P I A N O P A R T I C O L A R E G G I A T O DI R I Q U A L I F I C A Z I O N E D E L L A M B I T O T S 2 B R I A N T E A N O V A A L L E G A T O 4 S C H E D A D I V A R I A N T E A L R E G O L A M E N T O C O M U N A L E S U L L A P UBBLICITÀ Dicembre 2016 ARCHITETTO FILIPPO SIMONETTI via Borgo Palazzo 35 Bergamo t. 035.24.45.50 f. 035.23.97.10 mail filippo.simonetti@utaa.it
SOMMARIO SOMMARIO 2 0 Premessa 3 1 Variante all art. 8 co.16 del Regolamento Comunale sulla Pubblicità 4 1.1 Motivazione della variante... 4 1.2 Testo del regolamento vigente... 4 1.3 Testo della proposta di variante... 4 2 Variante all art. 8 DEROGA IMPIANTI MULTIPUBBLICITARI CON PRESENZA DI PIÙ ATTIVITÀ PRODUTTIVA NELL AREA DI PERTINENZA del Regolamento sulla Pubblicità 5 2.1 Motivazione della variante... 5 2.2 Testo del regolamento vigente... 5 2.3 Testo della proposta di variante... 5 3 Variante all art. 8 DEROGA IMPIANTI TOTEM CON PRESENZA DI UNICA ATTIVITÀ PRODUTTIVA/COMMERCIALE NELL AREA DI PERTINENZA del Regolamento sulla Pubblicità 6 3.1 Motivazione della variante... 6 3.2 Testo del regolamento vigente... 6 3.3 Testo della proposta di variante... 6 4 Variante all art. 8 DEROGA BANDIERE/STENDARDI IN PRESENZA DI UNICA ATTIVITÀ PRODUTTIVA/COMMERCIALE NELL AREA DI PERTINENZA del Regolamento sulla Pubblicità 7 4.1 Motivazione della variante... 7 4.2 Testo del regolamento vigente... 7 4.3 Testo della proposta di variante... 7 5 Variante all art. 8 co.4 del Regolamento Comunale sulla Pubblicità 8 5.1 Motivazione della variante... 8 5.2 Testo del regolamento vigente... 8 5.3 Testo della proposta di variante... 8 2
0 Premessa La presente scheda di variante al Regolamento Comunale sulla Pubblicità, quale allegato n 4, è parte integrante del Piano Particolareggiato per la riqualificazione dell ambito TS2, denominato Briantea Nova. Poiché il Piano Particolareggiato, per una maggiore precisione delle sue disposizioni, opera alcune variazioni minori al Regolamento Comunale sulla Pubblicità, questo elaborato ne rappresenta le fattispecie e le motivazioni relative, al fine della necessaria deliberazione di Consiglio Comunale. 3
1 Variante all art. 8 co.16 del Regolamento Comunale sulla Pubblicità 1.1 MOTIVAZIONE DELLA VARIANTE Il Regolamento Comunale sulla Pubblicità, pur stabilendo il numero massimo di cartelli installabili per ciascun impianto di preinsegne e la distanza minima tra gli impianti e gli altri cartelli pubblicitari, non pone tuttavia alcun limite sulla quantità di preinsegne posizionabili da parte di ciascuna azienda né circoscrive, lungo le strade, un ambito legittimato ad ospitarne gli impianti. In occasione della riqualificazione della Briantea Nova, si ritiene così opportuno disciplinare, all interno dell ambito TS2, un limite quantitativo attraverso una precisazione specifica che riguardi sia l ubicazione degli impianti di preinsegne sia il numero massimo di preinsegne installabili da ciascuna attività privata. Inoltre, si ritiene utile indicare i cartelli pubblicitari sopracitati con l espressione preinsegne invece che con frecce direzionali per garantire una continuità con la dicitura del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada ed evitare così eventuali fraintendimenti. 1.2 TESTO DEL REGOLAMENTO VIGENTE Si riporta di seguito l art 8 co.16 del Regolamento Comunale sulla Pubblicità: Le frecce direzionali possono essere accorpate fino al numero massimo di otto per impianto ed è vietata ogni forma di ripetizione del messaggio. La distanza minima tra gli impianti non potrà essere inferiore a metri 20. La distanza minima tra gli impianti di frecce direzionali e i cartelli pubblicitari non potrà essere inferiore a metri 50. 1.3 TESTO DELLA PROPOSTA DI VARIANTE Si riporta di seguito l art 8 co.16 del Regolamento Comunale sulla Pubblicità come integrato dalla presente variante: Le preinsegne possono essere accorpate fino al numero massimo di otto per impianto ed è vietata ogni forma di ripetizione del messaggio. La distanza minima tra gli impianti non potrà essere inferiore a metri 20. La distanza minima tra gli impianti di frecce direzionali e i cartelli pubblicitari non potrà essere inferiore a metri 50. In ciascun tratto di strada compreso tra le rotatorie all interno dell ambito TS2, può essere posizionato un solo impianto per senso di marcia: l impianto deve essere di supporto prioritariamente per preinsegne di attività private che non si affacciano direttamente su via Bergamo ma che si trovano nel territorio immediatamente limitrofo. Ciascuna attività privata può installare un numero massimo di 2 preinsegne, una per senso di marcia, lungo l intera via Bergamo. 4
