Sanzioni e procedimenti sanzionatori. Teramo 2018

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Sanzioni e procedimenti sanzionatori Teramo 2018

ILLECITO TRIBUTARIO q Trasgressione di una norma tributaria; q Lesione o messa in pericolo dell interesse pubblico alla percezione di tributi; q distinzione classica tra illeciti penali e illeciti amministrativi dipende dal tipo di sanzione irrogata.

CRITERIO FORMALE Illecito penale: reato Quando la risposta dell ordinamento è rappresentata da una delle pene prevista dal codice penale: multa o ammenda reclusione o arresto Illecito amministrativo: Quando ci troviamo di fronte a una sanzione denominata pena pecuniaria o sanzione amministrativa

RIFORMA SISTEMA SANZIONATORIO Legge delega n. 662 del 23.12.1996 (comma 133, articolo 3)

Legge delega n. 662 del 23.12.1996 (comma 133, articolo 3) - IN VIGORE DAL 1 aprile 1998 D.Lgs. 472 18.12.1997 Disposizioni generali in materia di sanzioni amm.ve per violazioni di norme tributarie D.Lgs. 471 18.12.1997 Riforma sanzioni tributarie non penali in materia di II.DD., IVA e riscossione tributi D.Lgs. 473 18.12.1997 Revisione sanzioni amm.ve in materia di tributi su affari, produzione e consumi e altri tributi indiretti

Tipi di sanzioni (art.2 D.Lgs. n. 472/1997) Sanzione pecuniaria Pagamento di una somma di denaro non produttiva di interessi (l obbligazione non si trasmette agli eredi: art.8). Sanzioni accessorie Art.21: interdizione fino a sei mesi da cariche di amministratore, sindaco o revisore di società, da gare per l affidamento di pubblici appalti e forniture, dal conseguimento di licenze, concessioni o autorizzazioni per esercitare attività di lavoro autonomo o d impresa;; sospensione fino a sei mesi da queste ultime o dall esercizio di altre attività di lavoro autonomo o di impresa. Art. 6 c. 5-bis: non punibilità di violazioni meramente formali (che non arrecano pregiudizio alle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile e dell imposta e sul versamento del tributo

Principio di legalità e successione di norme sanzionatorie (art.3) Assoggettabilità a sanzioni solo in forza di una legge entrata in vigore prima della violazione Se una legge posteriore non considera più il fatto punibile, la sanzione non è applicabile;; se è stata irrogata con provvedimento definitivo,si estingue il debito residuo, ma non è ammesso il rimborso. Se le leggi successive alla violazione prevedono sanzioni di diversa entità si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia definitivo.

Principio di personalità della sanzione La sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione (art.2, c.2), tuttavia le sanzioni relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico di queste (art. 7 D.L. n. 269/2003)

Principio di personalità della sanzione Art.9 Ciascun concorrente soggiace alla sanzione disposta per la violazione, tuttavia, se sia omesso un comportamento cui sono obbligati in solido più soggetti, è irrogata una sola sanzione e il pagamento di uno libera gli altri. Art.10 Autore mediato: punibilità di chi determina la commissione di una violazione con violenza o minaccia o inducendo altri in errore incolpevole o avvalendosi di persona incapace di intendere e di volere; non punibilità dell autore materiale. Art.11 c.2 Fino a prova contraria, si presume autore della violazione chi ha sottoscritto ovvero compiuto gli atti illegittimi.

Criteri di determinazione della sanzione - art.7 Gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell agente, dall opera svolta per eliminarne o attenuarne le conseguenze, dalla sua personalità, precedenti fiscali, condizioni economiche e sociali Aumento fino alla metà per chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole Riduzione fino a metà del minimo in caso di eccezionali circostanze che rendano manifestamente sproporzionata la sanzione rispetto al tributo

Imputabilità e colpevolezza artt.4,5 e 6 Non assoggettabilità a sanzioni di chi al momento del fatto non aveva capacità di intendere e di volere secondo i criteri del codice penale. Responsabilità per azioni od omissioni coscienti e volontarie dolose o colpose. Aumento fino alla metà per chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole Dolo Intento di pregiudicare la determinazione dell imponibile o dell imposta o di ostacolare l attività di accertamento Colpa grave Imperizia o negligenza indiscutibile, non potendosi dubitare ragionevolmente del significato e portata della norma violata, risultando evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari (escluso inadempimento occasionale di elementari obblighi tributari)

