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- hanno l obbligo di versamento dell assegno di mantenimento per i figli in base a sentenza del giudice;

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Transcript:

DELIBERAZIONE N XI / 644 Seduta del 16/10/2018 Presidente ATTILIO FONTANA Assessori regionali FABRIZIO SALA Vice Presidente STEFANO BOLOGNINI MARTINA CAMBIAGHI DAVIDE CARLO CAPARINI RAFFAELE CATTANEO RICCARDO DE CORATO MELANIA DE NICHILO RIZZOLI PIETRO FORONI GIULIO GALLERA STEFANO BRUNO GALLI LARA MAGONI ALESSANDRO MATTINZOLI SILVIA PIANI FABIO ROLFI MASSIMO SERTORI CLAUDIA MARIA TERZI Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi Su proposta dell'assessore Silvia Piani di concerto con l'assessore Stefano Bolognini Oggetto INTERVENTI DI SOSTEGNO ABITATIVO A FAVORE DEI CONIUGI SEPARATI O DIVORZIATI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO (ART. 5 L.R. 24.06.2014, N. 18): INTEGRAZIONE E PROROGA D.G.R. N. 7545 DEL 18.12.2017 - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BOLOGNINI) Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014: I Direttori Generali Claudia Moneta Giovanni Daverio Il Dirigente Marina Matucci L'atto si compone di 9 pagine di cui 5 pagine di allegati parte integrante

VISTI: l art. 2, comma 4, lett. b) dello Statuto d autonomia della Regione Lombardia in base al quale la Regione tutela la famiglia, come riconosciuta dalla Costituzione, con adeguate politiche sociali, economiche e fiscali, avendo particolare riguardo ai figli; la legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23 Politiche regionali per la famiglia ed in particolare: - art. 2 comma 1 che individua, tra gli obiettivi, la tutela del benessere di tutti i componenti della famiglia con particolare riguardo alle situazioni che possono incidere negativamente sull equilibrio psicofisico di ciascun componente; la legge regionale 14 dicembre 2014, n. 34 Politiche regionali per i minori ; la legge regionale 12 marzo 2008 n. 3 Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale ed in particolare l articolo 11 che prevede che Regione Lombardia possa promuovere e sostenere unità di offerta innovative che comprendono altresì interventi di sostegno economico alle persone; il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI Legislatura adottato con D.C.R. IX/64 del 10 luglio 2018, che individua tra i risultati attesi dell area Sociale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia il sostegno ai genitori separati o divorziati in difficoltà economica di cui alla l.r. 18/2014; la legge regionale n. 18 del 24 giugno 2014 Norme a tutela dei coniugi separati o divorziati, in condizione di disagio, in particolare con figli minori, in particolare l art. 5 della l.r. n. 18/2014 che promuove interventi di sostegno abitativo a favore dei coniugi separati o divorziati in condizioni di disagio economico; RICHIAMATA la d.g.r. n. 7545 del 18/12/2017 all oggetto Attuazione L.R. 18/2014 «Norme a tutela dei coniugi separati o divorziati, in particolare con figli minori», Implementazione interventi di sostegno abitativo per l integrazione del canone di locazione nonché il Decreto n. 7145 del 17 maggio 2018, che ha definito i criteri relativi alla misura di sostegno economico per favorire la prossimità abitativa dei genitori alla dimora dei figli in conseguenza alla separazione o al divorzio; DATO ATTO che tale intervento si sostanzia in un contributo economico erogato per il tramite delle ATS - finalizzato all integrazione del canone di locazione dei genitori separati o divorziati che vivono una situazione di disagio socioeconomico; 1

DATO ALTRESI ATTO che a partire dall avvio della misura in data 5 giugno 2018 ad oggi sono state finanziate n. 506 domande e sono in corso di istruttoria altre n. 107 domande; CONSIDERATO che, a seguito di quanto emerge nei primi mesi di attivazione della misura, si ritiene utile dare continuità all intervento e apportare alcune modifiche ai criteri di accesso approvati con la d.g.r. 7545/2017 e con il relativo decreto n. 7145/2018 e, in particolare, con riguardo al requisito del contratto di locazione e delle condizioni di deroga parziale, così come meglio specificati nell Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; RITENUTO, pertanto, opportuno: prorogare il termine per la presentazione delle domande per accedere alla misura al 29 maggio 2020, compatibilmente con la dotazione finanziaria disponibile, secondo le modalità di cui all Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; integrare i requisiti di accesso così come meglio specificato nell allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; incrementare la dotazione finanziaria di 4.600.000,00, già messa a disposizione delle ATS con le DDGR n. 5968/2016 e n. 7545/2017, di ulteriori 1.800.000,00 a valere sul capitolo 12.05.104.10182 del bilancio 2018 per un ammontare di risorse complessivo pari a 6.400.000,00; DATO ATTO che la presente misura non ha rilevanza ai fini dell'applicazione della normativa sugli Aiuti di Stato in quanto i destinatari finali sono solo persone fisiche e gli intermediari sono soggetti pubblici locali (Agenzie di Tutela della Salute); STABILITO di dare mandato ai Dirigenti della DG Politiche per la famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità di adottare tutti gli atti necessari per l attuazione del presente provvedimento; VISTA la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 Testo Unico in materia di organizzazione e personale e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura; RILEVATO che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013; RITENUTO, pertanto, di pubblicare il presente provvedimento sul BURL, sulle pagine 2

