CONTRATTO DI ASSICURAZIONE GLOBALE ALBERGHI

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1 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE GLOBALE ALBERGHI Liguria Globale Alberghi Il presente Fascicolo Informativo contenente a) Nota Informativa b) Condizioni di assicurazione c) Informativa Home Insurance deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa. FASCICOLO INFORMATIVO Mod. CG08N- Ed. 07/2015 Pagina 1 di 9

2 NOTA INFORMATIVA PRODOTTO LIGURIA GLOBALE ALBERGHI ASSICURAZIONE GLOBALE PER GLI ALBERGHI La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali LIGURIA SOCIETA DI ASSICURAZIONI S.p.A., società per azioni di diritto italiano, ha sede legale in Milano (MI) (Italia): Via Senigallia, 18/2; tel. (+39) Sito Internet: Impresa autorizzata all esercizio dell attività assicurativa a norma art. 65 R.D.L n. 966 (G.U n. 112). Società soggetta all attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all Albo dei gruppi assicurativi al n Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa In base all ultimo bilancio approvato (esercizio 2014) il patrimonio netto dell Impresa è pari ad con capitale sociale pari ad i.v. e totale delle riserve patrimoniali pari ad L indice di solvibilità (da intendersi quale il rapporto fra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla gestione dei rami danni è pari a 141,73%. Gli eventuali aggiornamenti, non derivanti da innovazioni normative, alle informazioni contenute nelle presente Nota sono pubblicati sul sito della Compagnia B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO GLOSSARIO Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato di seguito precisato: ASSICURATO Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. ASSICURAZIONE Il contratto di assicurazione. CONTRAENTE Il soggetto che stipula l'assicurazione. INDENNIZZO La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro per i danni direttamente subiti dall'assicurato. IVASS o ISVAP È l Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni che svolge funzioni di vigilanza nel settore assicurativo sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo. A far data dal 1 gennaio 2013 l IVASS è succeduto in tutti i poteri, competenze e funzioni di vigilanza precedentemente affidate all ISVAP. POLIZZA Il documento che prova l'assicurazione. PREMIO La somma dovuta dal Contraente alla Società. Pagina 2 di 9

3 RISARCIMENTO La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro per i danni causati a terzi dall'assicurato. SINISTRO Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. SOCIETÀ Liguria Società di Assicurazioni S.p.A. * * * ADDETTI Tutte le persone (titolari, soci, dipendenti a tempo indeterminato e determinato, nonché tutte le persone iscritte nei libri contabili obbligatori, compresi apprendisti, personale in prova e lavoratori parasubordinati) che partecipano all attività alberghiera, indipendentemente dalla forma del contratto di lavoro, compresi l Albergatore ed i suoi familiari. ALBERGO Impresa turistica definito ai sensi della Legge 17 maggio 1983 n.217, nonché leggi e regolamenti, anche a carattere locale, riguardanti la materia delle strutture turistiche che svolge attività di gestione di strutture ricettive di qualsiasi categoria aperte al pubblico, a gestione unitaria, che fornisca alloggio in camere ubicate in uno o più stabili o in unità abitative dislocate su aree recintate ed eventualmente vitto ed altri servizi accessori quali: bar, ristoranti, parrucchieri, lavanderie, negozi, autorimesse, parcheggi, cure termali, attività sportive, ricreative e culturali. APPARECCHIATURE ELETTRONICHE Macchine ed apparecchi azionati prevalentemente da correnti deboli quali a titolo esemplificativo: bilance, calcolatrici, registratori di cassa, fatturatici, personal computers, elaboratori di dati e relativi terminali, centraline, impianti di allarme, fotocopiatrici, supporti di dati esterni. ARMADI CORAZZATI Mezzi di custodia aventi le seguenti caratteristiche costruttive: - pareti e battenti in acciaio di spessore non inferiore a mm 3 con protezione antistrappo e antiperforazione delle cerniere e delle serrature; - movimento di chiusura tramite volantino o maniglia che comanda catenacci multipli su almeno tre lati; - peso minino non inferiore a kg 200. ARMADI FUOCO-RESISTENTI Mobili metallici corredati da certificato