GOIM GRUPPO ONCOLOGICO DELL ITALIA MERIDIONALE. Società scientifica non lucrativa per lo studio e la cura dei tumori

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GOIM GRUPPO ONCOLOGICO DELL ITALIA MERIDIONALE Società scientifica non lucrativa per lo studio e la cura dei tumori

II di copertina BIANCA

GOIM GRUPPO ONCOLOGICO DELL ITALIA MERIDIONALE Società scientifica per lo studio e la cura dei tumori STATUTO E REGOLAMENTI Organizzazione non lucrativa di utilità sociale

BIANCA

Titolo I COSTITUZIONE Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Denominazione. È costituita la Società Scientifica per lo studio e la ricerca scientifica in campo oncologico denominata Gruppo Oncologico dell Italia Meridionale organizzazione non lucrativa di utilità sociale, in sigla GOIM. Sede. La Società ha sede in Bari; con sede scientifica presso l Ospedale Oncologico IRCCS via Hahnemann numero 10 e sede fiscale e legale in via delle Forze Armate numero 16. Durata. La Società si intende costituita con durata illimitata. Scopo. Il GOIM si intende costituito per svolgere attività nei settori della ricerca bioclinica, nonchè nei settori dell informazione e della formazione oncologica, anche secondo gli obiettivi dell educazione continua in medicina (ECM). La Società dovrà favorire e facilitare, attraverso iniziative scientifiche culturali e professionali,

i contatti fra quanti sono interessati, da un punto di vista clinico, biologico, tecnologico e sociale ai problemi della prevenzione, della diagnosi e della terapia dei tumori e comunque alla ricerca clinica e sperimentale in campo oncologico, e al perseguimento di finalità di solidarietà sociale. Per il raggiungimento di tali compiti istituzionali, la Società potrà sviluppare una serie di iniziative tra cui: I. la promozione e lo svolgimento di protocolli di studio che coinvolgano i Soci, ciascuno per la propria competenza; II. la organizzazione di congressi locali, regionali, nazionali ed internazionali; III. l incentivazione e la facilitazione dei contatti fra oncologi italiani e stranieri; IV. l organizzazione di corsi ed iniziative formative educazionali al fine di sviluppare o incrementare le conoscenze, le competenze e le pratiche professionali degli oncologi e comunque dei professionisti della sanità; V. la creazione di gruppi di studio per patologia e per specifici settori di ricerca; VI. la creazione di Sezioni regionali della Società; VII. iniziative riguardanti l istituzione e lo sviluppo delle strutture oncologiche delle

regioni dell Italia Meridionale, al fine di migliorare l assistenza sanitaria e le attività socio-assistenziali; VIII.stabilire e mantenere contatti scientifici e organizzativi con altre Associazioni/Società oncologiche nazionali e straniere; stabilire contatti di collaborazione con Enti pubblici e privati, ed - in particolare - con il Ministero della Salute; IX. per il conseguimento degli scopi sociali l associazione potrà, con i proventi delle quote associative, delle donazioni e di contributi provenienti da persone, da società, da aziende pubbliche e private, acquistare beni immobili, attrezzature per uffici e sanitarie, prendere in affitto uffici o laboratori, acquistare libri e giornali e quant altro venisse ritenuto utile o necessario; X. lo svolgimento di altre attività se in diretta attuazione degli scopi istituzionali e per finalità di solidarietà sociale. Non saranno considerate commerciali le attività commerciali svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti di associazioni o partecipanti, di altre associazioni che svolgono le medesime attività o che fanno parte di una unica organizzazione, nonchè

cessioni a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati. Art. 5 La Società non ha scopo di lucro. La Società non ha finalità di tipo sindacale. Titolo II SOCI Art. 6 Art. 7 L Associazione è costituita da soci ordinari (effettivi) e da soci onorari. Possono essere soci ordinari i laureati in medicina e chirurgia, in biologia, in chimica o in farmacia o in psicologia e operanti nelle regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia. Può essere socio ordinario anche chi opera fuori dagli ambiti regionali indicati, purchè notoriamente esperto nel campo oncologico. È costituita una sezione di soci non laureati (infermieri oncologi, personale tecnico) che operano in strutture oncologiche (soci della sezione). I soci di questa sezione possono partecipare alle assemblee, ma non possono votare per il Consiglio Direttivo.

