DECRETO DEL COMMISSARIO

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1 REGIONE CALABRIA DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA (per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del SSR Calabrese, secondo i Programmi operativi di cui all' articolo 2, comma 88, della legge 30 dicembre 2009, n. 191, nominato con Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data ) DCA n. 105 del 25 Novembre 2014 OGGETTO: Vigilanza sanitaria sulle macellazioni dei suini destinati al consumo familiare, dei cinghiali cacciati durante l'esercizio venatorio e piani di abbattimento selettivo - Obiettivo SVET.2 - SVET.3 - SVET.9- Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. del _

2 REGIONE CALABRIA IL COMMISSARIO AD ACTA (per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 30 dicembre 2009, n. 191, nominato con Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data ) VISTO l'articolo 4, commi l e 2, del decreto legge 10 Ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 Novembre 2007, n. 222; VISTO l'accordo sul Piano di rientro della Regione Calabria, firmato tra il Ministro della salute, il Ministro dell Economia e delle finanze e il Presidente pro tempore della regione in data 17 dicembre 2009, poi recepito con DGR N. 97 del 12 febbraio 2010; RICHIAMATA la Deliberazione del 30 Luglio 2010, con la quale, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, il Presidente pro tempore della Giunta della Regione Calabria è stato nominato Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario di detta Regione e sono stati contestualmente indicati gli interventi prioritari da realizzate di seguito riportati: 1) conclusione entro il 15 ottobre 2010 del processo di certificazione della posizione debitoria regionale; 2) riassetto della rete ospedaliera con adeguati interventi per la dismissione-riconversione dei presidi non in grado di assicurare adeguati profili di efficienza e di efficacia e revoca degli accreditamenti per le corrispondenti strutture private accreditate; 3) razionalizzazione e contenimento della spesa per il personale; 4) razionalizzazione e contenimento della spesa per l'acquisto di beni e servizi; 5) interventi sulla spesa farmaceutica convenzionata, per la realizzazione degli obiettivi del Piano; 6) interventi sulla spesa farmaceutica ospedaliera, finalizzati al suo riallineamento agli obiettivi programmati in sede nazionale; 7) definizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati e dei tetti di spesa delle relative prestazioni con l'attivazione, in caso di mancata stipula, di quanto prescritto dall'articolo 8-quinquies, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e ridefinizione delle relative tariffe; 8) completamento del riassetto della rete laboratoristica e di assistenza specialistica ambulatoriale; 9) attuazione della normativa statale in materia di autorizzazioni e accreditamenti istituzionali, mediante adeguamento della vigente normativa regionale; 10) interventi sulla spesa relativa alla medicina di base; 11) revoca o modifica dei provvedimenti regionali approvati dalla regione in carenza o difformità di preventivo parere di approvazione da parte dei Ministeri interessati all'attività di affiancamento, in coerenza con le linee del Piano di rientro; 12) introduzione di misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie; RILEVATO che il sopra citato articolo 4, comma 2, del decreto legge n. 159/2007, al fine di assicurare la puntuale attuazione del Piano di rientro, attribuisce al Consiglio dei Ministri - su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni - la facoltà di nominare, anche dopo l'inizio della gestione commissariale, uno o più sub commissari di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza in materia di gestione sanitaria, con il compito di affiancare il

