COMUNE DI SANTADI PROVINCIA CARBONIA - IGLESIAS p.zza Marconi, 1 09010 Santadi www.comune.santadi.ci.it protocollo@comune.santadi.ci.it Tel. 078194201 Fax 0781941000 AREA CONTABILE Riferimenti Proposta Numero Generale n. 321 del 09/06/2015 307 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA CONTABILE n. 52 del 10/06/2015 OGGETTO: DIPENDENTE MATRICOLA N. 149 - CONCESSIONE CONGEDO STRAORDINARIO DI CUI ALL'ART. 42 COMMA 5 DEL D.LGS 151/2001 DAL 08.06.2015 AL 31.07.2015 Il Responsabile, giusto Decreto Sindacale n. 12/2015, assunto ai sensi degli artt. 50, comma 10 e l art. 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del T.U. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e degli artt. 57 e 58 del Regolamento Comunale di organizzazione; VISTA la nota acquisita al protocollo dell Ente il 03.06.2015 prot. n. 5249, con le quali la dipendente di questo Comune matricola n. 149, identificata nell allegato 1), ha chiesto di usufruire, ai sensi dell art. 42 comma 5 D.Lgs n. 151/2001 e D.Lgs. n. 119/2011, del congedo straordinario dal giorno 08.06.2015 e sino al 31.07.2015, per un totale di giorni 54, contabilizzati cosi come indicato nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri DFP n. 1/2012, per assistere la propria figlia convivente per la quale già fruisce dei benefici di cui all art. 33 comma 3 della L. 104/92;
VISTA la circolare n. 2 del 10.01.2002 dell INPDAP, ed in particolare il comma 5 dell art. 42, il quale ribadisce che i lavoratori dipendenti possono fruire, a domanda di congedi straordinari, per un periodo massimo di due anni nell arco della vita lavorativa, per assistere persone con handicap per il quale è stata accertata ai sensi dell art. 4 comma 1 della legge 104/92, da almeno cinque anni, la situazione di gravità contemplata dall art. 3 comma 3 della medesima legge. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza; VISTO il certificato di degenza rilasciato alla dipendente in data 01.06.2015, dalla ASL 7 di Carbonia - Direzione Sanitaria di Presidio Ospedaliero Sirai (CI), che attesta il ricovero presso la struttura della figlia minore, dal 29.05.2015 e tuttora degente; CONSIDERATO che nel medesimo certificato si attesta che la paziente necessità della presenza costante del genitore; VISTA l informativa n. 22 del 25.10.2002 dell INPDAP, che emana, a seguito di una riconsiderazione interpretativa delle disposizioni testuali di cui al D.Lgs 151/2001 a parziale rettifica, le istruzioni già contenute nella precedente circolare n. 2/2002 citata. In particolare, stabilisce che i riposi, i permessi ed i congedi, spettano al genitore lavoratore anche quando l altro genitore non ne abbia diritto, con la conseguenza che il genitore lavoratore ha diritto alle suddette agevolazioni anche quando l altro genitore non svolge attività lavorativa, e ciò a prescindere dalla minore o dalla maggiore età del figlio portatore di handicap grave. La revisione interpretativa delle direttive fornite riguarda in particolare la disciplina applicabile ai genitori di figli disabili maggiorenni conviventi. Il genitore, nell esercizio del diritto alla fruizione del congedo straordinario, di cui all art. 80, comma 2 L. 338/2000, non è obbligato a fornire alcuna documentazione comprovante l impossibilità da parte dell altro genitore che non lavora di poter prestare assistenza. Tale diritto è esercitabile anche nell ipotesi in cui siano presenti nella famiglia altri soggetti non lavoratori in grado di prestare assistenza al disabile; In relazione a quanto su esposto, si ribadiscono gli altri principi e criteri direttivi già enunciati con la citata circolare n. 2/2002 e si puntualizza: Che il congedo in questione non può essere fruito contemporaneamente da entrambi i genitori; Che, in base al dettato comma 4 del citato art. 42, non è possibile, in relazione al figlio portatore di handicap, la fruizione contemporanea dell astensione facoltativa da parte di un genitore e del congedo straordinario retribuito di 2 anni da parte dell altro; Che, è invece, prevista la possibilità