GUIDA ALLA LETTURA DA PARTE DELLA CISL



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N. 11 Speciale Anno 2015 Direttore Responsabile: SIILVIO DI PASQUA Proprietario: BENIAMINO MICHIELETTO Autorizz. Del Tribunale di Treviso n.463 del 5/11/1980 Redazione e stampa: 31029 VITTORIO VENETO Via Carlo Baxa, 13 tel. 0438-57319 fax: 0438/946028 e-mail: treviso@flaei.org Poste Italiane SpA - Spedizione in abbonamento postale 70% NE/TV Hanno collaborato: Le Segreterie Nazionale, Regionale e Territoriale della FLAEI-CISL, Bazzo Giorgio, Griguolo Tiziano, De Luca Adelino, Fontana Sergio, De Bastiani Mario, Perin Rodolfo, Budoia Angelo, Tolot Margherita, Dal Fabbro Edgardo, Battistuzzi Lorenzo, Sandrin Giuseppe, Faè Luciano, Piccin Livio, Da Ros Remigio, Carminati Giovanni, Pilutti Aldo SOMMARIO: JOBS ACT GUIDA ALLA LETTURA DA PARTE DELLA CISL Vuoi ricevere Partecipare per posta elettronica? Segnala a: treviso.flaeicisl@gmail.com

INDICE Pagina Titolo 3 ANALISI DEL PROVVEDIMENTO PRESENTATO COME LA RIVOLUZIONE DEL MERCATO DEL LAVORO ITALIANO JOBS ACT,TRA PREGI E OCCASIONI MANCATE 5 JOBS ACT IN PILLOLE 6 LEGGE 10 DICEMBRE 2014, N. 183 Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività' ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. (14G00196) 13 DOCUMENTO DI ANALISI E PROPOSTE CISL - RELATIVO AI DECRETI DELEGATI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 183/2014 17 DOCUMENTO DI ANALISI E PROPOSTE CISL - LEGGE 10.12.2014 N 183, G.U. 15.12.2014 - ART. 1 COMMI 8, 9 20 JOBS ACT - IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI 22 DECRETO LEGISLATIVO 4 MARZO 2015, N. 23 - Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183. (GU n.54 del 6-3-2015) - Vigente al: 7-3-2015 26 SCHEDE DI LETTURA DEL DECRETO LEGISLATIVO 4 MARZO 2015, N. 23 RELATIVO A TUTELE CRESCENTI 31 DECRETO LEGISLATIVO 4 MARZO 2015, n. 22 - Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00036) (GU n.54 del 6-3-2015) - Vigente al: 7-3-2015 40 NUOVA ASpI 42 SCHEDE DI LETTURA DEL DECRETO LEGISLATIVO 4 MARZO 2015 N. 22 RELATIVO ALLA NASPI 52 INTERPELLO PER NASPI PER LICENZIAMENTI DISCIPLINARI 54 CIRCOLARE INPS N 94 DEL 12 MAGGIO 2015 68 NASPI COMMENTO ALLA CIRCOLARE APPLICATIVA INPS 70 JOBS ACT - INCONTRO DEL MINISTRO POLETTI CON LE PARTI SOCIALI DEL 27 MAGGIO 2015 73 SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RELATIVO ALLA CASSA INTEGRAZIONE 101 SCHEMA DECRETO CASSA INTEGRAZIONE SCHEDA DI LETTURA 112 D.LGS. RIORDINO TIPOLOGIE CONTRATTUALI INVIO SCHEDA DI LETTURA 121 SCHEMA DECRETO CONCILIAZIONE CURA, VITA E LAVORO 126 DOCUMENTO DI ANALISI E PROPOSTE CISL - MISURE DI CONCILIAZIONE DELLE ESIGENZE DI CURA, DI VITA E DI LAVORO 129 SCHEDE DI LETTURA DEL DLGS 80/2015 134 DECRETO LEGISLATIVO 15 GIUGNO 2015, N. 80 - Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15g00094) 141 DOCUMENTO DI ANALISI E PROPOSTE CISL - TESTO ORGANICO DELLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI E LA REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELLE MANSIONI 146 DECRETO LEGISLATIVO 15 GIUGNO 2015, N. 81 - Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15g00095) 170 DECRETO LEGISLATIVO 14 SETTEMBRE 2015, N. 148 Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. 199 DECRETO LEGISLATIVO 14 SETTEMBRE 2015, N. 149 Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività' ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15g00161) 208 DECRETO LEGISLATIVO 14 SETTEMBRE 2015, N. 150 Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15g00162) 232 DECRETO LEGISLATIVO 14 SETTEMBRE 2015, N. 151 disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15g00164) 2

ANALISI DEL PROVVEDIMENTO PRESENTATO COME LA RIVOLUZIONE DEL MERCATO DEL LAVORO ITALIANO JOBS ACT,TRA PREGI E OCCASIONI MANCATE Conquiste del lavoro 15 ottobre 2015 Con la recente pubblicazione in Gazzetta ufficiale degli ultimi quattro decreti legislativi attuativi del ddl, il Jobs Act ha guadato il tratto. Un intervento normativo portato alla ribalta come la rivoluzione copernicana di un ingolfato mercato del lavoro, quello italiano, tra i più se non il più- equipaggiato di tutta la UE, ma anche il più impantanato in una eccezionalità normativa che ha scalzato quasi del tutto, ed in via non più deregolatoria, la normalità. Una crisi costante e permanente ha costretto ad una disciplina, eccezionale appunto, per fronteggiare l empasse occupazionale e messo a nudo due mali del sistema lavoro Italia in recessione: le eccedenze di personale, da un lato, ed il precariato, dall altro, in ciò cristallizzando la stridente discrasia tra regime regolatorio legale e situazioni conflittuali da gestire. Una crisi che ha, al contempo, tolto i veli ad un continente sismico e carsico- delle integrazioni salariali ed alla sterilità assoluta del sistema italiano di flexicurity; una flessicurezza malata, per quel che l implementazione della Legge Biagi ha consegnato, tentata nell inseguire modelli (Danimarca per tutti), ma sempre malamente ispirata a, non conoscendosi nemmeno bene quale e come dovesse essere la via italiana. Ma dov è che il Jobs Act ha osato e dove, invece, poteva osare, perché no, più prepotentemente? Certamente, col decr.lgs 81/2015 Codice dei contratti, la (de)proliferazione delle forme contrattuali atipiche è stata compiuta, il famigerato co.co.pro è andato in soffitta e, insieme ad esso, anche le collaborazioni occasionali e le prestazioni occasionali, corredati, poco o nulla, da garanzie sociali. Il peso della bilancia pende, dunque, per contratti più pesanti, ossia più blindati sotto il profilo delle garanzie, cioè il tempo indeterminato e determinato, e anche il part-time verticale ha trovato una prima risposta all annosa querelle tempo di lavoro/orario di lavoro da cui sganciare la maturazione della posizione previdenziale. Con legge, l Italia risponde e recepisce il principio, cardine nella politica europea di flexicurity, secondo cui il contratto a tempo indeterminato è la forma contrattuale di lavoro, e sul tanto polemizzato contratto a tempo determinato a-causale ex L. 99/13 tempi e termini certi sono stati, anche in altra sede, chiariti, sia sotto il profilo del requisito dello Stop&Go che sotto quello del diritto di precedenza. Il contratto di apprendistato, da tempi immemori sviscerato come il vero veicolo dell accesso dei giovani nel mercato del lavoro, è stato, invece, aggredito dal Jobs Act invero solo in superficie. Incardinare, infatti, l istituto in un più saldo sistema duale (apprendistato di 1 e 3 livello) non ha tenuto il contrappeso di una vera e propria ristrutturazione, per l ennesima volta mancata. L apprendistato professionalizzante ne è uscito declassato e, nella misura in cui la sua disciplina per nulla è stata riformata, fors anche superfluo. Declassato perché, nella previsione ex art. 47 comma 4 del Codice sui contratti sulla possibile attivazione dell apprendistato di 2 livello senza limiti di età, a favore di lavoratori in mobilità e fruitori di trattamento di disoccupazione, si scorge la precisa lettura miope degli effettivi trends della disoccupazione giovanile, e non solo in Italia. Autorevolissimi studi, tra i quali si annoverano quelli consegnati dalla Fondazione irlandese Eurofound, avvertono come, alla ortodossa categoria NEETs si affianchi quella dei giovani adulti NEETs (trentenni ed over trentenni) a maggior rischio di esclusione e/o autoemarginazione sociale poiché vittime, e più sofferte, di un precariato lavorativo tradottosi in precarietà assoluta di vita. Dedicare, quindi, un contratto, l apprendistato, ad una platea di lavoratori (di tutte le età e da reinserire) ope legis estranea alla sua ratio giuridica e non elevarne, invece, la soglia di età (fissa ai 29 anni) per titolarsene, equivale a voler negare una via già esistente di accesso dei giovani al mercato del lavoro. Un qualcosa che ricorda l operazione emergenza dalla saturazione veloce pensata dalle linee guide del 2013 per il tirocinio, trasformato, in due delle sue modalità, in vera e propria politica attiva del lavoro ed in ciò svestito totalmente della sua funzione primaria di orientare ed immettere al lavoro. Ma è (anche) in riferimento alla disposizione ex art. 47.4 che l apprendistato di 2 livello appare quasi anche superfluo. Uno degli obiettivi del contratto indeterminato a tutele crescenti, dichiarato dai suoi stessi ideatori, è quello di garantire una stabilizzazione lavorativa rafforzata dalla formazione sul posto di lavoro su cui il datore è più propenso ad investire proprio in virtù di un lasso temporale contrattuale più esteso. 3