3 Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell 'incarico commissariale; VISTO l'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il quale dispone che per le regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate alla data di entrata in vigore della predetta legge restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario ad acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale. VISTE le deliberazioni del Consiglio dei Ministri in data e con le quali sono stati rispettivamente nominati quali sub commissari Gen. Dott. Luciano Pezzi ed il Dott. Andrea Urbani; VISTI gli esiti delle riunioni di verifica dell 'attuazione del Piano di rientro, da ultimo della riunione del 4 aprile 2014 con particolare riferimento all'adozione dei Programmi operativi ; VISTO l'articolo 2, comma 84-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che dispone che in caso di dimissioni o di impedimento del Presidente della regione, il Consiglio dei Ministri nomina un Commissario ad acta al quale spettano i poteri indicati nel terzo e nel quarto periodo del comma 83 fino all'insediamento del nuovo Presidente o alla cessazione della causa di impedimento. Il comma si applica anche ai commissariamenti disposti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge l ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni; VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data con la quale è stato conferito al Gen. Luciano Pezzi l'incarico di Commissario ad acta per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 30 dicembre 2009, n. 191, fino all'insediamento del nuovo Presidente della Giunta della Regione Calabria; RILEVATO che con la anzidetta Deliberazione: a) sono stati confermati i contenuti del mandato commissariale già affidato al Presidente pro tempore della Regione Calabria con delibera del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2010, intendendosi aggiornati i termini ivi indicati; b) è stato assegnato al Commissario l'incarico prioritario di: - adottare e attuare i Programmi operativi , e gli interventi necessari a garantire, in maniera uniforme sul territorio regionale, l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza, appropriatezza, sicurezza e qualità; - rimuovere, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 80, della legge n. 191 del 2009, i provvedimenti, anche legislativi, adottati dagli organi regionali e i provvedimenti aziendali che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro e dei successivi Programmi operativi, nonché in contrasto con la normativa vigente e con i pareri e le valutazioni espressi dai Tavoli tecnici di verifica e dai Ministeri affiancanti, anche in relazione alle attribuzioni di funzioni direzionali provvisorie delle aziende sanitarie, valutando altresì, ove necessario, nelle more delle nomine dei vertici aziendali da parte delle nuova giunta regionale, l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legge n. 159/2007 convertito con modificazioni dalla legge n. 222 del ATTESO CHE è necessario garantire il controllo sanitario dei suini macellati per uso familiare, dei cinghiali abbattuti nell' esercizio venatorio e nei piani selettivi di diradamento; RITENUTO di dover assicurare un comportamento univoco e razionale sull'intero territorio regionale da parte delle Aziende Sanitarie Provinciali, volto alla garanzia della sicurezza alimentare delle carni dei suini macellati per uso familiare e dei cinghiali cacciati all'interno del territorio regionale; CHE è consuetudine la macellazione dei suini per esclusivo uso familiare sul territorio della Regione Calabria come è altresì molto diffusa la caccia ai cinghiali durante il periodo venatorio, pertanto al fine di prevenire la diffusione della MVS e reperire dati epidemiologici sulla

4 trichinellosi, sulla tubercolosi e altre malattie dei suini e cinghiali, si rende opportuno disciplinare tali macellazioni; VISTI i riferimenti normativi: l'art. 13 del R.D.20/12/1928 n che disciplinata il controllo sanitario degli animali macellati a domicilio; il Regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. 08/02/1954, n. 320; la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche; la Legge Regionale 03/09/1984, n. 30; il regolamento (CE) n.1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento, in particolare l' art. l O; il tariffario unico nazionale relativo all'incentivazione alla produttività di cui al D.P.R. 25/06/1983, n. 348, recepito con delibera di G.R. del 09/02/1998, n. 224; il Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 336; il D.P.G.R. n. 354 del 24/06/1999; la Legge Regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza; I Regolamenti CE n. 852, 853, 854 e 882/2004 ; il regolamento (CE) n. 2073/2005 s.m.i. della Commissione del 15 novembre 2005 relativo ai criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari; il regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni; il regolamento di esecuzione (DE) N. 1109/2011 della commissione del 3/11/2011 che modifica l'allegato I del reg.(ce) 2075/2005; il Regolamento CE n. 1665/2006; la Delibera di Giunta n. 195 del 03/03/2008 sulle linee guida relative all'applicazione del Regolamento CE n. 2075/2005; il D.lgs. 6 novembre 2007 n. 193 di attuazione della Direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore; regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga, a far data dal 04 marzo 2011, il regolamento (CE) n.1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale); Regolamento DE N. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009; Decreto Legislativo 26 ottobre 2010 recante "Attuazione della direttiva CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini"; il D.P.G.R. n. 28 del 07/04/ Misure straordinarie per la movimentazione dei suini nel territorio della Regione Calabria per la diminuzione del rischio di diffusione della Malattia Vescicolare suina; il D.P.G.R. n. 81 del 04/08/ Piano Regionale di controllo del benessere animale 2011/2014; il D.P.G.R. n. 83 del 04/08/ Piano di Monitoraggio straordinario per il controllo delle disinfezioni; il D.P.G.R. - C.A. n. 6 del sulla "Linee Guida per l'abbattimento e la cattura selettiva e utilizzo delle carni di fauna selvatica - abbattimento selettivo del cinghiale"; il D.P.G.R. - CA n. 12 del 6 Febbraio 2014 "Linee guida per La sicurezza alimentare della selvaggina selvatica cacciata"; VISTA l'istruttoria compiuta dal Dirigente di Servizio quale Responsabile del Procedimento ai sensi della L.R. 9/2001; Su proposta della Task Force Veterinaria di cui al DPGR 58 del 12 luglio 2011;

