considerando che è necessario istituire un comitato consultivo che assista la Commissione e segua l'applicazione della presente direttiva;



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DIRETTIVA 91/440/CEE DEL CONSIGLIO del 29 luglio 1991 relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE. Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, visto il parere del Comitato economico e sociale, considerando che una maggiore integrazione del settore comunitario dei trasporti è essenziale per il mercato interno e che le ferrovie rappresentano un elemento vitale di tale settore; considerando che occorre migliorare l'efficienza della rete ferroviaria affinché tale rete si integri in un mercato competitivo, tenendo conto degli aspetti specifici delle ferrovie; considerando che, per rendere efficienti e competitivi i trasporti su rotaia rispetto agli altri modi trasporto, gli Stati membri devono garantire che alle imprese di trasporto ferroviario venga riconosciuto lo stato giuridico di esercenti autonomi che operano secondo criteri imprenditoriali e si adeguano alle necessità del mercato; considerando che il futuro sviluppo ed un'efficiente gestione della rete ferroviaria possono essere facilitati mediante una distinzione fra l'esercizio dei servizi di trasporto e la gestione dell'infrastruttura; che in queste condizioni occorre che in tutti i casi queste due attività abbiano contabilità distinte e possano essere gestite separatamente; considerando che per stimolare la concorrenza nell'ambito dell'esercizio dei servizi di trasporto ai fini di un migliore comfort e servizio agli utenti conviene che gli Stati membri mantengano la responsabilità generale dello sviluppo di un'infrastruttura ferroviaria adeguata; considerando che, in mancanza di norme comuni per l'imputazione dei costi di infrastruttura, gli Stati membri devono, previa consultazione del gestore dell'infrastruttura, definire le modalità che disciplinano il pagamento dei canoni dovuti dalle imprese di trasporto ferroviario e dalle loro associazioni per l'utilizzazione dell'infrastruttura ferroviaria; che tali canoni devono rispettare il principio della non discriminazione tra imprese ferroviarie; considerando che gli Stati membri devono garantire, in particolare, che le imprese ferroviarie pubbliche esistenti godano di una sana struttura finanziaria, vigilando a che la ristrutturazione finanziaria che si rendesse necessaria sia attuata in conformità con le pertinenti disposizioni del trattato; considerando che, per agevolare il trasporto fra Stati membri, le imprese ferroviarie devono essere libere di costituire associazioni con le imprese, di trasporto ferroviario stabilite in altri Stati membri; considerando che a tali associazioni internazionali occorre garantire il diritto di accesso e di transito sull'infrastruttura degli Stati membri nei quali sono stabilite le imprese che costituiscono le associazioni, nonché il diritto di transito negli altri Stati membri qualora lo esiga il servizio internazionale interessato; considerando che per promuovere i trasporti combinati occorre accordare l'accesso all'infrastruttura ferroviaria degli altri Stati membri alle imprese ferroviarie che effettuano trasporti combinati internazionali di merci; considerando che è necessario istituire un comitato consultivo che assista la Commissione e segua l'applicazione della presente direttiva; considerando che conviene quindi abrogare la decisione 75/327/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, relativa al risanamento della situazione delle aziende ferroviarie e all'armonizzazione delle norme che disciplinano i rapporti finanziari tra tali aziende e gli Stati, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: SEZIONE I Scopo e campo di applicazione Articolo 1

