LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

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1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ETTORE GRILLO - Presidente - Oggetto IVA ACCERTAMENTO Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO Dott. LUCIO NAPOLITANO Dott. GUIDO FEDERICO Dott. PAOLA VELLA - Rel. Consigliere - - Consigliere - - Consigliere - - Consigliere d. 15/06/ CC Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in RUM, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'avvocatura GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro OFFICINA MECCANICA F.LLI PALENI SNC; - intimata - avverso laeluenza n, 231/64/203 i densi COWISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI NIILANO SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA del 19/ 11/2013, depositata il 10/12/2013;

2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2016 dal Consigliere Realatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO; udito l'avvocato FEDERICO DI MATTEO, difensore del ricorrente, che si riporta agli scritti e chiarisce che a pagina 5 del ricorso proposto in Cassazione è indicata erroneamente quale data di comunicazione di irregolarità quella del 14/12/2010 anzichè la data esatta del 14/12/2009. Ric n sez. MT - ud

3 La Corte, ritenuto che, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione: Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati, osserva: La CTR di Milano ha respinto l'appello dell'agenzia, appello proposto contro la sentenza n della CTP di Bergamo che aveva accolto il ricorso la società contribuente "Officina Meccanica Fili Paleni snc" contro cartella di pagamento per IVA-IRES relative all'anno 2006, cartella emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione, notifica di comunicazione di irregolarità in data e conseguente istanza della parte contribuente di avvalersi della facoltà di rateizzazione dell'imposta non pagata (con versamento della prima rata in data previa presentazione di polizza fideiussoria), istanza che era stata rigettata il "per irregolarità connesse al secondo atto di fideiussione" (cioè quello che era stato sostituito in data all'altro originariamente prodotto e ritenuto inidoneo da parte dell'agenzia). La predetta CTR ha motivato la decisione evidenziando che l'iscrizione a ruolo dell'intero debito di imposta (avvenuta il ) sarebbe stata legittima ove fosse stata posteriore al rigetto dell'istanza di rateizzazione, mentre invece era avvenuta antecedentemente e perciò allorquando il procedimento attivato dall'istanza di rateizzazione era ancora aperto. Né all'agenzia poteva giovare "la conoscenza di fatto" da parte della contribuente circa l'inidoneità della garanzia originariamente prestata, atteso che l'agenzia non si era "a quel punto" ancora pronunciata circa il rigetto dell'istanza di rateizzazione, sicché la contribuente legittimamente aveva supposto di essere ancora abilitata a presentare una nuova polizza fideiusssoria, avendo "rispettato i termini per il pagamento rateale secondo la scansione comunicatale dall'ufficio". In difetto di W1<i tn.1 3

4 un adeguatamente motivato provvedimento di reiezione dell'istanza, non poteva considerarsi legittimamente attivato "il procedimento di riscossione mediante iscrizione a ruolo dell'intero importo". L'Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato unico motivo (senza avere offerto prova della conclusione della procedura di notifica). La parte intimata non si è difesa. Il ricorso ai sensi dell'art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all'art.376 cpc- può essere definito ai sensi dell'art.375 cpc. Infatti, con l'unico motivo di impugnazione (improntato alla violazione dell'art.3 bis del D.Lgs.462/1997) la parte ricorrente -dopo avere dato atto che le circostanze di fatto presupposte alla causa sono pacifiche e non contestate- si duole che il giudicante abbia accolto l'impugnazione di parte contribuente e ritenuto illegittima l'iscrizione a ruolo "nonostante sia decorso il termine per la presentazione della garanzia fideiussoria prevista dall'art.3 bis della legge n.462/1997" e nonostante fosse decorso il termine di giorni trenta per effettuare il pagamento della prima rata, siccome previsto dall'art.3 bis del D.Lgs.462/1997. Il motivo appare infondato e da disattendersi. Benvero, ferma la ricostruzione dei fatti che la parte ricorrente assume essere pacifica (e che è stata debitamente considerata dal giudice del merito) deve essere evidenziato che la parte ricorrente (nel prospettare la violazione dei termini di legge da parte della contribuente, di cui il giudicante non avrebbe tenuto conto) elude il dovere di indicare il momento del decorso dei termini stessi, a mente della speciale disciplina di legge invocata, peraltro variegata e multiforme (e non sempre coerente) in riguardo all'entità dell'importo da rateizzare. Occorre perciò trascriverla qui di seguito, nel testo ratione temporis vigente, supponendo che si tratti della previsione relativa all'importo minimo rateizzabile:

5 2. Qualora le somme dovute non siano superiori a duemila euro, il beneficio della dilazione in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo e' concesso dall'ufficio, su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficolta' dello stesso. La richiesta deve essere presentata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. 3. L'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5 per cento annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento e' dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, e' iscritto a molo. Se e' stata prestata garanzia, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo dei suddetti importi a carico del contribuente e dello stesso garante o del terzo datore d'ipoteca, qualora questi ultimi non versino l'importo dovuto entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa. 5. La notificazione delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dal comma 4 e' eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata. Alla luce della previsione della norma trascritta, non è chi non veda che non vi fosse ragione alcuna per considerare intempestivo il versamento della prima rata da parte del contribuente, principalmente perché la parte qui ricorrente non ha neppure identificato il momento in cui fu effettuata la "comunicazione" dalla quale detto termine avrebbe dovuto decorrere. Quanto al resto, e con specifico riferimento all'assunto di omessa considerazione da parte del giudicante del decorso del termine per presentare la garanzia fideiussoria, basterebbe evidenziare che il primo comma della disposizione dianzi trascritta prevede che: "In tali casi, entro dieci giorni dal versamento della prima rata il contribuente deve far pervenire all'ufficio la I 5

6 documentazione relativa alla prestazione della garanzia", ciò che la parte ricorrente non contesta che sia tempestivamente avvenuto. Né può avere rilevanza la circostanza che entro il predetto termine la parte contribuente non abbia potuto rinnovare il deposito di una fideiussione al posto di quella restituita (perché proveniente da soggetto non idoneo), poiché rileva invece come correttamente evidenziato dal giudicante- la sola circostanza che l'agenzia, non adottando alcun provvedimento di rigetto dell'istanza di rateizzazione ed avendo già comunicato al contribuente raccoglimento dell'istanza in questione a mezzo dell'indicazione della "scansione" dei termini per il pagamento rateale (debitamente rispettata dal contribuente) ha ingenerato nel contribuente medesimo la legittima aspettativa di avere il modo di sostituire (come in realtà ha fatto) la polizza originaria. E perciò -poiché il giudice del merito ha fatto coerente e puntuale applicazione della disciplina di legge, alla luce del canone di "collaborazione e buona fede" a cui si improntano (ex art.10 dello Statuto del contribuente) i rapporti tributarinon resta che proporre il rigetto del ricorso per cassazione. In definitiva, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta infondatezza. Roma, 30 gennaio 2016 ritenuto inoltre: che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti; che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie; che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato; che le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte vittoriosa non si è costituita. P.Q.M.

7 La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese. Così deciso in Roma il 15 giugno 2016 Il Presidente Ettore Cirillo ) DEPOSITATO IN cancellenia oggi, etia-106 li Furissimaria Gisakaiado Luisa PA be il.,,,.,, mi

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