Fondazione Scuola di sanità pubblica, management delle aziende socio sanitarie e per l incremento dei trapianti d organo e tessuti (Fondazione S.S.P.



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Fondazione Scuola di sanità pubblica, management delle aziende socio sanitarie e per l incremento dei trapianti d organo e tessuti (Fondazione S.S.P.) Regolamento per l acquisto in economia di forniture di beni e servizi Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 13 ottobre 2014, aggiornato nella seduta del 3 aprile 2015 Art. 1 OGGETTO 1. OGGETTO: Il presente regolamento disciplina il sistema delle procedure per l acquisizione in economia di forniture di beni, servizi specificatamente individuati nello stesso e nei limiti riportati negli articoli seguenti. 2. FINALITA : Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l affidamento di servizi e forniture di beni avvenga, in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità previsti dall art. 2 D.Lgs. 163 del 2006 e s.m.i.. 3. RESPONSABILITA : Gli acquisti effettuati ad ogni titolo dalla Fondazione devono rientrare nei piani, programmi e budget approvati preventivamente dal Consiglio di Amministrazione. In caso di urgenza, previa informazione al Presidente, la procedura sarà riportata al primo Consiglio di Amministrazione utile. Art. 2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO Le disposizioni del presente Regolamento fanno riferimento: alla normativa nazionale: - codice civile, codice di procedura civile; - D. Lgs. 163/2006 (di seguito denominato Codice dei Contratti Pubblici ) in misura prevalente e con particolare riferimento all art. 125 e s.m.i. in seguito definito Codice; ai Regolamenti: - D.P.R. N. 207 del 05 ottobre 2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs.163/2006; Art. 3 - DEFINIZIONI Ai fini del presente regolamento si deve intendere per: ACQUISIZIONE IN ECONOMIA Art.125, comma 10, D.Lgs. 163/2006: l'acquisizione in economia di beni e servizi mediante una procedura ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa;

AMMINISTRAZIONE DIRETTA Art.125. comma 3, D.Lgs. 163/2006: l acquisizione di beni e servizi effettuala con materiali e mezzi propri o acquistati o noleggiati appositamente, effettuata con personale proprio e/o eventualmente assunto per l'occasione; PROCEDURA NEGOZIATA Art. 3, comma 40, D.Lgs. 16312006: le «procedure negoziate» sono le procedure il cui le stazioni appallanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto. Il cottimo fiduciario costituisce procedura negoziala. COTTIMO FIDUCIARIO Art 125, comma 11, D.Lgs. 163/2006: il cottimo fiduciario è una forma di acquisizione in economia che si realizza mediante affidamento a terzi, individuati nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento. AFFIDAMENTO DIRETTO Art 125. comma 11, D.Lgs. 163/2006: nell'ambito del cottimo fiduciario, entro determinati limiti di importo, l'appalto può essere affidato direttamente ad un operatore economico. Art. 4 - AMBITO DI APPLICAZIONE 1. L acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa per importi inferiori alla soglia comunitaria di 200.000,00 (come adeguata automaticamente in relazione alla revisione periodica di cui all art. 248 del Codice dei Contratti pubblici) ed in relazione all oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa di cui al successivo art. 6. 2. Il ricorso all acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi: a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto; b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l esecuzione nell ambito del contratto medesimo; c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria; d) all interno dell esecuzione di un contratto dalla necessità di adempiere a scadenze o imposizioni contrattuali imposte dal committente; e) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale. 3. Nessuna prestazione di beni e servizi, che non ricada nell ambito di applicazione del presente regolamento, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia. 4. Tutti gli importi di cui al presente provvedimento, comprensivi degli eventuali costi della sicurezza, devono intendersi al netto dell I. V. A. e, ove previsto, degli oneri previdenziali ed assistenziali. Tali importi possono essere riferiti anche a lotti funzionali, qualora possibile ed economicamente conveniente ai sensi del comma 1 bis dell art. 2 del Codice. 5. Per quanto riguarda i servizi e le forniture, i limiti di importo di cui al comma 1 variano in

