AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI

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Direzione Territoriale del Lavoro di Pordenone AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI Normativa di riferimento e obblighi legislativi per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti di cui al DPR 177 del 14 settembre 2011

Cosa sono gli ambienti sospetti di inquinamento o confinati? pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, OVE SIA POSSIBILE IL RILASCIO DIGAS DELETERI, ART.66 pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere...con PERICOLI DERIVANTI DALLA PRESENZA DI GAS O VAPORI TOSSICI, ASFISSIANTI, INFIAMMABILI O ESPLOSIVI Art.121 Le tubazioni, le canalizzazioni e i recipienti, quali vasche, serbatoi e simili, in cui DEBBANO ENTRARE LAVORATORI, Allegato IV punto 3

Cosa sono gli ambienti sospetti di inquinamento o confinati? Spazi confinati: E 'abbastanza grande per far entrare un lavoratore ed eseguire lavoro assegnato Non è progettato per una presenza continua di lavoratori Ha un accesso ridotto per l ingresso e l uscita Caratteristiche degli spazi confinati: Contiene o potenzialmente può contenere atmosfere pericolose Contiene sostanze/materiali che possono sommergere/fagocitare chi entra in tali spazi Ha una configurazione interna che potrebbe creare intrappolamento o asfissia a causa di superfici convergenti o piani degradanti verso il basso che si assottigliano in una sezione ristretta Contiene tutti gli altri rischi gravi per la sicurezza o la salute riconosciuti PUBBLICAZIONE OSHA 3138-01R 2004 OSHA 1910.146 Permit-required confined spaces

NORMATIVA DIRIFERIMENTO 1. D.Lgs.81/08 e smi artt. 6, 26, 66, 121 allegato IV, punto 3 2. DPR 177 DEL 14 SETTEMBRE 2011 3. MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI NOTA DEL 27/06/2013 4. MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI INTERPELLO N.23/2014 DEL 06/10/2014 5. Titolo VIII Capo I del D.Lgs.276/03

Decreto Legislativo 81/08 e smi art.66 E VIETATO CONSENTIRE L ACCESSO dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, PRIMA DI: ACCERTARE l assenza di pericolo per la vita e l integrità fisica dei lavoratori RISANARE L atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei Se vi è il dubbio sulla pericolosità dell atmosfera i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza vigilati per tutta la durata del lavoro forniti di apparecchi di protezione

Decreto Legislativo 81/08 e smi art.66 L apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire l agevole recupero di un lavoratore privo di sensi Indicazioni di riferimento per le dimensioni: UNI EN 547-1, UNI EN 547-2, UNI EN 547-3 UNI ISO EN 7250 UNI ISO EN 15537 UNI ISO EN 15535 Indicazioni Operative in materia di sicurezza e igiene del lavoro per i lavori in ambienti confinati Comitato regionale di coordinamento art.7 D.Lgs. 81/08 Regione Emilia Romagna

Decreto Legislativo 81/08 e smi art.121 Per lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere IDONEE MISURE contro pericoli deriventida presenza di gas o vapori TOSSICI ASFISSANTI INFIAMMABILI O ESPLOSIVI TENERE CONTO della natura geologica del terreno o della vicinanza di strutture, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose.

Decreto Legislativo 81/08 e smi art.121 Quando SIA ACCERTATA o SIA DA TEMERE la presenza di gas tossici, asfissianti o la irrespirabilità dell aria ambiente e non sia possibile assicurare una efficiente aerazione ed una completa bonifica DPI Vie Respiratorie DPI collegato a sistema di salvataggio Il sistema di salvataggio deve essere all esterno con sorvegliante

Decreto Legislativo 81/08 e smi art.121 Possono essere adoperate LE MASCHERE RESPIRATORIE, in luogo di AUTORESPIRATORI, solo quando, ACCERTATE LA NATURA E LA CONCENTRAZIONE DEI GAS o vapori nocivi o asfissianti, esse offrano garanzia di sicurezza e sempreché sia assicurata una EFFICACE E CONTINUA AERAZIONE Quando si sia accertata la presenza di GAS INFIAMMABILI O ESPLOSIVI, deve provvedersi alla BONIFICAdell ambiente mediante idonea ventilazione; deve inoltre vietarsi, anche dopo la bonifica, se siano da temere emanazioni di gas pericolosi, l uso di apparecchi a fiamma, di corpi incandescenti e di apparecchi comunque suscettibili di provocare fiamme o surriscaldamenti atti ad incendiare il gas. VS

