Consorzio SIR Umbria - Centro di Competenza sull'open Source



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Regolamento per l organizzazione e il funzionamento del Centro di Competenza sull Open Source. Art. 1 - Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina l organizzazione e il funzionamento del Centro di competenza sull open source (di seguito anche CCOS), istituito nell'ambito del Consorzio SIR Umbria ai sensi dell art. 9 della legge regionale del 25 luglio 2006, n. 11, per lo studio, la promozione e la diffusione delle tecnologie e delle metodologie di open source come definite dall'art. 2 della l.r. n. 11/2006 e dall' Allegato A del presente regolamento. Art. 2 - Finalità 1. Il Centro di competenza sull open source, nell ambito delle finalità stabilite dalla legge regionale 31 luglio 1998, n. 27, dalla convenzione e dallo Statuto del Consorzio SIR Umbria, e nel rispetto di quanto previsto dall art. 9 della legge regionale 25 luglio 2006, n. 11, persegue i seguenti obiettivi: a) coordina un tavolo di lavoro con Università, P.A., Associazioni no-profit per l uso del FLOSS, ed Imprese umbre di produzione impegnate nello sviluppo di prodotti software con tecnologie conformi agli standard internazionali dell'open source; b) coordina un tavolo di collaborazione interistituzionale per la promozione, lo scambio, la diffusione ed il riuso di esperienze, progetti e soluzioni FLOSS nella P.A.; c) crea ed aggiorna una mappa delle richieste, delle competenze e delle esperienze disponibili sul territorio; d) promuove attività di formazione/informazione dirette alle amministrazioni locali ed alle Piccole e Medie Imprese, di seguito PMI, del territorio regionale, attraverso la collaborazione con Università, Associazioni ed Imprese; e) promuove iniziative di coordinamento con il Centro Nazionale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA), Unione Province d'italia (UPI), Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti Montani (UNCEM) in merito alle politiche di sviluppo di piattaforme FLOSS; f) crea una Community di soggetti, informatici ed utenti impiegati nella P.A., utilizzatori privati, sviluppatori, PMI, studenti, collegata agli obiettivi ed alle strategie del Centro di competenza sull'open source; g) contribuisce alla individuazione di un adeguato percorso formativo ed universitario, per la preparazione professionale di esperti FLOSS, e diretto alle scuole primarie e secondarie per la diffusione di una cultura FLOSS; h) confronta tecnicamente fra loro le architetture dei differenti progetti di sviluppo software per contribuire affinché siano comunque sempre conseguiti

gli obiettivi generali di interoperabilità, uso di standard aperti, scalabilità nel tempo e semplicità di riuso da parte delle Pubbliche Amministrazioni. Art. 3 - Composizione del Centro di competenza sull'open source 1. Partecipano, con diritto di voto, al Centro di competenza sull'open source, ciascuno con proprio rappresentante: a) la Regione Umbria; b) l Università, ovvero le Facoltà Universitarie Umbre che abbiano attivato al loro interno un Corso di Laurea in Informatica; c) la Lega delle Autonomie Locali; d) le Associazioni umbre di promozione del software libero che abbiano indicato esplicitamente nel proprio statuto la finalità di promozione del software libero/open source/flos; e) le Associazioni professionali di informatici con una sede in Umbria; f) il Consorzio SIR Umbria. 2. La partecipazione al CCOS può essere estesa, senza diritto di voto, anche ad altre Organizzazioni, Enti ed Organismi, sia pubblici che privati, per la realizzazione di progetti od iniziative specifiche. In particolare è opportuna la partecipazione permanente al CCOS di un rappresentante dell'ufficio Scolastico Regionale per le finalità di cui all'art. 7 ed all'art 9, comma 2, lettera g) della l.r. n. 11/2006. 3. Il CCOS ha sede presso una delle sedi del Consorzio SIR Umbria. Art. 4 - Compiti del Centro di competenza sull'open source. 1. Il Centro di competenza sull'open source, per il tramite del Servizio Sistema Informativo, propone alla Giunta Regionale: a) le modalità operative necessarie a dare attuazione alle misure previste dalla l. r. n. 11/2006 eventualmente anche ai fini della destinazione delle risorse finanziarie per enti pubblici e scuole; b) le condizioni per la concessione dei finanziamenti finalizzati allo svolgimento dei progetti di cui all articolo 6 della legge regionale n. 11/2006. 2. Il CCOS, entro il 30 ottobre di ogni anno, per realizzare gli obiettivi di cui all'art. 9 comma 2 della legge regionale n. 11/2006, approva il Programma annuale delle attività da proporre alla Giunta Regionale per il tramite del Servizio Sistema Informativo, e/o agli altri Enti interessati agli interventi (Direzione Scolastica, Università, Enti Locali,etc.). Il programma annuale delle attività dovrà prevedere anche i costi necessari al funzionamento del CCOS per quanto necessario all'implementazione delle attività programmate. Art. 5 - Funzionamento del Centro di competenza sull'open source.