Eleggeranno il loro rappresentante che parteciperà alle riunioni del Consiglio Direttivo. Art. 8 Art. 9 Le domande di ammissione, sottoscritte da due soci, devono essere presentate al Consiglio Direttivo che deciderà in merito, a suo insindacabile giudizio. I soci onorari vengono nominati dall Assemblea generale su proposta motivata del Consiglio Direttivo. I soci ordinari hanno diritto a voto deliberativo nelle assemblee. I soci o i loro eredi non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell associazione, che sarà devoluto ai sensi dell articolo ventidue. Titolo III ORGANI RAPPRESENTATIVI Sono organi della Società: 1) Assemblea Generale 2) Consiglio Direttivo 3) Presidente Art. 10 L Assemblea Generale è costituita dai soci ordinari, dai soci onorari e dai soci della

Sezione. Spetta all Assemblea: a. stabilire gli orientamenti generali dell attività del GOIM; b. discutere e approvare i bilanci preventivi e consuntivi; c. apportare eventuali modifiche allo statuto; d. eleggere i componenti del Consiglio Direttivo; e. procedere all eventuale scioglimento della Società. Art. 11 L Assemblea Generale è convocata almeno una volta all anno entro quattro mesi dalla chiusura dell anno per l approvazione del rendiconto riepilogativo della gestione dell esercizio precedente, ed è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente vicario. Art. 12 L Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei soci ordinari ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti, purchè superiore al numero dei componenti il Consiglio Direttivo. Per modificare lo statuto è necessario che il numero dei soci partecipanti sia pari a 3 volte il numero dei componenti il Consiglio Direttivo. Per deliberare lo scioglimento dell associazione

occorre la maggioranza assoluta dei soci ordinari. Art. 13 Ogni socio ordinario può farsi rappresentare per delega scritta in assemblea e ogni socio ordinario non può rappresentare più di un solo altro socio. Non sono ammesse deleghe per deliberare sullo scioglimento dell associazione. Titolo IV Amministrazione Art.14 Consiglio Direttivo (C.D.). a. La Società è amministrata da un Consiglio Direttivo (C.D.) eletto dall Assemblea, ed è composto da sedici componenti che restano in carica tre anni. È composto da tre membri ex officio (il Presidente onorario, il pastpresident e il presidente del Comitato scientifico) e da tredici membri eletti. b. Il presidente onorario deve essere eletto dai due terzi del Consiglio Direttivo su proposta del Presidente; la durata della nomina è a vita; partecipa al Consiglio Direttivo ma non vota. c. Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno il

Presidente, due Vice-presidenti di cui uno è vicario e un Segretario che assolve anche le funzioni di tesoriere. I membri così eletti restano in carica tre anni e non possono essere eletti nello stesso incarico per più di due mandati consecutivi. d. I membri del Consiglio Direttivo non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica. Art.15 I compiti del Consiglio Direttivo sono i seguenti: a. delibera la convocazione dell assemblea e il relativo ordine del giorno; b. elegge il presidente, i vice-presidenti ed il Segretario; c. stabilisce l ammontare delle quote sociali e predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre alla assemblea; d. decide sull ammissione di nuovi soci; e. nomina il Presidente del comitato scientifico (C.S.) e i componenti dello stesso, su proposta del Presidente del Consiglio Direttivo; f. nomina eventuali coordinatori della ricerca e i responsabili dei Gruppi di studio per patologia, su proposta del Presidente del Comitato Scientifico d intesa con il Presidente del Consiglio Direttivo; g. il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, in base al numero dei presenti