Decreto Legislativo 81/08 e smi Allegato IV Punto 3 Le tubazioni, le canalizzazioni e i recipienti, quali vasche, serbatoi e simili, in cui debbano entrare lavoratori per operazioni di controllo, riparazione, manutenzione o per altri motivi dipendenti dall esercizio dell impianto o dell apparecchio, devono essere provvisti di APERTURE DIACCESSOaventi dimensioni tali da poter consentire L AGEVOLE RECUPERO DI UN LAVORATORE PRIVO DI SENSI.. CHI SOVRAINTENDE DEVE: 1. assicurarsi che nell interno non esistano gas o vapori nocivi o una temperatura dannosa 2. Se c è pericolo, disporre efficienti lavaggi, ventilazione o altre misure idonee 3. chiudere e bloccare le valvole e gli altri dispositivi dei condotti in comunicazione col recipiente 4. intercettare i tratti di tubazione mediante flange cieche o con altri mezzi equivalenti 5. avviso con l indicazione del divieto di manovrarli

Decreto Legislativo 81/08 e smi Allegato IV Punto 3 I lavoratori 1. DEVONOessere assistiti da altro lavoratore, situato all esterno presso l apertura di accesso 2. DEVONO essere muniti di CINTURA DISICUREZZA CON CORDA DIADEGUATA LUNGHEZZA e, se necessario, di apparecchi idonei a consentire la NORMALE RESPIRAZIONE IN CASO DIPRESENZA di gas, vapori o polveri INFIAMMABILI OD ESPLOSIVI I lavoratori adottano cautele atte ad evitare il pericolo di incendio o di esplosione: 1. NO fiamme libere 2. NO corpi incandescenti 3. NO attrezzi di materiale ferroso e di calzature con chiodi 4. Lampade di sicurezza

Decreto Legislativo 81/08 e smi Allegato IV Punto 3 DAI PUNTI 3.4.1 AI PUNTI 3.11.3 SONO ELENCANTE PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E GESTIONALI RELATIVE A: VASCHE SERBATOI CANALIZZAZIONI TINI TUBAZIONI SILOS RECIPIENTI ADIBITI AL TRASPORTO

Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n.177 Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Art. 1 -Finalità e ambito di applicazione Art. 2 - Qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati Art. 3 -Procedure di sicurezza nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati

Finalità e ambito di applicazione QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI AUTONOMI DESTINATI AD OPERARE NEL SETTORE DEGLI AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI. Le restati prescrizioni del decreto vanno applicate a SI APPLICA AI LAVORI IN AMBIENTI SOSPETTI prescindere DI INQUINAMENTO dalla presenza DI o CUI AGLI ARTICOLI 66 E 121 DEL DECRETO LEGISLATIVO meno di 9 un APRILE appalto2008, N. 81, E NEGLI AMBIENTI CONFINATI DICUI ALL ALLEGATO IV, PUNTO 3, LE DISPOSIZIONI DICUI AGLI ARTICOLI 2, C.2 (subappalto), E 3, C. 1 E 2 (informazione lavoratori appaltatore e rappresententecommittente), OPERANO UNICAMENTE IN CASO DI AFFIDAMENTO DA PARTE DEL DATORE DILAVORI, SERVIZI E FORNITURE ALL IMPRESA APPALTATRICE O A LAVORATORI AUTONOMI IN CASO DIAPPALTO E SUBAPPALTO SI APPLICANO I CRITERI DI VERIFICA DELLA IDONEITÀ TECNICO-ROFESSIONALE PRESCRITTI DALL ARTICOLO 26, COMMA 1, LETTERA A), DEL DLGS. 81/08 E SMI