1. Il CCOS, ai fini della realizzazione ed attuazione dei propri compiti e funzioni, nomina al proprio interno un Presidente e sei consiglieri che insieme costituiscono il Comitato Esecutivo. 2. Il CCOS assume le proprie decisioni a maggioranza dei suoi componenti, in prima convocazione, e a maggioranza dei presenti, in seconda convocazione. Ciascun rappresentante ha diritto ad un voto. 3. Per ogni riunione del CCOS il Presidente nomina un Segretario che redige il verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso. 4. Il CCOS viene convocato su iniziativa del Presidente almeno due volte l'anno. Deve essere altresì convocato quando almeno cinque dei suoi componenti ne facciano richiesta scritta al Presidente con indicazione degli argomenti da trattare. 5. La convocazione deve essere spedita ai componenti almeno 5 giorni prima di quello fissato per l adunanza. Nell avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno e l ora della riunione, nonché l ordine del giorno. 6. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta non meno di due giorni prima della data della riunione. 7. Gli atti relativi agli argomenti da trattare sono depositati presso la segreteria del Consorzio SIR Umbria e sul sito internet del CCOS, a disposizione dei componenti, almeno due giorni prima della riunione. Art. 6 - Nomina del Presidente e dei consiglieri del Comitato Esecutivo 1. Il Presidente e i sei consiglieri del Comitato di Coordinamento sono eletti con voto palese e a maggioranza assoluta dei componenti del CCOS e durano in carica tre anni. I componenti del Comitato possono essere rieletti per non più di due mandati consecutivi. 2. Risultano eletti i sei candidati che hanno ricevuto più voti. In caso di parità viene eletto il candidato più anziano. Art. 7 - Organizzazione e funzionamento del Comitato Esecutivo 1. Il Comitato è convocato dal Presidente o su richiesta di due consiglieri e si riunisce ogni qualvolta ritenuto necessario. Delle riunioni viene redatto apposito verbale. 2. Il Presidente e i consiglieri provvedono a dare attuazione alle decisioni del CCOS e, in particolare, alle previsioni del Programma annuale delle attività. 3. I provvedimenti del Comitato sono adottati a maggioranza dei consiglieri presenti in ciascuna riunione. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. 4. Il Comitato presenta al CCOS, almeno ogni sei mesi, la propria relazione sulla attività svolta. 5. Nello svolgimento delle proprie attività il Comitato si avvale della Segreteria del Consorzio SIR Umbria.