web di Regione Lombardia e di adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti ai sensi degli artt. 26/27 del D.lgs 33/2013; VAGLIATE e fatte proprie le suddette motivazioni; ALL UNANIMITÀ dei voti espressi nelle forme di legge; DELIBERA 1. di prorogare al 29 maggio 2020 il termine per la presentazione delle domande per accedere alla misura relativa al sostegno abitativo a favore dei coniugi separati o divorziati in condizioni di disagio economico di cui alla legge regionale 18/2014, compatibilmente con la dotazione finanziaria disponibile; 2. di integrare e approvare i requisiti di accesso alla misura previsti dalla d.g.r. n. 7545/2017 e dal decreto n. 7145/2018, come specificato nell Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 3. di incrementare la dotazione finanziaria di 4.600.000,00, già messa a disposizione delle ATS con le DDGR n. 5968/2016 e n. 7545/2017, di ulteriori 1.800.000,00 a valere sul capitolo 12.05.104.10182 del bilancio 2018 per un ammontare di risorse complessivo pari a 6.400.000,00; 4. di dare mandato ai Dirigenti della DG Politiche per la famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità di adottare tutti gli atti necessari per l attuazione del presente provvedimento; 5. di pubblicare il presente atto sul BURL, sul sito istituzionale Sezione amministrazione trasparente in attuazione del D.Lgs n. 33/2013 e sulle pagine web di Regione Lombardia. IL SEGRETARIO FABRIZIO DE VECCHI Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge 3

ALLEGATO A VOCI PREVISTE TITOLO Interventi di sostegno abitativo a favore dei coniugi separati o divorziati in condizioni di disagio economico (art.5 l.r. 24.06.2014, n. 18): integrazione e proroga d.g.r. n. 7545 del 18.12.2017. Sostenere i genitori separati o divorziati con figli, in particolare con figli minori o disabili, d ora in FINALITÀ PRS SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIONE poi genitori mediante un contributo economico per l abbattimento del canone annuo di locazione di immobile adibito a propria abitazione, in continuità con quanto definito nella d.g.r. 7545/2017 ed il decreto attuativo n. 7145 del 17.5.2018. 12.05. Sostegno ai genitori separati o divorziati in difficoltà economica. Ad integrazione della d.g.r. 7545/2017 sono beneficiari i genitori che soddisfano i seguenti requisiti: a) essere intestatario diretto (o co-intestatario con familiari) di contratto di locazione. Nel caso di contratto co-intestato ai due coniugi prima della separazione o del divorzio, il coniuge che mantiene la residenza nell abitazione indicata nel contratto può far valere il contratto stesso come requisito per la partecipazione all Avviso. Non sono, invece, considerati ammissibili contratti co-intestati a nuovi conviventi. E assimilabile al contratto di locazione il contratto di godimento di cooperativa a proprietà indivisa. b) essere residente in Lombardia da 5 anni; a) avere un ISEE in corso di validità inferiore o uguale a 20.000,00; b) avere dei figli nati o adottati nel corso del matrimonio; c) essere in stato civile di separato/a o di divorziato/a; 1

