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6. Ogni singola azienda può rendere disponibili non più di dodici capi l anno o il numero di capi ritenuto indispensabile dall autorità sanitaria competente per territorio. Per ogni capo messo a disposizione dell autorità sanitaria viene erogata una somma pari a 60 euro all anno, proporzionalmente ridotta in relazione al periodo di effettiva messa a disposizione. B. Un indennizzo a parziale ristoro del danno subito dagli allevatori ove si verifichino aborti conseguenti la vaccinazione di fattrici gravide. 7. L indennizzo è concesso alle aziende in cui si verifichino aborti entro venti giorni dall avvenuta vaccinazione delle relative fattrici e quando l Istituto zooprofilattico delle regioni Lazio e Toscana attesti il nesso diretto fra l aborto e la vaccinazione 1. Esso rappresenta il 90 % del valore di mercato per categoria e tipologia di animale (agnello, vitello, capretto, annutolo), valore rilevato dai bollettini pubblicati dall Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA). C. Un indennizzo per i capi morti in conseguenza dell intervento vaccinale, ivi compresa la natimortalità e la mortalità neonatale e perinatale. 8. L indennizzo è concesso alle aziende in cui si verifichi la morte dei capi sottoposti a vaccinazione entro venti giorni dall effettuazione della stessa, come certificato dal veterinario che ha eseguito l intervento o dal servizio veterinario della competente autorità sanitaria locale. Esso rappresenta il 90 % del valore di mercato per categoria e tipologia di animale, valore rilevato dai bollettini pubblicati dall ISMEA. Lo stesso indennizzo è corrisposto per gli animali nati morti e per quelli che muoiono entro trenta giorni dalla nascita, quando la vaccinazione sia stata effettuata entro i venti giorni dal parto. D. Un indennizzo per eventuali cali di produzione del latte nel periodo successivo alla vaccinazione. 9. L indennizzo è concesso alle aziende in cui sia possibile accertare, attraverso il controllo della prevista documentazione di consegna del latte, un calo di produzione superiore al 5%. La valutazione è effettuata confrontando la media della produzione lattea giornaliera della settimana precedente la vaccinazione con la media della produzione lattea giornaliera del periodo compreso fra il settimo ed il ventunesimo giorno successivo alla vaccinazione. L indennizzo è corrisposto per l effettiva differenza di produzione giornaliera accertata nelle tre settimane successive alla vaccinazione, in misura del 90 % del valore di mercato del latte desumibile dalle rilevazioni dell ISMEA. 10. Gli interventi di cui alla legge in questione sono effettuati subordinatamente all autorizzazione della Commissione. Lo stanziamento di bilancio previsto per il relativo regime ammonta a 1 426 919,51 euro. 1 I nessi di causa ed effetto fra la vaccinazione e i decessi di animali, aborti e perdite di produzione di latte sono stabiliti attraverso una serie di test batteriologici, sierologici e parassitologici effettuati in laboratorio. 2

11. La proposta di «deliberazione» in oggetto riproduce le condizioni di concessione degli aiuti previste dalla legge, precisando quanto segue: a) Per quanto riguarda l aiuto di cui al punto B: - per valore di mercato si considera la media tra il prezzo minimo e il prezzo massimo rilevati quindicinalmente dall ISMEA riferiti alla quindicina in cui ricade la data dell aborto, - in assenza di rilevazioni di prezzi nella quindicina interessata si fa riferimento ai dati in oggetto contenuti nell ultimo bollettino ISMEA, - per le specie bovine ad attitudine latte si considera il valore dell animale a tre mesi 2, - per le specie bovine ad attitudine carne si considera il valore dell animale a sette mesi 3, - nel caso in cui si tratti di razze meticcie si fa riferimento alle razze da latte, - per le razze bovine straniere, ad esempio Charolaise e Limousine, per le quali i bollettini ISMEA rilevano il valore di mercato a partire dall età di dodici mesi, l importo dell indennizzo verrà calcolato effettuando la differenza tra il prezzo medio a dodici mesi e quello medio a sette mesi delle razze Chianina, Marchigiana e Maremmana, il cui risultato verrà detratto dal valore a dodici mesi delle razze straniere riportato sui bollettini dell ISMEA, - per i bufalini verrà considerato il valore delle scolostrate non iscritte al libro genealogico, rilevato dai bollettini ISMEA, - per la specie ovi-caprina si considera, a seconda della razza ed attitudine, il valore dell animale con la minore età rilevato dai bollettini ISMEA. b) Per quanto riguarda l aiuto di cui al punto C: - per valore di mercato si considera la media tra il prezzo minimo e il prezzo massimo rilevati quindicinalmente dall ISMEA riferiti alla quindicina in cui ricade la data del decesso. 12. Il piano di sorveglianza sierologica per il virus della febbre catarrale degli ovini è previsto dall Ordinanza dell 11 maggio 2001del Ministero della Sanità «Misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini». 13. Non è esclusa la possibilità di cumulare, nell ambito della stessa impresa zootecnica, le misure previste per le diverse categorie e tipologie di animale. Non vi è tuttavia possibilità di cumulo con altri regimi di aiuti che perseguono le stesse finalità. 14. Il regime ha durata illimitata. Il numero di beneficiari è stimato fra 500 e 1000. 2 Parametri utilizzati dall ISMEA. 3 Cfr. nota 2. 3

