LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - T ORDINANZA

Documenti analoghi
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA N ICI aree edificabili successione delle leggi nel tempo norma interpretativa retroattività - sussiste

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - T. Dott. MARCELLO IACOBELLIS - Presidente - Dott. ANTONELLO COSENTINO - Consigliere - ORDINANZA

La notifica va fatta al domicilio reale del procuratore anche in assenza di rituale comunicazione alla controparte del trasferimento

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Cass. 3613/2013: Violazione amministrativa commessa da minore di anni diciotto.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA N 330. Imposte e tasse repressione delle violazioni delle leggi finanziarie sanzioni - prescrizione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - T ORDINANZA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. D'ALONZO Michele - Presidente -

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - T. Dott. GIULIA IOFRIDA - Consigliere - Dott. ROBERTA CRUCITTI - Consigliere - ORDINANZA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SESTA SEZIONE CIVILE ORDINANZA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N 3111

Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE

Cass. civ. Sez. V, Sent., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - T. Dott. LUCI() NAPOLITANO - Consigliere - Dott. PAOLA VE13,A - Consigliere - ORDINANZA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SESTA SEZIONE CIVILE - T ORDINANZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE. Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO - Rel. Consigliere - Dott. EMILIO IANNELLO - Consigliere -

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -1 ORDINANZA COOPERATIVA SOCIALE SANNTOMEDICAL 0

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - T ORDINANZA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - T ORDINANZA

Cass. 3724/2013. Compensazione delle spese: illegittima in mancanza di gravi ed eccezionali motivi.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - T ORDINANZA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N 2263

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - T ORDINANZA. SRL, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, V

Cass /2014. Compenso al CTU: chi lo paga? Scritto da Francesco Annunziata Martedì 11 Novembre :40

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

o-1099'ltg LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE- T ORDINANZA - ricorrente - contro -intimatacontro

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cass. civ. Sez. V, Sent., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA ORDINANZA. sul ricorso iscritto al n /2011 R.G.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -1 ORDINANZA

Corte di Cassazione, Sezione Tributaria civile Ordinanza 28 dicembre 2011, n

CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA N 3068

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cass. civ. Sez. V, Sent., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Contenzioso Autotutela Interesse legittimo Sussiste Competenza del giudice tributario sul rifiuto Sussiste.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - T ORDINANZA

Cass. Sez. 6, ord. 1797/2018: rimeditare la natura del contributo di solidarietà

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -1 ORDINANZA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BRUNO BIANCHINI - Presidente - Dott.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SESTA SEZIONE CIVILE 1. Dott. LUIGI MACIOCE - Consigliere - Re P. Dott. STEFANO SCHIRO' - Consigliere - ORDINANZA

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N 1566

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -1. Dott. VITTORIO RAGONESI Consigliere - Dott. MAGDA CRISTIANO - Consigliere -

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

01227/16 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE -1. g'.51. Oggetto. Art. 44 L.F. Dott. Vittorio Ragonesi - Presidente - R.G.N.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - T ORDINANZA. Sul ricorso per regolamento di competenza proposto da:

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - T. - Presidente - - Consigliere - - Consigliere - - Consigliere ORDINANZA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIDNE IU i IV. SESTA SEZIONE CIVILE - i ORDINANZA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - T SENTENZA

Cass /09: Il Ricorso al Prefetto preclude l'emissione della Cartella esattoriale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Cass /2009. Spese di CTU: solidarietà tra le parti. Scritto da Francesco Annunziata Giovedì 20 Marzo :17

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione Sezione 6 civile

- controlicorrente - avverso la sentenza n. 920/2010 della CORTE D'APPELLO di SALERNO del , depositata il 13/10/2010; udita la relazione dell

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

34 72 REPUBBLICA ITALIANA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE. Dott. ANTONIO VALITUTTI Rel. Consigliere