Allegato A Definizioni relative all'open source ai sensi di quanto stabilito dalla legge regionale del 25 luglio 2006, n. 11 e dal regolamento approvato dal Centro di competenza sull'open source. 6. Per Free Software, detto anche Software Libero, si intende quella categoria di programmi per elaboratori che vengono distribuiti con una licenza d uso che concede all utilizzatore le seguenti quattro libertà: a) La libertà di eseguire il programma per qualunque scopo, senza vincoli sul suo utilizzo. b) La libertà di studiare il funzionamento del programma, e di adattarlo alle proprie esigenze. L accesso al codice sorgente è un prerequisito c) La libertà di ridistribuire copie del programma. d) La libertà di migliorare il programma, e di distribuirne i miglioramenti. Queste libertà sono irrevocabili. 7. Per software Open Source detto anche Software a Sorgente Aperto si intende : a) ridistribuzione libera: la licenza non può limitare nessuna delle parti nella vendita o nella fornitura di software come componente di una distribuzione di software aggregati, contenente programmi provenienti da fonti diverse. La licenza non può richiedere il pagamento di una royalty o di diritti per ta1e rivendita; b) codice sorgente: il programma deve includere il codice sorgente, e deve consentire la distribuzione sia sotto forma di codice sorgente sia in forma compilata. Nei casi in cui un prodotto non venga distribuito con il codice sorgente, deve esserci la possibilità, ben pubblicata, di scaricare il codice sorgente senza costi aggiuntivi. Si intende come codice sorgente la forma privilegiata in cui il programmatore modificherà il programma. Il codice sorgente deliberatamente oscurato non è ammesso. Forme mediate, come l output di un preprocessore non sono ammesse; c) prodotti derivati: la licenza deve consentire l attuazione di modifiche e di prodotti derivati, consentendo inoltre la loro distribuzione sotto gli stessi termini di licenza del software originale; d) integrità del codice sorgente dell autore: la licenza può imporre limitazioni sulla distribuzione del codice sorgente in forma modificata solamente se la licenza stessa consente la distribuzione di file patch insieme al codice sorgente con lo scopo di modificare il programma durante la compilazione. La licenza deve consentire esplicitamente la distribuzione di software realizzato a partire dal codice sorgente modificato. La licenza può richiedere che i prodotti

derivati portino un nome o un numero di versione diverso dal software originale; e) nessuna discriminazione verso singoli o gruppi: la licenza non deve porre discriminazioni verso qualsiasi persona o gruppo di persone; f) nessuna discriminazione verso campi d applicazione: la licenza non deve porre limitazioni sull uso del programma in un particolare campo di applicazione; g) distribuzione della licenza: i diritti allegati al programma devono applicarsi a tutti coloro a cui viene ridistribuito il programma, senza la necessità di applicare una licenza supplementare per queste parti; h) la licenza non deve essere specifica per un prodotto: i diritti allegati al programma non devono dipendere dal fatto che il programma faccia parte di una distribuzione particolare. Se il programma viene estratto da tale distribuzione e usato o distribuito nei termini della licenza del programma, tutte le parti a cui il programma viene ridistribuito devono avere gli stessi diritti garantiti in occasione della distribuzione originale del software. i) la licenza non deve contaminare gli altri programmi: la licenza non deve porre limitazioni su altro software che venga distribuito insieme con il software in licenza. 8. Per FLOSS (Free Libre Open Source Software), si intende tutta la categoria del software appartenente al Software Libero o al Software Open Source. 9. Sono standard aperti gli standard che ricadono sotto la definizione dell EIF (European Interoperability Framework) emanato dal programma della Commissione Europea IDABC (Interoperable Delivery of pan-european egovernment Services to Public Administrations, Businesses and Citizens) e cioè: a) Uno Standard adottato e mantenuto da un organizzazione non-profit ed il cui sviluppo avviene sulle basi di un processo decisionale aperto e a disposizione di tutti gli interlocutori interessati e le cui decisioni vengono prese per consenso o a maggioranza. b) Uno Standard pubblico il cui documento di specifiche è disponibile liberamente oppure dietro un costo nominale. Deve essere possibile farne copie, riusarle e distribuirle liberamente senza alcun costo aggiuntivo. c) Eventuali diritti di copyright, brevetti o marchi registrati devono essere irrevocabilmente concessi sottoforma di royalty-free. d) Non deve essere presente alcun vincolo al riuso, alla modifica e all estensione dello standard 10.Per protocollo aperto si intende un protocollo di comunicazione che abbia le stesse proprietà di uno standard aperto 11.Per formato aperto si intende un formato di dati che abbia le stesse caratteristiche di uno standard aperto. 12.Per accessibilità si intende la capacità di un servizio o di una risorsa d essere fruibile con facilità da una qualsiasi categoria d utente.