L acquisizione di una qualifica professionale tramite il contratto di apprendistato di 2 livello ridonda, quindi, rispetto ai risultati attesi del contratto a tutele crescenti, risultandone un doppione e, per assurdo, superfluo per giunta. Il Codice dei contratti avrebbe- il condizionale è d obbligo- potuto recuperare questa pecca con l apprendistato di 3 livello e, a tal fine, sarebbe stato sufficiente sancire definitivamente per legge l attivazione di detta forma contrattuale per i percorsi universitari, corsi postlauream (Master e Corsi di Alta formazione) e Corsi di specializzazione; d altronde, la sua durata minima legale è fissata a non meno di 6 mesi. L articolo 45 ne enuncia, invece, solo la possibilità ( possono essere assunti ) rimettendola all autonomia regolamentare di Regioni e Province autonome. Agile concludere che, nelle more di un obbligo normativo, la scelta continuerà a cadere sull opzione più conveniente, ossia il tirocinio; nella migliore delle ipotesi, il prodromo di carriere senza contributi. Ha, invece, impattato, il Jobs Act, e non malamente, sul sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di lavoro. Il continente sismico delle integrazioni salariali pare, ora, poggiare su di una falda più solida ove si auspica che il nuovo meccanismo ad incastro CIG-CIGs-contratti di solidarietà- (nuovo) Fondo di integrazione salariale (sostitutivo dei contratti di solidarietà di tipo B ) fluidifichi procedure che, la recessione in primis, ha sclerotizzato, tra deroghe, scopertura normativa di settore e pesanti criticità nella gestione delle crisi occupazionali. Così come i requisiti di elegibility per fruire dei trattamenti di disoccupazione in regime NASPI hanno avuto una riformulazione meno rigida (essendo stato rimosso il requisito della anzianità assicurativa) e più flessibile (estensione del periodo di riferimento risalente lo stato di disoccupazione nei casi previsti e specificati dalle Circolari Ministeriale 94 e 142/2015 idonei alla c.d. neutralizzazione). Resta qualche lieve perplessità sul soddisfacimento dei detti requisiti per gli eventi di disoccupazione involontaria verificantisi nello stesso anno di attivazione del contratto cessato e sulla DIS-COLL per quei contratti di collaborazione coordinata attivati successivamente al 2015, specie in relazione al requisito retributivo che dia diritto ad un mese di contribuzione. Ma, più di tutto, il legislatore del Jobs Act restituisce centralità alle parti sociali in un modo che poco spazio lascia alle interpretazioni: l art. 51 del decreto sancisce che, ai fini dello stesso, i contratti collettivi di rinvio- salva diversa previsione- sono considerati quelli nazionali, territoriali o aziendali, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro RSA ovvero dalla RSU. Trattasi di una disposizione che argina definitivamente quella da più parti lamentata come la piaga dei CCNL cc.dd pirata, da cui si è originata una sorta di meta rappresentatività della contrattazione collettiva. Al contempo, il detto dispositivo stempera i chiaro-scuro destabilizzanti (e, a volte, laceranti) della contrattazione di prossimità, restituendo al livello aziendale (in mancanza, territoriale) il ruolo, ad esso proprio, di continua contiguità alla realtà aziendale da gestire e di più affine familiarità per la costruzione di un welfare aziendale efficace e partecipato sotto il profilo, sia della produttività e del benessere dei lavoratori, che quello della negoziazione. Una partenza tra luci ed ombre, quindi, per la rivoluzione copernicana a firma Jobs Act. E resta ancora l incognita ANPAL e politiche attive. Qui Garanzia giovani sta dimostrando a chiare lettere che troppo ancora c è da fare, sia per il doppio binario operativo CPI e Agenzie per il lavoro che per la carente progettazione di gestione dei Programmi operativi Nazionali dedicati. Preoccupa soprattutto come e se la nascente rete ANPAL opererà effettivamente, stanti la (annunciata) riforma del Titolo V della Costituzione e le competenze regionali, delle Regioni a Statuto speciale e delle Provincie autonome dal decreto attuativo fatte salve. I fatti, recenti e remoti, non offrono le più rosee prospettive. Certo è che, perché il Jobs Act sia davvero #lavoltabuona, il sistema di politiche attive deve essere concertato e, soprattutto, sincronico affinché non si ottenga come risultato una ennesima Italia a diverse velocità. Gabriella La Nunziata Analista e progettista Mercato del lavoro Adapt Professional Fellow 4