comprovante le caratteristiche di resistenza al fuoco, al fumo e al calore, non inferiore a 30 minuti. ASSICURAZIONE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO Forma di copertura in cui la somma assicurata non corrisponde all'intero valore delle cose assicurate, ma costituisce il limite massimo di indennizzo, senza applicazione dell' art C.C. ASSICURAZIONE A VALORE INTERO Forma di copertura in cui la somma assicurata corrisponde all'intero valore delle cose assicurate, con applicazione dell'art C.C. in caso di assicurazione parziale. ATTI VANDALICI E DOLOSI Atti intenzionalmente compiuti da terzi allo scopo di arrecare danno. ATTREZZATURE ED ARREDAMENTO Mobilio ed arredamento; cancelleria, stampati, macchine per l esercizio dell attività; quadri, arazzi, statue, raccolte scientifiche, distributori automatici installati all esterno dell esercizio. BAGAGLIO Gli oggetti di uso personale esclusi valori, preziosi, collezioni ed oggetti d arte contenuti in borse, valigie e/o bauli. CASSETTE DI SICUREZZA Mezzi di custodia, inseriti in grandi casseforti o armadi corazzati o in camere blindate, costituiti da una serie di cassette aventi le caratteristiche della cassaforte a mobile e munite di doppia chiave di sicurezza detenute l una dal Cliente e l altra dall Albergatore. Pagina 3 di 9

4 CLIENTE Persona che dispone dell alloggio in Albergo dal momento della sua registrazione a norma di legge (check-in) sino al momento del definitivo rilascio della camera (check-out), compresi i minori per i quali non sia prescritta la registrazione sempreché siano accompagnati da persone maggiorenni. CASSAFORTE Mezzo di custodia avente le seguenti caratteristiche: - pareti e battente in acciaio di adeguato spessore atti a contrastare attacchi con mezzi meccanici tradizionali, quali trapano, mola a disco, mazze, scalpelli e similari; - movimenti di chiusura a chiave e/o a combinazione; - peso di almeno 200 kg o, qualora di peso inferiore, idoneo dispositivo di ancoraggio nel muro nel quale è incassata, in modo che non possa essere sfilata senza demolizione del muro stesso. COLLEZIONI E OGGETTI D ARTE Raccolte, ordinate secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi e/o di un certo valore; quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue e singoli oggetti antichi o di particolare pregio e valore artistico, se di valore unitario superiore a 5.000,00. CONTENUTO Per contenuto si intende, oltre a quanto già riportato nella definizione Attrezzature ed Arredamento: - merci e scorte inerenti l attività; - arredamento ed attrezzatura completa dell Albergo, mobilio; - macchinario per l esercizio dell attività, compresi apparecchi ed elaboratori elettronici, monitor, apparecchi audiovisivi e telecamere, di proprietà o in uso all Assicurato con esclusione, per le cose della proprietà di terzi, quanto di pertinenza dei servizi accessori le cui licenze siano intestate ad altra persona e la gestione sia affidata a terzi; - valori; - vestiario di proprietà del personale dipendente; - arredamento dell Abitazione dell Albergatore e/o dei suoi familiari, nonché degli effetti personali di loro proprietà, nel caso in cui l abitazione sia ubicata nei locali dell Albergo o comunicante con lo stesso. EFFETTI PERSONALI Tutti i capi di vestiario, gli oggetti, anche preziosi, i valori e quant altro i clienti abbiano con sé o a portata di mano, non contenuti in valigia e/o baule. ESPLODENTI Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità: a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione; b) per azione meccanica o termica esplodono; c) gli esplosivi considerati tali dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A. ESPLOSIONE Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. FABBRICATI La costruzione edile (intero edifico o sua porzione anche se non comunicanti tra loro, purché facenti parte di un unico edificio o di più edifici situati entro un unico recinto, compresa la pertinente quota di proprietà comune se trattasi di condominio) e tutte le opere murarie e di finitura destinate all'attività assicurata ed eventualmente ad abitazione dell'assicurato e/o del custode, ad uffici, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate (esclusa l'area); tappezzerie, tinteggiature e simili, affreschi, mosaici e decorazioni non aventi valore artistico come pure altri impianti ed