relazione alle modifiche degli importi delle soglie di cui all'art. 28 del Codice, con la stessa procedura di adeguamento prevista dal successivo art. 248 del Codice. Art. 5 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 1. Il Responsabile del Procedimento (RdP) cura l esecuzione degli interventi in economia, fino al perfezionamento dell affidamento, nel rispetto delle disposizioni previste all art.10 del Codice Contratti pubblici in quanto applicabili. Il RdP è nominato dalla società in relazione ad ogni specifico procedimento. Per importi inferiori ad 40.000,00 IVA esclusa il procedimento di acquisto viene svolto di norma sotto la responsabilità del Direttore. 2. Per l esecuzione dei propri compiti, il Responsabile del Procedimento si avvale del supporto degli uffici aziendali rilevanti ai fini del procedimento di acquisto. Art. 6 - TIPOLOGIA DELLE SPESE IN ECONOMIA E LIMITI 1. È ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per l acquisizione delle forniture e dei servizi di seguito indicati: Per importi inferiori a 200.000 Euro: a) tutti le forniture e i servizi riportati all art.9 e art.10 del titolo II dell allegato A alla Dgr n. 2401/2012 e non riportati nelle successive lettere del presente articolo; b) spese per l'acquisto e la manutenzione, sistemazione e completamento di sistemi informatici integrati (server e storage, router e firewall, stazioni di lavoro, periferiche condivise e dedicate, etc., con il relativo software a corredo) e per forniture e servizi informatici in genere; c) servizi di collocamento, reperimento di personale a mezzo di Agenzia per il Lavoro come riconosciute ai sensi della normativa vigente nonché servizi di ricerca di mercato e di manodopera specializzata, prestazioni intellettuali e forza lavoro; d) servizi finanziari, assicurativi, bancari, legali, notarili e di consulenza tecnica, scientifica, economica ed amministrativa; e) servizi di organizzazione convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche; f) servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni statistiche; g) servizi per corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale; h) servizi di divulgazione bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa od altri mezzi di informazione; i) Servizi di consulenza gestionale e affini; j) Servizi di ricerca e sviluppo; k) Servizi informatici ed affini; l) cancelleria e materiale di consumo informatico; m) prodotti hardware e software;

n) servizi di manutenzione di stampanti, fax, fotocopiatrici, personal computer, ecc.; o) mobili ed altre attrezzature da ufficio; p) libri e pubblicazioni; q) generi di monopolio e beni in regime di prezzi amministrati o sorvegliati; r) servizi di interpretariato e traduzione testi; s) servizi di grafica, tipografia e stampa; t) servizi di ristorazione e catering; u) servizi di produzione audio-video; v) servizi di trasmissione, spedizione e consegna; w) agenzie di viaggio; x) servizi di autotrasporto e taxi. Art. 7 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE ACQUISIZIONI IN ECONOMIA 1. Le procedure di acquisto in economia di beni e servizi non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dall'articolo 124 del codice per gli altri appalti di servizi e forniture sotto soglia. 2. Le acquisizioni di forniture di beni e di servizi e lavori in economia, disciplinate dal presente Regolamento possono essere effettuate con i seguenti sistemi: A) in amministrazione diretta: sotto la direzione del Responsabile Unico del Procedimento, la Fondazione organizza ed esegue i servizi e lavori per mezzo di personale dipendente o eventualmente assunto per l occasione, utilizzando mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati ed acquisendo direttamente le eventuali forniture di beni che dovessero rendersi necessarie; B) a cottimo fiduciario: - mediante procedura negoziata, senza preliminare pubblicazione di bando, secondo quanto descritto all art. 8 del presente Regolamento; - mediante affidamento diretto ai sensi del successivo art. 9. Art. 8 - SCELTA DEL CONTRAENTE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA 1. Per le forniture di beni e servizi di importo pari o superiore ad 40.000,00 al netto di IVA e fino ai limiti di spesa di cui al precedente art. 6, l affidamento mediante il sistema del cottimo fiduciario avviene tramite procedura negoziata, attraverso la consultazione di operatori economici scelti da Fondazione nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento dei fornitori. 2. In questo caso, il RdP, procederà, di norma, a consultare almeno cinque operatori economici idonei (se sussistono in tale numero in relazione alla tipologia di bene o servizio da acquisire), individuati sulla base di ricerche di mercato.

