REGIONE CALABRIA II Presidente della Giunta regionale (nella qualita di Commissario ad acta



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REGIONE CALABRIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE (nella qualita di Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria, nominato con delibera del Consiglio dei Ministri del 30 Luglio 2010) DPGR - CA n. 13 del 6 Febbraio 2014 OGGETTO: Vigilanza sanitaria sulle macellazioni dei suini destinati al consumo familiare e cinghiali abbattuti durante l'esercizio venatorio - Obiettivo SVET.2 - SVET.3 - SVET.9. Pubblicato sui Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. del _

REGIONE CALABRIA II Presidente della Giunta regionale (nella qualita di Commissario ad acta per I'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria, nominato con delibera del Consiglio dei Ministri del 30 Luglio 2010) PREMESSO che: la L. 311/2004 (Iegge finanziaria per I'anno 2005) al comma 180 dell'articolo unico, come modificato dall'art. 4, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggie 2005, n. 80, prevede in capo aile Regioni in squilibrio economico la necessita di procedere ad una ricognizione delle cause che 10 determinano ed alia elaborazione di un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione 0 di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio; ai sensi della medesima norma i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e la singola regione stipulano apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui alia intesa prevista dal successivo comma 173; I'articolo 22, comma 4, del decreto-iegge 1 0 luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla L.3 agosto 2009 n. 102, ha stabilito, attesa la straordinaria necessita ed urgenza di tutelare, ai sensi dell'art. 120 della Costituzione, I'erogazione delle prestazioni sanitarie comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza, e di assicurare il risanamento, il riequilibrio economico-finanziario e la riorganizzazione del sistema sanitario regionale della regione Calabria, anche sotto il profile amministrativo e contabile, tenuto conto dei risultati delle verifiche del Comitato e del Tavolo, di cui agli articoli 9 e 12 dell'lntesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, che la Regione predisponga un Piano di rientro contenente misure di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio sanitario regionale, da sottoscriversi con l'accordo di cui all'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e s.m.i.; il Piano di rientro e state approvato con delibera di Giunta Regionale n. 845 del 16 dicembre 2009 ad integrazione e modifica del documento adottato in precedenza dalla medesima regione con delibere n. 585 del 10 settembre 2009 en. 752 del18 novembre 2009; VISTA la delibera di Giunta regionale n. 908 del 23.12.2009, avente ad oggetto: "Accordo per il piano di rientro del servizio sanitario regionale della Calabria ex art. 1, co. 180, L. 311/2004, sottoscritto tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della salute ed il Presidente della regione Calabria il 17 dicembre 2009 - Approvazione", successivamente integrata dalla D.G.R. n. 97 del 12/02/2010; PRESO ATTO: che I'art. 7, comma 5, dell'accordo prevede che gli interventi individuati dal Piano e allegati all'accordo "sono vincolanti, ai sensi dell'art. 1, co. 796, lettera b) della L. n. 296/2006, per la Regione Calabria e Ie determinazioni in esso previste comportano effetti di variazione dei prowedimenti normativi ed amministrativi gia adottati dalla medesima Regione Calabria in materia di programmazione sanitaria"; che I'art. 2, comma 95, della L. n. 191/2009 (Iegge finanziaria 2010), prevede che IOGlinterventi individuati dal piano di rientro sono vincolanti per la regione, che e obbligata a rimuovere i prowedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alia piena attuazione del piano di rientro lo ; DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3 del sopra citato Accordo in materia di esecuzione del Piano di Rientro, e prevista: la funzione di affiancamento della regione per I'attuazione dello stesso, che e svolta da parte del Ministero della Salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria di cui all'art. 1 comma 288 della L. 23/12/2005 n. 266; la trasmissione ai Ministeri competenti, ai fini dell'acquisizione di un preventivo parere, dei prowedimenti regionali di spesa e programmazione sanitaria e, comunque, di tutti i prowedimenti di impatto sui servizio sanitario regionale; VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella sed uta del 30 Luglio 2010 con la quale il Presidente pro tempore della Regione Calabria e state nominato Commissario ad acta per I'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario ai sensi dell'art. 4 del D.L. 01/10/2007 n. 159, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 L. 29/11/2007 n. 222; DATOATTO: - che la citata deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 Luglio 2010 dispone la prosecuzione del Piano di rientro attraverso i programmi operativi del Commissario ad acta, diretti a dare attuazione aile Iinee di intervento gia previste dal Piano di rientro, coerentemente con gli obiettivi finanziari programmati, sia nella dimensione finanziaria che nella tempistica di attuazione e tenuto conto delle specifiche prescrizioni e osservazioni gia comunicate dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze;