JOBS ACT IN PILLOLE 5

LEGGE 10 DICEMBRE 2014, N. 183 Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. (14G00196) (GU n.290 del 15-12-2014) Vigente al: 16-12-2014 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Allo scopo di assicurare, in caso di disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, di razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale e di favorire il coinvolgimento attivo di quanti siano espulsi dal mercato del lavoro ovvero siano beneficiari di ammortizzatori sociali, semplificando le procedure amministrative e riducendo gli oneri non salariali del lavoro, il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, tenuto conto delle peculiarità dei diversi settori produttivi. 2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene, rispettivamente, ai seguenti principi e criteri direttivi: a) con riferimento agli strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro: 1) impossibilità di autorizzare le integrazioni salariali in caso di cessazione definitiva di attività aziendale o di un ramo di essa; 2) semplificazione delle procedure burocratiche attraverso l'incentivazione di strumenti telematici e digitali, considerando anche la possibilità di introdurre meccanismi standardizzati a livello nazionale di concessione dei trattamenti prevedendo strumenti certi ed esigibili; 3) necessità di regolare l'accesso alla cassa integrazione guadagni solo a seguito di esaurimento delle possibilità contrattuali di riduzione dell'orario di lavoro, eventualmente destinando una parte delle risorse attribuite alla cassa integrazione a favore dei contratti di solidarietà; 4) revisione dei limiti di durata da rapportare al numero massimo di ore ordinarie lavorabili nel periodo di intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria e della cassa integrazione guadagni straordinaria e individuazione dei meccanismi di incentivazione della rotazione; 5) previsione di una maggiore compartecipazione da parte delle imprese utilizzatrici; 6) riduzione degli oneri contributivi ordinari e rimodulazione degli stessi tra i settori in funzione dell'utilizzo effettivo; 7) revisione dell'ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e dei fondi di solidarietà di cui all'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, fissando un termine certo per l'avvio dei fondi medesimi, anche attraverso l'introduzione di meccanismi standardizzati di concessione, e previsione della possibilità di destinare gli eventuali risparmi di spesa derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera al finanziamento delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4; 8) revisione dell'ambito di applicazione e delle regole di funzionamento dei contratti di solidarietà, con particolare riferimento all'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonché alla messa a regime dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; b) con riferimento agli strumenti di sostegno in caso di disoccupazione involontaria: 6

1) 1) rimodulazione dell'assicurazione sociale per l'impiego (ASpI), con omogeneizzazione della disciplina relativa ai trattamenti ordinari e ai trattamenti brevi, rapportando la durata dei trattamenti alla pregressa storia contributiva del lavoratore; 2) incremento della durata massima per i lavoratori con carriere contributive più rilevanti; 3) 3) universalizzazione del campo di applicazione dell'aspi, con estensione ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, fino al suo superamento, e con l'esclusione degli amministratori e sindaci, mediante l'abrogazione degli attuali strumenti di sostegno del reddito, l'eventuale modifica delle modalità di accreditamento dei contributi e l'automaticità' delle prestazioni, e prevedendo, prima dell'entrata a regime, un periodo almeno biennale di sperimentazione a risorse definite; 4) introduzione di massimali in relazione alla contribuzione figurativa; 5) 5) eventuale introduzione, dopo la fruizione dell'aspi, di una prestazione, eventualmente priva di copertura figurativa, limitata ai lavoratori, in disoccupazione involontaria, che presentino valori ridotti dell'indicatore della situazione economica equivalente, con previsione di obblighi di partecipazione alle iniziative di attivazione proposte dai servizi competenti; 6) eliminazione dello stato di disoccupazione come requisito per l'accesso a servizi di carattere assistenziale; c) attivazione del soggetto beneficiario degli ammortizzatori sociali di cui alle lettere a) e b) con meccanismi e interventi che incentivino la ricerca attiva di una nuova occupazione, come previsto dal comma 4, lettera v); d) previsione che il coinvolgimento attivo del soggetto beneficiario dei trattamenti di cui alle lettere a) e b) possa consistere anche nello svolgimento di attività a beneficio delle comunità locali, con modalità che non determinino aspettative di accesso agevolato alla pubblica amministrazione; e) adeguamento delle sanzioni e delle relative modalità di applicazione, in funzione della migliore effettività, secondo criteri oggettivi e uniformi, nei confronti del lavoratore beneficiario di sostegno al reddito che non si rende disponibile ad una nuova occupazione, a programmi di formazione o alle attività a beneficio di comunità locali di cui alla lettera d). 3. Allo scopo di garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale, nonché di assicurare l'esercizio unitario delle relative funzioni amministrative, il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o piu' decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive. In mancanza dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri provvede con deliberazione motivata ai sensi del medesimo articolo 3. Le disposizioni del presente comma e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione dello stesso si applicano nelle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità a quanto previsto dallo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione nonché dal decreto legislativo 21 settembre 1995, n. 430. 4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 3 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) razionalizzazione degli incentivi all'assunzione esistenti, da collegare alle caratteristiche osservabili per le quali l'analisi statistica evidenzi una minore probabilità di trovare occupazione, e a criteri di valutazione e di verifica dell'efficacia e dell'impatto; b) razionalizzazione degli incentivi per l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità, anche nella forma dell'acquisizione delle imprese in crisi da parte dei dipendenti, con la previsione di una cornice giuridica nazionale volta a costituire il punto i riferimento anche per gli interventi posti in essere da regioni e province autonome; c) istituzione, anche ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un'agenzia nazionale per l'occupazione, di seguito denominata «Agenzia», partecipata da Stato, regioni e province autonome, vigilata dal Ministero del 7

lavoro e delle politiche sociali, al cui funzionamento si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente e mediante quanto previsto dalla lettera f); d) coinvolgimento delle parti sociali nella definizione delle linee di indirizzo generali dell'azione dell'agenzia; e) attribuzione all'agenzia di competenze gestionali in materia di servizi per l'impiego, politiche attive e ASpI; f) razionalizzazione degli enti strumentali e degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali allo scopo di aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente; g) razionalizzazione e revisione delle procedure e degli adempimenti in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e degli altri soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio, al fine di favorirne l'inclusione sociale, l'inserimento e l'integrazione nel mercato del lavoro, avendo cura di valorizzare le competenze delle persone; h) possibilità di far confluire, in via prioritaria, nei ruoli delle amministrazioni vigilanti o dell'agenzia il personale proveniente dalle amministrazioni o uffici soppressi o riorganizzati in attuazione della lettera f) conche di altre amministrazioni; i) individuazione del comparto contrattuale del personale dell'agenzia con modalità tali da garantire l'invarianza di oneri per la finanza pubblica; l) determinazione della dotazione organica di fatto dell'agenzia attraverso la corrispondente riduzione delle posizioni presenti nella pianta organica di fatto delle amministrazioni di provenienza del personale ricollocato presso l'agenzia medesima; m) rafforzamento delle funzioni di monitoraggio e valutazione delle politiche e dei servizi; n) valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e privati nonché operatori del terzo settore, dell'istruzione secondaria, professionale e universitaria, anche mediante lo scambio di informazioni sul profilo curriculare dei soggetti inoccupati o disoccupati, al fine di rafforzare le capacità d'incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevedendo, a tal fine, la definizione dei criteri per l'accreditamento e l'autorizzazione dei soggetti che operano sul mercato del lavoro e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nei servizi pubblici per l'impiego; o) valorizzazione della bilateralità attraverso il riordino della disciplina vigente in materia, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, flessibilità e prossimità anche al fine di definire un sistema di monitoraggio e controllo sui risultati dei servizi di welfare erogati; p) introduzione di principi di politica attiva del lavoro che prevedano la promozione di un collegamento tra misure di sostegno al reddito della persona inoccupata o disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo, anche attraverso la conclusione di accordi per la ricollocazione che vedano come parte le agenzie per il lavoro o altri operatori accreditati, con obbligo di presa in carico, e la previsione di adeguati strumenti e forme di remunerazione, proporzionate alla difficoltà di collocamento, a fronte dell'effettivo inserimento almeno per un congruo periodo, a carico di fondi regionali a ciò destinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica statale o regionale; q) introduzione di modelli sperimentali, che prevedano l'utilizzo di strumenti per incentivare il collocamento dei soggetti in cerca di lavoro e che tengano anche conto delle buone pratiche realizzate a livello regionale; r) previsione di meccanismi di raccordo e di coordinamento delle funzioni tra l'agenzia e l'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sia a livello centrale che a livello territoriale, al fine di tendere a una maggiore integrazione delle politiche attive e delle politiche di sostegno del reddito; s) previsione di meccanismi di raccordo tra l'agenzia e gli enti che, a livello centrale e territoriale, esercitano competenze in materia di incentivi all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità'; t) attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale; u) mantenimento in capo alle regioni e alle province autonome delle competenze in materia di programmazione di politiche attive del lavoro; v) attivazione del soggetto che cerca lavoro, in quanto mai occupato, espulso dal mercato del lavoro o beneficiario di ammortizzatori sociali, al fine di incentivarne la ricerca attiva di una nuova occupazione, secondo percorsi personalizzati di istruzione, formazione professionale e lavoro, anche mediante l'adozione di strumenti di segmentazione dell'utenza basati sull'osservazione statistica; 8

