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CONTRATTO DI ASSICURAZIONE GLOBALE ABITAZIONE Riviera Il presente Fascicolo Informativo contenente a) Nota Informativa b) Condizioni di assicurazione c) Informativa Home Insurance deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa. FASCICOLO INFORMATIVO Mod. RA02N - Ed. 07/2015 Pagina 1 di 8

NOTA INFORMATIVA PRODOTTO RIVIERA ASSICURAZIONE GLOBALE PER L ABITAZIONE La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IIVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali LIGURIA SOCIETA DI ASSICURAZIONI S.p.A., società per azioni di diritto italiano, ha sede legale in Milano (MI) (Italia): 20161 Via Senigallia, 18/2; tel. (+39) 02 6402.1 Sito Internet: www.liguriassicurazioni.it, E-mail: assistenza.clienti@liguriassicurazioni.it Impresa autorizzata all esercizio dell attività assicurativa a norma art. 65 R.D.L. 29-4-1923 n. 966 (G.U. 14-5-1923 n. 112). Società soggetta all attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00009 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all Albo dei gruppi assicurativi al n. 046. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa In base all ultimo bilancio approvato (esercizio 2014) il patrimonio netto dell Impresa è pari ad 70.404.298 con capitale sociale pari ad 36.800.000 i.v. e totale delle riserve patrimoniali pari ad 33.604.298. L indice di solvibilità (da intendersi quale il rapporto fra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla gestione dei rami danni è pari a 141,73%. Gli eventuali aggiornamenti, non derivanti da innovazioni normative, alle informazioni contenute nelle presente Nota sono pubblicati sul sito della Compagnia www.liguriassicurazioni.it. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO GLOSSARIO Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato di seguito precisato: ASSICURAZIONE Il contratto di assicurazione; POLIZZA Il documento che prova l assicurazione; CONTRAENTE La persona che stipula l assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti; ASSICURATO Il soggetto cui spettano i diritti derivanti dal contratto; SOCIETÀ L Impresa Assicuratrice; PREMI La somma dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo dell assicurazione; SINISTRO Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia Assicurativa; INDENNIZZO/RISARCIMENTO La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; Pagina 2 di 8

IVASS o ISVAP L Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni che svolge funzioni di vigilanza nel settore assicurativo sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo. A far data dal 1 gennaio 2013 l IVASS è succeduto in tutti i poteri, competenze e funzioni di vigilanza precedentemente affidate all ISVAP. SOCIETÀ DI ASSISTENZA La struttura convenzionata con la Società, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell anno; ABITAZIONE ISOLATE Abitazione ad uso esclusivo dell Assicurato che occupa l intero fabbricato; ABITAZIONE NON ISOLATE Abitazione contigua, soprastante o sottostante ad altre abitazioni, ma con esse non intercomunicante, sia con proprio accesso dall esterno che con accesso comune; ABITAZIONE PRINCIPALE La dimora principale dell Assicurato indicata in polizza, dove egli abita per la maggior parte dell anno; ABITAZIONE SECONDARIA La dimora dell Assicurato, posta in territorio italiano, ove lo stesso non vive per la maggior parte dell anno; APPARECCHIATURE ELETTRONICHE Macchine ed apparecchi a circuiti integrati, azionati prevalentemente da correnti deboli e precisamente: sistemi di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati; personal computers ed elaboratori elettronici; macchine per ufficio; fatturatrici, pese e registratori di cassa; macchine ed impianti di segnalazione e di allarme; apparecchi per telefonia e trasmissione di voce e dati. Sono esclusi, se non espressamente precisati: apparecchi portatili e quelli installati su veicoli; apparecchi di qualsiasi tipo in vendita o riparazione; portadati esterni quali schede, dischi, software. ARCHIVI Documenti, registri, disegni; microfilm, fotocolor; schede, dischi, nastri per macchine meccanografiche, per elaboratori e per calcolatori elettronici. ATTI VANDALICI E DOLOSI Atti intenzionalmente compiuti da terzi allo scopo di arrecare danno. BED AND BREAKFAST Attività ricettiva extra-alberghiera, esercitata da soggetti che, avvalendosi della collaborazione familiare, utilizzano parte della loro abitazione allo scopo di fornire alloggio e prima colazione; CASSAFORTE Mezzo di custodia od armadio corazzato, entrambi con