- che con la medesima delibera il Commissario e stato incaricato di dare attuazione al piano di rientro dal disavanzo del Servizio Sanitario Regionale della Calabria ed, in via prioritaria, di prowedere alia realizzazione di specifici interventi, identificati in dodici punti; VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 4 agosto 2010 con la quale il Gen. Dott. Luciano Pezzi e stato nominato sub Commissario per I'attuazione del Piano di Rientro della Regione Calabria, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei prowedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale di cui alia deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 Luglio 2010; VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 29 ottobre 2013 con la quale ii Dott. Andrea Urbani, a seguito delle dimissioni del Dott. Luigi D'Elia, e stato nominato sub Commissario per I'attuazione del Piano di Rientro della Regione Calabria, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale di cui alia deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 Luglio 2010; DATO ATTO che dall'analisi del combinato disposto delle norme succedutesi nel tempo in materia di commissariamento delle regioni in PdR (art. 4, comma 2, del DL n. 159/2007, conv. con legge n. 222/2007 e s.m.i., art. 2, comma 83 - nella parte applicabile - e comma 88, ultimo periodo, della L. 191/2009 e s.m.i.) emerge che i compiti ed i poteri attribuiti al Commissario ad acta attengono: a. all'adozione di tutte Ie misure indicate nel piano di rientro (0 nei programmi operativi adottati per la prosecuzione di detti PdR, ai sensi dell'art. 2, comma 88), nonche agli ulteriori atti e provvedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali implicati dal PdR, in quanto presupposti 0 comunque correlati e necessari alia completa attuazione del piano (ex art. 2, comma 83, terzo periodo); b. alia verifica della piena ed esatta attuazione del piano a tutti i livelli di governo del sistema sanitario regionale (art. 2, comma 83, quarto periodo); c. alia trasmissione al Consiglio regionale dei provvedimenti legislativi regionali rivelatisi d'ostacolo all'attuazione del PdR 0 dei programmi operativi adottati ex art. 2, comma 88 (art. 2, comma 80, terzo periodo, nella nuova formulazione introdotta, unitamente al periodo quarto e quinto, dall'art. 17 - comma 4 - lett. a) del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 111/2011); ATIESO CHE e necessario garantire il controllo sanitario dei suini macellati per uso familiare e dei cinghiali abbattuti nell'esercizio venatorio; RITENUTO di dover assicurare un comportamento univoco e razionale sull'intero territorio regionale da parte delle Aziende Sanitarie Provinciali, volto alia garanzia della sicurezza alimentare delle carni dei suini macellati per uso familiare e dei cinghiali cacciati all'interno del territorio regionale; CHE e consuetudine la macellazione dei suini per esclusivo uso familiare sui territorio della Regione Calabria come e altresl molto diffusa la caccia ai cinghiali durante il periodo venatorio, pertanto al fine di prevenire la diffusione della MVS e reperire dati epidemiologici sulla trichinellosi, sulla tubercolosi e altre malattie dei suini e cinghiali, si rende opportuno disciplinare tali macellazioni; VISTI i riferimenti normativi: l'al1. 13 del RD. 20/12/1928 n.3298 che disciplinata il controllo sanitario degli animali macellati a domicilio; il Regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. 08/02/1954, n. 320; la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche; la Legge Regionale 03/09/1984, n. 30; il Decreto Legislativo n. 333/98 ; il tariffario unico nazionale relativo all'incentivazione alia produttivita di cui al D.P.R. 25/06/1983, n. 348, recepito con delibera di G.R. del 0902/1998, n. 224; ii Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 336; il D.P.G.R. n. 354 del 24/06/1999; la Legge Regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza; I Regolamenti CE n. 852, 853, 854 e 882/2004 ; il regolamento (CE) n. 2073/2005 s.m.i. della Commissione del 15 novembre 2005 relativo ai criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari; il regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alia presenza di Trichine nelle carni; il regolamento di esecuzione (UE) N. 1109/2011 della commissione del 3/11/2011 che modifica I'allegato I del reg.(ce) 2075/2005; il Regolamento CE n. 1665/2006; la Delibera di Giunta n. 195 del 03/03/2008 sulle Iinee guida relative all'applicazione del Regolamento CE n. 2075/2005;