La presente direttiva è intesa a favorire l'adeguamento delle ferrovie comunitarie alle esigenze del mercato unico e ad accrescere l'efficienza delle medesime: assicurando l'autonomia gestionale delle imprese ferroviarie; separando la gestione dell'infrastruttura ferroviaria e l'esercizio di servizi di trasporto da parte delle imprese ferroviarie, operando una separazione contabile obbligatoria e una separazione organica o istituzionale facoltativa; risanando la struttura finanziaria delle imprese ferroviarie; garantendo il diritto d'accesso alle reti ferroviarie degli Stati membri per le associazioni internazionali di imprese ferroviarie, nonché per le imprese ferroviarie che effettuano trasporti combinati internazionali di merci. Articolo 2 1. La presente direttiva si applica alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria ed alle attività di trasporto per ferrovia delle imprese ferroviarie stabilite o che si stabiliranno in uno Stato membro. 2. Sono escluse dal campo di applicazione della presente direttiva le imprese ferroviarie la cui attività si limita all'esercizio di servizi di trasporto urbani, extraurbani o regionali. Articolo 3 Ai fini della presente direttiva si intende per: "impresa ferroviaria", qualsiasi impresa a statuto privato o pubblico la cui attività principale è rappresentata dalla fornitura di prestazioni di trasporto ferroviario di merci e/o di persone e che garantisce obbligatoriamente la trazione; "infrastruttura ferroviaria", quanto definito nell'allegato 1, parte A del regolamento (CEE) n. 2598/70 della Commissione, del 18 dicembre 1970, che fissa il contenuto delle diverse voci degli schemi per la contabilità dell'allegato 1 del regolamento (CEE) n. 1108/701, ad eccezione dell'ultimo trattino che, ai soli scopi della presente direttiva, sarà così formulato: "Edifici adibiti al servizio delle infrastrutture"; "associazione internazionale", qualsiasi associazione comprendente almeno due imprese ferroviarie stabilite in Stati membri diversi che abbia lo scopo di fornire prestazioni di trasporto internazionale tra Stati membri; "servizi urbani ed extraurbani", i servizi di trasporto che soddisfano le esigenze di un centro urbano o di un agglomerato, nonché le esigenze in materia di trasporto fra detto centro o agglomerato e le sue zone periferiche; "servizi regionali", i servizi di trasporto destinati a soddisfare le esigenze in materia di trasporto di una regione. SEZIONE II Articolo 4 Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le imprese ferroviarie dispongano, in materia di direzione, gestione, amministrazione e controllo amministrativo, economico e contabile interno, di uno status di indipendenza secondo la quale esse dispongono, in particolare, di un patrimonio, di un bilancio e d'una contabilità separati da quelli degli Stati. Articolo 5 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per permettere alle imprese ferroviarie di adattare le loro attività al mercato e di gestirle sotto la responsabilità dei loro organi direttivi, per fornire prestazioni efficaci e adeguate con la minor spesa possibile in rapporto alla qualità del servizio

richiesto. Le imprese ferroviarie devono essere gestite secondo i principi validi per le società commerciali, anche per quanto riguarda gli obblighi di servizio pubblico imposti dallo Stato all'impresa e i contratti di servizio pubblico conclusi dalla medesima con le autorità competenti dello Stato membro. 2. Le imprese ferroviarie definiscono i loro programmi di attività, compresi i piani di investimento e di finanziamento. Detti programmi mirano al raggiungimento dell'equilibrio finanziario delle imprese e alla realizzazione degli altri obiettivi in materia di gestione tecnica, commerciale e finanziaria; essi devono inoltre prevedere i mezzi che permettono la realizzazione di tali obiettivi. 3. Nell'ambito degli orientamenti di politica generale adottati dallo Stato e in considerazione dei piani o contratti nazionali, eventualmente pluriennali, compresi i piani di investimento e di finanziamento, le imprese ferroviarie sono in particolare libere di: costruire con una o più imprese ferroviarie diverse un'associazione internazionale; stabilire la propria organizzazione interna, fatte salve le disposizioni della sezione III; disciplinare le modalità della fornitura e della commercializzazione dei servizi e stabilirne la tariffazione, fatto salvo il regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile; prendere le decisioni concernenti il personale, la gestione patrimoniale e gli acquisti propri; sviluppare la loro quota di mercato, elaborare nuove tecnologie, creare nuovi servizi e adottare tecniche di gestione innovative; avviare nuove attività in settori associati all'attività ferroviaria. SEZIONE III Separazione fra la gestione dell'infrastruttura e l'attività di trasporto Articolo 6 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire, sul piano della contabilità, la separazione delle attività relative all'esercizio dei servizi di trasporto da quelle relative alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria. L'aiuto concesso ad una di queste due attività non può essere trasferito all'altra. I conti relativi a queste due attività sono tenuti in modo tale da riflettere tale divieto. 2. Gli Stati membri possono inoltre prevedere che detta separazione comporti sezioni organiche distinte all'interno di una stessa impresa o che la gestione dell'infrastruttura sia esercitata da un ente distinto. Articolo 7 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie allo sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale tenendo conto eventualmente delle esigenze globali della Comunità. Essi vigilano sulla definizione degli standard e delle norme di sicurezza e sul controllo della loro applicazione. 2. Gli Stati membri possono incaricare le imprese ferroviarie o qualunque altro gestore di gestire detta infrastruttura, in particolare conferire loro la responsabilità in materia di investimenti, manutenzione e finanziamento che tale gestione comporta sul piano tecnico, commerciale e finanziario. 3. Gli Stati membri possono inoltre concedere al gestore dell'infrastruttura, in osservanza degli articoli 77, 92 e 93 del trattato, un finanziamento sufficiente in funzione dei compiti, della dimensione e delle esigenze finanziarie, in particolare per far fronte a nuovi investimenti. Articolo 8