pareti e battenti in acciaio; se di peso inferiore a 200 kg. deve essere ancorata rigidamente alle pareti od al pavimento. Mezzo di custodia incassato nel muro in modo tale che non possa essere sfilato dal muro stesso senza la relativa demolizione; COLLABORATORI FAMILIARI Addetti ai servizi domestici, baby sitters, persone alla pari, altro personale anche non iscritto a libro paga, per fatti inerenti lo svolgimento delle loro mansioni domestiche o familiari; CONTENUTO Mobilio e arredamento in genere per abitazione ed eventuale studio privato, e tutto quanto serve ad uso domestico e personale, anche se di proprietà di terzi. Sono compresi denaro, gioielli, oggetti preziosi e valori con i limiti Indicati in polizza, mentre sono esclusi veicoli a motore, eccezion fatta per i veicoli elettrici da giardinaggio, natanti e loro parti; EDIFICIO IN BIOEDILIZIA Edificio progettato, costruito e gestito in maniera sostenibile ed efficiente, nonché certificato come tale da un ente terzo indipendente; la copertura assicurativa contrattuale opera per i soli edifici aventi indice di prestazione energetica globale (EPgI) A+ od A; EFFETTI PERSONALI Capi di vestiario ed oggetti personali, compresi preziosi e valori, gli uni e gli altri per uso personale e portati indosso secondo le rispettive destinazioni, articoli da viaggio, bagagli e loro contenuto, macchine ed apparecchi cine-foto-ottici, documenti personali; Pagina 3 di 8

ESPLOSIONE Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità; FABBRICATO I locali di proprietà od in locazione all Assicurato, situati nell ubicazione dichiarata in polizza, adibiti a civile abitazione, con la possibile inclusione di un ufficio privato solo se intercomunicante con l abitazione stessa, costituenti l intero fabbricato o una sua porzione, (compresa la pertinente quota di proprietà comune se si tratta di un condominio), escluso il terreno; si intendono compresi: - opere da fondazione od interrate; - fissi ed infissi, nonché le installazioni fisse, gli allacciamenti ed i contatori di proprietà delle Società fornitrici di acqua, gas, energia elettrica e comunicazione telefonica fissa; - tappezzerie, tinteggiature, moquettes e simili, affreschi e statue non aventi valore artistico; - impianti idrici ed igienici, impianti fissi di riscaldamento, di condizionamento d aria, impianti elettrici fissi, antenne radiotelericeventi, ascensori, montacarichi, come pure altri impianti ed installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, quali pannelli solari e fotovoltaici; - piscine, campi ed attrezzature sportive e da gioco, giardini ed alberi compresi i danni agli stessi a condizione che sulle piante sia effettuata regolare e certificata manutenzione periodica annuale; - cantine, box, altre eventuali dipendenze anche se in corpi separati; - recinzioni fisse e cancellate anche automatiche, anche non comunicanti con i locali dell abitazione assicurata); FAMILIARI CONVIVENTI Coloro che compongono il nucleo familiare dell Assicurato, quale risulta dal suo stato di famiglia, nonché minori in affidamento temporaneo e persone che convivono in modo continuativo con l Assicurato, compresi i figli minorenni di queste anche se non conviventi; FENOMENO ELETTRICO Corto circuito, variazioni di corrente o di tensione, correnti e scariche elettriche, arco voltaico. FRANCHIGIA E la parte di danno indennizzabile, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell Assicurato; FURTO Impossessamento di un bene mobile altrui attraverso la sottrazione alla persona che lo detiene; INCENDIO Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi; IMPLOSIONE Improvviso cedimento di corpi cavi per un eccesso di pressione esterna rispetto a quella interna; INCOMBUSTIBILI Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'interno. SOMMA / MASSIMALE Somma indicata nella scheda di polizza che rappresenta il limite massimo di Indennizzo o Risarcimento in caso di sinistro; PRIMO RISCHIO ASSOLUTO Forma di copertura che non comporta, in caso di sinistro, I applicazione della regola proporzionale a carico dell Assicurato (art. 1907 C.C.), anche se la somma assicurata risulti inferiore al valore complessivo delle cose assicurate; RAPINA Impossessamento, mediante violenza o minaccia sia alla persona stessa che verso altre persone, di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene; SCASSO Forzamento, rimozione o rottura delle serrature, dei mezzi di chiusura e di protezione dei locali nonché di mobili contenenti le cose assicurate, tali da causare l impossibilità successiva del regolare funzionamento che vi era prima del sinistro; SCIPPO Furto commesso strappando il bene mobile di mano o di dosso alla persona; Pagina 4 di 8

