REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE. CIVILE SENTENZA

Documenti analoghi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE CIVILE SENTENZA

MODELLO SINTETICO DI SENTENZA BASE [INTESTAZIONE, PARTI PROCESSUALI E OGGETTO DEL GIUDIZIO]

[INTESTAZIONE, PARTI PROCESSUALI E OGGETTO DEL GIUDIZIO]

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE. Dott. Amedeo Santosuosso - Presidente relatore


Dott. Salvatore Daidone Consigliere Dott. Pietro Lisa Consigliere

Sentenza n. 1443/2016 pubbl. il 16/12/2016 RG n. 3975/2013

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO SENTENZA

ORDINANZA. GUIDA FRANCESCA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI. TRASONE 22, presso lo studio dell'avvocato ANNAMARIA

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA

Dott. Salvatore Daidone Consigliere Dott. Pietro Lisa Consigliere

Appellante E Immobiliare s.r.l. (c. f ), con sede in MILANO, Via ). Appellata IL CASO.it Oggetto: attività di intermediazione finanziaria

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO. - Sezione I-quater - Sentenza

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima)

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cass. 3724/2013. Compensazione delle spese: illegittima in mancanza di gravi ed eccezionali motivi.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Cessazione di efficacia del precetto Contratti obbligazioni Solidali Esecuzione Forzata

ECC.MA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. R.G. n. CONTRORICORSO PER., in persona del legale rappresentante pro tempore, (nato/a a, il / /, C.F.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -1 ORDINANZA

contro nei confronti di e con l'intervento di

SENTENZA CONTRO CONCLUSIONI

Dott. Pietro Lisa Consigliere Dott. Manila Salvà Consigliere ha pronunziato la seguente

APR. 2015

Successivamente oggi, , alle ore 12.00, nella causa. contro. avente ad oggetto: mediazione; appello avverso la sentenza n

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI

REPUBBLICA ITALIANA. Cass /2016 Omessa comunicazione dati conducente: il trascorrere del tempo rende i ricordi evanes

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -1. Dott. CARLO DE CHIARA - Consigliere - ORDINANZA

Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

Sentenza n. 4575/2017 pubbl. il 02/10/2017 RG n /2015

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 2021/2014 promossa da: TAVERAS FLORIS ANDRI DE JESUS (avv. F. Loscerbo) APPELLANTE contro

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

N SENT N RGAC N CRON CONCLUSIONI:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Palermo. 1) Pof. Dott. ALFONSO GIORDANO Presidente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Prima) SENTENZA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cass /2018. Casella piena: la notifica PEC è valida. Scritto da Francesco Annunziata Mercoledì 23 Maggio :54

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA SEZIONE PRIMA CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

Consiglio di Stato. Sezione VI. Decisione 10 ottobre 2006, n N. 6017/06 Reg.Dec. N Reg.Ric. ANNO 2001 REPUBBLICA ITALIANA

/ ORIGINALE

avverso e per l annullamento e/o riforma

ha pronunciato la presente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

CORTE DI APPELLO CIVILE DI

Cass. 3613/2013: Violazione amministrativa commessa da minore di anni diciotto.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RAFFAELE FOGLIA - Presidente -

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

99,90 PER AVVOCATI. Redazione

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2. L appello è fondato.

TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 8107/2014 tra

N /2016REG.PROV.COLL. N /2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato

N /2016REG.PROV.COLL. N /2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cass. civ. Sez. III, , n Risarcimento del fermo Tecnico e Rimborso IVA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -2. Dott. FELICE MANNA - Presidente - Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Consigliere - ORDINANZA

Sentenza n /2016 pubbl. il 29/12/2016 RG n /2014

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

A cura della Dott.ssa Stefania Pallotta

GIURISTA AMBIENTALE naturagiuridica.com Blog: naturagiuridica.blogspot.com

ha pronunciato la presente

T.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ANCO MARZIO 13 - OSTIA, dell'avvocato GALIANI FABIO MARIA, rappresentata e difesa dall'avvocato

ORDINANZA. contro. - controricorrenti e ricorrenti incidentali -

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) DECISIONE

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

gon Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione II Sezione Civile - n del 3 agosto 2016

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE S E N T E N Z A

Lavoro, lettera di licenziamento, mancanza della sottoscrizione, produzione in giudizio, validità

UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PISA SEZIONE 1

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

Cass. 7214/2017. Notifica nulla e notifica inesistente. Scritto da Francesco Annunziata Domenica 02 Aprile :00

Transcript:

ALLEGATO n. 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE. CIVILE composta dai Signori: - Presidente - Consigliere rel. - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa in grado d'appello con citazione notificata il a ministero aiutante ufficiale giudiziario dell'ufficio Unico notificazioni di / notificata telematicamente in data e decisa nella camera di consiglio del... TRA NOME E COGNOME PARTE APPELLANTE (CF ), rappresentato e difeso dall Avv. del foro di. presso il cui studio legale, sito in, Via..., dichiara di essere elettivamente domiciliato. Appellante E NOME E COGNOME APPELLATO (C. F. ), rappresentato e difeso dall Avv. del foro di presso il cui studio legale, sito in, Via.., dichiara di essere elettivamente domiciliato. Appellato [E NOME E COGNOME Eventuali altre parti] 1

Oggetto: CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI: Per parte appellante: Per parte appellata: Per (eventuali altre parti): 2

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO 1. Con sentenza depositata in Cancelleria il giorno (n. / ) il Tribunale di, definitivamente pronunciando nella causa n. RG, promossa da contro.., ha così deciso: PQM tribunale. 2. Il giudice di primo grado ha così sintetizzato i fatti e lo svolgimento del processo. svolgimento processo primo grado OPPURE sintesi ad opera del giudice d appello 3. La sentenza del Tribunale di, che hadeciso nei termini di cui sopra, è stata impugnata da NOME PARTE APPELLANTEcon atto di appello con il quale chiede la riforma della medesima sentenza [e l accoglimento delle domande proposte in primo grado] sulla base dei seguenti motivi: A. B. 4. NOME PARTE APPELLATA si è costituita con comparsa del e ha chiesto il rigetto dell appello e la conferma dell impugnata sentenza. [Ha proposto appello incidentale sulla base dei seguenti motivi: A.. B..] 5. Con ordinanza n. depositata in data, il Collegio ha accolto le istanze istruttorie formulate dall appellante e/o appellato e ha disposto I. l escussione del teste Sig II. la consulenza tecnica d ufficio III. 6. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del gg/mm/aa. 3

MOTIVI 7. I punti sui quali la Corte è chiamata a pronunciarsi sono i seguenti: a.. b.. c.. TITOLO UNO: prima questione su cui la Corte è chiamata a pronunciarsi 8. Il giudice di prime cure ha statuito 9. L appellante deduce l erronea valutazione del giudice di prime cure nella parte in cui ha/non ha ritenuto. 10. L appellato/a contesta integralmente quanto ex adverso sostenuto, ritenendo che il giudice di prime cure abbia correttamente motivato e statuito sul punto... Ad opinione della Corte 11. Il presente motivo di appello è infondato/fondato e, pertanto, va respinto/accolto, per le ragioni che di seguito si espongono. TITOLO DUE: seconda questione su cui la Corte è chiamata a pronunciarsi 12. Il giudice di prime cure ha statuito 13. L appellante deduce l erronea valutazione del giudice di prime cure nella parte in cui ha/non ha ritenuto. 14. L appellato/a contesta integralmente quanto ex adverso sostenuto, ritenendo che il giudice di prime cure abbia correttamente motivato e statuito sul punto... Ad opinione della Corte 15. Il presente motivo di appello è infondato/fondato e va, pertanto, respinto/accolto, per le ragioni che di seguito si espongono. 4

16. Le altre domande e eccezioni formulate sono assorbite in virtù del principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in base al quale la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, in senso proprio, quando la decisione sulla domanda cd.assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, e, in senso improprio quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande (si veda per esempio Cassazione civile, sez. III, 14/05/2013, n. 11547). 17. Per tutti i motivi di cui sopra, la sentenza del Tribunale di deve essere integralmente/parzialmente confermata/riformata nei termini di cui al dispositivo e per i motivi di cui sopra. 18. Le spese di lite del grado d appello, I. [ove la liquidazione sia semplice]liquidate come in dispositivoin applicazione del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, seguono la soccombenza, che è totale in capo a II. [ove la liquidazione non sia semplice, procedere con motivazione] 19. Sussistono, inoltre, i presupposti di cui all art 13, co. 1quater, di cui al D.M. 115/2002 per la condanna dell appellante/appellante in via incidentale al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato per la presente impugnazione. 5

PQM La Corte nella causa d appello tra NOME APPELLANTE e NOME APPELLATO, così dispone: i. rigetta l appello/accoglie l appello (totalmente/parzialmente)e conferma/riforma la sentenza n. del Tribunale di ; ii. condanna al pagamento delle spese di lite in favore di liquidate in complessivi oltre rimborso spese forfettarie, nella misura del 15%, IVA, e CPA, come per legge; oppure iii. compensa integralmentele spese di lite tra le parti iv. compensa parzialmente le spese di lite tra le parti nella misura di e pone il residuo a carico di, liquidandolo in v. [dichiara che sussistono i requisiti di cui all art. 13, co. 1quater, D.M. 115/2002, per il pagamento a carico dell appellante/l appellante in via incidentale di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.] Così deciso in... il gg/mm/aa Il Consigliere estensore Dott. Il Presidente Dott. 6