Imputabilità e colpevolezza artt.4,5 e 6 Errore sul fatto: non punibile se non determinato da colpa (cfr. art.6, c.1 per rilevazioni contabili e stime) Ignoranza della legge tributaria rileva quella inevitabile; non punibilità in caso di obiettiva incertezza sulla portata e l ambito di applicazione delle disposizioni violate e di indeterminatezza delle richieste di informazioni o della modulistica Non punibilità per fatti commessi per forza maggiore Non punibilità per pagamenti non eseguiti per fatti denunciati all autorità giudiziaria, addebitabili esclusivamente a terzi Punibilità solo per dolo o colpa grave di violazioni commesse in attività di consulenza tributaria comportanti la soluzione di problemi di speciale difficoltà

Art.11 Responsabili per la sanzione Se una violazione, che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo è commessa dal dipendente o rappresentante legale o negoziale di una persona fisica nell adempimento del suo ufficio o mandato o dal dipendente, rappresentante o amministratore di società, associazione od ente nell esercizio delle sue funzioni o incombenze, i soggetti nell interesse dei quali ha agito sono obbligati solidalmente al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso. N.B. Se il contribuente è persona giuridica la sanzione è esclusivamente a suo carico: art.7 d.l. n. 269/2003 La persona fisica, la società, l associazione o l ente indicati nel comma 1 possono assumere il debito dell autore della violazione.

Art.14 Responsabili per la sanzione Responsabilità del cessionario d azienda per il pagamento delle imposte e sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti Art.15 Responsabilità di società risultante da trasformazione o fusione o partecipante a scissione: subentro negli obblighi delle società trasformate o fuse relativamente al pagamento delle sanzioni

Concorso di violazioni e continuazione - art.12 Applicazione della sanzione determinabile per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, se con una sola azione od omissione sono violate diverse disposizioni, o, con più azioni od omissioni, sono commesse diverse violazioni formali che, nella loro proggressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell imponibile o la liquidazione del tributo Se violazioni della stessa indole sono commesse in periodi di imposta diversi, la sanzione base è aumentata dalla metà al triplo Concorso e continuazione sono interrotti dalla constatazione della violazione La sanzione non può comunque superare quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.

Ravvedimento - art.13 riduzione della sanzione per regolarizzazione di adempimenti con pagamento di tributo, interessi e sanzioni in misura ridotta, purché la violazione non sia stata già constatata né siano iniziate attività amministrative di accertamento di cui l autore o i coobbligati abbiano avuto formale conoscenza (cfr. co. 1-ter). Da un decimo del minimo, per un pagamento omesso eseguito entro trenta giorni dalla scadenza o per la presentazione di una dichiarazione con un ritardo non superiore a novanta giorni Ad un quinto del minimo,

Procedimento - art.16 L ufficio o ente competente per l accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono notifica un atto di contestazione con indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri di determinazione delle sanzioni, della loro entità e dei minimi di legge previsti per le singole violazioni. Entro il termine per proporre il ricorso il trasgressore o gli obbligati in solido possono definire in via agevolata la controversia pagando 1/3 della sanzione indicata ovvero produrre deduzioni difensive ovvero impugnare l atto di contestazione aventi la Commissione tributaria provinciale (in caso di inerzia l atto diventa definitivo). Se sono state proposte deduzioni difensive, l ufficio ha un termine di decadenza di un anno per irrogare la sanzione, con atto motivato a pena di nullità anche con riferimento alle medesime.

Procedimento - art.17 Le sanzioni collegate al tributo devono essere irrogate senza previa contestazione con atto motivato contestuale all avviso di accertamento, osservando le disposizioni sull accertamento del tributo (è ammessa la definizione agevolata con pagamento di 1/3 della sanzione irrogata entro il termine per il ricorso. Le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi, anche risultanti da liquidazione o controllo formale possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione.

Misure cautelari - art.22 Iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei coobbligati e autorizzazione al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l azienda: l ufficio o ente può chiederle al Presidente della Commissione tributaria provinciale in base all atto di contestazione, al provvedimento di irrogazione della sanzione o al processo verbale di constatazione, se ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito. Art.23 Potere di sospensione del pagamento di crediti dell autore della violazione o dei soggetti coobligati verso l amministrazione finanziaria, in base ad atto di contestazione o irrogazione della sanzione anche non defintivo (in caso di atto definitivo l ufficio competente per il rimborso dichiara la compensazione del debito).

Termini di decadenza e prescrizione - art.20 Notifica dell atto di contestazione o irrogazione o dei ruoli, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l accertamento del tributo, ad almeno uno degli autori dell infrazione o degli obbligati in solido. Notifica entro un ulteriore anno agli altri autori o coobbligati Prescrizione in cinque anni dal diritto alla riscossione della sanzione irrogata.