Valutazione 15. Ai sensi dell articolo 87, paragrafo 1 del trattato sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi fra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Gli aiuti previsti dalla legge regionale in oggetto rientrano in questa categoria in quanto favoriscono determinate produzioni (le produzioni animali) e possono incidere sugli scambi dato il posto che occupa l Italia nelle suddette produzioni (a titolo d esempio, l Italia ha realizzato il 15,7 % della produzione comunitaria di carni bovine nel 2002, il che ne fa il terzo produttore di carni bovine dell Unione). 16. Tuttavia, nei casi previsti dall articolo 87, paragrafi 2 e 3 del trattato, talune misure possono, per via di deroga, essere considerate compatibili con il mercato comune. 17. Nella fattispecie, tenuto conto della natura delle misure descritte sopra, la sola deroga possibile è quella prevista dall articolo 87, paragrafo 3, lettera c), secondo il quale possono considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. 18. Per poter beneficiare di tale deroga, gli aiuti devono rispettare determinate condizioni, di cui al punto 11.4 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (in appresso «gli orientamenti») 4. Tali condizioni sono le seguenti: a) devono esistere disposizioni comunitarie o nazionali, stabilite da leggi o da norme regolamentari o amministrative, che consentano alle autorità competenti di adottare opportune misure di lotta contro la malattia di cui trattasi, sia attuando interventi di eradicazione, e in special modo misure obbligatorie soggette ad indennizzo, sia, in una fase iniziale, organizzando un sistema d'allarme, associato, ove opportuno, ad incentivi per incoraggiare i singoli agricoltori a partecipare volontariamente a programmi di prevenzione (principio dell interesse pubblico); b) gli aiuti devono perseguire un obiettivo di prevenzione, un obiettivo di compensazione o un obiettivo combinato di prevenzione e di compensazione; c) deve essere fornita la prova della compatibilità degli aiuti previsti con la normativa comunitaria nel settore veterinario e l epizoozia di cui trattasi deve essere chiaramente identificata; d) non deve esservi possibilità di compensazione eccessiva, cumulando i diversi regimi. 4 GU C 232 del 12.8.2000, pag. 17. 4

19. Per quanto riguarda il rispetto delle suddette condizioni, la Commissione constata quanto segue: Devono esistere disposizioni comunitarie o nazionali, stabilite da leggi o da norme regolamentari o amministrative, che consentano alle autorità competenti di adottare opportune misure di lotta contro la malattia di cui trattasi, sia attuando interventi di eradicazione, e in special modo misure obbligatorie soggette ad indennizzo, sia, in una fase iniziale, organizzando un sistema d'allarme, associato, ove opportuno, ad incentivi per incoraggiare i singoli agricoltori a partecipare volontariamente a programmi di prevenzione (principio dell interesse pubblico). 20. Nell ambito di regimi di aiuto già approvati 5, la Commissione ha già potuto constatare che la febbre catarrale degli ovini costituiva un motivo di pubblica preoccupazione. Dato che essa non ha alcun motivo per modificare tale constatazione nella fattispecie, il criterio dell interesse pubblico può essere considerato soddisfatto. Gli aiuti devono perseguire un obiettivo di prevenzione, un obiettivo di compensazione o un obiettivo combinato di prevenzione e di compensazione. 21. Questa condizione può essere considerata soddisfatta in quanto gli aiuti previsti rivestono al tempo stesso un carattere di compensazione (attraverso la copertura di costi) e di prevenzione (in particolare, attraverso la messa a disposizione di animali nell ambito di piani di sorveglianza). Deve essere fornita la prova della compatibilità degli aiuti previsti con la normativa comunitaria nel settore veterinario e l epizoozia di cui trattasi deve essere chiaramente identificata. 22. Questa condizione può essere considerata soddisfatta in quanto le misure in oggetto si ispirano alla Direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini 6. Inoltre, l epizoozia di cui trattasi è chiaramente identificata. Non deve esservi possibilità di compensazione eccessiva, cumulando i diversi regimi. 23. Questa condizione può essere considerata soddisfatta per le seguenti ragioni: - l aiuto di cui al punto 6 supra è identico ad un altro aiuto che è già stato approvato per un altra regione italiana nell ambito del fascicolo N 628/02 7, previa verifica dell assenza di compensazione eccessiva, - l aiuto di cui al punto 7 è identico ad un altro aiuto approvato per altre regioni nell ambito dei fascicoli N 628/02 e N 412/03 8 ; 5 Aiuti N 628/02 (cfr. lettera SG(2003) D/228724 del 26.2.2003) e N 412/03 (cfr. lettera SG(2003) D/232243 del 13.10.2003). 6 GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74. 7 Cfr. nota 5. 8 Cfr. nota 5. 5

