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Art. 1 OGGETTO 1. Il presente atto regola, ai sensi dell art. 36 del D.Lgs n.50/2016 (Codice dei Contratti) e del D.Lgs n.56/2017 (correttivo appalti), l istituzione, fissa i criteri per la candidatura e l iscrizione all Albo di fornitori di fiducia della Società Alto Calore Servizi SpA (di seguito solo Società ), stabilendone, nel contempo, le modalità di utilizzo, nonché i meccanismi di aggiornamento. 2. L Albo sarà utilizzato dalla Società come strumento di individuazione dei soggetti qualificati ad effettuare lavori ed a fornire beni e servizi nell ambito di spese eseguibili in base alle procedure disciplinate dall art. 36 del D. Lgs. n. 50/2006 e s.m.i. e in applicazione delle linee guida dell ANAC di cui al comma 7 del medesimo articolo. 3. L identificazione e la scelta delle tipologie merceologiche alle quali i soggetti fornitori di beni e servizi intendono essere iscritti devono trovare debito riscontro nella documentazione allegata e relativa all oggetto sociale, nonché all attività iniziata e regolarmente dichiarata alla CCIAA di appartenenza. 4. In assenza dell idonea documentazione, relativa all inizio di attività per le categorie merceologiche prescelte, il legale rappresentante deve presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i.., comunque provvisoria in attesa della necessaria documentazione camerale, senza la quale l istanza di iscrizione all Albo non può essere perfezionata e considerata definitiva. 5. Per l identificazione delle tipologie merceologiche per le quali i soggetti interessati possono fare richiesta di iscrizione all Albo Fornitori della Società, si fa riferimento all apposita lista predisposta. Art. 2 REQUISITI PER L ISCRIZIONE ALL ALBO 1. L operatore Economico, per ottenere l iscrizione all Albo deve essere in possesso innanzitutto dei seguenti requisiti: a. iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività attinenti alla categoria per la quale chiede l iscrizione; b. possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall art. 80 del D.Lgs 50/2016; c. capacità tecnica, economica e finanziaria in grado di assolvere le attività pertinenti alla categoria merceologica alla quale si richiede l iscrizione; d. il non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione delle gare; e. la sussistenza degli altri requisiti richiesti per la partecipazione alle gare indette dalla Società. f. L iscrizione all Albo è disposta dal responsabile competente, secondo le modalità stabilite dal presente disciplinare. g. I soggetti sono inseriti nelle categorie merceologiche, così come dichiarata nel modulo di candidatura (Allegato A). 2. A seguito dell invito a gara, ciascun soggetto o ditta ha l onere, pena l esclusione, di dichiarare, ai sensi dell art. 41 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità penale e delle leggi speciali in materia, che i dati contenuti nel modulo di candidatura non hanno subito variazioni dalla data della sua presentazione. Art. 3 MODALITA DI CANDIDATURA 1. I soggetti interessati all iscrizione all Albo di cui al presente atto dovranno compilare esclusivamente il Modulo di candidatura fornito come modello da compilare in ogni sua parte Allegato A riportante tutti gli elementi e le informazioni utili alla loro identificazione, i prodotti o servizi in grado di fornire, individuati nell elenco delle categorie merceologiche previste 1

dall apposito allegato (Allegato B), nonché tutte le notizie necessarie alla conoscenza del loro grado di organizzazione e dimensione. 2. Qualora la domanda sia accoglibile, ma non completa, nella richiesta di integrazione della documentazione, la Società indicherà i tempi e le modalità di inoltro dell integrazione medesima. La mancata osservanza dei tempi o delle modalità di risposta comporterà la non accoglibilità dell istanza, senza ulteriore avviso. 3. La candidatura non comporta l automatica iscrizione del soggetto all Albo, che è subordinata all approvazione da parte della Società. Art. 4 PROCEDURA PER L ISTITUZIONE E LA FORMAZIONE DELL ALBO 1. La Società approva con Determina Presidenziale il presente Regolamento per la tenuta dell Albo, l avviso di pubblicizzazione, l elenco delle categorie merceologiche ed il modello di domanda. 2. L esame delle domande di candidatura all Albo dei fornitori sarà effettuato dal Dirigente del relativo settore gestionale assistito da una commissione appositamente istituita. 