AVVISO ALLA CITTADINANZA TASI ANNO 2014 Si avvisa la cittadinanza che con delibera di Consiglio Comunale n. 44 dell 8 settembre 2014 sono state approvate le aliquote TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili). Le aliquote deliberate sono le seguenti: TASI a) Abitazioni principali (categorie catastali dalla A/1 alla A/9 e relative pertinenze) - Aliquota 2,5 per mille; b) Aree edificabili: Aliquota 2,5 per mille c) Fabbricati rurali ad uso strumentale: Aliquota 1 per mille d) Altre categorie di immobili: Aliquota zero Le modalità di calcolo della TASI: Rilevare la rendita catastale dell immobile e rivalutarla del 5%. Sulla rendita rivalutata applicare i coefficienti di rivalutazione che di seguito si elencano: a) immobili iscritti in catasto al Gruppo A e gruppo C/2, C/6 e C/7 (pertinenze) con esclusione della categoria catastale A/10 moltiplicatore 160; b) aree fabbricabili - il valore delle aree fabbricabili deve essere determinato applicando i criteri stabiliti con la delibera di G.M. n. 24 del 20 gennaio 2014, reperibile nella Sezione IMU al seguente indirizzo web: http://www.santagatadegoti.net - tributi comunali; c) fabbricati rurali ad uso strumentale categoria catastale D/10 moltiplicatore 65; d) fabbricati rurali ad uso strumentale se iscritti alla categoria catastale D/7 - moltiplicatore 65
e) fabbricati rurali ad uso strumentale se iscritti alla categoria catastale C/2 - moltiplicatore 160; Per i fabbricati censiti al catasto fabbricati nelle categorie catastali senza rendita F/2, F/3, ed F/4 in zona agricola e rurale, fabbricati censiti al catasto terreni con qualità ente urbano per i quali risulta effettuato il tipo mappale senza dar corso al relativo accatastamento e fabbricati comunque presenti sul territorio anche se non iscritti in catasto, il valore deve essere determinato applicando i criteri stabiliti con delibera di G.M. n. 28 del 20 gennaio 2014, reperibile nella Sezione IMU al seguente indirizzo web: http://www.santagatadegoti.net; Per i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle Finanze 2 gennaio 1998 n. 28, nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma 14-ter dell articolo 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22/12/2011 n. 214, la TASI è corrisposta a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto. Il conguaglio dell imposta è determinato dai comuni a seguito attribuzione della rendita catastale con le modalità di cui al decreto del Ministro delle Finanze 19/04/1994 n. 701. Per i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni per i quali non è stata presentata la dichiarazione al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, si applicano le disposizioni di cui all articolo 1, comma 336, della legge 30/12/2011 n. 311, nei confronti dei soggetti obbligati. Per gli altri fabbricati soggetti alla TASI e appartenenti alle categorie sopra descritte, non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari che influiscono sull ammontare della rendita catastale, la base imponibile è il valore costituito con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti. La base imponibile per gli immobili di interesse storico od artistico è determinata dall applicazione della rendita catastale risultante in catasto ed è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all art. 10 del codice di cui al D. Lgs. 22/01/2004 n. 42; Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell anno durante il quale sussistono dette condizioni. L inagibilità o inabitabilità è accertata dall ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del T.U. di cui al D.P.R. 28/12/2000 n. 445, rispetto a quanto previsto nel periodo precedente. CHI DEVE PAGARE La TASI è dovuta da chiunque possegga e detenga, a qualsiasi titolo, le seguenti unità immobiliari:
abitazione principale si intende l unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nella quale il possessore e il suo nucleo familiare hanno stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica. Si considera abitazione principale per i cittadini italiani non residente nel territorio dello Stato l unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che risulti non locata. Si considerano, altresì, abitazione principale a) l unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che risulti non locata. b) l unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata; c) l unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizza come abitazione principale, qualora la rendita catastale dell unità immobiliare iscritta nel N.C.E.U. non ecceda il valore di 500,00 oppure nel caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000,00 annui. In caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare; d) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari e) gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari. pertinenza dell abitazione principale si intendono le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all unità ad uso abitativo. area fabbricabile si intende l area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione secondo i criteri previsti agli effetti dell indennità di espropriazione per pubblica utilità. Ai fini della individuazione dello strumento urbanistico generale è necessario che essi risulti semplicemente adottato dal comune, ancorché non approvato dalla regione, senza che abbia alcuna rilevanza il fatto che sia stato adottato anche lo strumento attuativo del medesimo. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell articolo 9 del decreto legislativo del 30/12/1992 n. 504, sui quali persiste l utilizzazione agro-silvio-pastorale mediante l esercizio di
attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all allevamento di animali. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera. fabbricato rurale ad uso strumentale dell attività agricola si intendono i fabbricati di cui all art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/02/1994 n. 133, accatastati nella categoria D/10. Si riconosce carattere di ruralità ai fini IMU alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell attività agricola di cui all articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate a: 1. alla protezione delle piante; 2. alla conservazione dei prodotti agricoli; 3. alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l allevamento; 4. all allevamento e al ricovero degli animali; 5. all agriturismo; 6. ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell azienda a tempo indeterminato o determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento; 7. alle persone addette all attività di alpeggio in zona di montagna; 8. ad uso di ufficio dell azienda agricola; 9. alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18/05/2001 n. 228; 10. all esercizio dell attività agricola in maso chiuso VERSAMENTI I versamenti potranno essere effettuati con modello F24, anche semplificato, o con conto corrente postale n. 1017381649 unico per tutti i comuni. Sui bollettini di conto corrente postale non occorre indicare i codici tributi. I modelli di versamento sono disponibili presso gli istituti bancari e postali. I codici tributi da utilizzare sono: 3958 denominato TASI tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. ;
3959 denominato TASI tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. 3960 denominato TASI tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. NON SONO TENUTI AL VERSAMENTO DELLA TASI GLI AFFITTUIARI DI IMMOBILI. COMPILAZIONE MODELLO F24 In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna importi a debito versati con le seguenti indicazioni: nello spazio codice ente/codice comune, indicare il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it; nello spazio Ravv., barrare se il pagamento si riferisce al ravvedimento; nello spazio Acc, barrare se il pagamento si riferisce all acconto; nello spazio Saldo, barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle; nello spazio Numero immobili, indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre); nello spazio Anno di riferimento, indicare l anno d imposta cui si riferisce il pagamento. Nel caso in cui sia barrato lo spazio Ravv. indicare l anno in cui l imposta avrebbe dovuto essere versata. SCADENZE VERSAMENTI Le scadenze sono stabilite: al 16 ottobre 2014 per il versamento dell acconto; al 16 dicembre 2014 per il versamento a saldo. Le imposte devono essere versate dai contribuenti in autoliquidazione. Per tutti gli altri aspetti relativi all applicazione delle imposte si rimanda ai regolamenti comunali consultabili sul sito all indirizzo: http://www.santagatadegoti.net-tributi comunali; L Ufficio Tributi del Comune di Sant Agata de Goti sito in Via Diaz tel. 0823/718269 potrà fornire tutte le indicazioni e chiarimenti che necessiteranno per la corretta compilazione dei modelli di versamento. Il Responsabile dell Ufficio Tributi Dott.ssa M.A. Iacobellis Il Sindaco Carmine Valentino