2015 743 contro SOCIETA' IMMOBILIARE TURISTICA ELEFANTE E FINADI SPA; - intimato - avverso la sentenza n. 6/2009 della COMM.TRIB.REG. di VENEZIA, depositata il 02/03/2009; udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 19/02/2015 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO; udito per il ricorrente l'avvocato PUCCIARIELLO che ha chiesto l'accoglimento; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per l'accoglimento del 1 motivo del ricorso, assorbiti gli altri.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Agenzia delle Entrate di Venezia notificò al Notaio Sandi Massimo, a seguito di denuncia di avverata condizione, un avviso di liquidazione per il recupero delle ordinarie imposte ipotecarie e catastali, versate in misura fissa, invece che proporzionale, in relazione all'atto, da lui rogato, col quale la Società Site & Finadi S.p.A. aveva acquistato un immobile di interesse storico. L'atto fu impugnato dalla Società compratrice ed il ricorso fu rigettato in primo grado, ma la decisione fu riformata in appello, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla CTR del Veneto, che: a) affermò la legittimazione della Società, obbligata principale, a proporre il ricorso; e b) ritenne l'imposta ipotecaria e catastale dovuta in misura fissa. Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso l'agenzia delle Entrate, con tre motivi. La Società intimata non ha svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con i primi due motivi, la ricorrente deduce, in riferimento ai numeri 4 e 3 del 1 co dell'art. 360 cpc, la violazione e falsa applicazione degli artt. 81 e 100 cpc, per avere la CTR affermato la legittimazione della Società ad impugnare un atto che era stato notificato al Notaio in qualità di ufficiale rogante della denuncia di avverata condizione e firmatario della stessa. 2. Premesso che la doglianza va valutata sotto la i

i prospettazione dell'error in procedendo, in quanto viene in rilievo l'istituto della legittimazione attiva, che, al pari di quella passiva, attiene alla questione, rilevabile d'ufficio, della legittima instaurazione del contraddittorio (cfr. Cass. SU n. 1912 del 2012), la stessa è fondata. 3. A norma dell'art. 57 del dpr n. 131 del 1986, il notaio che ha redatto l'atto ed ha richiesto la registrazione è obbligato (quale responsabile di imposta) in solido con la società (obbligato principale) al pagamento dell'imposta. Ne deriva che legittimamente l'ufficio ha notificato l'avviso di liquidazione al notaio in base all'art. 1292 cc, secondo cui, in caso di obbligazione solidale, "ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri", e rimette al creditore, nella specie all'amministrazione finanziaria, la facoltà di scegliere l'obbligato al quale rivolgersi, senza alcun dovere di notificare l'avviso anche alla società (cfr. Cass. n. 4047 del 2007 e n. 15005 del 2014), principio che, sotto il profilo processuale, si esprime nella regola che esclude la sussistenza del litisconsorzio necessario tra i vari condebitori d'imposta nella lite tributaria (cfr., da ultimo, Cass. n. 24098 del 2014). 4. Da tali principi consegue, da una parte, che la Società non è legittimata a dolersi della fondatezza dell'atto rivolto nei confronti del coobbligato, dato che in tal modo verrebbe a vanificarsi la facoltà di scelta della creditrice di chiedere l'adempimento ad uno qualsiasi degli obbligati solidali, e, dall'altra, che la mancata impugnazione ha reso definitivo il 2

rapporto tributario nei confronti del Notaio. 5. Resta da aggiungere che tale accertamento non pregiudica la posizione della Società -che, come si legge in sentenza, pare esser stata destinataria di una cartella (non è chiaro se sia o meno stata impugnata)- tenuto conto che, a norma dell'art 1306, 1 co, cc, "la sentenza pronunciata tra il creditore ed uno dei debitori in solido... non ha effetto contro gli altri debitori", potendo, solo, esser opposta, ex art. 1306, 2 co, cc, su istanza del condebitore, che ritenga di potersi avvalere del giudicato favore formatosi nei confronti di altro condebitore (semprecchè, beninteso, non si sia confronti nei suoi confronti di un giudicato diretto contrario sul medesimo punto) 6. Da tale accertamento discende la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 382, co 3, cpc, atteso che la causa non poteva essere proposta per il difetto di legittimazione della ricorrente, restando assorbito l'esame del terzo motivo, con cui si censura la statuizione sub b) di parte narrativa. 7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Condanna l'intimata al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in e 1.000,00, per ciascuno dei gradi di merito, ed in 2.000,00, per il presente giudizio di legittimità, 3

SENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D N. 13I TA:13. -LL. H _N. 5 oltre a spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2015 Il Consigliere estensore