3. L accertamento d idoneità per l iscrizione dei soggetti all Albo dei fornitori nelle categorie e sottocategorie merceologiche di pertinenza, è effettuato mediante la valutazione della documentazione presentata e assunte, se necessarie, ulteriori informazioni in merito, comunque nel rispetto degli obblighi di comunicazione, dei diritti di partecipazione al procedimento amministrativo e di accesso, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.. 4. Per la valutazione della sussistenza dei requisiti di iscrizione che abbiano una particolare complessità tecnica, la commissione interpellerà l Ufficio competente per materia, chiedendo di esprimere un giudizio finalizzato all accoglimento/non accoglimento dell istanza di iscrizione all Albo. 5. Qualora la domanda di candidatura sia incompleta, compilata in modo errato o manifestamente incongruente, la commissione competente provvede a richiedere un integrazione, indicando la documentazione e le informazioni mancanti e specificando i tempi entro i quali il soggetto deve provvedere all integrazione. Dalla data di invio della richiesta di integrazione e fino al ricevimento della documentazione e delle informazioni mancanti, il decorso del termine per l effettuazione dell accertamento di idoneità è sospeso. La mancata osservanza dei tempi o delle modalità di risposta comporta il non accoglimento dell istanza, senza ulteriore avviso. 6. A seguito dell acquisizione dell integrazione richiesta, la domanda di candidatura sarà sottoposta nuovamente al vaglio della commissione. 7. La verifica sull idoneità dell Operatore, ai soli fini dell inserimento nell Albo, sarà incentrata sul controllo dell istanza dal punto di vista solo formale e quindi non includerà un controllo sulla veridicità delle dichiarazioni e sui requisiti, riservando tale verifica solo sull aggiudicatario e a campione ai sensi dell art. 36 comma 5 del Codice dei Contratti. 8. La commissione forma l elenco dei soggetti ritenuti idonei e motiva le ragioni che hanno portato all esclusione eventuale degli altri rendendoli opportunamente edotti a mezzo PEC e dando loro la possibilità di impugnare tale provvedimento nei cinque giorni successivi. In tal caso la Commissione rivaluterà la candidatura sulla base delle eccezioni proposte e deciderà sull iscrizione o meno della Ditta all Albo. 10. La commissione, ne approva le risultanze con propria determinazione, disponendo così l iscrizione dei soggetti ritenuti idonei nonché la formazione dell Albo fornitori. Di tali risultanze si prenderà atto con Determina Dirigenziale di approvazione definitiva dell elenco degli ammessi. 2

11. All iscrizione dei soggetti idonei nell Albo così composto si procederà in base al criterio cronologico di presentazione della domanda di candidatura, rappresentato dalla data e dal numero di protocollo apposto sul plico dal Protocollo Generale della Società. 13. Tale criterio cronologico sarà utilizzato anche per le successive iscrizioni di aggiornamento, ai sensi dell art. 8 del presente Regolamento ( Revisione periodica ed aggiornamento ). ART. 5 COMPOSIZIONE DELL ALBO L Elenco Fornitori è così articolato: Settore L - Lavori Settore F - Forniture Settore S - Servizi Art. 6 MODALITA DI UTILIZZO 1. In via ordinaria, laddove consentito dalla vigente normativa in materia come sopra richiamata, con Determina Dirigenziale dopo aver individuato la categoria merceologica attinente al bene o servizio da acquisire, si stabilisce, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e parità di trattamento, di adottare per la scelta degli Operatori Economici da invitare, uno dei seguenti criteri: - della rotazione, con scorrimento sistematico di tutti i soggetti iscritti, nel rispetto del numero minimo, ove esistenti in tale numero, di Operatori Economici da invitare sancito dalle rispettive lettere a), b), c) e d) del comma 2 dell art. 36 (Contratti sotto soglia);si seguirà l ordine precostituito di iscrizione determinato dalla data e dal numero di protocollo attribuito dal Protocollo Generale della Società, con la possibilità di riconfermare l invito alle imprese già affidatarie delle analoghe forniture di beni o servizi e che nell esecuzione delle stesse non siano incorse in accertati inadempimenti a loro imputabili; - dell invito rivolto a tutti gli Operatori Economici iscritti per la determinata categoria merceologica richiesta. 