il D.lgs. 6 novembre 2007 n. 193 di attuazione della Direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore; regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga, a far data dal 04 marzo 2011, il regolamento (CE) n.1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale); Regolamento UE N. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009; Decreto Legislativo 26 ottobre 2010 recante "Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'dentificazione e alia registrazione dei suini"; nota DGSAFV prot. 758 del 19 gennaio 2011 ; il D.P.G.R. n. 28 del 07/04/2011 - Misure straordinarie per la movimentazione dei suini nel territorio della Regione Calabria per la diminuzione del rischio di diffusione della Malattia Vescicolare suina; il D.P.G.R. n. 81 del 04/08/2011 - Piano Regionale di controllo del benessere animale 2011/2014; il D.P.G.R. n. 83 del 04/08/2011 - Piano di Monitoraggio straordinario per ii controllo delle disinfezioni; DPGR - CA n. 6 del 29.01.2013 sulla "Linee Guida per I'abbattimento e la cattura selettiva e utilizzo delle carni di fauna selvatica - abbattimento selettivo del cinghiale" Su proposta della Task Force Veterinaria di cui al DPGR 58 del 12 luglio 2011 ; DECRETA Per Ie motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale: 01 APPROVARE il documento allegato denominato "Regolamento di vigilanza sanitaria sulle macellazioni dei suini destinati al consumo familiare e dei cinghiali abbattuti durante la stagione venatoria; 01 RITENERSI valido il presente decreto fino a nuove disposizioni; 01 MAN DARE al Dirigente generale del Dipartimento Tutela della Salute il presente prowedimento per la sua esecuzione nei tempi prescritti dalle norme e per la verifica dell'attuazione delle disposizioni in esso contenute; 01 TRASMETIERE il presente decreto, ai sensi dell' art. 3 comma 1 dell'accordo del Piano di rientro, ai Ministeri competenti; 01 DARE MANDATO alia Struttura Commissariale per la trasmissione del presente decreto, agli interessati, per la pubblicazione sui Bollettino regionale e sui sito web istituzionale della Regione Calabria.

REGOLAMENTO 01 VIGILANZA SANITARIA SULLE MACELLAZIONI DEI SUINI DESTINATI AL CONSUMO FAMILIARE E DEI CINGHIALI ABBATTUTI DURANTE LA STAGIONE VENATORIA Art. 1 La macellazione dei SUlm destinati al consumo familiare, deve essere eseguita nei giorni stabiliti dall' Autorita Competente, nei macelli pubblici 0 privati riconosciuti, e che gli stessi siano accompagnati dal modello 4, completo di codice aziendale 0 dichiarazione per autoconsumo riportante il cod. fiscale del proprietario, per come previsto dalla normativa vigente e dalla Delibera Regionale n. 195 del 05/03/2008; Art. 2 PUO essere consentita la macellazione "a domicilio" dei suini, in deroga a quanto previsto dal precedente punto, per esclusivo consumo familiare, su conforme parere dei Responsabili dei Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Provinciali; Art. 3 La macellazione di suini "a domicilio" per uso familiare e consentita esclusivamente nel periodo che va dal 01 ottobre al 31 marzo sulla base di una programmazione da parte del Servizio Veterinario competente (area "B"); Art. 4 Al fine di intensificare la sorveglianza sulle movimentazioni di suini nel territorio della Regione, i Servizi Veterinari di area "A", trasmettono entro il 30 settembre di ogni anno, un'elenco (ALLEGATO "A") dei mod, 4, rilasciati per suini destinati a utenti non registrati con codice aziendale, ai Servizi Veterinari di area "B" competenti in base all'indirizzo di destinazione dei suini medesimi. Tale elenco, suddiviso per comune, dovra contenere almeno: generalita del destinatario, indirizzo di destinazione, il numero e la data di rilascio del mod. 4, categoria del suino. Copia di tale elenco dovra esserc trasmesso anche alia Regione Calabria. L'elenco verra utilizzato dai Servizi Veterinari di area "B" al momento della ricezione della domanda di autorizzazione di cui al successivo art. 6; La scarico dei suini destinati ad uso familiare in BDN (banca dati nazionale) da parte dell' allevamento di origine, dovra con tenere obbligatoriamente oltre al codice fiscale del destinatario anche l'indirizzo di destinazione. I servizi veterinari di area "B", entro il 30 aprilc di ogni anno, trasmettono ai servizi veterinari di area "A" utilizzando l'allegato "A" precedentemente ricevuto, l'elenco delle macellazioni familiari effettuate nel corso della campagna, compilando l'apposito spazio assegnato. I servizi veterinari di area "A" utilizzeranno tali informazioni per una verifica sui territorio circa la reale destinazione dei suini eventualmente non macellati. L'elenco (ALLEGATO "A") dovra essere trasmesso, a cura dei servizi veterinari area "B", anche al servizio veterinario della regione Calabria. ~E. CA.p TASK " FORCE ~ VETERINARI. Dr. F.Arigonl

