Via dei Lotti, n Bassano del Grappa (VI) Codice fiscale e partita IVA N /Reg. D.G. Bassano del Grappa, 28/12/2018

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Regione del Veneto. AZIENDA SANITARIA U.L.S.S. N. 3 (istituita con L.R. n. 56 del )

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REGIONE DEL VENETO AZIENDA UNITA LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 6 VICENZA DELIBERAZIONE. n. 7 del O G G E T T O

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Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto AZIENDA ULSS N. 8 BERICA Viale F. Rodolfi n VICENZA DELIBERAZIONE. n.

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REGIONE DEL VENETO AZIENDA UNITA LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 6 VICENZA DELIBERAZIONE. n. 740 del O G G E T T O

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OGGETTO: Proroga incarico libero professionale per prestazioni di medicina trasfusionale per la copertura dei turni di pronta disponibilità

OGGETTO: CONFERIMENTO DI UN INCARICO LIBERO PROFESSIONALE AD UN ESPERTO QUALIFICATO IN RADIOPROTEZIONE

DIRETTORE GENERALE F.F.

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Via dei Lotti, n. 40 36061 Bassano del Grappa (VI) Codice fiscale e partita IVA 00913430245 N. 1661 /Reg. D.G. Bassano del Grappa, 28/12/2018 DELIBERAZIONE del COMMISSARIO Nominato con D.P.G.R. n. 124 dell 8/10/2018 Coadiuvato dai sigg.: DIRETTORE AMMINISTRATIVO avv. GIANLUIGI BARAUSSE DIRETTORE SANITARIO f.f. dr.ssa LICIA SARTORI DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI dott. ALESSANDRO PIGATTO OGGETTO: UOC Direzione Amministrativa di Ospedale - Proroga convenzione per servizio a favore dell`azienda ULSS n. 1 Dolomiti di consulenza specialistica per elisoccorso presso la centrale operativa SUEM 118. Anno 2019. f.to IL COMMISSARIO DELL AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA Dr Bortolo Simoni Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'azienda.

Il Dirigente, Direttore f.f. della Direzione Amministrativa di Ospedale, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Maria Oliviera Cordiano. Il Dirigente proponente riferisce che: - con delibera n. 1391 del 01/12/2017 è stata prorogata, per l anno 2018, la convenzione per attività specialistica presso il SUEM 118 dell Azienda ULSS n.1 Dolomiti, da svolgersi da parte personale medico a rapporto esclusivo della disciplina di Anestesia e Rianimazione dell Azienda ULSS n.7 Pedemontana; - con nota n. 68790 del 20/11/2018, nostro prot.105103 del 20/11/2018, l Azienda ULSS n. 1 Dolomiti ha chiesto, nelle more dell acquisizione dell autorizzazione regionale, la disponibilità di questa Azienda alla prosecuzione del rapporto convenzionale dall 01/01/2019 al 31/12/2020; - con nota del 23/11/2018, il Direttore Medico f.f. del presidio ospedaliero di Bassano si è espresso favorevolmente in merito alla richiesta di proroga dell Azienda ULSS n.1 Dolomiti; - con nota prot. 491190 del 03/12/2018, nostro prot. 109130 del 03/12/2018, la Regione Veneto ha autorizzato la prosecuzione, sino al 31/12/2019, della convenzione per elisoccorso. Per quanto sopra, il Dirigente propone la proroga fino al 31/12/2019 della convenzione a favore dell Azienda ULSS n. 1 Dolomiti per l attività specialistica in oggetto, come da testo di convenzione allegato, prevedendo un introito di 58.800 oltre a 3.200,00 per rimborso spese di viaggio e una spesa di 51.687,00 oltre a 3.200,00 per rimborso spese di viaggio e 4.393,00 per IRAP. IL COMMISSARIO Vista e condivisa la proposta del Responsabile del procedimento; Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare; Vista l attestazione in merito all assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget; Visto l art. 32 della L.R. 9.9.1999 n. 46, recante disposizioni sul controllo degli atti delle Aziende Sanitarie; Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario ff e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza. DELIBERA 1. di approvare la proroga della convenzione con l Azienda ULSS n. 1 Dolomiti, per il periodo 01.01.2019 31.12.2019, per attività specialistica presso il SUEM 118 dell Azienda medesima, da svolgersi da parte di personale medico a rapporto esclusivo della disciplina di Anestesia e Rianimazione, alle condizioni e modalità di cui al testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante; 2. di introitare la somma presunta di 58.800 oltre a 3.200,00 per rimborso spese di viaggio, al conto AA0720R00 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - consulenze del bilancio 2019; pag. 1

