Civile Sent. Sez. 1 Num. 17084 Anno 2015 Presidente: SALVAGO SALVATORE Relatore: DOGLIOTTI MASSIMO Data pubblicazione: 24/08/2015 SENTENZA sul ricorso 22509-2009 proposto da: REGIONE CALABRIA (c.f. 020205340793), in persona del Presidenti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OTTAVIANO 9, presso l'avvocato GRAZIANO PUNGI', rappresentata e difesa dall'avvocato SANDRO BOCCUCCI, giusta procura a 2015 822 margine del ricorso;; contro - ricorrente - MARTUCCI SABATO (c.f. MRTSBT47H07I031S), 1
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVAN BATTISTA MARTINI 2, presso l'avvocato FRANCESCO MARASCIO, rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCESCO SCALZI, FRANCESCO PULLANO, giusta procura a margine del controricorso; - controricorrente - m avverso la sentenza n. 1130/2008 del TRIBUNALE di CATANZARO, depositata il 03/09/2008; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/05/2015 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per raccoglimento dei primi due motivi, per l'assorbimento del resto. 2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 24/02/2004, la Regione Calabria proponeva opposizione a decreto ingiuntivo, emesso nei suoi confronti, dal Giudice di Pace di Catanzaro, a favore dell'ing. Sabato Martucci v per l'importo di. 2.582,23, a titolo di emolumenti dovuti a titolo di compenso per l'incarico svolto, in qualità di collaudatore delle opere relative al progetto 0/02/04 del Comune o Bacino di Castrovillari, nell'ambito del programma triennale settore foreste e forestazione 2000 2002.. Costituitosi regolarmente il contraddittorio, l'ing. Martucci chiedeva il rigetto dell'opposizione, e la conferma del decreto ingiuntivo. Il Giudice di Pace di Catanzaro, con sentenza n. 61872005, revocava il decreto ingiuntivo, considerata la mancanza di copertura fmanziaria sottostante il provvedimento di conferimento di incarico professionale. Proponeva appello il Martucci. Costituitosi il contraddittorio, la Regione ne chiedeva il rigetto. Il Tribunale di Catanzaro,con sentenza del 3/09/2008, accoglieva l'appello e, in riforma della impugnata sentenza, confermava il decreto ingiuntivo. Ricorre per cassazione la Regione Calabria Resiste con controricorso il Martucci. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione degli artt. 97 Cost., 16, 17 R:D. 2440 del 1923, nonché 1325, 1326, 1350, 1418, 1421, 2725 c.c.. là dove la 1
_,-- partaftfr sentenza impugnata yfitenwig validamente concluso l'accordo contrattuale tra le parti. Con il secondo, vizio di motivazione al riguardo. Con il terzo, violazione degli artt. 187, 210 Dpr. N. 554 del 1999, posto che il progetto originario era stato variato e le opere progettuali risultavano ) alla fineidi gran lunga inferiori rispetto alla programmazione iniziale: dunquer~ tia prue, ~l'importo doveva sse ft &terrore. Con il quarto violazione dell'art. 112 cpc nonché vizio di motivazione, considerato l'inadempimento parziale da parte del Martucci e la non corrispondenza degli onorari ai minimi tariffari. Vanno trattati congiuntamente i in quanto strettamente collegati i i primi due motivi. Come è noto ) l'assunzione di obbligazioni a carico dell'amministrazione pubblica può sorgere esclusivamente da un contratto redatto, a pena di nullità, in forma scritta apparendo irrilevanti eventuali atti unilaterali della P:A., che non si traducano in un documento contrattuale sottoscritto dal rappresentante esterno dell'ente e dal soggetto incaricato I nel quale siano indicate specificamente le prestazioni e il compenso da corrispondere. Tale principio generale ha indubbia valenza costituzionale, quale espressione dici principi di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione sai sensi dell'art. 97 Cost., quale strumento di garanzia della regolare attività amministrativa, nell'interesse del cittadino e della stessa P.A. ( al riguardo, tra le altreicass. N. 17327 del 2008). 2
Gli incarichi professionali devono essere conferiti in forma scritta a pena di nullità ( R.D. n. 2240 del 1923, art. 16 e 17, richiamato ripetutamente dalla legislazione regionale della Calabria ) mediante stipulazione di un contratto d'opera professionale, essendo irrilevante l'esistenza di una deliberazione dell'ente pubblico che abbia autorizzato o direttamente conferito l'incarico al professionista, in assenza del contratto, come si diceva, sottoscritto dal rappresentante esterno dell'ente e dal professionista. Per giurisprudenza ampiamente consolidata/ infine ( tra le altre, Cass. N. 24547 " del 2008 on sussiste valida o.. igazione contrattuale, ove il conferimento dell'incarico al professionista venga autorizzato dall'organo collegiale rappresentativo dell'ente pubblico e lo stesso ente comunichi l'intervenuta deliberazione, pur se intervenga successivamente l'eventuale accettazione del professionista incaricato ianche in forma scritta. L'incontro di volontà deve essere contestuale, e così la sottoscrizione delle parti, ai sensi dell' art. 17 R.D. 2240 che ammette il contratto per corrispondenza solo quando esso intercorra tra la P.A. e ditte commerciali. E' lo stesso giudice a quo a precisare come dagli atti di causa emerga che alla delibera di conferimento dell'incarico di 9/10/2000 abbia fatteriscontro la lettera di accettazione dell'incarico, ricevuta dalla Regione Calabria il 22/10/2000. Dunque non vi è contestualità e non si può parlare di valido contratto intercorso tra le parti. Vanno dunque accolti i primi due motivi di ricorso, assorbiti gli altri proposti subordinatamente. 3
7.1,7 Va cassata la sentenza impugnata. Può decidersi nel merito, non dovendosi effettuare ulteriori accertamenti di fatto. Va pertanto accolta l'opposizione della Regione Calabria. Le spese seguono la soccombenza, per tutti i gradi di giudizio. P. Q.M. La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata; decidendo nel merito, accoglie l'opposizione della Regione; condanna il resistente al pagamento delle spese processuali che liquida, per il presente giudizio in E 900,00 )(comprensivi di E 100, 00 per esborsi; per il giudizio di appello in C 70,00 per esborsi, 300,00 per diritti, E 500,00 per onorari; per il giudizio di primo grado in e 50,00 per esborsi, C 200, 00 per diritti, C 300,00 per onorari, oltre spese forfettarie ed accessori di legge per tutti i gradi del giudizio Roma, 6/05/2015