SCOPERTO Parte di danno indennizzabile, espressa in percentuale, che rimane a carico dell Assicurato; SCOPPIO Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione - gli effetti del gelo o del colpo d ariete non sono considerati Scoppio; SERRAMENTI I manufatti in metallo o materiali rigidi e non forzabili, costituiti e da una parte mobile che consenta il transito di persone e di cose dall esterno all interno del fabbricato e viceversa, oppure costituiti da parti fisse, grate, inferriate e vetrate, per consentire l irraggiamento solare e la ventilazione all interno dei fabbricati. VALORE A NUOVO Per il fabbricato: il costo di totale ricostruzione del fabbricato assicurato distrutto o del ripristino del fabbricato danneggiato: per il contenuto: il costo di rimpiazzo a nuovo dei beni assicurati con altri nuovi (uguali od equivalenti per utilizzo e qualità), o di riparazione di quelli danneggiati; VALORE COMMERCIALE La spesa necessaria per ricostruire o rimpiazzare i beni assicurati con altri nuovi uguali od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione ad età, deperimento, uso, tipo, qualità, funzionalità, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante; VALORE INTERO Forma di copertura che comporta, in caso di sinistro, I applicazione della regola proporzionale a carico dell Assicurato (art. 1907 C.C.), qualora la somma assicurata risulti inferiore al valore complessivo delle cose assicurate; VETRO ANTISFONDAMENTO Vetri stratificati, costituiti da almeno due lastre con interposto uno strato di materiale plastico, di spessore complessivo di almeno 6 mm, oppure da un unico stato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm; Il contratto viene offerto con tacito rinnovo annuale, con possibilità però per il Contraente e la Società di accordarsi ai fini del non tacito rinnovo. AVVERTENZA: in caso di stipula con tacito rinnovo la disdetta deve essere comunicata dalla parte recedente all altra parte con lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall art. 1.6 Proroga dell Assicurazione e Periodo di Assicurazione delle Condizioni Generali di Assicurazione. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Il contratto viene offerto con possibilità di scelta delle seguenti coperture assicurative: - Incendio e altri danni materiali. Garantisce il fabbricato in cui è ubicata l abitazione di proprietà o in locazione e ciò che contiene contro il rischio di incendio, fulmine, implosione, esplosione, scoppio, fenomeno elettrico e rottura accidentale di lastre, oltre ad altri eventi, secondo le caratteristiche del rischio assicurato e nei limiti di quanto indicato alla SEZIONE INCENDIO delle Condizioni Generali di Assicurazione; - Furto e rapina. Garantisce gli oggetti domestici contenuti nei locali costituenti l abitazione dell Assicurato contro il rischio di furto e rapina, secondo e nei limiti di quanto indicato alla SEZIONE FURTO delle Condizioni Generali di Assicurazione; - Responsabilità civile. Garantisce l Assicurato, se civilmente responsabile, di quanto tenuto a risarcire a terzi per danni fisici e materiali accidentalmente provocati a persone, animali e cose in relazione allo svolgimento dell attività della vita privata propria e dei familiari, secondo e nei limiti di quanto indicato alla SEZIONE RESPONSABILITA CIVILE delle Condizioni Generali di Assicurazione; - Tutela legale. Garantisce il rimborso delle spese legali e peritali, sia giudiziali che stragiudiziali, per controversie nell ambito della vita privata propria e dei familiari, secondo e nei limiti di quanto indicato alla SEZIONE TUTELA GIUDIZIARIA delle Condizioni Generali di Assicurazione; - Assistenza. Garantisce prestazioni per interventi di emergenza a tutela dei locali indicati come abitazione dell Assicurato, secondo e nei limiti di quanto indicato alla SEZIONE ASSISTENZA delle Condizioni Generali di Assicurazione; AVVERTENZA: le coperture assicurative sopra elencate hanno limitazioni ed esclusioni di operatività o condizioni di sospensione delle stesse che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell indennizzo; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto nelle Condizioni Generali di Assicurazione. Pagina 5 di 8