VOCI PREVISTE d) non risultare beneficiario di contributi regionali per il recupero della morosità incolpevole e/o non risultare assegnatario di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà di Aler o dei Comuni salvo il caso in cui il canone corrisposto sia a prezzo di mercato e non calmierato o concordato; e) non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al decreto legge 23 febbraio 2009, n. 38, nonché per i delitti di cui agli articoli 570 e 572 del codice penale. A. Ad integrazione della d.g.r. 7545/2017 nel caso in cui il genitore sia rientrato nel nucleo familiare di origine temporaneamente si deroga alla verifica contestuale del requisito dell ISEE che dovrà essere perfezionato entro i sei mesi successivi alla presentazione della domanda, pena la perdita del contributo eventualmente assegnato. Tutti gli altri requisiti devono essere soddisfatti. Tale deroga non è valida nei casi in cui i genitori DEROGA PARZIALE /AGGIUNTA DI REQUISITI separati/divorziati dichiarino il rientro nel Paese di origine. Nel caso di rientro nella famiglia di origine il/la richiedente deve allegare alla domanda, entro 6 mesi, i seguenti documenti: nel caso di rientro temporaneo un contratto di locazione presso un abitazione diversa da quella della famiglia di origine. nel caso di rientro definitivo un contratto di locazione, anche co-intestato con un familiare, relativo all abitazione condivisa con uno o più membri della famiglia d origine. 2

VOCI PREVISTE SOGGETTO GESTORE B. Possono accedere al contributo i genitori che si trovano a vivere condizione di grave marginalità sociale e che risultano ospitati presso strutture di accoglienza o che vivono in condizioni precarie e non dignitose. Per questa categoria di genitori è previsto inoltre un progetto personalizzato di accompagnamento con durata ed entità del contributo economico personalizzato definito da parte degli operatori territoriali per il reinserimento attivo della persona e finalizzato al suo riscatto sociale. Le Agenzia di Tutela della Salute ATS - con compiti di istruttoria della domande e di verifica dei requisiti e di liquidazione del contributo. Risorse complessive 6.400.000,00 di cui: DOTAZIONE FINANZIARIA 4.600.000,00 già assegnate alle ATS ai sensi della d.g.r. n. 7545/2017 come segue: - 1.800.000,00 del bilancio regionale 2017 con decreto n. 16931 del 22.12.2017; - 2.800.000,00 di economie già assegnate alle ATS ai sensi della d.g.r. n. 5968/2016 e del decreto n. 13448 del 16/12/2016; 1.800.000,00 a valere sul capitolo 12.05.104. 10182 del bilancio 2018; FONTE DI FINANZIAMENTO Risorse autonome regionali e risorse nazionali Contributo annuo da un minimo di 2.000,00 ad un massimo di 3.000,00 per l abbattimento del canone di locazione. Nel caso di contratto di locazione a prezzo di mercato il contributo massimo TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL AGEVOLAZIONE è di 3.000,00; nel caso di contratto a prezzi calmeriati o concordati il contributo massimo è di 2.000,00. In caso di genitori separati o divorziati di cui al punto B del precedente paragrafo (deroga parziale/aggiunta di requisiti) il contributo di abbattimento del canone di locazione è riconosciuto 3

VOCI PREVISTE per un biennio, a cui può essere aggiunto, a seguito della definizione del progetto personalizzato e del patto di corresponsabilità, un contributo annuo fino a 1.000,00 al fine di superare lo stato di difficoltà. REGIME DI AIUTO DI STATO Non previsto, essendo contributo destinato al singolo individuo. E ammissibile il contributo per l abbattimento del canone di locazione come di seguito determinato: - 30% del canone di locazione annuo in caso di canone calmierato/concordato per un importo non superiore a 2.000,00; - 30% del canone di locazione annuo in caso di canone a prezzo di mercato per un importo INTERVENTI AMMISSIBILI non superiore a 3.000,00. - contributo economico aggiuntivo a seguito di progettazione individualizzata per genitori di cui al punto B del precedente paragrafo fino ad un massimo di 1.000,00. Il contributo è riconosciuto, ad eccezione dei beneficiari di cui al punto B sopracitato, per un annualità. In caso di durata residua del contratto inferiore all anno, il contributo è calcolato proporzionalmente. SPESE AMMISSIBILI Canone annuo del contratto di locazione regolarmente registrato ed intestato al genitore richiedente. Interventi previsti nel progetto personalizzato per il genitore in condizione di particolare vulnerabilità. 4

VOCI PREVISTE TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA Procedura valutativa a sportello sino ad esaurimento delle risorse Le domande dovranno essere caricate da parte del genitore su specifica piattaforma informatica ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DA PARTE DELLE ATS MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL AGEVOLAZIONE on line. Le domande sono assegnate alle ATS in base alla residenza anagrafica del richiedente. Alle verifica di soddisfacimento dei requisiti di ammissione, il procedimento è concluso entro 30 giorni dalla presentazione di tutti i documenti richiesti. Bonifico sul conto corrente del genitore da parte dell ATS. MODALITA PRESENTAZIONE La presentazione della domanda è effettuata da parte del genitore su specifica piattaforma on DELLE DOMANDE line. DECORRENZA Dalla data di pubblicazione dell atto sul BURL al 29 maggio 2020. 5