z) valorizzazione del sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro e il monitoraggio delle prestazioni erogate, anche attraverso l'istituzione del fascicolo elettronico unico contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche ed ai versamenti contributivi, assicurando il coordinamento con quanto previsto dal comma 6, lettera i); aa) integrazione del sistema informativo di cui alla lettera z) con la raccolta sistematica dei dati disponibili nel collocamento mirato nonché di dati relativi alle buone pratiche di inclusione lavorativa delle persone con disabilità e agli ausili ed adattamenti utilizzati sui luoghi di lavoro; bb) semplificazione amministrativa in materia di lavoro e politiche attive, con l'impiego delle tecnologie informatiche, secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e scambio dei dati definite dal codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, allo scopo di rafforzare l'azione dei servizi pubblici nella gestione delle politiche attive e favorire la cooperazione con i servizi privati, anche mediante la previsione di strumenti atti a favorire il conferimento al sistema nazionale per l'impiego delle informazioni relative ai posti di lavoro vacanti. 5. Allo scopo di conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, uno o piu' decreti legislativi contenenti disposizioni di semplificazione e razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese. 6. Nell'esercizio della delega di cui al comma 5 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti, anche mediante abrogazione di norme, connessi con la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro, con l'obiettivo di ridurre drasticamente il numero di atti di gestione del medesimo rapporto, di carattere amministrativo; b) semplificazione, anche mediante norme di carattere interpretativo, o abrogazione delle norme interessate da rilevanti contrasti interpretativi, giurisprudenziali o amministrativi; c) unificazione delle comunicazioni alle pubbliche amministrazioni per i medesimi eventi e obbligo delle stesse amministrazioni di trasmetterle alle altre amministrazioni competenti; d) introduzione del divieto per le pubbliche amministrazioni di richiedere dati dei quali esse sono in possesso; e) rafforzamento del sistema di trasmissione delle comunicazioni in via telematica e abolizione della tenuta di documenti cartacei; f) revisione del regime delle sanzioni, tenendo conto dell'eventuale natura formale della violazione, in modo da favorire l'immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita, nonché valorizzazione degli istituti di tipo premiale; g) previsione di modalità semplificate per garantire data certa nonché l'autenticità' della manifestazione di volontà della lavoratrice o del lavoratore in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, anche tenuto conto della necessità di assicurare la certezza della cessazione del rapporto nel caso di comportamento concludente in tal senso della lavoratrice o del lavoratore; h) individuazione di modalità organizzative e gestionali che consentano di svolgere esclusivamente in via telematica tutti gli adempimenti di carattere amministrativo connessi con la costituzione, la gestione e la cessazione del rapporto di lavoro; i) revisione degli adempimenti in materia di libretto formativo del cittadino, in un'ottica di integrazione nell'ambito della dorsale informativa di cui all'articolo 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e della banca dati delle politiche attive e passive del lavoro di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, anche con riferimento al sistema dell'apprendimento permanente; l) promozione del principio di legalità e priorità delle politiche volte a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso in tutte le sue forme ai sensi delle risoluzioni del Parlamento europeo del 9 ottobre 2008 sul rafforzamento della lotta al lavoro sommerso (2008/2035(INI)) e del 14 gennaio 2014 sulle 9

ispezioni sul lavoro efficaci come strategia per migliorare le condizioni di lavoro in Europa (2013/2112(INI)). 7. Allo scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo e di rendere più efficiente l'attività' ispettiva, il Governo e' delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, di cui uno recante un testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, in coerenza con la regolazione dell'unione europea e le convenzioni internazionali: a) individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti, ai fini di poterne valutare l'effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo nazionale e internazionale, in funzione di interventi di semplificazione, modifica o superamento delle medesime tipologie contrattuali; b) promuovere, in coerenza con le indicazioni europee, il contratto a tempo indeterminato come forma comune di contratto di lavoro rendendolo più conveniente rispetto agli altri tipi di contratto in termini di oneri diretti e indiretti; c) previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità' di servizio, escludendo per i licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l'anzianità' di servizio e limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, nonché prevedendo termini certi per l'impugnazione del licenziamento; d) rafforzamento degli strumenti per favorire l'alternanza tra scuola e lavoro; e) revisione della disciplina delle mansioni, in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale individuati sulla base di parametri oggettivi, contemperando l'interesse dell'impresa all'utile impiego del personale con l'interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita ed economiche, prevedendo limiti alla modifica dell'inquadramento; previsione che la contrattazione collettiva, anche aziendale ovvero di secondo livello, stipulata con le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria possa individuare ulteriori ipotesi rispetto a quelle disposte ai sensi della presente lettera; f) revisione della disciplina dei controlli a distanza sugli impianti e sugli strumenti di lavoro, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell'impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore; g) introduzione, eventualmente anche in via sperimentale, del compenso orario minimo, applicabile ai rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato, nonché, fino al loro superamento, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nei settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, previa consultazione delle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; h) previsione, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, della possibilità di estendere, secondo linee coerenti con quanto disposto dalla lettera a) del presente comma, il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative discontinue e occasionali nei diversi settori produttivi, fatta salva la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati, con contestuale rideterminazione contributiva di cui all'articolo 72, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; i) abrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano le singole forme contrattuali, incompatibili con le disposizioni del testo organico semplificato, al fine di eliminare duplicazioni normative e difficoltà interpretative e applicative; l) razionalizzazione e semplificazione dell'attività' ispettiva, attraverso misure di coordinamento ovvero attraverso l'istituzione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, tramite l'integrazione in un'unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'inps e dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), 10

prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale. 8. Allo scopo di garantire adeguato sostegno alle cure parentali, attraverso misure volte a tutelare la maternità delle lavoratrici e favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori, il Governo e' delegato ad adottare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione e l'aggiornamento delle misure volte a tutelare la maternità e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. 9. Nell'esercizio della delega di cui al comma 8 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) ricognizione delle categorie di lavoratrici beneficiarie dell'indennità' di maternità, nella prospettiva di estendere, eventualmente anche in modo graduale, tale prestazione a tutte le categorie di donne lavoratrici; b) garanzia, per le lavoratrici madri parasubordinate, del diritto alla prestazione assistenziale anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro; c) introduzione del tax credit, quale incentivo al lavoro femminile, per le donne lavoratrici, anche autonome, con figli minori o disabili non autosufficienti e che si trovino al di sotto di una determinata soglia di reddito individuale complessivo, e armonizzazione del regime delle detrazioni per il coniuge a carico; d) incentivazione di accordi collettivi volti a favorire la flessibilità dell'orario lavorativo e dell'impiego di premi di produttività, al fine di favorire la conciliazione tra l'esercizio delle responsabilità genitoriali e dell'assistenza alle persone non autosufficienti e l'attività' lavorativa, anche attraverso il ricorso al telelavoro; e) eventuale riconoscimento, compatibilmente con il diritto ai riposi settimanali ed alle ferie annuali retribuite, della possibilità di cessione fra lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro di tutti o parte dei giorni di riposo aggiuntivi spettanti in base al contratto collettivo nazionale in favore del lavoratore genitore di figlio minore che necessita di presenza fisica e cure costanti per le particolari condizioni di salute; f) integrazione dell'offerta di servizi per le cure parentali forniti dalle aziende e dai fondi o enti bilaterali nel sistema pubblico-privato dei servizi alla persona in coordinamento con gli enti locali titolari delle funzioni amministrative, anche mediante la promozione dell'utilizzo ottimale di tali servizi da parte dei lavoratori e dei cittadini residenti nel territorio in cui sono attivi; g) ricognizione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, ai fini di poterne valutare la revisione per garantire una maggiore flessibilità dei relativi congedi obbligatori e parentali, favorendo le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, anche tenuto conto della funzionalità organizzativa all'interno delle imprese; h) introduzione di congedi dedicati alle donne inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza; i) estensione dei principi di cui al presente comma, in quanto compatibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, con riferimento al riconoscimento della possibilità di fruizione dei congedi parentali in modo frazionato e alle misure organizzative finalizzate al rafforzamento degli strumenti di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; l) semplificazione e razionalizzazione degli organismi, delle competenze e dei fondi operanti in materia di parità e pari opportunità nel lavoro e riordino delle procedure connesse alla promozione di azioni positive di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ferme restando le funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di parità e pari opportunità. 10. I decreti legislativi di cui ai commi 1, 3, 5, 7 e 8 del presente articolo sono adottati nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 11

11. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza dei termini previsti ai commi 1, 3, 5, 7 e 8 ovvero al comma 13, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 12. Dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti dei decreti attuativi della presente legge, le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilità, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. 13. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 10, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la medesima procedura di cui ai commi 10 e 11, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse. Il monitoraggio permanente degli effetti degli interventi di attuazione della presente legge, con particolare riferimento agli effetti sull'efficienza del mercato del lavoro, sull'occupabilità' dei cittadini e sulle modalità di entrata e uscita nell'impiego, anche ai fini dell'adozione dei decreti di cui al primo periodo, e' assicurato dal sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 14. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, le competenze delegate in materia di lavoro e quelle comunque riconducibili all'articolo 116 della Costituzione e all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 15. La presente legge e i decreti legislativi di attuazione entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 10 dicembre 2014 NAPOLITANO Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Visto, il Guardasigilli: Orlando 12

DOCUMENTO DI ANALISI E PROPOSTE CISL - RELATIVO AI DECRETI DELEGATI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 183/2014 La Memoria presentata dal Segretario Confederale Gigi Petteni La Cisl ha espresso un giudizio articolato sulla legge delega n.183/2014 e sui primi due decreti delegati, senza indulgere a ideologismi. La valutazione potrà essere ovviamente più compiuta in presenza degli altri decreti attesi nelle prossime settimane, stante che il c.d. "Jobs Act" ha una sua coerenza interna. Sarà infatti importante capire quale sarà l'intervento sul riordino e la semplificazione delle tipologie contrattuali, così come sarà centrale il ruolo che avranno cassa integrazione e contratti di solidarietà, e fondamentale il riordino dei servizi per l'impiego. Abbiamo apprezzato che il contratto a tempo indeterminato torni ad essere centrale nel nostro ordinamento e nell'utilizzo che ne verrà fatto da parte delle imprese, così come abbiamo salutato con favore il miglioramento che il nuovo trattamento della Naspi fa registrare rispetto all'aspi, ivi compresa l'estensione alle collaborazioni (Dis. Coll.). Ciò non dimeno riteniamo che entrambi i decreti possano e debbano essere migliorati, senza stravolgimenti, ma con alcuni interventi che portino ad un equilibrio più avanzato dal punto di vista delle tutele in un momento delicato nella vita delle persone, quale la perdita del lavoro. * * * Memoria depositata in occasione dell Audizione del 27 gennaio 2015 presso la XI Commissione Lavoro Pubblico e Privato della Camera dei Deputati relativa ai decreti delegati in attuazione del Disegno di legge n.1428 recante Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Gigi Petteni - Segretario Confederale Cisl La Cisl ha espresso un giudizio articolato sulla legge delega n.183/2014 e sui primi due decreti delegati, senza indulgere a ideologismi. La valutazione potrà essere ovviamente più compiuta in presenza degli altri decreti attesi nelle prossime settimane, stante che il c.d. Jobs Act ha una sua coerenza interna. Sarà infatti importante capire quale sarà l intervento sul riordino e la semplificazione delle tipologie contrattuali, così come sarà centrale il ruolo che avranno cassa integrazione e contratti di solidarietà, e fondamentale il riordino dei servizi per l impiego. Abbiamo apprezzato che il contratto a tempo indeterminato torni ad essere centrale nel nostro ordinamento e nell utilizzo che ne verrà fatto da parte delle imprese, così come abbiamo salutato con favore il miglioramento che il nuovo trattamento della Naspi fa registrare rispetto all Aspi, ivi compresa l estensione alle collaborazioni (Dis. Coll.). Ciò non dimeno riteniamo che entrambi i decreti possano e debbano essere migliorati, senza stravolgimenti, ma con alcuni interventi che portino ad un equilibrio più avanzato dal punto di vista delle tutele in un momento delicato nella vita delle persone, quale la perdita del lavoro. Per quanto riguarda il contratto a tutele crescenti, la Cisl chiede di intervenire sulle seguenti questioni: - dal nuovo regime vanno escluse sia la c.d. mobilità infragruppo, vale a dire le ipotesi di rapporti di lavoro cessati e instaurati nell ambito di società controllate o collegate, sia i cambi di appalti in cui sussiste conservazione dell attività economica esercitata; - va eliminata l estensione del nuovo regime ai licenziamenti collettivi, che in particolare inficia il valore dell accordo sindacale al quale la vigente normativa affida i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare; - per quanto riguarda i licenziamenti disciplinari va ripristinato il criterio di proporzionalità tra il fatto contestato e la sanzione del licenziamento, nonché il rinvio alle tipizzazioni di condotte riconducibili alle sanzioni di tipo conservativo definite dalla contrattazione collettiva; - l onere della prova, nel licenziamento disciplinare, deve restare a carico del datore di lavoro; - va innalzato l indennizzo per compensare in maniera maggiormente adeguata la perdita del lavoro con riferimento ai lavoratori di imprese con meno di 15 dipendenti; - va stabilito che la nuova procedura di conciliazione agevolata sia di applicazione generale (anche per gli assunti con le vecchie regole). Deve peraltro essere prevista come procedura obbligatoria, da potersi svolgere anche in sede sindacale, incentivata tramite una maggiorazione dell indennizzo economico, con 13

