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Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1448 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI CAPARINI, FEDRIGA, MUNERATO, BONINO, STUCCHI Benefìci previdenziali in favore dei lavoratori che assistono familiari affetti da grave disabilità Presentata il 7 luglio 2008 ONOREVOLI COLLEGHI! Le difficoltà che incontrano le famiglie nelle quali è presente un disabile grave sono molteplici e non sempre i servizi forniti dall assistenza pubblica sono sufficienti a sollevare, in maniera adeguata, tali famiglie dalle enormi difficoltà della vita quotidiana. Per questo motivo, spesso, uno dei genitori si vede costretto ad abbandonare prematuramente il proprio lavoro, per poter sopperire alle esigenze derivanti dal dover assistere un figlio affetto da disabilità grave. Il tema della disabilità più volte nelle scorse legislature è stato oggetto di disamina; in particolare sulla necessità di adottare misure atte a conciliare i tempi del lavoro e quindi della pensione, con l attività che si svolge per accudire i disabili si è registrato un grande consenso da parte dei diversi schieramenti politici. Purtroppo questioni di bilancio hanno impedito di agire come si sarebbe voluto, anche se con la legge 23 agosto 2004, n. 243, si è ottenuto l importante risultato del riconoscimento, ai lavoratori disabili nonché ai lavoratori che si prendono cura di familiari conviventi disabili e che trasformano il loro rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time, della contribuzione figurativa come se lavorassero a tempo pieno. Riteniamo il tema della disabilità troppo serio e troppo importante per non riproporre, anche in questa legislatura, benefìci pensionistici in favore dei lavora-

Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 1448 tori che sono genitori ovvero coniugi o comunque familiari conviventi di soggetti disabili. Pertanto ripresentiamo il testo elaborato nella scorsa legislatura dalla Commissione Lavoro della Camera dei deputati e approdato in Aula, sul quale si era registrato un consenso unanime e il cui iter purtroppo si è arrestato per l interruzione anticipata della legislatura. Ciò al fine di accelerare i tempi di esame del provvedimento e di riuscire questa volta a rendere applicabili i nostri buoni propositi.

Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 1448 PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. (Fondo per i lavoratori con familiari gravemente disabili). 1. A decorrere dall anno 2009 è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, un fondo per i lavoratori con familiari gravemente disabili destinato al finanziamento delle misure di cui alla presente legge. 2. Il fondo di cui al comma 1 ha una dotazione di 80 milioni di euro per l anno 2009 e di 70 milioni di euro a decorrere dall anno 2010. ART. 2. (Soggetti beneficiari). 1. I benefìci di cui alla presente legge sono riconosciuti al coniuge o ai genitori o, dopo la scomparsa di questi ultimi, ai fratelli e alle sorelle che assistono un familiare convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assume connotazione di gravità ai sensi dell articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al quale è riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua e costante in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e successive modificazioni. ART. 3. (Collocamento anticipato in quiescenza). 1. Ai soggetti di cui all articolo 2, a decorrere dal 1 gennaio 2009, nei limiti delle risorse del fondo di cui all articolo 1, può essere riconosciuto, su richiesta, il diritto all anticipazione della pensione di vecchiaia rispetto ai limiti di età previsti

Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 1448 dalla normativa vigente, purché siano versate o accreditate in favore dell assicurato non meno di quindici annualità di contribuzione, delle quali non meno di cinque siano state versate nel periodo di assistenza al familiare convivente. In ogni caso, l anticipazione non può superare il periodo di cinque anni. 2. A decorrere dal 1 gennaio 2009, ai medesimi soggetti di cui al comma 1, nel caso di applicazione, anche pro quota, del sistema retributivo di calcolo, nei limiti delle risorse del fondo di cui all articolo 1, può essere riconosciuto, su richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private effettivamente svolto nel periodo di assistenza al familiare convivente, un periodo di contribuzione figurativa, in ogni caso non superiore a tre mesi, utile ai fini del diritto alla pensione e dell anzianità contributiva. Nel caso di applicazione, anche pro quota, del sistema contributivo di calcolo, è riconosciuta, su richiesta, una maggiorazione della contribuzione utile a determinare la misura del trattamento pensionistico finale versata nel periodo di assistenza al familiare convivente; in ogni caso, la maggiorazione non può superare la misura di un quarto della contribuzione utile. 3. I benefìci di cui ai commi 1e2sono riconosciuti a un solo lavoratore per ciascun familiare convivente gravemente disabile presente all interno del nucleo familiare e non sono cumulabili con benefìci analoghi a fini pensionistici. ART. 4. (Congedo per assistenza a familiari disabili gravi). 1. In alternativa ai benefìci previdenziali previsti all articolo 3 i soggetti di cui all articolo 2, a decorrere dal 1 gennaio 2009, nei limiti delle risorse del fondo di cui all articolo 1, possono richiedere, ai fini dell assistenza, un periodo di congedo. Durante il periodo di congedo, il richie-

Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 1448 dente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Il periodo di congedo è computato ai fini dell anzianità di servizio ed è coperto da contribuzione figurativa. Resta comunque fermo il diritto a fruire del congedo previsto dall articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni. In ogni caso il periodo di congedo non può superare i sei anni, frazionabili in non più di tre volte nell arco della vita lavorativa. ART. 5. (Modalità di riconoscimento dei benefìci). 1. Ai fini del riconoscimento dei benefìci di cui agli articoli 2 e 3, i soggetti di cui al citato articolo 2 inviano un apposita domanda al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nella quale è indicata la tipologia del beneficio richiesta. La scelta della tipologia del beneficio non può essere successivamente modificata. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti il modulo della domanda di cui al presente comma e le modalità di trasmissione. 2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, da adottare entro il 31 maggio 2009, sono determinati i criteri e le modalità di riconoscimento dei benefìci di cui agli articoli 3 e 4, nei limiti della dotazione del fondo di cui all articolo 1, tenendo conto della consistenza numerica dei soggetti che potrebbero maturare i requisiti per la fruizione dei medesimi benefìci. In particolare, con il decreto di cui al presente comma, sono stabiliti: a) il numero di anni di anticipazione rispetto ai limiti di età previsti dalla normativa vigente ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia entro il limite massimo di cui al comma 1 dell articolo 3;

Atti Parlamentari 6 Camera dei Deputati 1448 b) il numero di annualità di contribuzione versate o accreditate in favore dell assicurato e il numero di annualità di contribuzione versate nel periodo di assistenza al familiare convivente non inferiore ai limiti minimi di cui al comma 1 dell articolo 3; c) i mesi di contribuzione figurativa entro il limite massimo di cui al primo periodo del comma 2 dell articolo 3; d) la percentuale della maggiorazione entro il limite massimo di cui al secondo periodo del comma 2 dell articolo 3; e) la durata del periodo di congedo entro il limite massimo di cui al comma 1 dell articolo 4. 3. In sede di prima attuazione della presente legge, la domanda per accedere ai benefìci di cui agli articoli 2 e 3 deve essere presentata entro il 31 marzo 2009. ART. 6. (Copertura finanziaria). 1. All onere derivante dall attuazione della presente legge, valutato in 80 milioni di euro per l anno 2009 e in 70 milioni di euro per l anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze per l anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l accantonamento relativo al medesimo Ministero. 2. Il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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