installazioni considerati immobili per natura o per destinazione; impianti fissi idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, impianti elettrici fissi, ascensori, montacarichi, scale mobili; recinzioni fisse e cancelli anche automatici, dipendenze e pertinenze, anche se tenute a giardino, comprese colture arboree ad alto fusto, strutture sportive fisse quali campi da gioco, piscine e spazi per la balneazione. Sono altresì comprese le migliorie od adattamenti, purché fissi, anche esterni (opere murarie escluse) fatti eseguire dall assicurato al fabbricato, affreschi, statue di valore non artistico, decorazioni, tappezzerie, moquettes, tendoni, veneziane ed insegne anche all esterno. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: - strutture portanti verticali e del tetto in materiali incombustibili; - pareti esterne in cemento, laterizi e/o materiali incombustibili; - manto del tetto in cemento armato o laterizi o conglomerati cementizi. Pagina 4 di 9

5 È ammessa la presenza di materiali combustibili: - nei solai (separazioni orizzontali fra i piani) e nei soppalchi; - nell'armatura (struttura portante) del tetto per non oltre il 20% delle rispettive superfici; - nelle pareti esterne e nel manto del tetto per non oltre il 20% delle rispettive superfici; - nei rivestimenti e nelle coibentazioni. Sono ammessi minori fabbricati e dipendenze anche interamente costruite in materiali combustibili, purché la loro superficie non ecceda 1/20 della superficie totale occupata. FENOMENO ELETTRICO Corto circuito, variazioni di corrente o di tensione, correnti e scariche elettriche, arco voltaico. FRANCHIGIA La parte del danno (espressa in percentuale sulla somma assicurata od in cifra assoluta) che in caso di sinistro rimane a carico dell'assicurato/contraente. FURTO Impossessamento di cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. IMPLOSIONE Repentino cedere di contenitori o tubazioni per difetto di pressione. INCENDIO Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. INCOMBUSTIBILI Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'interno. INFIAMMABILI Sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 centesimali) non classificabili "esplodenti" che rispondono alle seguenti caratteristiche: - gas combustibili; - liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55 C; - sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili; - sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano; - ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 allegato V. LASTRE E INSEGNE Lastre piane e curve fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro, esistenti nei locali dell'esercizio, stabilmente collocate su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili, comprese iscrizioni e decorazioni, lastre di marmo destinate a ripiani (escluse quelle per pavimentazioni e rivestimenti), insegne luminose e non, anche di materia plastica rigida, purché stabilmente ancorate o fissate al fabbricato, esclusi in ogni caso i lucernari e le lastre ed insegne aventi valore artistico od affettivo. MASSIMALE La somma fino a concorrenza della quale la Società presta l'assicurazione per ogni sinistro, non correlata a dichiarazione di valore e quindi non soggetta all'assicurazione parziale di cui all'art del Codice Civile. MERCI Merci, materie prime, ingredienti, prodotti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, e quanto attinente all attività dell esercizio anche se di proprietà di terzi. MERCI SPECIALI Celluloide, espansite, schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa, materie plastiche espanse o alveolari, imballaggi in materia plastica espansa od alveolare, scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci). Non si considerano invece merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito. MEZZI DI CUSTODIA Casseforti e armadi corazzati (vedere definizioni). Pagina 5 di 9