3. di assumere l impegno di spesa di 51.687,00 oltre a 3.200,00 per rimborso spese di viaggio e 4.393,00 per IRAP, al conto BA1210000 Compensi per libera professione al bilancio 2019; 4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell art. 23 del D.L.vo 14 marzo 2013, n.33; 5. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all albo del sito istituzionale dell Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con provvedimento n. 43 del 27.1.2010. pag. 2

CONVENZIONE PER ATTIVITA DI ELISOCCORSO PRESSO LA CENTRALE OPERATIVA S.U.E.M. 118 DELL ULSS N 1. DOLOMITI. Imposta di bollo di 16,00 assolta virtualmente. Aut. n. 50395 del 13/12/2006 TRA L Azienda ULSS n.7 Pedemontana con sede in Via dei Lotti n.40-36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI), Codice fiscale e Partita I.V.A. 00913430245, rappresentata dal Commissario dr. Bortolo Simoni E l'azienda ULSS n.1 Dolomiti, con sede in Via Feltre 57 32100 BELLUNO, Codice fiscale e Partita I.V.A. 00300650256, rappresentata dal Direttore Generale dott. Adriano Rasi Caldogno SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 - Oggetto- L Azienda Ulss n. 7 Pedemontana autorizza il proprio personale medico, nella disciplina di anestesia e rianimazione, a svolgere attività di elisoccorso presso la centrale operativa S.U.E.M. 118 dell Azienda Ulss n. 1 Dolomiti. L attività di cui sopra verrà svolta, al di fuori dell orario di lavoro, da Dirigenti Medici specialisti in Anestesia e Rianimazione che hanno optato per il regime di esclusività, compatibilmente con gli impegni derivanti dal servizio di appartenenza e nel rispetto del limite orario di cui al D.Lgs n.66/2003. L attività, quantificata mediamente in 6 accessi mensili della durata di circa 12 ore di due Dirigenti Medici, verrà svolta dai sanitari secondo le modalità stabilite dal Direttore del S.U.E.M. 118 dell Azienda Ulss n. 1 Dolomiti. Il responsabile gerarchico del Dirigente Sanitario dell Azienda Ulss n.7 Pedemontana che svolge l attività di cui alla presente convenzione dovrà verificare preventivamente la compatibilità dell impegno orario richiesto al Dirigente stesso, rispetto alle disposizioni di cui al D. Lgs. n 66/2003, così come modificato dalla 1

Legge n 61/2014 (riposi giornalieri e orario massimo settimanale). Nell'ambito della turnistica concordata con il Direttore del SUEM di Belluno, i medici che afferiscono al Servizio di Elisoccorso dell'azienda ULSS 7 garantiranno la copertura di almeno un week end al mese, inteso come sabato e domenica, anche non consecutivi, compatibilmente con l'organico degli anestesisti rianimatori dell'ulss 7 abilitati allo svolgimento dell'attività di elisoccorso. Art. 2 - Rapporti economici- Per l attività di turno prestata dai Dirigenti Medici dell Azienda Ulss n.7 Pedemontana, l Azienda Ulss n.1 Dolomiti si impegna a corrispondere gli importi sotto indicati, oltre al rimborso delle spese di viaggio come da normativa vigente e oneri fiscali (IRAP): - 720,00 per ogni turno di 12 ore di servizio effettuato; - 60 /ora nel periodo di più ampia operatività oraria, dall alba al tramonto. Art. 3 Valutazioni sanitarie- I medici che svolgono servizio di elisoccorso devono effettuare una valutazione sanitaria biennale secondo il protocollo previsto dal Medico Competente dell ULSS n.1 Dolomiti: gli accertamenti strumentali e di laboratorio potranno essere effettuati presso l Azienda di appartenenza, mentre la visita verrà svolta dal Medico Competente dell ULSS n.1. Art. 4 Responsabilità- L Azienda Ulss n.1 Dolomiti provvede a sollevare l Azienda Ulss n.7 Pedemontana da ogni responsabilità per qualsiasi attività connessa alla presente convenzione e garantisce al personale coinvolto copertura assicurativa per i rischi di infortunio, sia per la durata del viaggio, sia per l attività svolta presso la struttura stessa. 2