espressa menzione del diritto alla Naspi in caso di risoluzione consensuale e alle misure di ricollocazione. La valorizzazione della conciliazione è infatti la strada per alleggerire effettivamente il contenzioso. Per quanto riguarda la Naspi, la Cisl chiede di intervenire sulle seguenti questioni: - la durata massima della Naspi va portata a 24 mesi a regime, in quanto la previsione di una durata massima pari a 18 mesi a partire dal 2017 è eccessivamente penalizzante rispetto al precedente regime dell indennità di mobilità e degli ammortizzatori in deroga, trattamenti che dal 2017 scompariranno; - il contratto di ricollocazione non deve essere limitato ai soli casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo o di licenziamento collettivo ma deve avere applicazione generale (tranne licenziamento per giusta causa); dovranno inoltre essere previste forme di coinvolgimento anche economico del datore di lavoro che ha licenziato; - va aggiunta, ad evitare ingiustificate penalizzazioni, una norma che raccordi il nuovo regime Naspi con la fase transitoria che, ai sensi della legge Fornero, prevede il decalage dell indennità di mobilità, stabilendo che ai lavoratori ai quali spetterebbe, ai sensi della suddetta transizione, l indennità di mobilità con durate inferiori a quelle cui avrebbero diritto applicando la nuova normativa relativa alla Naspi di cui al presente decreto, si applichi quest ultima. Di seguito le suddette richieste vengono articolate in specifiche proposte di emendamento. DECRETO CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI (emendamenti) Art. 2 Licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale *Riformulare il primo periodo del comma 1 come segue: Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio ovvero riconducibile agli altri casi di nullità previsti dalla legge o determinato da un motivo illecito determinante, ai sensi dell art. 1345 del codice civile, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto e quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro. La presente disposizione si applica anche ai dirigenti Motivazioni: L aggiunta è nel senso di maggiore completezza e conformità alla normativa vigente anche in riferimento ai lavoratori delle imprese sotto i 15 dipendenti e ai dirigenti. Art. 3 Licenziamento per giustificato motivo e giusta causa *Al comma 1, sostituire come segue: in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a ventiquattro mensilità Motivazioni: Tale modifica escluderebbe la convenienza economica del datore di lavoro ad assumere (con incentivi) e poi licenziare. Riequilibra inoltre, almeno in parte, la condizione dei lavoratori delle imprese fino a 15 dipendenti, con indennità minima (dimezzata) comunque non inferiore a 3 - e non a 2- mensilità (oggi il range è da 2,5 a 6 mensilità) *Al comma 2, riformulare il primo periodo come segue: Salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, nell ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa, fermo restando che spetta al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, giustificare il licenziamento, qualora sia accertata in giudizio la insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.. Motivazioni: La formula è conforme alle regole vigenti sull onere della prova e riconosce espressamente il ruolo della contrattazione collettiva (che in ogni caso troverebbe applicazione -qualora l impresa applichi un CCNL- ) *A fine comma 3, aggiungere : nonché qualora il licenziamento sia stato intimato in violazione dell art. 2110, 2 comma, del codice civile. Motivazioni: 14

L aggiunta mira a tutelare anche il licenziamento durante il periodo di comporto per malattia, secondo la vigente normativa Art. 4 Vizi formali e procedurali *al comma 1 sostituire come segue: in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a dodici mensilità Motivazioni: E innalzato il valore minimo dell indennità per vizi formali (da 2 a 6 mensilità) secondo quanto stabilito dalla vigente normativa Art.6 Offerta di conciliazione *Al comma 1, primo periodo, sopprimere il riferimento a:..di cui all articolo 1.. e sostituire con..anche assunti prima dell entrata in vigore del presente decreto.. *Al comma 1, primo periodo, sostituire il datore di lavoro può offrire con la seguente:..il datore di lavoro deve offrire *Al comma 1, sostituire come segue: di ammontare pari a due mensilità dell ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a venti mensilità, *Aggiungere a fine comma 1, quanto segue : Si applicano in tale caso le disposizioni in materia di NASPI nonché quelle in materia di contratto di ricollocazione *Al comma 1, aggiungere comma 1 bis, come segue: E abrogata la procedura conciliativa di cui all art. 7, della legge n. 604/1966, come modificata dall art. 1,legge n. 92/2012 Motivazioni: E opportuno prevedere che, in una prospettiva di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure conciliative, la conciliazione agevolata sia obbligatoria nonché di generale applicazione (cioè sia per i nuovi assunti con contratto a tutele crescenti che per i lavoratori già assunti con contratto a tempo indeterminato). Per non generare confusione è di conseguenza abrogata la procedura di cui all art. 7, l. n. 604/1966 e s.m.i. L elevazione degli importi si giustifica per incentivare ancor più la conciliazione agevolata e quindi scoraggiare il ricorso al giudice. Al lavoratore che accetta l offerta economica del datore di lavoro pare corretto estendere l applicazione dell ASPI nonché le misure di ricollocazione Art. 7 Computo dell anzianità negli appalti *Aggiungere al comma 1, il comma 1, bis come segue: La previsione di cui al comma precedente non si estende all ipotesi di rapporti di lavoro cessati e instaurati nell ambito di società controllate o collegate ai sensi dell art. 2359 del codice civile, nonché qualora l attività oggetto dell appalto si basi essenzialmente su mere prestazioni di manodopera, trovando applicazione in tali casi le disposizioni di cui all art. 2112 del codice civile Motivazioni: L esclusione della cd. mobilità infragruppo si giustifica per la sostanziale identità del datore di lavoro e la continuazione del rapporto di lavoro. In conformità alla normativa comunitaria (direttiva 77/187/UE), ed all interpretazione fattane dalla Corte di Giustizia UE (cfr. sentenza 24/1/2002, n. C-51/00, in causa Temco Service Industrie SA), pare corretto inoltre configurare quale trasferimento d azienda (con continuità dunque dei rapporti di lavoro) quei cambi di appalti in cui sussiste conservazione dell identità economica esercitata. Art. 10 Licenziamento collettivo *Sopprimere totalmente l articolo Motivazioni: La revisione della disciplina sui licenziamenti collettivi è estranea al principio di delega di cui all art. 1, comma 7, lett. c), della legge n. 183/2014. Ciò anche sul piano letterale: se da un lato infatti nel principio di delega citato ci si riferisce ai licenziamenti economici al plurale, subito dopo, al fine di affermare 15