Qualificazione nel settore degli ambienti confinati (art.2 DPR 177/11 ) QUALSIASI ATTIVITÀ LAVORATIVA negli A.S.I.Cpuò essere svolta Documenti che unicamente da imprese o lavoratori autonomi con i seguenti requisiti evidenziano la VdR: DVR, DUVRI, POS, PSC/PSS, PIMUS INTEGRALE APPLICAZIONE DELLE VIGENTI NORMATIVE IN MATERIA DI: 1. VALUTAZIONE DEI RISCHI 2. SORVEGLIANZA SANITARIA 3. GESTIONE DELLE EMERGENZE Procedure, informazione, formazione e addestramento

Qualificazione nel settore degli ambienti confinati (art.2 DPR 177/11 ) presenza di personale, in percentuale NON INFERIORE AL 30 % della forza lavoro, con esperienza almeno triennalerelativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con CONTRATTO DILAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO 30 70

Qualificazione nel settore degli ambienti confinati (art.2 DPR 177/11 ) ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi CONTRATTI SIANO STATI PREVENTIVAMENTE CERTIFICATIai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Qualificazione nel settore degli ambienti confinati (art.2 DPR 177/11 ) avvenuta effettuazione di attività di INFORMAZIONE E FORMAZIONE di tutto il personale, ivi COMPRESO IL DATORE DILAVORO ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, specificamente mirato alla conoscenza DEI FATTORI DIRISCHIO propri di tali attività, oggetto di VERIFICA DI APPRENDIMENTO E AGGIORNAMENTO. I CONTENUTI DELLA FORMAZIONE E DELLA INFORMAZIONE SONO DA INDIVIDUARE DALLA CONF. STATO REGIONE ENTRO 90 gg( 1326 gg) IL DDL HA COMUNQUE L OBBLIGO

Qualificazione nel settore degli ambienti confinati (art.2 DPR 177/11 ) possesso di DISPOSITIVI DIPROTEZIONE INDIVIDUALE, STRUMENTAZIONE E ATTREZZATURE DILAVORO idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati avvenuta effettuazione di ATTIVITÀ DI ADDESTRAMENTO ALL USO CORRETTO di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature,

Qualificazione nel settore degli ambienti confinati (art.2 DPR 177/11 ) avvenuta effettuazione di ATTIVITÀ DI ADDESTRAMENTO DITUTTO IL PERSONALE impiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi COMPRESO IL DATORE DILAVORO, relativamente alla APPLICAZIONE DI PROCEDURE DI SICUREZZA

Qualificazione nel settore degli ambienti confinati (art.2 DPR 177/11 ) In relazione alle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati NON È AMMESSO IL RICORSO A SUBAPPALTI, se non AUTORIZZATI ESPRESSAMENTE dal datore di lavoro committente e CERTIFICATI ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei riguardi delle imprese o dei lavoratori autonomi ai quali le lavorazioni vengano subappaltate.

Nota del 27/06/2013 Applicazione dell art. 2, comma 1, lett. c), E opportuno evidenziare che LA MISURA DEL 30% deve intendersi riferita al PERSONALE IMPIEGATO SU QUELLO SPECIFICO LAVORO Qualora L APPALTATOREsi avvalga di professionalità attraverso forme contrattuali diverse da quelle del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è necessario che i relativi CONTRATTI SIANO CERTIFICATI

Nota del 27/06/2013 Applicazione dell art. 2, comma 1, lett. c), In caso di APPALTO O SUBAPPALTO di lavori svolti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, il committente è obbligato ad applicare l art. 26 D.lgs. n. 81/2008 La VERIFICA DELL IDONEITÀ TECNICO professionale consta nell acquisizione della CCIAA, (art. 26, comma 1, lett. a), D.lgs. n. 81/2008), e di quanto previsto dall art. 2 del D.P.R. n. 177/2011 L OBBLIGATORIETA DELLA CERTIFICAZIONE DEI qualora un datore di lavoro CONTRATTI non ottemperi D APPALTO, alle prescrizioni TESI ATTUALMENTE in materia di certificazione dei contratti PREVALENTE è applicabile, NEGLI nei confronti ORGANI DIVERTICE del committente, DEL la sanzione concernente la MLPS non corretta E UNA QUESTIONE verifica della TUTT ORA idoneità tecnico APERTA, professionale delle imprese appaltatrici SONO o IN dei DISCUSSIONE: lavoratori autonomi INTERPELLO PRESENTATO DA CONFINDUSTRIA MODIFICHE/SEMPLIFICAZIONI LEGISLATIVE