6 PREZIOSI Oggetti totalmente o parzialmente d oro o di platino o montati su detti metalli, gioielli, pietre preziose e perle naturali e di coltura. RAPINA Impossessamento, mediante violenza o minaccia alla persona, di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene o facendosela consegnare da chi la detiene. SCASSO Forzamento, rimozione o rottura di serrature o di mezzi di custodia e/o protezione dei locali o di mobili contenenti le cose assicurate, tali da causare l'impossibilità successiva del regolare funzionamento che vi era prima del fatto dannoso. SCIPPO Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene. SCOPERTO La parte del danno liquidato a termini di polizza che, espressa in percentuale sull'ammontare del danno stesso, rimane a carico dell'assicurato o del Contraente. SCOPPIO Repentino dirompersi o cedere di contenitori o tubazioni per eccesso o difetto di pressione interna di fluidi. Gli effetti del gelo o del colpo d'ariete non sono considerati scoppio. VALORE A NUOVO O COSTO DI RIMPIAZZO: - Per il fabbricato: il costo di costruzione a nuovo del fabbricato assicurato, escluso soltanto il valore dell'area, senza tenere conto del deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni circostanza concomitante. - Per il macchinario e le attrezzature: il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose assicurate, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova uguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per qualità, caratteristiche, prestazioni e rendimento (relativamente all'utilizzo fatto dal Contraente), comprese le spese di imballaggio, trasporto, montaggio e collaudo nonché le imposte, comprese quelle doganali. VALORI La valuta in corso legale (escluse le monete da collezione), titoli di credito in genere, francobolli (esclusi quelli da collezione), valori bollati, buoni pasto, buoni benzina e ogni carta rappresentante un valore certo e spendibile. VETRO ANTISFONDAMENTO Manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati fra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm, oppure da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm. Rinnovo e Disdetta: Il contratto viene offerto con tacito rinnovo annuale, con possibilità però per il Contraente e la Società di accordarsi ai fini del non tacito rinnovo. * * * AVVERTENZA: in caso di stipula con tacito rinnovo la disdetta deve essere comunicata dalla parte recedente all altra parte con lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall art. CG8 delle Condizioni Generali di Assicurazione. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Il contratto viene offerto con possibilità di scelta delle seguenti Sezioni: - Incendio. Garantisce il fabbricato in cui si svolge l attività e ciò che contiene contro il rischio di incendio, fulmine, implosione, esplosione, scoppio, danni elettrici subiti dai macchinari e impianti elettrici, danni da fuoriuscita di acqua condotta per rotture o guasti agli impianti idrici, igienico sanitari, di riscaldamento e condizionamento, nonché altri eventi che comportino perdita e danneggiamento dei fabbricati e delle altre cose assicurate, secondo quanto indicato alla Sezione INCENDIO articolo IN 1; - Responsabilità civile. Garantisce l Assicurato, se civilmente responsabile, di quanto tenuto a risarcire a terzi per danni fisici e materiali accidentalmente provocati a persone, animali e cose in relazione allo svolgimento dell attività assicurata e a numerose altre ipotesi, secondo quanto indicato alla SEZIONE RESONSABILITA CIVILE RC1; Pagina 6 di 9

7 - Furto. Garantisce i Beni (arredamento, attrezzature, macchinari, merci e valori) contenuti nei locali ove si svolge l attività contro il rischio di furto e rapina, secondo quanto indicato alla Sezione FURTO art. FU1; - Cristalli. Garantisce contro la rottura delle lastre e insegne di pertinenza dell esercizio assicurato, per causa accidentale o per fatto di terzi, comprese le rotture avvenute in occasione di incendio, furto o rapina, consumati o tentati ed eventi atmosferici, eventi sociopolitici, atti vandalici e dolosi in genere, secondo quanto indicato nella Sezione CRISTALLI art. CR1; - Elettronica. Garantisce le apparecchiature elettroniche assicurate contro qualunque evento accidentale non espressamente escluso, secondo quanto indicato nella Sezione ELETTRONICA - art. EL1. AVVERTENZA: le coperture assicurative delle Sezioni sopra elencate hanno limitazioni ed esclusioni di operatività o condizioni di sospensione delle stesse che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell indennizzo; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto nelle condizioni di assicurazione all interno delle singole SEZIONI. AVVERTENZA: alle coperture assicurative sopra elencate sono applicati limiti massimi di indennizzo, nonché