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Transcript:

g9 i 16 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, SESTA SEZIONE CIVILE - T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MARCELLO IACOBELLIS - Presidente - Oggetto IRPEF ILOR RIMBORSO Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO Dott. MARIO CIGNA Dott. ANTONELLO COSENTINO Dott. ROBERTA CRUCITTI - Rel. Consigliere - Ud. 10/12/2015 - CC Rep. C.N. 20729/2013 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20729-2013 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - nonché contro CAIRENSE ORNELLA; - intimata - avverso la sentenza n. 148/23/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI del 29/09/2011, depositata il 18/06/2012; g(4q;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/12/2015 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO; Ric. 2013 n. 20729 sez. MT - ud. 10-12-2015-2-

La Corte, ritenuto che, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione: Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati, osserva: L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Napoli, con la quale -in controversia concernente impugnazione del silenzio rifiuto su istanza di rimborso per IRPEF per gli anni dal 2002 al 2005- è stato respinto l'appello proposto dall'agenzia medesima avverso la sentenza della CTP di Piacenza n.216/27/2009 che aveva accolto il ricorso della parte contribuente Cairense Ornella. La sentenza impugnata ha ritenuto che le indennità corrisposte ai lavoratori statali per l'espletamento delle missioni ispettive presso le cooperative sottoposte alla vigilanza del Ministero del lavoro abbiano natura risarcitoria dell'espletamento di funzioni particolari che, aggiungendosi a quelle d'istituto, implicano la sopportazione di spese ed oneri superiori a quelli rientranti nella normale prestazione lavorativa. L'Agenzia ha proposto ricorso affidandolo a unico motivo. La parte contribuente non si è difesa. Il ricorso ai sensi dell'art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere definito ai sensi dell'art.375 cpc. Con il primo motivo (centrato sulla violazione dell'art.48 del DPR n.917/1986 e dell'art.2697 cod civ) la parte ricorrente si duole che il giudicante non abbia ritenuto di dover assimilare le erogazioni ricevute dai ricorrenti di primo grado (in qualità i ispettori del lavoro e per i rimborsi forfettari ricevuti in occasione di verifiche espletate presso società cooperative) all'indennità di trasferta regolata dal menzionato art.48, disponendone perciò l'assoggettamento a tassazione in conformità con i criteri 3

ivi previsti, alla luce della natura di elemento costitutivo del reddito attribuito a detta indennità. Il motivo di ricorso appare fondato e da accogliersi, con assorbimento del rimanente. Ed infatti questa Corte, con indirizzo ormai ribadito (per tutte, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14291 del 19/06/2009, ha ritenuto che:"in tema di redditi di lavoro dipendente, le somme corrisposte in via forfetaria agli ispettori del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in occasione dell'espletamento degli incarichi fuori sede, devono ritenersi in ogni caso riconducibili all'istituto della indennità di trasferta, attesa la natura mista di quest'ultima, destinata in parte a rimborsare il lavoratore delle spese sostenute ed in parte a remunerarlo del maggiore disagio derivante dalla trasferta; ne consegue l'assoggettamento di dette somme al regime IRPEF dettato per l'indennità di trasferta, "ratione temporis", dall'art. 48, quarto comma, del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 33, comma 3, del d.l. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella legge 22 marzo 1995 n. 85 e, a decorrere dal 10 gennaio 1998, dall'art. 48, comma 5, del medesimo decreto, nel testo sostituito del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314 (ora, art. 51, comma 5, del TUIR, introdotto dall'art. 1 del d.lgs. 12 dicembre 2003 n. 344)". Non resta che cassare la sentenza che non si è attenuta a detti principi, all'esito di che la Corte potrà pronunciare anche nel merito, non apparendo necessaria l'acquisizione al processo di ulteriori elementi di fatto. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza. Roma, 10 luglio 2015 ritenuto inoltre: che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti; che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie; che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto; 4

che le spese di lite possono essere integralmente compensate, con irripetibilità di quelle relative al presente giudizio, attesa la natura delle situazioni giuridiche coinvolte. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso del contribuente avverso il provvedimento impositivo. Compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito; irripetibili quelle del presente giudizio. Così deciso in Roma il 10 dicembre 2015 Il 12'Fé te ( Marc acobellis ) DEPOSITATO IN CANCEWERK oggi,!f EB2616 5