Procedure di sicurezza nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati (art.3 DPR 177/11 ) Il committente deve INFORMAREi lavoratori dell appaltatore (compreso il ddl), su: CARATTERISTICHE DEI LUOGHI I RISCHI ESISTENTI NEGLI AMBIENTI (ANCHE PRECEDENTI UTILIZZI) MISURE DI PREVENZIONE E EMERGENZA tempo sufficiente e adeguato, non inferiore ad un giorno

Procedure di sicurezza nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati (art.3 DPR 177/11 ) il ddl committente nomina un rappresentante, che deve: 1. VIGILARE IN FUNZIONE D INDIRIZZO 2. COORDINARE LE ATTIVITÀ SVOLTE DAI LAVORATORI DELL APPALTATORE E DAGLI AUTONOMI 3. LIMITARE IL RISCHIO DI INTERFERENZA

Procedure di sicurezza nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati (art.3 DPR 177/11 ) IL RAPPRESENTANTE DEVE ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUNATI REQUISITI: 1. adeguate competenze in materia di salute e sicurezza 2. attività di informazione, formazione e addestramento di cui all articolo 2, comma 1, lettere c) ed f) 3. conoscenza dei rischi presenti nei luoghi

Procedure di sicurezza nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati (art.3 DPR 177/11 ) Durante tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o confinati deve essere adottata ed efficacemente attuata una PROCEDURAdi lavoro specificamente diretta a ELIMINAREo, ove impossibile, RIDURREal minimo i RISCHI PROPRI DELLE ATTIVITÀ IN AMBIENTI CONFINATI, COMPRENSIVAdella eventuale FASE DI SOCCORSO E DI COORDINAMENTO con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale e dei Vigili del Fuoco.

Procedure di sicurezza nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati (art.3 DPR 177/11 ) Il mancato rispetto delle previsioni di cui al presente regolamento determina IL VENIR MENO DELLA QUALIFICAZIONE NECESSARIA per operare, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati

RIASSUMENDO

LA CERTIFICAZIONE DEL CONTRATTO D APPALTO Sono organi abilitati alla certificazione dei contratti le commissioni istituite presso: 1. Enti bilaterali 2. Direzioni Territoriali del lavoro e le province 3. Le università pubbliche e private

LA CERTIFICAZIONE DEL CONTRATTO D APPALTO Le procedure di certificazione sono determinate all'atto di costituzione delle commissioni di certificazione ed esplicitate nel REGOLAMENTO della commissione stessa e si svolgono nel rispetto dei seguenti principi: a) l'inizio del procedimento di certificazione, se non esperito presso le DTL deve essere comunicato alle stesse b) il procedimento di certificazione deve concludersi entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della istanza; c) l'atto di certificazione deve essere motivato e contenere il termine e l'autorità cui e' possibile ricorrere; d) l'atto di certificazione deve contenere esplicita menzione degli effetti, civili, amministrativi, previdenziali o fiscali, in relazione ai quali le parti richiedono la certificazione.

Ravenna 13 marzo 1987 13 morti bruciati nella stiva Cantiere Mecnavi, Motonave Gasiera Elisabetta Montanari Una morte atroce, con una lunga catena di responsabilità: LE VITTIME DIPENDEVANO DA CINQUE AZIENDE DIVERSE, OTTO LAVORAVANO IN NERO, TRE NON AVEVANO ANCORA VENT ANNI, PER QUALCUNO SI TRATTAVA DEL PRIMO GIORNO DI LAVORO. Varie testimonianze convergono: si sentiva battere contro le pareti metalliche, gli intrappolati chiedevano aiuto, e continuarono a farlo per lunghi, interminabili minuti. Anche se la percezione del pericolo fu pressoché immediata, LE VITTIME NON AVEVANO SCAMPO, NON CONOSCEVANO L AMBIENTE DILAVORO, NON AVEVANO RICEVUTO ALCUN ADDESTRAMENTO. (Grazie B. Bisignano)