Scoperti (espressi in percentuale del danno, con o senza minimi in Euro) e Franchigie che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell indennizzo; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto nelle condizioni di assicurazione all interno dei suddetti Quadri e nella scheda di Polizza che verrà sottoscritta dal Contraente in caso di stipulazione della Polizza. Esempio di Franchigia: Il danno ai Beni assicurati periziato in 500,00 ; Franchigia di 200,00: Indennizzo Corrisposto = 300,00. Esempio di Scoperto senza minimo: Il danno ai Beni assicurati periziato in 500,00; Scoperto 20% (pari a 100,00): Indennizzo Corrisposto = 400,00. Esempio di Scoperto con minimo: Il danno ai Beni assicurati periziato in 500,00; Scoperto 20% con il minimo di 200,00 : Indennizzo Corrisposto = Euro 300,00. Esempio di Limite di Indennizzo o di Somma Assicurata a Primo Rischio Assoluto Il danno ai Beni assicurati periziato in ,00; Limite di indennizzo previsto in polizza ,00: Indennizzo Corrisposto = ,00. Esempio di Massimale: Massimale per danni cagionati a terzi: ,00 ; Massimale indicato in polizza ,00: Importo dovuto dalla Società a titolo di risarcimento: ,00. AVVERTENZA: Nella Sezione Incendio può trovare applicazione la regola proporzionale di cui all art Codice Civile in caso di assicurazione parziale dei Beni, con conseguente riduzione dell indennizzo; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto al punto NC 9 Assicurazione parziale Deroga alla proporzionale delle Condizioni Comuni. 4. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio Nullità AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall art. CG 1 Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio delle Condizioni Generali di Assicurazione. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio Il Contraente deve comunicare in forma scritta alla Società ogni aggravamento del rischio, pena la possibile perdita del diritto all Indennizzo/Risarcimento o sua riduzione o la cessazione del contratto stesso ai sensi dell art del codice civile. E altresì possibile comunicare l avvenuta diminuzione del rischio: in tal caso la Società si impegna a sostituire e riformulare il contratto sulla base delle nuove esigenze. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dagli artt. CG5 e CG6 delle Condizioni Generali di Assicurazione. A titolo esemplificativo costituisce aggravamento o diminuzione di rischio una variazione dell attività svolta dall Assicurato rispetto a quella dichiarata in polizza che comporti una maggiore o minore pericolosità della stessa per danni cagionabili ad altri (garanzia Responsabilità civile ) e/o ai Beni assicurati (Sezione Incendio ). Ad esempio: Nel caso di aggravamento di rischio per la Sezione INCENDIO la presenza di infiammabili, merci speciali o esplodenti oltre i limiti delle tolleranze ammesse dall art. IN14. Pagina 7 di 9

8 Nel caso di diminuzione di rischio per la sezione Responsabilità Civile se il numero dei posti letto dovesse diminuire nel corso della durata contrattuale. 6. Premi La periodicità di pagamento del Premio è annuale. Su richiesta del Contraente, il Premio può essere frazionato in rate semestrali: in tal caso, la Società si riserva di applicare un aumento del premio, comunque non superiore al 2,0% sul Premio annuo lordo. I Premi devono essere pagati presso l intermediario al quale è assegnata la Polizza oppure alla Società. Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico del Contraente. Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall art. 47 del Regolamento ISVAP n 5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l intermediario. AVVERTENZA: se la Polizza è stipulata con durata poliennale il Premio viene calcolato con applicazione di una riduzione rispetto a quello previsto per la durata annuale (1 comma art Codice Civile, come modificato dall art. 21 Legge n 99/2009). Qualora siano concedibili ulteriori sconti di Premio sul singolo contratto, l intermediario illustra al Contraente le condizioni di applicabilità degli stessi. 7. Rivalsa Relativamente agli indennizzi pagati la Società esercita il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili dei Sinistri, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall art del codice civile. La Società rinuncia però all esercizio di tale diritto nelle ipotesi e alle condizioni illustrate al punto IN 11 della SEZIONE Incendio. 