AVVERTENZA: alle coperture assicurative sopra elencate sono applicati Limiti massimi di indennizzo, nonché Scoperti (espressi in percentuale del danno, con o senza minimi in Euro) e Franchigie che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell indennizzo; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto nelle Condizioni Generali di Assicurazione all interno delle singole Sezioni. Esempio di Franchigia: Il danno ai Beni assicurati, stimato in sede di perizia, è pari a 500,00; Franchigia è pari a 200,00: Indennizzo Corrisposto = 300,00. Esempio di Scoperto senza minimo: Il danno ai Beni assicurati stimato in sede di perizia è pari a 500,00; Scoperto 20% (pari a 100,00): Indennizzo Corrisposto = 400,00. Esempio di Scoperto con minimo: Il danno ai Beni assicurati stimato in sede di perizia è pari a 500,00 ; Scoperto 20% con il minimo Euro 200: Indennizzo Corrisposto = Euro 300,00. Esempio di Limite di Indennizzo o di Somma Assicurata a Primo Rischio Assoluto Il danno ai Beni assicurati stimato in sede di perizia è pari a 12.000,00; Limite di indennizzo previsto in polizza 10.000,00: Indennizzo Corrisposto = 10.000,00. Esempio di Massimale Risarcimento richiesto da terzi per danni loro cagionati: 110.000,00; Massimale indicato in polizza 100.000,00: Importo dovuto dalla Società a titolo di risarcimento: 100.000,00. N.B. - Nella garanzia Incendio e altri danni materiali, quando la Somma Assicurata è espressa secondo il Valore intero, può trovare applicazione la regola proporzionale di cui all art. 1907 Codice Civile in caso di assicurazione parziale dei Beni, con conseguente riduzione dell indennizzo; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto all art 2.6.5 Assicurazione Parziale Deroga Alla Proporzionale delle Condizioni Generali di Assicurazione - SEZIONE INCENDIO. 4. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio Nullità AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall art. 1.1 Dichiarazioni del Contraente Buona Fede delle Condizioni Generali di Assicurazione. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio Il /Contraente deve comunicare in forma scritta alla Società ogni aggravamento del rischio, pena la possibile perdita del diritto all Indennizzo/Risarcimento o sua riduzione o la cessazione del contratto stesso ai sensi dell art. 1898 del Codice Civile. E altresì possibile comunicare l avvenuta diminuzione del rischio: in tal caso la Società si impegna a sostituire e riformulare il contratto sulla base delle nuove esigenze. A titolo esemplificativo costituisce aggravamento di rischio una variazione delle caratteristiche costruttive o dell utilizzo del fabbricato, rispetto a quanto previsto ai punti 2.2 e 3.4.1 Condizioni di assicurabilità delle Condizioni Generali di Assicurazione. Costituisce invece diminuzione del rischio furto per esempio l installazione di un impianto di allarme con le caratteristiche di cui al punto 3.4.3 delle Condizioni Generali di Assicurazione. 6. Premi La periodicità di pagamento del premio è annuale. Il Premio può essere frazionato in rate semestrali; la Società si riserva la possibilità di concedere frazionamenti diversi, comunque non inferiori a tre mesi ed in tal caso può richiedere un aumento del premio, non superiore al 2,50%. L eventuale frazionamento è indicato nella scheda di Polizza. I Premi devono essere pagati presso l intermediario al quale è assegnata la Polizza oppure alla Società. Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico del Contraente. Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall art. 47 del Regolamento ISVAP n 5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l intermediario. AVVERTENZA: Se la Polizza è stipulata con durata poliennale il Premio viene calcolato con applicazione di una riduzione rispetto a quello previsto per la durata annuale (1 comma art. 1899 Codice Civile, come modificato dall art. 21 Legge n 99/2009). Qualora siano concedibili ulteriori sconti di Premio sul singolo contratto, l intermediario illustra al Contraente le condizioni di applicabilità degli stessi. Pagina 6 di 8

7. Rivalse AVVERTENZA: Relativamente agli indennizzi pagati, la Società esercita il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili dei Sinistri, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall art. 1916 Codice Civile. La Società rinuncia però all esercizio di tale diritto nelle ipotesi e alle condizioni illustrate al punto 2.5.5 Rinuncia al Diritto di Rivalsa delle Condizioni Generali di Assicurazione, SEZIONE INCENDIO. 8. Diritto di recesso AVVERTENZA: In caso di Sinistro il Contraente e la Società possono recedere dal contratto, nel rispetto dei termini e delle modalità di cui all art. 1.5- Facoltà di Recesso bilateral in caso di Sinistro delle Condizioni Generali di Assicurazione. Se il contratto è stato stipulato con durata pluriennale il Contraente ha comunque facoltà di recedere, trascorsi cinque anni, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni (art. 1899 1 comma, del codice civile). 