2. In ogni caso, la verificata impossibilità/non volontà di un soggetto a rispondere alla richiesta di offerta inerente la fornitura/il servizio, determina lo scorrimento del turno di rotazione in favore di quello successivo nell ordine della categoria o della sottocategoria merceologica interessata, con l obbligo di motivare la decisione nel provvedimento a contrattare. Art. 7 ECCEZIONI 1. Il Dirigente, su indicazione del Responsabile del Servizio Acquisti e Patrimonio, può invitare, con atto motivato, soggetti non iscritti all Albo, qualora, per determinate categorie di beni e/o servizi, nell Albo non sia presente alcuna impresa o siano presenti imprese in numero insufficiente, oppure siano presenti soggetti che per caratteristiche tecniche, finanziarie ed organizzative non siano in grado ad insindacabile giudizio della Società di garantire l esecuzione delle forniture e/o prestazioni oggetto di richiesta di offerta. 2. Il Dirigente, su indicazione del Responsabile del Servizio Acquisti e Patrimonio, preso atto delle peculiarità del bene o del servizio da acquisire può, con atto motivato e in deroga al principio di rotazione, effettuare il sorteggio tra i soggetti aventi determinati requisiti tecnici, organizzativi o economico finanziari. 3

3. I soggetti non iscritti, ma invitati alla procedura di acquisizione di beni e/o servizi, che avranno presentato un offerta valida, saranno successivamente iscritti di diritto nell Albo fornitori nella tipologia merceologica per la quale hanno partecipato alla gara. 4. Qualora non sia possibile predeterminare con esattezza la quantità delle forniture di beni e/o servizi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, comunque non superiore all anno, la Società potrà richiedere offerte valide per tutta la durata del periodo considerato. La Società procederà, poi, all acquisto di tali beni e/o servizi mediante singole ordinazioni dirette al soggetto che ha presentato il preventivo più vantaggioso, man mano che il bisogno si manifesterà, fermo restando i limiti previsti nel presente atto e dai regolamenti emanati e dalle leggi vigenti in materia. Art. 8 REVISIONE PERIODICA ED AGGIORNAMENTO 1. La Società provvede alla revisione dell Albo e al suo aggiornamento con l inserimento delle nuove iscrizioni con cadenza bimestrale. In occasione di ogni aggiornamento verranno prese in considerazione le richieste di candidatura pervenute entro giorni 10 precedenti a quello della pubblicazione dell Albo aggiornato. 2. L aggiornamento periodico comprenderà: -iscrizione di nuovi soggetti; -variazioni e/o integrazioni relative ai soggetti già iscritti che non comportano un cambiamento tale da configurarsi come nuova iscrizione; -verifiche a campione sui requisiti dei soggetti iscritti; -sospensione di soggetti già iscritti; -cancellazione di soggetti già iscritti. Art. 9 CANCELLAZIONE DALL ALBO 1. La cancellazione dall Albo è disposta d ufficio: a. per la sopravvenuta mancanza di uno o più dei requisiti richiesti per l iscrizione e la permanenza nell Albo, della qual cosa la Società sia comunque venuto a conoscenza; b. quando l iscritto sia soggetto a procedura di liquidazione o abbia cessato l attività; c. nei casi di mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia. 2. E altresì facoltà della Commissione di valutazione disporre la cancellazione delle Ditte dall Albo nei seguenti casi: a. accertata irregolarità nella fase di partecipazione alla gara: comunicazione di informazioni false, produzione di documentazione falsa; b. mancata comunicazione di quanto richiesto dalla Società in fase di verifica delle dichiarazioni fornite all atto dell iscrizione; c. in caso di mancata comunicazione del cambio di indirizzo, fatta salva la conoscenza formale da parte del Servizio Acquisti e Patrimonio del nuovo indirizzo; d. in caso di inosservanza delle disposizioni dell art. 13 del presente atto ( Variazione dati e requisiti di partecipazione dichiarati - Obblighi di informazione ); qualora, da revisione periodica svolta d ufficio mediante richiesta dei dati alla Camera di Commercio, non risulti più esistente; mancata sottoscrizione di un contratto senza giustificato motivo; mancato rispetto degli obblighi contrattuali, relativi a rapporti intercorsi tra il fornitore e la Società, che abbiano determinato per più di tre volte l applicazione di penali, o la risoluzione del contratto per inadempimento; grave negligenza, malafede o errori gravi nell esecuzione di rapporti contrattuali con la stazione 4