5 DATO ATTO che il presente pro~vedimento è stato redatto m~terialmente dal Dott. Fabio Arigoni; DECRETA Per le motivazioni,espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate: DI APPROVARE il documento allegato 'denominato "Regolamento di vigilanza sanitaria sulle macellazioni dei suini destinati al consumo familiare e dei cinghiali abbattuti durante la stagione venatoria; DI RITENERSI valido il presente decreto fino a nuove disposizioni; DI TRASMETTERE il presente decreto ai Ministeri affiancanti, al Dirigente Generale del Dipartimento TUJela della Salute ed agli interessati;, DI DARE MANDATO al Dirigente Generale 'del Dipartimento Tutela della Salute per la pubblicazione sul BURC telematico e sul siro web dello stesso Dipartimento della Regione Calabria.. IlClmissar~ad acta Geo.~:A.( "1'" IS) Dotl'yuciano Pezzi c.. h /y.,j,. Ii ~~ J.

6 REGOLAMENTO DI VIGILANZA SANITARIA SULLE MACELLAZIONI DEI SUINI DESTINATI AL CONSUMO FAMILIARE E DEI CINGHIALI ABBATTUTI DURANTE LA STAGIONE VENATORIA Art. 1 La macellazione dei suini destinati al consumo familiare, deve essere eseguita nei giorni stabiliti dall Autorità Competente, nei macelli pubblici o privati riconosciuti, e che gli stessi siano accompagnati dal modello 4, completo di codice aziendale o dichiarazione per autoconsumo riportante il cod. fiscale del proprietario, per come previsto dalla normativa vigente e dalla Delibera Regionale n. 195 del 05/03/2008; Art. 2 Può essere consentita la macellazione a domicilio dei suini, in deroga a quanto previsto dal precedente punto, per esclusivo consumo familiare, su conforme parere dei Responsabili dei Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Provinciali; Art. 3 La macellazione di suini a domicilio per uso familiare è consentita esclusivamente nel periodo che va dal 01 ottobre al 31 marzo sulla base di una programmazione da parte del Servizio Veterinario competente (area B ); Art. 4 La macellazione a domicilio dei suini è consentita ai soggetti che abbiano allevato l'animale per almeno i 30 giorni precedenti e ai soggetti che acquistino un animale vivo presso un allevamento e che procedano alla macellazione dello stesso presso il locale annesso all'allevamento; Art. 5 Al fine di intensificare la sorveglianza sulle movimentazioni di suini nel territorio della Regione, i Servizi Veterinari di area A, trasmettono entro il 30 settembre di ogni anno, un elenco (ALLEGATO A ) dei mod. 4, rilasciati per suini destinati a utenti non registrati con codice aziendale, ai Servizi Veterinari di area B competenti in base all indirizzo di destinazione dei suini medesimi. Tale elenco, suddiviso per comune, dovrà contenere almeno: generalità del destinatario, indirizzo di destinazione, il numero e la data di rilascio del mod. 4, categoria del suino. Copia di tale elenco dovrà essere trasmesso anche alla Regione Calabria. L elenco verrà utilizzato dai Servizi Veterinari di area B al momento della ricezione della domanda di autorizzazione di cui al successivo art. 6; Lo scarico dei suini destinati ad uso familiare in BDN (banca dati nazionale) da parte dell allevamento di origine, dovrà contenere obbligatoriamente oltre al codice fiscale del destinatario anche l indirizzo di destinazione. I servizi veterinari di area B, entro il 30 aprile di ogni anno, trasmettono ai servizi veterinari di area A utilizzando l ALLEGATO A precedentemente ricevuto, l elenco delle macellazioni familiari effettuate nel corso della campagna, compilando l apposito spazio assegnato. I servizi veterinari di area A utilizzeranno tali informazioni per una verifica sul territorio circa la reale destinazione dei suini eventualmente non macellati. L elenco (ALLEGATO A ) dovrà essere trasmesso, a cura dei servizi veterinari area B, anche al servizio veterinario della regione Calabria.