3. La consultazione avverrà attraverso lettera di invito, formulata nei termini previsti al successivo art. 10. 4. Per importi inferiori ad 40.000,00 al netto di IVA la consultazione avviene di norma con procedura semplificata, attraverso semplice richiesta di offerta ad almeno tre operatori economici idonei. 6. Il criterio della rotazione non è applicato nei casi in cui il bene o servizio da acquisire abbia caratteristiche tecniche tali da consentire la sola partecipazione di soggetti specifici. Art. 9 AFFIDAMENTO DIRETTO 1. Quando l importo della spesa sia inferiore a 40.000,00 IVA esclusa si potrà ricorrere in via straordinaria all affidamento diretto ad un unico fornitore. Il ricorso all affidamento diretto è possibile dietro specifica motivazione formulata per iscritto dal richiedente l acquisto o dal Responsabile del Procedimento. In casi diversi da quelli di cui al successivo comma 3, la motivazione è espressa relativamente ai vantaggi per la società in termini di efficacia ed economicità complessiva dell affidamento, derivanti dal non ricorrere alla ordinaria procedura comparativa. 2. Il ricorso all affidamento diretto è altresì consentito, senza necessità di specifica motivazione scritta, per importi di spesa non superiori a 5.000,00, IVA esclusa. In relazione ad incarichi di affidamento di Responsabili di progetto, tale limite viene elevato fino ad massimo di 10.000,00 IVA esclusa, previa informazione al Consiglio di Amministrazione. 3. Per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000,00 IVA esclusa e fino ai limiti d importo di cui all art. 6, si potrà prescindere dalla richiesta di una pluralità di offerte, ricorrendo all affidamento diretto ad un unico fornitore, nei casi di legge, ovvero: in caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, per comprovati motivi d urgenza. In tal caso, il Responsabile del Procedimento dovrà motivare dettagliatamente e per iscritto il ricorso a tale procedura specificando: a) le caratteristiche del bene o del servizio riconducibili al concetto di privativa industriale; b) le impellenti ed imprevedibili esigenze di pubblica utilità, i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e gli interventi necessari per rimuovere gli inconvenienti verificatisi. 4. Le motivazioni del ricorso all affidamento diretto, formulate in applicazione sia del precedente comma 1 che del comma 2, sono portate in accompagnamento alle proposte di ordine o contratto per la Direzione. 5. Il ricorso all affidamento diretto è comunque conseguente ad una trattativa economica con il fornitore, il cui sviluppo viene documentato e portato anch esso in accompagnamento alle proposte di ordine o contratto per la Direzione. Art. 10 INVITO A FORMULARE OFFERTE 1. L invito a formulare offerte e l ulteriore scambio di informazioni tra Fondazione e i fornitori

potrà avvenire a discrezione di Fondazione mediante raccomandata, fax o e-mail, con fissazione del termine di offerta non inferiore a cinque giorni dalla data dell invito. Tale termine potrà in ogni caso subire variazioni in caso di richieste di chiarimento da parte degli offerenti. 2. la lettera d'invito riporta, di norma: a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'iva; b) le eventuali garanzie richieste al contraente; c) il termine di presentazione delle offerte; d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse; e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione; f) il criterio di aggiudicazione prescelto; g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida; i) la misura delle penali, determinata in conformità alle disposizioni del codice e del presente regolamento; j) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità; k) l'indicazione dei termini di pagamento; l) i requisiti soggettivi richiesti all'appaltatore, e la richiesta all'appaltatore di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti. Art. 11 PROCEDIMENTO DI AFFIDAMENTO 1. Per le forniture di beni e servizi di importo pari o superiore ad 40.000,00 al netto di IVA, attuate con procedura di cottimo fiduciario, la selezione delle offerte viene effettuata da una Commissione composta da tre membri nominati dal Direttore Generale. Le sedute della Commissione di gara dedicate all apertura dei plichi delle offerte e all apertura delle offerte economiche sono pubbliche. Al termine della procedura, la Commissione produce una graduatoria con motivato parere. 2. Per le forniture di importo inferiore ad 40.000,00 al netto di IVA, attuate con la procedura semplificata di cui al comma 4 dell Art.8, la selezione delle offerte viene effettuata dal Responsabile del Procedimento. 3. L affidamento è deciso dalla società, con scorrimento della graduatoria in caso di rinuncia del miglior offerente o di altro impedimento alla stipula del contratto. 4. Il contratto affidato mediante cottimo fiduciario è stipulato attraverso scrittura privata, che

può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone l'ordinazione dei beni o dei servizi, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito. 5. L esito degli affidamenti mediante procedura negoziata di cui all art. 8 comma 1 del presente Regolamento è soggetto ad avviso di post-informazione con cadenza quadrimestrale mediante sua pubblicazione nel sito della Fondazione SSP. ART. 12 - ENTRATA IN VIGORE Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 10 giorni dalla sua approvazione formale da parte del Consiglio d Amministrazione ed è reso pubblico attraverso la sua pubblicazione sul sito internet nel sito della Fondazione SSP. Modifiche e integrazioni entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo alla loro approvazione da parte del Consiglio d Amministrazione della Fondazione, a meno di diversa disposizione dello stesso.