appaltante, da questa accertati e notificati; qualora per almeno tre volte il soggetto invitato abbia declinato l invito alla procedura negoziata o in economia senza fornire valide motivazioni alla rinuncia o non sia stato confermato per iscritto l interesse a partecipare alle future trattative indette dall amministrazione; qualora sia stata riscontrata una negativa valutazione qualitativa del servizio o fornitura prestati a cura del servizio interessato; mancato rinnovo dell iscrizione da parte dell operatore economico allo scadere del periodo di validità dell iscrizione. In questo caso, la presenza del fornitore nell Albo è cancellata fino ad eventuale nuovo accoglimento dell istanza di iscrizione da parte dello stesso. e. nel caso previsto dall art.11 terzo capoverso del presente Regolamento. 3. La cancellazione è altresì disposta su domanda dell interessato. 4. Gli Operatori Economici destinatari del provvedimento di cancellazione saranno resi edotti a mezzo PEC e sarà data loro l opportunità di proporre eccezioni nel termine di giorni cinque. In tal caso la Commissione, prendendo atto delle eccezioni proposte, deciderà sulla permanenza o meno dell iscrizione entro il giorno fissato per la pubblicazione dell elenco aggiornato previa opportuna comunicazione agli interessati. 5. Il soggetto nei cui confronti sia stato adottato un provvedimento di cancellazione non può chiedere di nuovo l iscrizione prima che siano trascorsi 6 mesi dalla cancellazione. 6. La Società si riserva il diritto insindacabile di accogliere o meno l istanza di reiscrizione. Art. 10 PROCEDURA PER LA SOSPENSIONE DELLA DITTA DALL ALBO 1. La Società potrà disporre la sospensione del soggetto dall Albo allorché lo stesso risulti temporaneamente inadempiente ad uno degli obblighi previsti nel presente atto, nonché nell esecuzione della fornitura e/o servizio affidatogli. 2. Qualora l inadempimento divenga definitivo ovvero la Società, anche in ragione della natura della prestazione, non abbia interesse ad accettare un adempimento tardivo, il soggetto inadempiente potrà essere cancellato dall Albo, secondo la procedura descritta al precedente articolo. 3. La sospensione potrà altresì essere disposta qualora il soggetto abbia in corso un procedimento giudiziale e/o arbitrale con l ente e fino al termine del procedimento stesso. 4. La sospensione potrà essere revocata qualora la Società accerti che siano venute meno le cause che l hanno determinata. 5. La Società dà comunicazione al legale rappresentante, a mezzo PEC, dei fatti addebitati assegnando il termine di giorni cinque per le eventuali obiezioni che lo stesso vorrà inoltrare alla Società medesima. 6. Trascorso tale termine, il Dirigente, su indicazione del Responsabile del Servizio Acquisti e Patrimonio, si pronuncia in merito, disponendo, in presenza dei necessari presupposti, la cancellazione dall Albo con motivata determinazione e dandone comunicazione alla Ditta a mezzo PEC. Art. 11 COMUNICAZIONE PROVVISORIA AGGIUDICAZIONE E VERIFICA DEI REQUISITI DICHIARATI 1. Alla Ditta risultata provvisoriamente aggiudicataria viene fatta comunicazione a mezzo PEC con contestuale richiesta di trasmissione dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali se richiesti nella lettera di invito. 5

2.La comunicazione di aggiudicazione definitiva alla Ditta partecipante consegue alla verifica positiva d ufficio del possesso dei requisiti dichiarati ai sensi dell art. 80 del Codice dei Contratti. 3. Nel caso si riscontrassero delle difformità, di esse viene fatta immediata comunicazione alla Ditta provvisoriamente aggiudicataria di non conferma dell aggiudicazione e di provvisoria esclusione dall Albo con contestuale invito a regolarizzarle in un congruo termine, pena la cancellazione definitiva dall Albo. 4 Contestualmente alla comunicazione di non conferma dell aggiudicazione alla Ditta, si procede a comunicare la provvisoria aggiudicazione alla Ditta successivamente classificatasi. Art. 12 DURATA E RINNOVO DELL ISCRIZIONE 1. L iscrizione ha validità biennale a decorrere dalla data di approvazione dell Albo Fornitori e comunque fino alla data di rinnovo dello stesso. 2. Qualora, allo scadere del biennio, l Operatore Economico presente nell Albo non proceda alla richiesta di rinnovo dell iscrizione, confermando o modificando i propri requisiti, la Società provvederà alla sua cancellazione sino ad eventuale nuova iscrizione. 