Art. 5 La domanda alia A.c. da parte degli interessati deve essere presentata almeno 7 giorni lavorativi prima della data prevista per la macellazione, in modo da consentire, ai Veterinari Ispettori di organizzare la propria attivita; Art. 6 II richiedente nella domanda di autorizzazione alia macellazione deve riportare chiaramente: - dati anagrafici e cod. fiscale del richiedente - I'ora di inizio delle operazioni di macellazione - l'impegno di rendere disponibili per la visita ispettiva la carcassa ed i visceri Inoltre alia richiesta dovra essere allegata copia del mod. 4 di acquisto Art. 7 E' ammessa la macellazione per uso famiglia per un massimo di quattro suini per nucleo familiare, fermo restando il divieto assoluto di macellare per conto terzi al di fuori di mattatoi regolarmente autorizzati e porre in vendita, sotto qualsiasi forma, Ie carni dei suini; Art. 8 Le relative operazioni di stordimento possono essere derogate a condizione che venga rispettato quanto previsto dall'art. 3 del D.L. n. 333 del Oll09/1998; Art. 9 I cinghiali abbattuti durante la stagione venatoria dovranno essere sottoposti a visita sanitaria e ad esame obbligatorio per la ricerca di trichina; Art. to II richiedente nella domanda di autorizzazione alla macellazione deve riportare chiaramente: - dati anagrafici e cod. fiscale del richiedente - l'ora di inizio delle operazioni di macellazione - I'impegno di rendere disponibili per la visita ispettiva Ie carcasse ed i visceri Inoltre alla richiesta dovra essere allegata copia del mod. 4 di acquisto Art. 11 Per la visita sanitaria di ogni suino macellato e cinghiale abbattuto durante la stagione venatoria, e dovuto un corrispettivo fissato in 14,60( quattordici/60) comprensivo del 2% di ENPA V, piu rimborso delle spese chilometriche (lis del costa della benzina) e 1,50 piu IVA da conferire all'izs di Catanzaro per esame trichinoscopico; tale importo viene corrisposto per I'attivita svolta dal luned) al sabato, mentre per Ie prestazioni rese nei giorni di domenica e festivi viene corrisposto l'importo di 25,OO(venticinque/OO) oltre il rimborso delle spe~s chilometriche e 1,50 piu IVA per I' IZS di Catanzaro;. Art. 12 La macellazione domiciliare non dovra comunque comportare aggravio di spesa per Ie ASP della Regione, I'attivita dovra essere garantita nelle 12 ore diurne dal lunedl al sabato mentre per la domenica e festivi dovranno essere garantite Ie attivita ricorrendo in caso di necessita anche all'utilizzo di Specialisti Veterinari(SISAC);

Art. 13 Ai proprietari viene rilasciata una ricevuta di avvenuta VIslta ispettiva con I'indicazione obbligatoria di consumare tali carni solo dopo l'esito negativo dell'esame trichinoscopico; Art. 14 I Medici Veterinari incaricati alia visita ispettiva dovranno provvedere direttamente entro 7(sette) giorni dalla macellazione alia cancellazione in banca dati nazionale(bdn) dei suini macellati; Art. 15 A campagna ultimata, i Responsabili dei Servizi Veterinari dell'area Igiene degli Alimenti di Origine Animale "Area B" competenti per territorio dovranno trasmettere al Servizio Veterinario Regionale del Dipartimento Tutela della Salute, I'ALLEGA TO "8" debitamente compilato oitre che una dettagliata relazione circa I'attivita svolta sulla macellazione dei suini destinati al consumo familiare e sui controlli nei cinghiali abbattuti durante la stagione venatoria trascorsa, evidenziando Ie eventuali criticita rilevate;

ALLEGATO "A" AZIENOA SANITARIA PROVINCIALE 01 _ MACElLAZIONE SUINI usa FAMILIARE CAMPAGNA ANNO -.-J SERVIZI VETERINARI AREA "A" E AREA "B" PROT. W OEl ( TRASMISSIONE AREA "A") PROT. N OEl ( TRASMISSIONE AREA "B") COMUNE 01 _ DA COMPILARE A CURA DELL'AREA "A" DA COMPILARE ACURA DELL'AREA "B" N GENERALITA INDIRIZZO N EDATA DATA MACELLAZIONE VETfRINARIO CATEGORIA RICONOSCIMENTO PROPIETARIO COMPLETO MOD 4 MACELLAZIONE DOMICILIARE ISPETTORE MA TTA TOIO

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