8. Diritto di recesso AVVERTENZA: In caso di Sinistro il Contraente e la Società possono recedere dal contratto, nel rispetto dei termini e delle modalità di cui all art. CG 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Se il contratto è stato stipulato con durata pluriennale il Contraente ha comunque facoltà di recedere, trascorsi cinque anni, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni (1 comma art Codice Civile, come modificato dall art. 21 Legge n 99/2009). 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Le ricordiamo che, ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile (così come modificato dal Decreto Legge n. 134 del 28/8/2008 convertito in Legge n. 166 del 27/10/2008) i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, diversi da quello relativo al pagamento delle rate di Premio, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione. 10. Legge applicabile al contratto Ai sensi dell'art. 185 del D. Lgs. N. 209/2005 e dell art. 30 comma 2 del Regolamento ISVAP n 35/2010, le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano. LIGURIA SOCIETA di ASSICURAZIONI - S.p.A. propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana. 11. Regime fiscale Al contratto si applica sul Premio imponibile l aliquota fiscale vigente al momento della stipula della polizza, pari al 22,25%. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri Liquidazione dell indennizzo AVVERTENZA: Il Contraente/Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro alla Società o all intermediario entro 3 giorni da quando ne è venuto a conoscenza. Le spese di perizia per l accertamento e per la valutazione del danno sono a carico della Parti secondo quanto previsto all art. NC7 delle Norme Comuni. la Società contribuisce alle spese sostenute dal Contraente nei limiti previsti alle sezioni Incendio, all art. IN1 lett. p) e alla Sezione Furto, all art. FU1 lett. g). Per gli aspetti di maggiore dettaglio sull intera procedura liquidativa si rinvia a quanto previsto al capitolo Condizioni Comuni delle condizioni di assicurazione. Pagina 8 di 9

9 13. Reclami Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell attribuzione di responsabilità, dell effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all avente diritto, ovvero un servizio assicurativo, devono essere inoltrati per iscritto a: LIGURIA Società di Assicurazioni Spa - Ufficio Reclami Via Senigallia, 18/ MILANO (MI) Telefax: E.Mail: ufficio.reclami@liguriassicurazioni.it Oppure utilizzando l apposito modulo di presentazione dei reclami disponibile sul sito Per poter dare seguito alla richiesta nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di polizza. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale Roma, telefono I reclami indirizzati per iscritto all IVASS, anche utilizzando l apposito modello reperibile sul sito internet dell IVASS e della Società, contengono: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato alla Società e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Si evidenzia che i reclami per l accertamento dell osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all IVASS. Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società e nelle comunicazioni periodiche inviate in corso di contratto, ove previste. Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie: procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); in talune materie, comprese quelle inerenti le controversie insorte in materia di contratti assicurativi o di risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante un istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto; procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); a tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto; procedura di arbitrato ove prevista dalle Condizioni di Assicurazione. 14. Arbitrato Per la soluzione di controversie nascenti dal contratto, la polizza prevede la possibilità di demandare la decisione a un collegio arbitrale secondo la procedura stabilita nelle Norme Comuni NC6, fermo restando il diritto dell Assicurato di rivolgersi all Autorità Giudiziaria. LIGURIA Società di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Il rappresentante legale Dr. Giorgio Marchegiani Pagina 9 di 9

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