/2017 R.G. TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI SEZIONE LAVORO VERBALE DELLA CAUSA N. /2017 R.G. tra G. L. E A. L. P. DI F. E C. C. SNC RICORRENTE RESISTENTE Oggi 28/06/2018, alle ore 10.00, innanzi al Giudice dott.ssa Ilaria Prozzo, sono presenti per la parte ricorrente l avv., in sostituzione dell avv. ANNAMARIA TANZI, e per la parte resistente l avv., in sostituzione dell avv. FINOCCHI ARCANGELO. I procuratori delle parti discutono oralmente la causa ai sensi dell art. 429 c.p.c., riportandosi ai rispettivi atti ed insistendo per l accoglimento delle conclusioni ivi formulate. Il Giudice udita la discussione orale, provvede come da contestuale sentenza, ai sensi dell art. 429 c.p.c., della quale dà pubblica lettura al termine della camera di consiglio. Il Giudice del Lavoro dott.ssa Ilaria Prozzo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CHIETI Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Ilaria Prozzo, all udienza del 28.06.2018 ha pronunziato la seguente SENTENZA a norma dell art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. /2017 R.G. TRA L. G., rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso introduttivo, dall avv. Annamaria Tanzi; RICORRENTE E A. L. P. di F. e C. C. s.n.c. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, per procura a margine delle memoria difensiva di costituzione, dagli avv.ti Arcangelo Finocchi e Maria Alessandra Di Censo; RESISTENTE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data.09.2017 il ricorrente, dipendente della società resistente, impugnava la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per una giornata, irrogata con nota del.02.2017, chiedendo la declaratoria di nullità/illegittimità/inefficacia della sanzione disciplinare e la
condanna della parte resistente al rimborso della retribuzione indebitamente trattenuta sulla busta paga di febbraio 2017 e pari a 63,60. La società resistente, costituitasi in giudizio, deduceva l infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto. Acquisita la documentazione, escussi i testimoni e concesso un termine per il deposito di note difensive, all odierna udienza la causa veniva discussa e decisa mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione. La domanda è fondata e va pertanto accolta per le ragioni di seguito esposte. Con lettera del.01.2017 la società resistente ha inviato al ricorrente una contestazione disciplinare del seguente tenore: Lei il giorno.1.2017, assegnato al turno n., alle ore 9,53, mentre effettuava la corsa della Linea N, in prossimità di, in costanza di guida, ha più volte messo e tolto gli occhiali da vista avendo anche una penna in mano. Al termine della successiva corsa (Linea, ore 11:00) il nostro agente F. M. G. Le fa notare quanto dalla stessa rilevato durante la corsa precedente, come sopra riportato, e cioè che è inopportuno e contrario alle norme di sicurezza distrarsi durante la guida. Lei Le risponde dandole dell incompetente: deve ancora capire i meccanismi di questo lavoro. Io ho chilometri e chilometri di guida sulle spalle. Queste cose sono state dette abbozzando anche una risata nei confronti della nostra agente. Per quanto sopra è invitato a giustificarsi nei modi e termini di legge. Con nota del.02.2017 la società resistente ha applicato per i fatti contesti la sanzione della sospensione dal servizio e dallo stipendio per una giornata. I fatti contestati al ricorrente, così come accertati nel corso dell istruttoria, non sono idonei a giustificare l applicazione della sanzione disciplinare impugnata in questa sede. Infatti, anche ove si
volesse ritenere provato che il ricorrente, durante la guida, ha più volte (non si comprende neppure quante volte) tolto e messo gli occhiali, tanto non sarebbe sufficiente ai fini dell applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, tenuto conto delle previsioni della contrattazione collettiva e del fatto che in oltre 25 anni di lavoro il ricorrente non ha subito alcuna contestazione disciplinare. In base all art. 66 del CCNL Autoferrotranvieri, è punito con la sospensione dal servizio o con la relativa perdita della retribuzione fino ad un massimo di 4 giorni il lavoratore che: a) si assenti arbitrariamente dal lavoro sino ad un massimo di tre giorni o quando l'assenza arbitraria abbia recato danno al servizio pubblico; b) simuli malattia o con sotterfugi si sottragga all'obbligo di lavoro; c) commetta mancanze da cui siano derivate irregolarità nel servizio o possano derivarne danni con rilevanti alla sicurezza del servizio; d) si presenti in servizio in stato di ubriachezza; e) sia trovato addormentato sul lavoro; f) pronunci apprezzamenti offensivi o schernevoli all'indirizzo di superiori in presenza di testimoni; g) ecceda nel valersi della propria autorità sul personale dipendente; h) sia recidivo per la terza volta nel compiere le mancanze colpite da multa; i) assuma incarichi o commissioni la cui esecuzione è strettamente connessa al servizio che presta presso l'azienda senza il consenso di quest'ultima. Ebbene, la condotta contestata al ricorrente non rientra in alcuna delle ipotesi per le quali il contratto collettivo prevede l applicazione della sanzione delle sospensione dal servizio e dalla retribuzione. Il fatto contestato al ricorrente si concreta in un episodio assolutamente isolato, che non ha causato nessun disservizio o danno e privo, pertanto, di rilevanza disciplinare. Peraltro, la testimone F., pur avendo confermato di aver visto il ricorrente togliere e mettere gli
occhiali durante la guida, non è stata in grado di precisare per quale ragione il ricorrente abbia tenuto tale condotta e non si è premurata né di accertarlo né di contestare con immediatezza l accaduto al ricorrente, a riprova della sostanziale innocuità del fatto. Alla luce delle brevi considerazioni che precedono, deve dichiararsi l illegittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per una giornata, con conseguente condanna della resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma indebitamente trattenuta per la giornata di sospensione e pari a 63,60, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal.02.2017 al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste integralmente a carico della società resistente nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 55/14. P.Q.M. Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso e per l effetto dichiara l illegittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per una giornata; condanna la parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma indebitamente trattenuta per la giornata di sospensione e pari a 63,60, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal.02.2017 al saldo ex art. 429 c.p.c.; condanna la società resistente al rimborso in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in ***, di cui *** per spese e *** per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa se dovuti come per legge, con distrazione in favore dell avv. Annamaria Tanzi. Chieti, 28.06.2018 Il giudice del lavoro dott.ssa Ilaria Prozzo