che uno dei genitori sia in congedo parentale e l altro goda dei permessi di cui alla legge 104/92; Per i suddetti benefici, vi è l impossibilità del cumulo da parte di uno stesso genitore. DATO ATTO che durante il periodo di congedo il richiedente ha diritto a percepire una indennità corrispondente all ultima retribuzione percepita dal lavoratore comprensiva dei ratei di 13^ mensilità, oltre eventuali gratifiche e premi o indennità non legati alla presenza, riferita all ultimo mese di lavoro che precede il congedo, incide negativamente ai fini della maturazione delle ferie, salvo diverse previsioni contrattuali e della 13^ mensilità, che i periodi di congedo di cui sopra sono utili ai fini del trattamento di quiescenza, non sono valutabili ne ai fini del trattamento di fine servizio, né al TFR (Circ. INPDAP n. 31/2004 Inf. INPDAP n. 30/2003); RESI i dovuti pareri preliminari: Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): Pag. n. 2 di 4
Il Direttore dell AREA CONTABILE,, giusto Decreto Sindacale n. 1/2015, esprime parere favorevole sulla proposta n. 321 del 09/06/2015 avente ad oggetto "DIPENDENTE MATRICOLA N. 149 - CONCESSIONE CONGEDO STRAORDINARIO DI CUI ALL'ART. 42 COMMA 5 DEL D.LGS 151/2001 DAL 08.06.2015 AL 31.07.2015", attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità, perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l idoneità dell atto a perseguire gli obiettivi generali dell Ente e quelli specifici di competenza assegnati. Firma Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): Il Direttore dell AREA CONTABILE, Rag. Milvia Atzeni, giusto Decreto Sindacale n. 6/2015, esprime parere favorevole sulla proposta n. 321 del 09/06/2015 avente ad oggetto "DIPENDENTE MATRICOLA N. 149 - CONCESSIONE CONGEDO STRAORDINARIO DI CUI ALL'ART. 42 COMMA 5 DEL D.LGS 151/2001 DAL 08.06.2015 AL 31.07.2015", attestandone la regolarità e il rispetto dell Ordinamento Contabile, delle norme di finanza pubblica, del Regolamento di Contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. Si attesta l'avvenuta registrazione del/i seguente/i impegno/i di spesa: Descrizione Importo Capitolo Azione Pre-imp. Imp. Firma ------------------------------------- D E T E R M I N A ------------------------------------- DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto. DI CONCEDERE al dipendente identificato nell all 1) il congedo retribuito dal giorno 08.06.2015 e sino al 31.07.2015, per un totale di giorni 54 (cinquantaquattro), ai sensi e per gli effetti dell art. dell art. 42 comma 5 D.lgs. n. 151/2001, per assistere la propria figlia convivente per la quale già fruisce dei benefici di cui all art. 33 comma 3 della L. 104/92. DI DECURTARE dai due anni spettanti giorni 54 (cinquantaquattro) concessi contabilizzati cosi come indicato nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri DFP n. 1/2012 DI STABILIRE che durante il periodo di congedo il richiedente ha diritto a percepire una indennità corrispondente all ultima retribuzione percepita dal lavoratore comprensiva dei ratei di 13^ Pag. n. 3 di 4
mensilità, oltre eventuali gratifiche e premi o indennità non legati alla presenza, riferita all ultimo mese di lavoro che precede il congedo. DI DARE ATTO che il suddetto congedo non produce effetto ai fini della maturazione della tredicesima mensilità e delle ferie, ed è utile ai fini del trattamento di quiescenza, non è valutabile ai fini del trattamento di fine servizio, ne al TFR. DI COMUNICARE il presente provvedimento al dipendente interessato. DI DARE ATTO che la presente Determinazione sarà pubblicato all Albo Pretorio ai sensi dell art. 65, c. 8, del Regolamento Comunale sull ordinamento generale degli uffici e dei servizi e delle performance approvato con G.C. n 12 del 20.02.2013. Rag_EL Il Responsabile Pag. n. 4 di 4
AREA CONTABILE Determinazione n. 52 del 10/06/2015 Copia Conforme all originale ad uso amministrativo per la sola pubblicazione all'albo Pretorio on-line Santadi, lì 17/06/2015 Il Responsabile del Servizio (documento elettronico firmato digitalmente)