Art. 5 Rendicontazione- L Azienda Ulss n.1 Dolomiti trasmetterà al Servizio Gestione risorse umane dell Azienda Ulss n.7 Pedemontana i riepiloghi mensili dei turni effettuati nella sede convenzionale, comprensivi di nominativi, giornate e orari. Art. 6 - Durata- Il presente accordo ha decorrenza dal 01/01/2019 al 31/12/2019. Le parti si riservano comunque la facoltà di interrompere, anche unilateralmente, il presente accordo prima della scadenza con un preavviso di 30 giorni da comunicarsi a mezzo posta certificata. Le parti si danno atto che l efficacia del rapporto convenzionale è subordinata al rilascio della prescritta autorizzazione da parte della Regione Veneto. L Azienda ULss n 7 Pedemontana si riserva il recesso anticipato qualora l Azienda ULSS n 1 Dolomiti comunicasse la mancata autorizzazione alla proroga da parte della Regione Veneto. Art. 7 - Spese- La presente convenzione è soggetta all imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 ed è soggetta a registrazione solo in caso d uso ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. Le spese di bollo sono a carico dell Ulss n.1 Dolomiti, mentre le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede. Art. 8 Privacy- In ottemperanza alle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 per la protezione dei dati personali (GDPR 679/2016) e al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. (da ultimo con D.Lgs 101/2018) in tema di trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di 3

dati personali che verranno effettuati per l esecuzione del contratto. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza. Con la sottoscrizione del contratto l Azienda ULSS n.1 Dolomiti nomina i dirigenti medici consulenti dell Azienda ULSS n.7 Pedemontana soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali ai sensi del citato del Regolamento UE 679/2016. Art. 9 Codice di comportamento- Gli obblighi di condotta contenuti nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR 16 aprile 2013 n.62, nonché nel Codice di comportamento dell Azienda Ulss n.1 Dolomiti, approvato con Deliberazione n. 662 del 10/07/2014, si estendono anche ai Dirigenti Medici dell Ulss n.7 Pedemontana che svolgono attività presso l Ulss n.1 Dolomiti. Il presente contratto è sottoscritto mediante l apposizione della firma digitale o della firma autografa acquisita digitalmente rispettivamente ai sensi dell art. 24 e 25, comma 2, del D.Lgs. 7.3.2005, n. 82 e conservato nei sistemi di gestione informatica degli enti sottoscrittori. Per l Azienda ULSS n.1 Dolomiti Il Direttore Generale dott. Adriano Rasi Caldogno Per l Azienda ULSS n.7 Pedemontana Il Commissario dr. Bortolo Simoni 4

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE La presente deliberazione viene pubblicata in copia all Albo del sito istituzionale dell Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana per dieci giorni consecutivi da oggi e contestualmente trasmessa al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14/9/94 n. 56). La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 43 del 27/1/2010. Bassano del Grappa, lì 31/12/2018 f.to IL RESPONSABILE U.O.C. AFFARI GENERALI O FUNZIONARIO DELEGATO Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'azienda. DELIBERAZIONE del COMMISSARIO N. 1661 del 28/12/2018