l esclusione della possibilità di reintegra, si menziona il singolo lavoratore, dando quindi rilievo al profilo individuale. DECRETO NASPI (emendamenti) Art.5 Durata *Al comma 1 cancellare l ultimo periodo Motivazione: La durata massima della Naspi deve essere pari a 24 mesi a regime. La previsione di una durata massima pari a 18 mesi a partire dal 2017 è eccessivamente penalizzante rispetto al precedente regime dell indennità di mobilità e degli ammortizzatori in deroga, trattamenti che dal 2017 scompariranno. Art. 17 Contratto di ricollocazione * Al comma 2 riformulare il primo periodo come segue: Il lavoratore licenziato, tranne che per giusta causa, ha diritto di ricevere dal Centro per l impiego Motivazione: La modifica si giustifica per il fatto che il nuovo istituto della ricollocazione, in una logica di vera flexsecurety, non deve essere limitato ai soli casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo o di licenziamento collettivo ma deve avere applicazione generale (tranne licenziamento per giusta causa). Nell emanando decreto sul contratto di ricollocazione dovranno peraltro essere previste forme di coinvolgimento anche economico del datore di lavoro che ha licenziato. Aggiungere un articolo Fase transitoria *Ai lavoratori ai quali spetterebbe, ai sensi della transizione di cui all art. 2,co della legge n.92/2012, l indennità di mobilità con durate inferiori a quelle cui avrebbero diritto applicando la nuova normativa relativa alla Naspi di cui al presente decreto, va applicata quest ultima. Motivazione: L emendamento serve ad evitare penalizzazioni nella fase transitoria. Senza una apposita norma, infatti, da maggio 2015 chi avrà diritto alla Naspi con contribuzione piena negli ultimi 4 percepirà il trattamento per 24 mesi, indipendentemente dall'età anagrafica. Ma per chi avrebbe diritto all indennità di mobilità ai sensi della citata norma della legge 92/2012 che prevede il decalage, si verifica una pesante penalizzazione rispetto alla nuova normativa (ad es. un trentenne avrà diritto a 12 mesi di trattamento dal 2015 ed un quarantenne a 18 mesi nel 2015 e 12 mesi dal 2016, pur avendo contribuzione piena negli ultimi 4 anni). 16

DOCUMENTO DI ANALISI E PROPOSTE CISL - LEGGE 10.12.2014 N 183, G.U. 15.12.2014 - ART. 1 COMMI 8, 9 Delega maternità e conciliazione famiglia/lavoro In un contesto italiano che vede cinquemila nascite in meno nel 2014 rispetto all anno precedente, con un incremento demografico dello 0,4 per mille che si distingue come il più basso degli ultimi dieci anni e una fecondità nazionale tornata a 1,4 figli e ben distante dalle medie europee, intervenire in misure che favoriscano la fiducia nelle famiglie e la possibilità di conciliare la famiglia con il lavoro diventa una priorità per lo stesso sviluppo del Paese. L obiettivo è puntare ad una sintesi tra i bisogni delle persone e quelli delle imprese, contribuendo a determinare quelle condizioni di benessere organizzativo che possono concorrere anche al conseguimento di maggiore efficienza e produttività. Con la convinzione che, come afferma l Avviso Comune siglato il 7 Marzo 2011: il miglior bilanciamento possibile del tempo lavorativo e del tempo familiare o di cura è un contributo importante per un benessere durevole, per una crescita economica sostenibile e per la coesione sociale. L occasione dell esercizio della delega potrebbe quindi rappresentare l interessante occasione in cui aprire una riflessione sulle lacune di tutela in essere per le madri e i padri lavoratori, nei diversi versanti. Lasciando sullo sfondo le proposte puntuali di intervento, che solo in apposito tavolo potrebbero adeguatamente venire presentate, si intende proporre tre interventi ritenuti prioritari e non comportanti oneri aggiuntivi per le finanze pubbliche: 1. Estendere il periodo di fruibilità del congedo parentale (anche prolungato per figli con handicap in condizione di gravità) fino ai diciotto anni di vita del figlio. Non esistono oggi congedi utilizzabili da padri e madri per dedicare tempo ai figli adolescenti. 2. Introdurre legislativamente la previsione del godimento frazionato del congedo parentale, salvo diversa disciplina stabilita dalla contrattazione collettiva di settore. La fruizione frazionata del congedo parentale può rispondere a innumerevoli esigenze delle famiglie con figli minori al proprio interno, e la contrattazione collettiva potrebbe poi intervenire per calibrare maggiormente la previsione nelle diverse realtà. 3. Prevedere la piena compatibilità tra i diversi istituti volti a tutelare i diversi aspetti della cura per i lavoratori: rivolti a figli, congiunti con handicap in condizione di gravità, non-autosufficienti, o rivolti agli stessi lavoratori disabili. Nel dettaglio: 1. Estendere il periodo di fruibilità del congedo parentale (anche prolungato per figli con handicap in condizione di gravità) fino ai diciotto anni di vita del figlio. Da tempo si sottolinea la pesante assenza, nella legislazione italiana, di un sistema di flessibilità che consenta al genitore lavoratore di dedicare del tempo al figlio nella delicata fase adolescenziale. Si propone dunque di estendere la possibilità di fruizione dei congedi parentali, dagli otto anni oggi previsti, sino ai diciotto anni del figlio, mantenendo gli ulteriori limiti oggi posti dalla legge. Disciplina del congedo parentale: nei primi 8 anni di vita del bambino, i genitori hanno diritto ad assentarsi dal lavoro, anche contemporaneamente. La madre può farlo per sei mesi, frazionati o continuativi, il padre per sette. Le astensioni dal lavoro, se utilizzate da entrambi i genitori, non possono superare il limite complessivo di 11 mesi. Il genitore solo può usufruire di un periodo di assenza pari a dieci mesi. Il genitore, durante il periodo di congedo parentale, avrà diritto ad un indennità pari al 30% della retribuzione, per un periodo di tempo pari a 6 mesi complessivi tra i genitori, fino ai 3 anni di vita del bambino (oppure, in caso di adozione e affidamento, fino a 3 anni dall ingresso in famiglia). Successivamente ai 6 mesi di congedo e fino all ottavo anno di vita del bambino, l indennità spetta solo se il reddito annuo del genitore richiedente non superi due volte e mezzo l importo del trattamento minimo di pensione in vigore quell anno. 2. Introdurre legislativamente la previsione del godimento frazionato del congedo parentale, salvo diversa disciplina stabilita dalla contrattazione collettiva di settore. L applicazione della previsione dell articolo 32, comma 1-bis, TU - che prevede la delega alla contrattazione collettiva di settore per la definizione di modalità di fruizione del congedo parentale su 17