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Ai sensi dell'articolo 2952 del codice civile i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, diversi da quello relativo al pagamento delle rate di premio, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione. 10. Legge applicabile al contratto Ai sensi dell'art. 185 del Decreto Legislativo n. 209/2005 il contratto sarà soggetto alla legge italiana se il rischio è ubicato in Italia. E facoltà delle parti convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa, salvi comunque i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano. LIGURIA Società di Assicurazioni SpA propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana. 11. Regime fiscale Nel contratto si applicano sul Premio imponibile aliquote fiscali diversificate a seconda della garanzia pattuita nella misura prevista dalla normativa vigente ed indicata nella scheda di Polizza. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri Liquidazione dell indennizzo AVVERTENZA: Il Contraente/Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro alla Società o all intermediario entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza. Le spese per la ricerca e la valutazione del danno nella SEZIONE INCENDIO e nella SEZIONE FURTO sono ripartite in base al disposto degli art. 2.6.3 e 3.5.3 - Procedure per la valutazione del danno delle Condizioni Generali di Assicurazione. AVVERTENZA: Relativamente ai Sinistri della SEZIONE ASSISTENZA la gestione viene affidata dalla Società alla Società di Assistenza. Per gli aspetti di maggiore dettaglio sull intera procedura liquidativa si rinvia a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione al punto 6.4- In caso di sinistro. 13. Reclami Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell attribuzione di responsabilità, dell effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all avente diritto, ovvero un servizio assicurativo, devono essere inoltrati per iscritto a: LIGURIA Società di Assicurazioni Spa - Ufficio Reclami Via Senigallia, 18/2 20161 MILANO (MI) Telefax: 02.6402.8105 E.Mail: ufficio.reclami@liguriassicurazioni.it Oppure utilizzando l apposito modulo di presentazione dei reclami disponibile sul sito www.liguriassicurazioni.it Per poter dare seguito alla richiesta nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di polizza. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21-00187 Roma, telefono 06.42.133.1. Pagina 7 di 8

I reclami indirizzati per iscritto all IVASS, anche utilizzando l apposito modello reperibile sul sito internet dell IVASS e della Società, contengono: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato alla Società e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Si evidenzia che i reclami per l accertamento dell osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all IVASS. Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società www.liguriassicurazioni.it e nelle comunicazioni periodiche inviate in corso di contratto, ove previste. Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie: procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); in talune materie, comprese quelle inerenti le controversie insorte in materia di contratti assicurativi o di risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante un istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto; procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); a tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto; procedura di arbitrato ove prevista dalle Condizioni di Assicurazione. 14. Arbitrato Per la soluzione di controversie nascenti dal contratto, la polizza prevede la possibilità di demandare la decisione a un collegio arbitrale secondo la procedura stabilita nelle Condizioni Generali di Assicurazione, Sezione Incendio al punto 2.6.3 Procedure per la valutazione del danno, nella Sezione Furto al punto 3.5.3 Procedure per la valutazione del danno e nella Sezione Tutela Giudiziaria al punto 5.4.2 Gestione del Sinistro. Nelle rimanenti Sezioni non sono previste procedure arbitrali per la risoluzione di tali controversie. AVVERTENZA: resta ferma la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove presenti. LIGURIA Società di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Il rappresentante legale Dr. Giorgio Marchegiani Pagina 8 di 8