anche per delega; in caso di parità di voti decide il voto del presidente; il presidente può richiedere il voto segreto; h. ratifica le decisioni assunte dal Consiglio dei Probiviri; i. istituisce le Sezioni regionali, avendo verificato la presenza dei requisiti richiesti; l. compie infine tutti gli atti necessari per la realizzazione degli scopi della Società, primi fra tutti, la promozione di studi cooperativi, la formazione scientificoprofessionale (ECM), l elaborazione di linee guida, la omogenea diffusione delle strutture oncologiche. Art. 16 Convocazione e deliberazione del Consiglio Direttivo: a. il Consiglio Direttivo si riunisce possibilmente due volte l anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o se ne venga fatta richiesta da un terzo (sei membri) dei suoi componenti; b. ogni consigliere può rappresentare per delega scritta un solo consigliere; c. per la validità della riunione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti; d. l avviso di convocazione deve essere spedito con posta prioritaria almeno quindici giorni

prima della data fissata; nei casi urgenti anche con telegramma, comunque con almeno quarantotto ore di preavviso; e. le deliberazioni del Consiglio Direttivo dovranno essere trascritte su apposito libroverbali e firmate dal presidente e dal segretario. Art.17 Presidente. a. Il presidente ha la legale rappresentanza della Società e presiede sia il Consiglio Direttivo che l Assemblea Generale; b. vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo ed assicura il funzionamento della Società; c. in casi urgenti adotta anche determinazioni di competenza del Consiglio Direttivo provvedendo poi alla ratifica nella successiva riunione del Consiglio; d. il presidente presenta all inizio di ogni anno il programma scientifico al Comitato Scientifico o al Comitato etico per il loro parere; e. il presidente ha il potere di firma; f. il presidente, in caso di impedimento o di assenza è sostituito dal vice presidente vicario.

Art.18 Art.19 Segretario. a. Provvede alla conservazione dell archivio; b. redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e delle assemblee; c. cura la riscossione delle quote sociali e presenta annualmente al Consiglio Direttivo il bilancio della Società; d. promuove su mandato del Consiglio o del Presidente, ogni altra attività per il raggiungimento degli scopi della Società. Qualora i proventi superino i limiti previsti per legge, l assemblea dei soci provvederà alla nomina dell organo di controllo, costituito da due Revisori contabili. I componenti eletti restano in carica tre anni e non possono essere eletti per più di due mandati. Essi dovranno esaminare, a fine di ogni anno solare, il bilancio/rendiconto della Società, constatarne la regolarità amministrativa d accordo con il dottore commercialista della Società, redigere e sottoscrivere la relazione di controllo sul bilancio. Qualora i proventi non dovessero superare i limiti di legge, l assemblea nomina tre revisori interni, tra i soci, che d accordo con il dottore commercialista della Società, controlleranno la regolarità amministrativa

del bilancio e presenteranno una relazione al presidente. Titolo V PATRIMONIO Art. 20 I mezzi finanziari del GOIM sono costituiti: - dalle quote sociali annuali - dalle quote rivenienti dai Congressi nazionali e dai Convegni Multidisciplinari di oncologia - da contributi e donazioni da parte di Fondazioni, Enti pubblici e privati, società, istituti e persone - da altre eventuali entrate Art. 21 Non è prevista la distribuzione di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve di capitali; queste potranno essere esclusivamente impiegate per attività istituzionali. Art. 22 In caso di scioglimento il patrimonio sarà devoluto ad altre Società aventi finalità similari.

NORMA FINALE E TRANSITORIA Art. 23 I soci fondatori della Società GOIM cosituiranno il Consiglio Direttivo sino alla convocazione della prima assemblea generale che dovrà avvenire entro diciotto mesi dalla data di istituzione dell Associazione.