base oraria, criteri di calcolo della base oraria e equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa sta incontrando notevoli rallentamenti legati alla complessa situazione del sistema delle relazioni industriali nel Paese. Inoltre, nei diversi casi in cui puntualmente la contrattazione è intervenuta, tali diritti risultano ancora non fruibili dalle lavoratrici e dai lavoratori a causa di difficoltà tecniche legate al calcolo e alla modulistica. Si propone dunque di intervenire in via legislativa proponendo un indirizzo di calcolo coerente con l algoritmo già utilizzato amministrativamente per la fruizione frazionata dei permessi mensili a motivo di handicap ex legge 104/92 (cfr. Messaggi INPS Nn. 15995/2007 e 16866/2007), che renda immediatamente applicabile il diritto, salvo diversa disciplina stabilita dalla contrattazione collettiva di settore. 3. Sancire la compatibilità tra i cd. Riposi di allattamento e il prolungamento di congedo parentale fruito in modalità frazionata, in caso di figlio con handicap in condizione di gravità. L occasione dell intervento legislativo di disciplina del godimento frazionato del congedo parentale, potrà contestualmente essere la sede idonea per chiarire la compatibilità di tale istituto con quello dei cd. Riposi di allattamento, che, pur potendosi collocare nelle medesime giornate e nei medesimi mesi, rispondono a diverse ratio e esigenze di tutela. 4. Prevedere il diritto al congedo non retribuito per gravi motivi familiari (ex art. 4, comma 2, legge 53/2000) anche al lavoratore che assiste un parente non-autosufficiente e ha già utilizzato l intero periodo di due anni di congedo straordinario indennizzato di cui all articolo 42, co. 5, Dlgs 151/2001. La fruizione del congedo straordinario non deve ridurre il periodo massimo di congedo non retribuito per gravi motivi familiari di cui all articolo 4, legge 53/2000. 5. Riconoscere al lavoratore con handicap in situazione di gravità il diritto al congedo non retribuito per gravi motivi familiari (ex art. 4, comma 2, della legge 53/2000) in caso di documentabili e gravi necessità legate allo stato di salute, da fruire al termine del periodo di comporto. Oggi il diritto al congedo non retribuito è riconosciuto dalla legge al lavoratore che presta assistenza a un familiare non-autosufficiente, ma non al disabile stesso, con handicap in condizione di gravità, che lavora. Pur essendo un istituto completamente non retribuito, consentirebbe al disabile una maggiore tutela rispetto al mantenimento del posto di lavoro, in caso di lunghe assenze legate ad esigenze di cura. 6. Estendere i benefici previsti dalla legge (permessi, riposi e congedi di cui agli articoli 42, comma 5, Dlgs 151/2001 e art. 33. Legge 104/1992) al tutore o all amministratore di sostegno convivente che si fa carico della cura della persona con disabilità, anche senza vincoli di parentela, nel caso in cui non vi siano altri parenti o affini entro il terzo grado abili a prestare assistenza. Il diritto alla cura e all assistenza è in capo alla persona con disabilità, ma, in caso di assenza di una rete parentale entro il terzo grado, non viene riconosciuta la possibilità dei benefici lavorativi previsti dalla legge (congedi, riposi e permessi per l assistenza) a persone conviventi che siano stati nominati dal giudice tutore o amministratore di sostegno e si facciano nei fatti carico della cura della persona con disabilità. Si propone dunque di modificare tale previsione discriminatoria verso i disabili soli. 7. Prevedere che ai fini del computo dei 60 giorni di sospensione che causano la perdita del requisito di accesso per il diritto al trattamento economico di maternità, non si tiene conto, in aggiunta delle eccezioni oggi elencate dalla legge, del periodo di congedo straordinario indennizzato per un familiare disabile grave o del congedo per gravi motivi familiari (ex art. 4, co. 2, legge 53/2000). Prevedere inoltre la sospensione automatica di qualsiasi congedo in corso di fruizione per tutto il periodo di congedo di maternità/paternità. Oggi quando si verifica una gravidanza durante il periodo di congedo straordinario grave o del congedo per gravi motivi familiari per la cura di un parente non-autosufficiente, se la lavoratrice è sospesa da più di 60 giorni, perde il diritto al trattamento economico di maternità. Inoltre, di particolare rilievo, ai fini della verifica della coerenza degli effetti, l implementazione del sistema di valutazione previsto dal legislatore all articolo 1, comma 13, L 183/2014, partecipato dalle parti sociali. Il monitoraggio dovrà riguardare i lavoratori genitori, i lavoratori che assistono un familiare 18

disabile ed i disabili che lavorano. Sarà opportuno, ai fini di ulteriori valutazioni e proposte di modifica, pubblicare i dati della serie storica completa sul sito istituzionale del Ministero del lavoro, in formato aperto. Roma, 17 febbraio 2015 19

JOBS ACT - IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI Il decreto legislativo n. 23/2015, di attuazione della legge delega sul lavoro nr. 183/2014 (cosiddetto Jobs Act), ha definito le regole del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, intervenendo sulle norme relative alla tutela del licenziamento previste dallo Statuto dei Lavoratori. CHI RIGUARDA Il contratto a tutele crescenti [CTC] si applica, a partire dal 7 marzo 2015 al lavoratore che viene assunto a tempo indeterminato, anche nel caso di conversione del contratto a tempo determinato o apprendistato. La differenza con il tradizionale contratto a tempo indeterminato (che continua ad applicarsi per i lavoratori già assunti) consiste nella riduzione delle tutele previste dalla Legge 300/70 -Statuto dei Lavoratori- in caso di licenziamento illegittimo, con particolare riguardo alla reintegra nel posto di lavoro. Questa diversa condizione si verifica: quando l assunzione viene fatta da una azienda con più di 15 dipendenti. In questo caso le nuove regole si applicano solo ai nuovi assunti con CTC. Per i vecchi dipendenti rimangono valide per intero le norme dello Statuto dei Lavoratori. nella azienda dove non si applica lo Statuto dei Lavoratori ma che assumendo nuovo personale con il CTC si superi la soglia dei 15 dipendenti. In questo caso il nuovo sistema di tutele si applica a tutti i dipendenti. L azienda con più di 15 dipendenti può comunque assumere con il tradizionale contratto che comprende le tutele sul licenziamento previste dallo Statuto dei Lavoratori, quando è previsto dalla contrattazione collettiva o individuale. LE AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE Le agevolazioni previste dalla legge di Stabilità 2015 (sgravio dei contributi a carico dell azienda per tre anni) riguardano tutte le assunzioni con contratto a tempo indeterminato fatte a partire dal 1 gennaio 2015 con le vecchie o le nuove regole di tutela sul licenziamento, nelle aziende con più o meno i 15 dipendenti, di qualsiasi settore. ART.18 e DIRITTO ALLA REINTEGRAZIONE In caso di licenziamento discriminatorio (per ragioni sindacali, di credo politico e religioso, razziali, di genere, ecc.) oppure intimato solo verbalmente, si applica la disciplina in vigore: reintegra nel posto di lavoro, indennità per i periodi di non lavoro (per un minimo di cinque mensilità) compresi i contributi previdenziali. Il lavoratore può optare per una indennità pari a 15 mensilità. Questa tutela vale per tutti i dipendenti, a prescindere dalle dimensioni dell azienda. Si applica inoltre in caso di licenziamento illegittimo per inidoneità fisica o psichica del lavoratore. In caso di licenziamento per ragioni economiche (per giustificato motivo oggettivo) o per ragioni disciplinari (giustificato motivo soggettivo e giusta causa) dichiarato illegittimo dal giudice, il datore di lavoro è condannato a pagare un indennità pari a 2 mensilità per ogni anno di servizio. In tutti i casi l indennità non può essere inferiore a 4 o superiore a 24 mensilità. Viene superato quindi il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro. Nel caso di licenziamento per ragioni disciplinari in cui si dimostri in giudizio l insussistenza del fatto materiale contestato, il lavoratore ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro oltre al pagamento di un indennità (non superiore a 12 mensilità). Il datore di lavoro è altresì condannato al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Anche in questo caso il lavoratore può chiedere in alternativa alla reintegra un indennità pari a 15 mensilità. Nel caso di licenziamenti collettivi (legge 223/1991) in caso di violazione delle procedure e dei criteri di scelta dei lavoratori si applica solo l indennizzo monetario (minimo 4/ massimo 24 mesi). CONCILIAZIONE (FACOLTATIVA) I licenziamenti si possono facoltativamente conciliare, senza andare in giudizio, con il pagamento da parte del datore di lavoro di 1 mensilità (esentasse e contributi) per ogni anno di servizio del lavoratore con un minimo di 2 mesi ed un massimo di 18 mesi. La conciliazione prevede la libera accettazione da 20