- l aiuto di cui al punto 8 è identico, per quanto riguarda l intensità, a quelli che sono stati approvati agli stessi fini nell ambito dei fascicoli N 628/02 e N 412/03; per quanto riguarda il metodo di calcolo della perdita, le autorità italiane si sono impegnate a modificare il loro sistema riprendendo quello preconizzato dai servizi competenti della Commissione (e cioè calcolando l aiuto sulla base della media dei valori di mercato degli animali abbattuti rilevati dall ISMEA a livello nazionale nei tre anni precedenti) e perfezionandolo facendo la media tra questo primo valore e il valore di mercato corrispondente alla media fra il prezzo massimo ed il prezzo minimo degli animali abbattuti, rilevati dall ISMEA nel corso della quindicina in cui ricade la data della morte, - l aiuto di cui al punto 9 è fissato al 90 % della perdita il cui nesso con la vaccinazione è stato stabilito sulla base della serie di test menzionati nella nota in calce n. 1; non può esserci quindi eccesso di compensazione. 24. Per il resto, la Commissione osserva che: - le autorità italiane hanno precisato che dagli importi degli indennizzi versati ai beneficiari saranno dedotti eventuali aiuti diretti percepiti e tutte le somme ricevute in virtù di polizza assicurativa, - per quanto riguarda l applicazione del regime alle perdite registrate a decorrere dal 1 luglio 2001, le autorità italiane hanno fornito informazioni che dimostrano che sono stati prelevati campioni da sottoporre alla serie di test menzionati nella nota in calce n. 1, subito dopo l entrata in vigore dell Ordinanza del Ministero della Sanità che prevede misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini (che risale all 11 maggio 2001); in tale contesto si ritiene che sia possibile stabilire il nesso di causa ed effetto fra la vaccinazione e le perdite subite dagli allevatori dal 2001 e che non vi siano ragioni per opporsi a che l aiuto si applichi retroattivamente alle perdite subite a partire dal 1 luglio dello stesso anno 9. 25. Tenuto conto di quanto precede, gli aiuti previsti dalla legge e dalla proposta di «deliberazione» in oggetto, con le modifiche che le autorità italiane si sono impegnate ad apportare, possono beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, punto c) del Trattato, in quanto aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Decisione 26. Sulla base dell analisi che precede, la Commissione ha deciso di considerare gli aiuti previsti dalla legge e dalla proposta di «deliberazione» in oggetto, con le modifiche che le autorità italiane si sono impegnate ad apportare, compatibili con il mercato comune. 9 Tale retroattività esiste per l indennizzo delle perdite dovute a condizioni climatiche sfavorevoli, in quanto la notifica può essere effettuata fino a tre anni dopo il fatto generatore della perdita. 6

27. Si richiama tuttavia l attenzione delle autorità italiane sul fatto che i testi della legge e della proposta di «deliberazione» in oggetto, modificati sulla base degli impegni presi, dovranno essere trasmessi alla Commissione affinché possa verificare se i suddetti impegni siano stati trascritti correttamente. 28. Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della presente. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l esistenza del consenso alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede, sul sito Internet: http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/. La domanda dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale Agricoltura Direzione H. Legislazione agricola Direzione H.2. Condizioni di concorrenza Ufficio: Loi 130 5/128 B-1049 Bruxelles Fax: 0032 2 2967672 Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione 7