* Costituito a Bari il 16 novembre 1989 alla presenza del notaio G. Albenzio. (N. Rep. 43216 Reg. a Gioia del Colle il giorno 1 dicembre 89 al N. 2845) ** Modificato dall Assemblea generale del 13 giugno 1991 a Bari. *** Modificato dall Assemblea generale del 5 giugno 1998 a Terrasini / PA (notaio Sergio Tripodo). **** Modificato dall Assemblea generale del 10 marzo 2004 a Bari (notaio Bruno Volpe), registrato a Bari il 17 marzo 2004. ***** Modificato dall Assemblea generale del 29 settembre 2004 a Taranto.

REGOLAMENTO DELLE SEZIONI REGIONALI DEL GRUPPO ONCOLOGICO DELL ITALIA MERIDIONALE A) Per la istituzione di una Sezione regionale è necessario che il numero degli iscritti per quella Regione sia superiore a 25. Tali iscritti devono coprire l intera superficie regionale e devono essere rappresentativi di tutte le attività specialistiche oncologiche. B) Per la attivazione della Sezione Regionale è necessario che venga fatta richiesta al Consiglio Direttivo da parte di un Consigliere Nazionale. C) Dopo il parere favorevole del Consiglio, i Soci della Sezione eleggeranno il proprio responsabile Coordinatore che rimarrà in carica per 3 anni. Di questo dovrà esserne informato il Consiglio. D) La Sezione regionale ha una sua autonomia per l organizzazione di Convegni, Studi, Seminari. Può avere relazioni culturali con altre Associazioni. Di tutto deve essere informata la Presidenza della Società. E) I Soci della Sezione verseranno la loro quota associativa annuale alla sede centrale della Società. La Sezione Regionale da un punto di vista organizzativo e amministrativo avrà autonomia finanziaria, con patrimoni propri.

REGOLAMENTO DEI COMITATI DI PATOLOGIA DEL GRUPPO ONCOLOGICO DELL ITALIA MERIDIONALE Art. 1 A norma dell art. 2 dello Statuto, la Società può istituire, su proposta dei Soci o del Consiglio Direttivo, dei Comitati di Patologia. Art. 2 Il Comitato di Patologia è formato da esperti di un particolare settore dell oncologia ed ha lo scopo di promuovere l approfondimento e la divulgazione delle conoscenze scientifiche, e di favorire l attività di ricerca. Art. 3 La responsabilità del Comitato di Patologia viene affidata ad un Coordinatore, nominato dal Consiglio Direttivo. Nel caso che il Coordinatore non faccia parte del Consiglio Direttivo, quest ultimo delega un proprio Componente a far parte del Comitato di Patologia. Art. 4 Di ogni Comitato di Patologia non possono far parte più di 14 membri. Art. 5 I membri del Comitato di Patologia devono essere Soci del GOIM. Essi sono proposti dal Coordinatore o dai Consiglieri. In ogni caso la loro nomina deve essere ratificata dal Consiglio Direttivo Nazionale. Art. 6 I Comitati di Patologia possono istituire dei

Panel su specifici problemi e chiamare a collaborare esperti italiani e stranieri. Art. 7 Il Comitato di Patologia può essere rinnovato ogni 3 anni dal Consiglio Direttivo. Art. 8 Il Coordinatore presenterà all atto della costituzione un programma che indichi gli obiettivi principali, per l approvazione del Consiglio Direttivo; entro il 30 novembre di ogni anno dovrà presentare al Consiglio Direttivo il programma per l anno successivo. Art. 9 Il Coordinatore redigerà a fine anno una relazione consuntiva dell attività svolta e la consegnerà al Presidente della Società. Art. 10 Il Consiglio Direttivo può, a seconda delle proprie disponibilità, fornire un contributo economico per l attività dei Comitati di Patologia, del quale è responsabile il Coordinatore.

BIANCA

III di copertina BIANCA

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