CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa della deputata VEZZALI. Istituzione della figura professionale



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Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 3319 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa della deputata VEZZALI Istituzione della figura professionale di massofisioterapista e del relativo albo Presentata il 23 settembre 2015 ONOREVOLI COLLEGHI! La proposta di legge è tesa a istituire la figura la professionale di massofisioterapista e il relativo albo, nell ambito delle professioni sanitarie, comprendendo in essa anche coloro che abbiano conseguito il diploma dopo l anno 1999, nonché a istituire la figura professionale di massaggiatore sportivo. Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (articolo 6, comma 3), stabilisce appositi criteri per l individuazione delle figure professionali anche nell area della riabilitazione, dai quali si evince che la formazione professionale dovrà essere univoca in tutto il territorio nazionale, attraverso la formazione presso strutture universitarie, ospedaliere o private accreditate. È quindi necessario regolamentare e inquadrare, nell ambito del settore professionale della terapia fisica e riabilitativa, il massofisioterapista, che è rimasta l unica figura della riabilitazione non disciplinata. In Italia, il settore della terapia fisica e riabilitativa vede la coesistenza di personale tecnico distinto nella denominazione e nel percorso formativo, ma che di fatto presenta mansioni in parte equiparabili. Tali figure sono il fisioterapista e il massofisioterapista. Le due figure sono state inizialmente formate mediante un corso simile, previsto dalla legge 19 maggio 1971, n. 403, che le denominava massofisioterapista e terapista della riabilitazione differenziando la maggiore vocazione manuale del primo dall interesse neurologico del secondo. Nel tempo le figure sono state sempre più diversificate, a discapito della prima che è stata dimenticata; in particolare, la legge 19 novembre 1990, n. 341, all articolo 2 ha

Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati trasformato il diploma di terapista della riabilitazione in diploma universitario e ha accentuato la separazione delle figure. Con la legge 26 febbraio 1999, n. 42, si è affermata l autonomia delle professioni in sanità trasformando la professione ausiliaria sanitaria in professione sanitaria, completandone e riqualificandone anche il percorso formativo. Con la legge 1 o febbraio 2006, n. 43, il diploma universitario di terapista della riabilitazione è stato trasformato in laurea triennale in fisioterapia, diversificando così ulteriormente il percorso formativo tra le due figure; la stessa legge permetteva però a quanti si erano diplomati prima del 1999 (conclusione del triennio iniziato nel 1996, data del riordino delle figure sanitarie) di riconvertire il diploma di massofisioterapista e di terapista della riabilitazione in laurea, previo un breve corso di riqualificazione a discrezione delle università. A tutt oggi le due figure, i diplomati e i laureati, diversificate a livello formativo e legislativo ma non a livello «mansionario», intervengono sullo stesso paziente con funzioni spesso identiche. Questo ha creato disparità e conflittualità nel settore lavorativo che ancora oggi persistono, rafforzate dall ignoranza dell iter legislativo descritto: da tale situazione nasce quindi la necessità di un riordino della figura del massofisioterapista. A comprovare quanto esposto, vi è l ordinanza del Consiglio di Stato del 30 luglio 2015 inerente la riforma dell ordinanza cautelare del tribunale amministrativo regionale delle Marche, sezione I, n. 00170/2015, concernente la sospensione dell autorizzazione alla scuola di formazione triennale per il conseguimento dell abilitazione a massofisioterapista, di cui si riporta uno stralcio: «Ritenuto prima facie che: non essendo intervenuto alcun atto che abbia ricondotto la figura professionale del massofisioterapista tra quelle da riordinare, né tantomeno atti di riordinamento del relativo corso di formazione o di esplicita soppressione, la professione (e relativa abilitazione) de qua sia in sostanza rimasta configurata nei termini del vecchio ordinamento (legge 19 maggio 1971, n. 403), con conseguente conservazione dei relativi corsi di formazione (cfr. Consiglio di Stato, sezione III, 17 giugno 2013, n. 3325); in attesa della determinazione da parte del Ministero della salute, la cui esigenza viene sottolineata nel provvedimento oggetto del giudizio, di un quadro giuridico chiaro per il riordino, appare prevalente l interesse, della ricorrente ma anche della collettività, alla detta conservazione». A tutt oggi, infatti, il massofisioterapista formatosi dopo l anno 1999, con corsi di formazione erogati da istituti privati autorizzati dalle regioni e iniziati dopo il 31 dicembre 1995, per effetto di quella «dimenticanza» e un operatore di interesse sanitario non riconducibile alle professioni sanitarie già esistenti figurante nell elenco degli «operatori del comparto sanitario stilato dal Ministero della salute». L attestato di qualifica conseguito da tale operatore non è riconducibile ai titoli di studio e di abilitazione del personale delle professioni sanitarie, tra le quali il fisioterapista, né consente l accesso a percorsi accademici di riconversione. Il riconoscimento del massofisioterapista è stabilito nella configurazione delle professioni della terapia fisica e riabilitativa determinate in conformità al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, attuativo della direttiva 89/48/CEE, che si riferisce a un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore con una formazione professionale di una durata minima di tre anni. Per questo appare più che mai necessaria una normativa semplificata che riconosca questa professione e che consenta l istituzione dell ordine e dell albo dei massofisioterapisti all interno dell ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, che comprenda le professioni sanitarie tecniche e della riabilitazione in un unico ordine e in un solo albo. Istituendo l albo e l ordine professionali dei massofisioterapisti si riconosce il passato degli operatori evitando di compiere

Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati discriminazioni che possono ledere il diritto inalienabile al lavoro di dignitosi operatori professionali. Inoltre ai fini di cui alla legge 26 ottobre 1971, n. 1099, recante «Tutela sanitaria delle attività sportive», è riconosciuta la figura professionale di massaggiatore sportivo e si prevedono i relativi corsi di formazione, ai quali oggi sono ammessi solo i candidati in possesso del diploma di massofisioterapista rilasciato ai sensi dell articolo 1 della legge n. 403 del 1971.

Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. (Istituzione della figura professionale di massofisioterapista). 1. È istituita la figura professionale di massofisioterapista, operatore sanitario abilitato a svolgere, singolarmente o in collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nell area della motricità, della terapia fisica e manuale, del mondo dello sport e delle cure termali, conseguenti a eventi patologici a varia eziologia, congenita o acquisita. 2. Il massofisioterapista svolge la sua attività in ambito sanitario all interno di servizi di tipo socio-assistenziale e sociosanitario, pubblico e privato, nonché in ambiente ospedaliero, ambulatoriale e a domicilio dell utente, secondo il criterio del lavoro in gruppi multi-professionali. ART. 2. (Istituzione della Federazione nazionale dei collegi dei massofisioterapisti e dell albo professionale dei massofisioterapisti). 1. È istituita la Federazione nazionale dei collegi dei massofisioterapisti. 2. In ogni provincia sono istituiti il collegio dei massofisioterapisti e il relativo albo professionale. 3. Il collegio di cui al comma 2 ha il compito di curare la tenuta dell albo professionale e di esercitare il controllo sugli iscritti allo stesso, costituiti dai massofisioterapisti che esercitano l attività nel territorio di competenza del collegio medesimo.

Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati ART. 3. (Condizioni per l iscrizione all albo professionale dei massofisioterapisti). 1. L iscrizione all albo professionale dei massofisioterapisti è consentita: a) massofisioterapisti e ai terapisti della riabilitazione non vedenti iscritti all albo professionale di cui all articolo 2 della legge 11 gennaio 1994, n. 29; b) ai massofisioterapisti in possesso del diploma conseguito ai sensi dell articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403, presso gli istituti a tali fini autorizzati, nonché ai massofisioterapisti in possesso del citato diploma conseguito dopo un corso biennale e che hanno frequentato o stanno frequentando un apposito anno formativo integrativo; c) ai terapisti della riabilitazione che hanno conseguito il diploma tramite gli specifici corsi di diploma universitario istituiti ai sensi dell articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ovvero presso le specifiche scuole dirette a fini speciali previste dal testo unico delle leggi sull istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; d) a coloro che anno conseguito il titolo ovvero l attestato di terapista della riabilitazione presso le scuole universitarie, ospedaliere o comunque organizzate dalle aziende sanitarie locali, ai sensi del decreto del Ministro per la pubblica istruzione 10 febbraio 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 12 aprile 1974. 2. Il massofisioterapista può conseguire il titolo di fisioterapista a condizione che sia iscritto all albo dei massofisioterapisti e che completi l iter formativo universitario in materia di funzione neurologiche superiori e di neuroevolutività mediante iscrizione presso un università abilitata alla formazione dei fisioterapisti, previo riconoscimento delle competenze e dei relativi crediti formativi acquisiti con il corso di diploma seguito dal massofisioterapista.

Atti Parlamentari 6 Camera dei Deputati 3. Il massaggiatore/capo bagnino può conseguire il titolo di massofisioterapista mediante il completamento dell iter formativo universitario in materia di fisiopatologia, clinica e terapia riabilitativa, in conformità a quanto disposto dal comma 2. L iscrizione del massaggiatore/capo bagnino al corso di diploma di massiofisioterapista è effettuata previo riconoscimento delle competenze e dei crediti formativi acquisiti durante l iter formativo. ART. 4. (Norme regolamentari). 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca e con il Ministro della salute, adotta, con proprio decreto, le norme regolamentari relative: a) all iscrizione e alla cancellazione dall albo professionale dei massofisioterapisti; b) alla tenuta dell albo professionale e a quanto altro risulti necessario per la corretta gestione dei collegi e della Federazione nazionale dei collegi dei massofisioterapisti. ART. 5. (Riconoscimento della figura professionale di massaggiatore sportivo). 1. È riconosciuta la figura professionale sanitaria di massaggiatore sportivo, operatore sanitario che a seguito di specifica formazione obbligatoria per il rilascio dell attestato di qualifica svolge attività indirizzata a operare nel settore sportivo professionale e dilettantistico nonché presso strutture sanitarie riabilitative di medicina dello sport nell ambito delle proprie aree di competenza. 2. La formazione del massaggiatore sportivo è di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di

Atti Parlamentari 7 Camera dei Deputati Bolzano, che provvedono all organizzazione dei corsi e delle relative attività didattiche ai sensi di quanto disposto dal comma 3. 3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base del proprio fabbisogno annualmente determinato, accreditano le aziende sanitarie locale e ospedaliere nonché le istituzioni pubbliche e private, che rispondono ai requisiti minimi stabiliti con apposite linee guida, dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, all effettuazione dei corsi di formazione. ART. 6. (Clausola di invarianza finanziaria). 1. All onere derivante dall attuazione della presente legge si provvede nell ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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