2 Variante all art. 8 DEROGA IMPIANTI MULTIPUBBLICITARI CON PRESENZA DI PIÙ ATTIVITÀ PRODUTTIVA NELL AREA DI PERTINENZA del Regolamento sulla Pubblicità 2.1 MOTIVAZIONE DELLA VARIANTE Nelle aree di pertinenza delle attività private, il Regolamento Comunale sulla Pubblicità concede deroghe alle distanze indicate dal Regolamento per la posa di impianti pubblicitari; tuttavia ai fini della riqualificazione dell ambito TS2, per evitare la percezione di disordine data dalla moltitudine di cartelli pubblicitari privati che si susseguono lungo via Bergamo, si ritiene opportuno circoscrivere, all interno dell area privata di ciascuna attività, una zona idonea ad ospitare i relativi impianti pubblicitari. 2.2 TESTO DEL REGOLAMENTO VIGENTE Si riporta di seguito parte dell art 8 DEROGA IMPIANTI MULTIPUBBLICITARI CON PRESENZA DI PIÙ ATTIVITÀ PRODUTTIVA NELL AREA DI PERTINENZA del Regolamento sulla Pubblicità: l installazione di impianti bifacciali totem multi-impianto di dimensioni definite da collocarsi ad una distanza di metri 3 dalla carreggiata, metri 10,00 dai confini destro e sinistro rispetto alla strada. Nel raggio di metri 15,00 di ogni singolo impianto o piantana, non è consentita l installazione o la presenza di impianti pubblicitari o di sostegno di qualsiasi tipo, fatta salva la possibilità di affiancamento di medesimi impianti. 2.3 TESTO DELLA PROPOSTA DI VARIANTE Si riporta di seguito parte dell art 8 DEROGA IMPIANTI MULTIPUBBLICITARI CON PRESENZA DI PIÙ ATTIVITÀ PRODUTTIVA NELL AREA DI PERTINENZA del Regolamento Comunale sulla Pubblicità come integrato dalla presente variante: l installazione di impianti bifacciali totem multi-impianto di dimensioni definite da collocarsi ad una distanza di metri 3 dalla carreggiata, metri 10,00 dai confini destro e sinistro rispetto alla strada, ad eccezione dell ambito TS2 dove l installazione di impianti bifacciali totem multi-impianto di dimensioni definite è consentita non oltre 5 metri dal fabbricato. Nel raggio di metri 15,00 di ogni singolo impianto o piantana, non è consentita l installazione o la presenza di impianti pubblicitari o di sostegno di qualsiasi tipo, fatta salva la possibilità di affiancamento di medesimi impianti. 5
3 Variante all art. 8 DEROGA IMPIANTI TOTEM CON PRESENZA DI UNICA ATTIVITÀ PRODUTTIVA/COMMERCIALE NELL AREA DI PERTINENZA del Regolamento sulla Pubblicità 3.1 MOTIVAZIONE DELLA VARIANTE Nelle aree di pertinenza delle attività private, il Regolamento Comunale sulla Pubblicità concede deroghe alle distanze indicate dal Regolamento per la posa di impianti pubblicitari; tuttavia ai fini della riqualificazione dell ambito TS2, per evitare la percezione di disordine data dalla moltitudine di cartelli pubblicitari privati che si susseguono lungo via Bergamo, si ritiene opportuno circoscrivere, all interno dell area privata di ciascuna attività, una zona idonea ad ospitare i relativi impianti pubblicitari. 3.2 TESTO DEL REGOLAMENTO VIGENTE Si riporta di seguito parte dell art 8 DEROGA IMPIANTI TOTEM CON PRESENZA DI UNICA ATTIVITÀ PRODUTTIVA/COMMERCIALE NELL AREA DI PERTINENZA del Regolamento sulla Pubblicità: l installazione di impianti bifacciali totem mono-impianto di dimensioni definite da collocarsi ad una distanza di metri 3 dalla carreggiata, metri 10,00 dai confini destro e sinistro rispetto alla strada. Nel raggio di metri 10,00 del singolo e unico impianto assentibile, non è consentita l installazione o la presenza di impianti pubblicitari o di sostegno di qualsiasi tipo. 3.3 TESTO DELLA PROPOSTA DI VARIANTE Si riporta di seguito parte dell art 8 DEROGA IMPIANTI TOTEM CON PRESENZA DI UNICA ATTIVITÀ PRODUTTIVA/COMMERCIALE NELL AREA DI PERTINENZA del Regolamento Comunale sulla Pubblicità come integrato dalla presente variante: l installazione di impianti bifacciali totem mono-impianto di dimensioni definite da collocarsi ad una distanza di metri 3 dalla carreggiata, metri 10,00 dai confini destro e sinistro rispetto alla strada, ad eccezione dell ambito TS2 dove l installazione di impianti bifacciali totem mono-impianto di dimensioni definite è consentita non oltre 5 metri dal fabbricato. Nel raggio di metri 10,00 del singolo e unico impianto assentibile, non è consentita l installazione o la presenza di impianti pubblicitari o di sostegno di qualsiasi tipo. 6