7 Art. 6 La domanda alla A.C. da parte degli interessati deve essere presentata almeno 7 giorni lavorativi prima della data prevista per la macellazione, in modo da consentire, ai Veterinari Ispettori di organizzare la propria attività; Art. 7 Il richiedente nella domanda di autorizzazione alla macellazione deve riportare chiaramente: - dati anagrafici e cod. fiscale del richiedente - l'ora di inizio delle operazioni di macellazione - l'impegno di rendere disponibili per la visita ispettiva la carcassa ed i visceri Inoltre alla richiesta dovrà essere allegata copia del mod. 4 di acquisto Art. 8 E' ammessa la macellazione per uso famiglia per un massimo di quattro suini per nucleo familiare, fermo restando il divieto assoluto di macellare per conto terzi al di fuori di mattatoi regolarmente autorizzati e porre in vendita, sotto qualsiasi forma, le carni dei suini; Art. 9 Le operazioni di macellazione devono comprendere il preventivo stordimento dell'animale, da effettuarsi secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n.1099/2009; Art. 10 I cinghiali abbattuti durante la stagione venatoria o piani selettivi autorizzati e destinati all'autoconsumo, dovranno essere sottoposti a visita sanitaria e ad esame obbligatorio per la ricerca di trichina. Le ispezioni degli organi degli animali abbattuti possono confluire sui macelli del territorio Regionale o in alternativa presso i "Punti d'igiene", concordati, tra le Autorita Sanitarie Locali competenti (Servizi Veterinari area B delle AASSPP) e le ATC Provinciali; Art. 11 Il richiedente nella domanda di autorizzazione alla macellazione deve riportare chiaramente: - dati anagrafici e cod. fiscale del richiedente - l'ora di inizio delle operazioni di macellazione - l'impegno di rendere disponibili per la visita ispettiva le carcasse ed i visceri Inoltre alla richiesta dovrà essere allegata copia del mod. 4 di acquisto Art. 12 Per la visita sanitaria verranno corrisposti i seguenti importi: - per ogni suino macellato è dovuto un corrispettivo fissato in 14,60(quattordici/60) comprensivo del 2% di ENPAV, più rimborso delle spese chilometriche (1/5 del costo della benzina) e 1,50 più IVA da conferire all IZS competente per territorio per esame trichinoscopico, tale importo viene corrisposto per l attività svolta dal lunedì al sabato, mentre per le prestazioni rese nei giorni di domenica e festivi viene corrisposto l importo di 25,00(venticinque/00) oltre il rimborso delle spese chilometriche e 1,50 più IVA per l IZS di Catanzaro;

8 Art per la visita sanitaria di ogni cinghiale abbattuto durante la stagione venatoria, è dovuto un importo complessivo di 5,00; La macellazione domiciliare non dovrà comunque comportare aggravio di spesa per le ASP della Regione, l'attività dovrà essere garantita nelle 12 ore diurne dal lunedì al sabato mentre per la domenica e festivi dovranno essere garantite le attività ricorrendo in caso di necessità anche all'utilizzo di Specialisti Veterinari(SISAC); Art. 14 Ai proprietari viene rilasciata una ricevuta di avvenuta visita ispettiva con l indicazione obbligatoria di consumare tali carni solo dopo l esito negativo dell esame trichinoscopico; Art. 15 I Medici Veterinari incaricati alla visita ispettiva dovranno provvedere direttamente entro 7(sette) giorni dalla macellazione alla cancellazione in banca dati nazionale(bdn) dei suini macellati; Art. 16 A campagna ultimata, i Responsabili dei Servizi Veterinari dell area Igiene degli Alimenti di Origine Animale Area B competenti per territorio dovranno trasmettere al Servizio Veterinario Regionale del Dipartimento Tutela della Salute, l ALLEGATO B debitamente compilato oltre che una dettagliata relazione circa l attività svolta sulla macellazione dei suini destinati al consumo familiare e sui controlli nei cinghiali abbattuti durante la stagione venatoria trascorsa, evidenziando le eventuali criticità rilevate;

9 ALLEGATO A AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MACELLAZIONE SUINI USO FAMILIARE CAMPAGNA ANNO / SERVIZI VETERINARI AREA A E AREA B PROT. N DEL ( TRASMISSIONE AREA A ) PROT. N DEL ( TRASMISSIONE AREA B ) COMUNE DI DA COMPILARE A CURA DELL AREA A GENERALITA PROPIETARIO INDIRIZZO COMPLETO N E DATA MOD 4 CATEGORIA DATA MACELLAZIONE DA COMPILARE ACURA DELL AREA B N RICONOSCIMENTO MATTATOIO MACELLAZIONE DOMICILIARE VETERINARIO ISPETTORE

10 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ALLEGATO "B" SERVIZIO VETERINARIO AREA "B" MACELLAZIONE SUINI USO FAMILIARE e CINGHIALI CACCIATI - CAMPAGNA CATEGORIA N suini/cinghiali Eventuali Sequestri effettuati CARCASSA ORGANI E VISCERI ESAME TRICHINOSCOPICO NEGATIVO POSITIVO Diritti Visita Sanitaria (comprensivo del 2% Enpav) Macellati presso mattatoio Macellati presso domicilio Cinghiali cacciati Battuta Abbattimento selettivo Cinghiali allevati macellati al macello Cinghiali allevati macellati a domicilio TOTALE Il Veterinario Direttore U.O.

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