3. Allo scadere del biennio, la Società procederà a pubblicare un nuovo avviso di iscrizione all Albo, adottando la prevista procedura per l iscrizione delle candidature. Art. 13 VARIAZIONE DATI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DICHIARATI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE 1. I soggetti iscritti all Albo hanno l obbligo di comunicare per iscritto alla Società, Ufficio Acquisti e Patrimonio, ogni variazione dei dati (variazioni in ordine alla sede legale, ai requisiti, all organizzazione e struttura, nonché a tutti gli altri dati forniti in sede di prima iscrizione) e delle informazioni previste dal presente atto. 2. Tale comunicazione dovrà essere effettuata entro giorni cinque dal verificarsi dell avvenuta predetta variazione, pena l adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 9 e 10 del presente Regolamento. Art. 14 MERCATO ELETTRONICO 1. La Società si riserva la facoltà di procedere all acquisizione di beni e/o servizi in economia mediante l utilizzo di mercati elettronici, nel rispetto del D.P.R. n. 101/2002 e s.m.i.. Art. 15 ACQUISIZIONE DI BENI E/O SERVIZI ALL ESTERO 1. Nei casi in cui si renda necessaria l acquisizione di beni e/o servizi all estero, il dirigente responsabile del procedimento di spesa individua gli operatori da invitare tramite un apposita indagine di mercato. Art. 16 NON VINCOLABILITA DELLA SOCIETA 1. I soggetti iscritti all Albo fornitori della Società, niente potranno pretendere qualora la Società non dia corso ad acquisizioni nel ramo merceologico d interesse durante il periodo di validità biennale dell iscrizione oppure dia corso a procedure in quantità tali da non poter scorrere l intero elenco dei soggetti iscritti. 2. L inclusione dell Impresa nell Albo dei Fornitori non costituisce, quindi, titolo per reclamare l affidamento di lavori servizi o forniture e La Società non è assolutamente vincolata nei confronti dell Operatore Economico iscritto. 6

Art. 17 PUBBLICITA DELL ALBO Il presente atto è pubblicato all Albo Pretorio della Società nonché sul sito web www.altocalore.eu Art. 18 AVVERTENZE GENERALI 1.L inserimento nell Albo fornitori della Società non comporta assolutamente l automatica garanzia di invito a tutte le gare bandite sulla base delle categorie merceologiche per cui si è iscritti. 2.La frequenza di invito a gara è infatti inversamente proporzionale al numero di soggetti iscritti per ciascuna categoria merceologica. Per garantire un principio di par condicio tra tutti gli iscritti si terrà conto delle seguenti condizioni: data e numero di protocollo di arrivo della domanda di iscrizione all albo fornitori. Questa condizione costituisce il criterio di iscrizione all albo e di rotazione per il sorteggio; nr. di volte che sono stati invitati i soggetti; grado di affidabilità di ciascun iscritto (rapporto tra nr. di volte in cui il fornitore ha risposto e n. complessivo di inviti per ciascuna categoria merceologica); ranking qualitativo (bontà della fornitura, rispetto dei tempi di fornitura, rispetto delle condizioni previste da capitolato/foglio patti e condizioni) raggiunto dai soggetti affidatari della gara; nr. di dinieghi a partecipare alle gare indette dalla Società. Per tale motivo, al fornitore inscritto si consiglia sempre, in occasione di ciascun invito a gara, un benché minimo riscontro (anche rinuncia purché motivata). 3. Le disposizioni contenute nel presente atto troveranno applicazione anche nei riguardi di procedure di acquisto per via telematica, ove compatibili con le stesse. 4. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto troveranno applicazione, in quanto applicabili, le normative vigenti in materia. 5. Tutte le attività previste nel presente atto si devono intendere ripetitive secondo la relativa periodicità. Art. 19 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 1. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. sul trattamento dei dati personali, si forniscono le informazioni di seguito indicate: a. i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura disciplinata dalla legge per l affidamento di appalti e servizi. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo si precisa: a1. per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell ammissione alla gara, il soggetto è tenuto a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara medesima; a2. per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell eventuale affidamento e conclusione del contratto, il soggetto che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti sarà licenziato con la decadenza dall affidamento; a3. i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: -al personale dipendente dell azienda comunale di servizi, responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio; -ad altri soggetti pubblici, in presenza di una norma di legge o di regolamento, -ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali; -a privati o enti pubblici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o regolamento. 7