Il gestore dell'infrastruttura applica alle imprese ferroviarie e alle associazioni internazionali che utilizzano l'infrastruttura ferroviaria da lui gestita un canone di utilizzazione dell'infrastruttura stessa. Previa consultazione di detto gestore, gli Stati membri definiscono le modalità per la fissazione del canone. Il canone di utilizzazione è calcolato in modo da evitare discriminazioni tra le imprese ferroviarie e può tenere in particolare conto del totale dei chilometri percorsi, della composizione del treno e di ogni esigenza specifica in relazione a fattori quali la velocità, il carico per asse e il grado o il periodo di utilizzazione dell'infrastruttura. SEZIONE IV Risanamento finanziario Articolo 9 1. Gli Stati membri creano, in cooperazione con le imprese ferroviarie pubbliche esistenti, meccanismi adeguati per contribuire alla riduzione dell'indebitamento di tali imprese ad un livello che non ostacoli una sana gestione finanziaria e per attuare il risanamento della loro situazione finanziaria. 2. A tal fine gli Stati membri possono adottare le misure necessarie affinché, nell'ambito della contabilità delle imprese, sia istituito un servizio distinto per l'ammortamento dei debiti. Al passivo di questo servizio possono essere trasferiti, fino ad estinzione, tutti i prestiti contratti dall'impresa per finanziare gli investimenti e per coprire le eccedenze di spese di gestione risultanti dall'attività di trasporto ferroviario o dalla gestione dell'infrastruttura ferroviaria. I debiti derivanti da attività di società affiliate non possono essere presi in considerazione. 3. La concessione, da parte degli Stati membri, degli aiuti destinati alla eliminazione dei debiti di cui al presente articolo è effettuata nel rispetto degli articoli 77, 92 e 93 del trattato. SEZIONE V Accesso all'infrastruttura ferroviaria Articolo 10 1. Le associazioni internazionali godono, negli Stati membri in cui sono stabilite le imprese ferroviarie che costituiscono l'associazione, di diritti di accesso e di transito nonché di diritti di transito negli altri Stati membri per la prestazione di servizi di trasporto internazionali tra gli Stati membri in cui sono stabilite le imprese che costituiscono l'associazione. 2. Le imprese ferroviarie contemplate dal campo di applicazione di cui all'articolo 2 godono di un diritto di accesso, a condizioni eque, all'infrastruttura degli altri Stati membri, per l'esercizio dei servizi di trasporti combinati internazionali di merci. 3. Le associazioni internazionali e le imprese ferroviarie che effettuano trasporti combinati internazionali di merci concludono con i gestori dell'infrastruttura ferroviaria utilizzata gli accordi amministrativi, tecnici e finanziari necessari per disciplinare gli aspetti di controllo e di sicurezza del traffico inerenti ai servizi di trasporti internazionali di cui ai paragrafi 1 e 2. Le condizioni alla base di tal accordi non devono essere discriminatorie. SEZIONE VI Disposizioni finali Articolo 11 1. Gli Stati membri possono sottoporre alla Commissione qualsiasi problema riguardante l'applicazione della presente direttiva. La Commissione, previa consultazione del comitato previsto al paragrafo 2 per questi problemi, adotta le decisioni appropriate. 2. La Commissione è assistita da un comitato a carattere consultivo, composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il

suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione. Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale. La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto di tale parere. Articolo 12 Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano la direttiva 90/531/CEE del Consiglio, del Consiglio, del 17 settembre 1990, relativa alle procedure d'appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono i servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni. Articolo 13 La decisione 75/327/CEE è abrogata con effetto dal 1 ; gennaio 1993. I riferimenti alla decisione abrogata devono intendersi come riferimenti fatti alla presente direttiva. Articolo 14 La Commissione presenta al Consiglio, anteriormente al 1 ; gennaio 1995, una relazione sull'applicazione della presente direttiva, corredata, se del caso, delle opportune proposte riguardanti il proseguimento dell'azione comunitaria in materia di sviluppo delle ferrovie, in particolare nel campo dei trasporti internazionali di merci. Articolo 15 Gli Stati membri, previa consultazione della commissione, prendono le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1 ; gennaio 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. Articolo 16 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 29 luglio 1991. Per il Consiglio Il Presidente H. VAN DEN BROEK