4 Variante all art. 8 DEROGA BANDIERE/STENDARDI IN PRESENZA DI UNICA ATTIVITÀ PRODUTTIVA/COMMERCIALE NELL AREA DI PERTINENZA del Regolamento sulla Pubblicità 4.1 MOTIVAZIONE DELLA VARIANTE Nelle aree di pertinenza delle attività private, il Regolamento Comunale sulla Pubblicità concede deroghe alle distanze indicate dal Regolamento per la posa di impianti pubblicitari; tuttavia ai fini della riqualificazione dell ambito TS2, per evitare la percezione di disordine data dalla moltitudine di cartelli pubblicitari privati che si susseguono lungo via Bergamo, si ritiene opportuno circoscrivere, all interno dell area privata di ciascuna attività, una zona idonea ad ospitare i relativi impianti pubblicitari. 4.2 TESTO DEL REGOLAMENTO VIGENTE Si riporta di seguito parte dell art 8 DEROGA BANDIERE/STENDARDI IN PRESENZA DI UNICA ATTIVITÀ PRODUTTIVA/COMMERCIALE NELL AREA DI PERTINENZA del Regolamento sulla Pubblicità: l installazione di bandiere/stendardi di dimensioni definite da collocarsi ad una distanza di metri 3 dalla carreggiata, metri 10,00 dai confini destro e sinistro rispetto alla strada distanti tra loro non più di metri 3,00. Nel raggio di metri 10,00 del singolo e unico impianto assentibile, non è consentita l installazione o la presenza di impianti pubblicitari o di sostegno di qualsiasi tipo. 4.3 TESTO DELLA PROPOSTA DI VARIANTE Si riporta di seguito parte dell art 8 DEROGA BANDIERE/STENDARDI IN PRESENZA DI UNICA ATTIVITÀ PRODUTTIVA/COMMERCIALE NELL AREA DI PERTINENZA del Regolamento Comunale sulla Pubblicità come integrato dalla presente variante: l installazione di bandiere/stendardi di dimensioni definite da collocarsi ad una distanza di metri 3 dalla carreggiata, metri 10,00 dai confini destro e sinistro rispetto alla strada distanti tra loro non più di metri 3,00, ad eccezione dell ambito TS2 dove l installazione di bandiere/stendardi di dimensioni definite è consentita non oltre 5 metri dal fabbricato. Nel raggio di metri 10,00 del singolo e unico impianto assentibile, non è consentita l installazione o la presenza di impianti pubblicitari o di sostegno di qualsiasi tipo. 7
5 Variante all art. 8 co.4 del Regolamento Comunale sulla Pubblicità 5.1 MOTIVAZIONE DELLA VARIANTE In occasione della riqualificazione dell ambito TS2, che prevede la rimozione completa di tutti i cartelli pubblicitari al di fuori dell area di pertinenza delle aziende, si ritiene opportuno evitare il riposizionamento di cartelli in futuro, esplicitandone il divieto di installazione. 5.2 TESTO DEL REGOLAMENTO VIGENTE Si riporta di seguito l art 8 co.4 del Regolamento Comunale sulla Pubblicità: Dentro i centri abitati e dentro tratti di strade extraurbane, per i quali è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari, salvo i casi specifici previsti ai commi successivi è vietato in tutti i punti indicati al comma 3 e, ove consentito, è autorizzato nel rispetto delle seguenti distanze minime: a) m. 3 dal limite della carreggiata; b) m. 50 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali stradali di pericolo, di prescrizione, di indicazione presenti prima e dopo l impianto richiesto e dalle intersezioni; c) m. 100 dal punto di tangenza delle curve come definite dall art. 3, primo comma punto 20), del C.d.s. e dagli imbocchi delle gallerie, ponti, e viadotti; d) m. 100 dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi. 5.3 TESTO DELLA PROPOSTA DI VARIANTE Si riporta di seguito l art 8 co.4 del Regolamento Comunale sulla Pubblicità come integrato dalla presente variante: Dentro i centri abitati e dentro tratti di strade extraurbane, per i quali è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari, salvo i casi specifici previsti ai commi successivi è vietato in tutti i punti indicati al comma 3, non è mai permesso all interno dell ambito TS2 salvo quanto ammesso dall art.8 e dall art.9 e, ove consentito, è autorizzato nel rispetto delle seguenti distanze minime: a) m. 3 dal limite della carreggiata; b) m. 50 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali stradali di pericolo, di prescrizione, di indicazione presenti prima e dopo l impianto richiesto e dalle intersezioni; c) m. 100 dal punto di tangenza delle curve come definite dall art. 3, primo comma punto 20), del C.d.s. e dagli imbocchi delle gallerie, ponti, e viadotti; d) m. 100 dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi. 8