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15A06984 DECRETO 26 giugno 2015. Approvazione del programma, per la Regione Liguria, per la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. IL MINISTRO DELLA SALUTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE E IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Visto il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, concernente disposizioni in materia di riordino della medicina penitenziaria a norma della legge n. 419 del 1998; Visto l art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che, al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria, definisce le modalità e i criteri di trasferimento dal Dipartimento dell Amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia al Servizio sanitario nazionale di tutte le funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro e delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 aprile 2008, recante «Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro e delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 maggio 2008, n. 126; Visto l art. 3 -ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante «Interventi urgenti per il contrasto alla tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri», convertito con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, come modificato dal decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 27

23 maggio 2013, n. 57 e dal decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, che, al comma 1 del medesimo articolo, prevede il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e, al comma 4, fissa al 31 marzo 2015 la data di chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari; Visto l art. 3 -ter, comma 5 del citato decreto-legge che, per la realizzazione di quanto previsto dal comma 1, dispone che, in deroga alle disposizioni vigenti relative al contenimento della spesa del personale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, comprese quelle che hanno sottoscritto i piani di rientro dai disavanzi sanitari, previa valutazione e autorizzazione del Ministro della salute, acquisita di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell economia e delle finanze, possono assumere personale qualificato da dedicare anche ai percorsi terapeutico-riabilitativi finalizzati al recupero e al reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari; Visto l art. 3 -ter, comma 6, terzo periodo del citato decreto-legge, secondo il quale gli specifici programmi regionali di utilizzo delle risorse stanziate per la realizzazione e la riconversione delle strutture destinate ad accogliere le persone a cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell assegnazione a casa di cura e custodia, prevedono, oltre agli interventi strutturali, attività «volte progressivamente a incrementare la realizzazione dei percorsi terapeutico-riabilitativi di cui al comma 5, definendo tempi certi e impegni precisi per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, prevedendo la dimissione di tutte le persone internate per le quali l autorità giudiziaria abbia già escluso o escluda la sussistenza della pericolosità sociale, con l obbligo per le aziende sanitarie locali di presa in carico all interno di progetti terapeutico-riabilitativi individuali che assicurino il diritto alle cure e al reinserimento sociale, nonché a favorire l esecuzione di misure di sicurezza alternative al ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o all assegnazione a casa di cura e custodia»; Visto l art. 3 -ter, comma 7 del più volte citato decreto-legge, che «Al fine di concorrere alla copertura degli oneri per l esercizio delle attività di cui al comma 1 nonché degli oneri derivanti dal comma 5 e dal terzo periodo del comma 6», autorizza la spesa nel limite massimo complessivo di 38 milioni di euro per l anno 2012 e di 55 milioni di euro annui a decorrere dall anno 2013; Vista la deliberazione CIPE n. 143 del 21 dicembre 2012 di approvazione del riparto tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per un importo complessivo pari a 38.000.000 a valere sulle disponibilità di parte corrente a carico del Fondo sanitario nazionale 2012; Vista la deliberazione CIPE n. 15 dell 8 marzo 2013 di approvazione del riparto tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per un importo complessivo pari a 55.000.000 a valere sulle disponibilità di parte corrente a carico del Fondo sanitario nazionale 2013; Visto l art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2013, n. 57, che, nel disporre la proroga al 1 aprile 2014 del termine per la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, ha stabilito che agli oneri conseguenti si provveda, nel limite di euro 4,5 milioni per il 2013 e di euro 1,5 milioni per il 2014, mediante la corrispondente riduzione dell autorizzazione di spesa di cui al citato art. 3 -ter, comma 7 del decretolegge n. 211 del 2013, autorizzando altresì il Ministro dell economia e delle finanze ad apportare, con proprio decreto, la conseguente rideterminazione proporzionale al riparto delle risorse finanziarie del Fondo sanitario nazionale 2013, pari ad euro 55 milioni, approvato dal CIPE nella seduta dell 8 marzo 2013; Visto il decreto del Ministro dell economia e delle finanze del 27 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 marzo 2014, n. 55, che ridetermina proporzionalmente in riduzione gli importi assegnati alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di cui alla delibera CIPE dell 8 marzo 2013 per un valore complessivamente pari a 4.500.000; Preso atto che la deliberazione CIPE del 21 dicembre 2012 assegna alla Regione Liguria un importo pari a 1.236.479 a valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 2012 e che la delibera CIPE dell 8 marzo 2013 assegna alla medesima Regione un importo pari a euro 1.789.641 a valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 2013, come rideterminato in euro 1.643.216 dal citato decreto del Ministro dell economia e delle finanze del 27 dicembre 2013; Vista la nota del Ministero della salute prot. 27635 del 29 ottobre 2013 che, al fine di agevolare la presentazione dei programmi regionali e di valutarne la coerenza con gli obiettivi individuati dalle disposizioni normative, fornisce le indicazioni per la formulazione del programma degli interventi da realizzare; Vista la deliberazione della Giunta della Regione Liguria n. 1447 del 9 novembre 2013, di approvazione del «Programma per la realizzazione degli interventi per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari», come modificata dalla deliberazione n. 383 del 4 aprile 2014, in cui sono riportati i costi relativi ai singoli interventi previsti nel programma, per un importo complessivo di 1.236.479 per il 2012 e di euro 1.643.216 per il 2013; Preso atto che il predetto programma, approvato con la citata deliberazione n. 1447 del 9 novembre 2013, prevede la realizzazione di interventi volti a: potenziare i servizi territoriali per la salute mentale per garantire il coordinamento e la continuità dei percorsi assistenziali nei diversi contesti, anche mediante l assunzione di personale a tempo determinato e indeterminato; 28

assicurare la formazione del personale di nuovo inserimento nei servizi per la salute mentale, nelle Residenze per l Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS) e nelle altre strutture residenziali di accoglienza dei pazienti psichiatrici; garantire il pagamento delle rette per l inserimento in strutture accreditate residenziali e semiresidenziali; potenziare le sezioni psichiatriche di diagnosi e trattamento presso il reparto di osservazione dell istituto penitenziario di Genova «Marassi»; Considerato che il predetto programma risulta coerente con gli indirizzi forniti dal Ministero della salute con nota prot. 27635 del 29 ottobre 2013, come risulta dall attestazione riportata nella scheda di cui all allegato 1 al presente decreto, sottoscritta dal Direttore dell Ufficio II della Direzione generale della programmazione sanitaria e dal dirigente psicologo designato dal Direttore della Direzione generale della prevenzione; Preso atto che il medesimo programma prevede, per lo svolgimento delle attività ivi descritte, l assunzione in deroga del personale indicato nell elenco di cui all allegato 2 al presente decreto; Decreta: Art. 1. 1. È approvato il «Programma per la realizzazione degli interventi per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari» adottato dalla Giunta della Regione Liguria con la deliberazione n. 1447 del 9 novembre 2013, come modificato dalla deliberazione n. 383 del 4 aprile 2014, che prevede la realizzazione di interventi per un importo complessivo di euro 1.236.479, a valere sulla annualità 2012, e di euro 1.643.216, a valere sull annualità 2013, come specificati nella scheda di sintesi di cui all allegato 1 al presente decreto. 2. È autorizzata, ai sensi dell art. 3 -ter, comma 5 del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 e successive modificazioni, l assunzione in deroga del personale indicato nell elenco di cui all allegato 2 al presente decreto. Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 giugno 2015 Il Ministro della salute L ORENZIN Il Ministro dell economia e delle finanze PADOAN Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione M ADIA 29

ALLEGATO 1 30

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A LLEGATO 2 15A06985 32