Decreto Legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002 Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali Il Decreto Legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002 (d ora in avanti d. lgs. 231/2002)), adottato dallo Stato Italiano in attuazione della Direttiva 2000/35/CE, ha introdotto una specifica disciplina relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Di recente, con il Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192 (d ora in avanti d. lgs. 192/2012), tale normativa è stata modificata ed integrata al fine di recepire la Direttiva 2011/7/UE, anch essa relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, dettando specifiche disposizioni concernenti i contratti stipulati con la pubblica amministrazione. Si tratta di un intervento legislativo di particolare importanza, anche perché viene a sommarsi ad altre recenti misure adottate dal Governo che rispondono all intento di cercare di aumentare la liquidità del sistema produttivo, agevolando i creditori dello Stato nell attuale congiuntura economica. Dall esame delle modifiche introdotte con il D. Lgs. 192/2012 emergono con chiarezza le significative modifiche al D. Lgs. 231/2002 in relazione ai rapporti commerciali tra imprese e Pubbliche Amministrazioni sotto diversi profili. Uno degli aspetti più rilevanti della nuova disciplina è costituito senz altro dal termine massimo di 30 giorni entro il quale le Pubbliche Amministrazioni dovranno pagare i loro fornitori e prestatori di servizi, con possibili proroghe a 60 giorni per casi particolari. Ciò premesso, passiamo ora in rassegna la normativa in questione. ENTRATA IN VIGORE Si rappresenta sin d ora che a norma dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 192/2012, le nuove disposizioni da esso introdotte e cioè i nuovi articoli 1, 2, 4, 5, 6 e 7, di seguito esaminati, si applicano alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1 gennaio 2013. AMBITO DI APPLICAZIONE (art. 1 d. lgs. 231/2002) Le disposizioni contenute di cui alla normativa in esame si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.
DEFINIZIONI (art. 2 d. lgs. 231/2002) 1 Ai fini dell applicazione del d. lgs. 231/2002, si intende per (si riportano in corsivo le principali novità introdotte con il d. lgs. 192/2012 e di interesse per le nostre realtà): a) "transazione commerciale": i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo; b) "pubblica amministrazione": le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e ogni altro soggetto, allorquando svolga attivita' per la quale e' tenuto al rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 2 ; c) "imprenditore": ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione; d) "interessi moratori": interessi legali di mora ovvero interessi ad un tasso concordato tra imprese; e) "interessi legali di mora":interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali; f) "tasso di riferimento": il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali; g) "importo dovuto": la somma che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento. 1 L art. 2 in esame è stato profondamente modificato dal d. lgs. 192/2012. 2 In particolare, le parti in corsivo e neretto sono state introdotte con il d. lgs. 192/2012. L art. 3, commi 25 e 26, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) dispone che: 25. Le «amministrazioni aggiudicatrici» sono: le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti. 26. L'«organismo di diritto pubblico» è qualsiasi organismo, anche in forma societaria: - istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale; - dotato di personalità giuridica; - la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.
DECORRENZA DEGLI INTERESSI MORATORI (Art. 4 d. lgs. 231/2012) 3 L art. 4 stabilisce in modo dettagliato il momento da cui decorrono gli interessi di mora, precisando la non necessità della preventiva costituzione in mora del debitore e distinguendo le seguenti ipotesi: a) termine di pagamento fissato direttamente dalla legge in quanto non stabilito dalle parti (comma 2) con previsione del raddoppio dei termini per le imprese pubbliche e gli Enti che forniscono assistenza sanitaria (comma 5); b) termine di pagamento stabilito dalle parti, distinguendo a seconda che il contratto sia tra privati (comma 3) o tra privati e P.A. (comma 4). Si tenga presente che la clausola convenuta tra le parti relativa al termine in deroga a quanto stabilito in via generale dalla legge (comma 2), purchè non sia gravemente iniqua per il creditore ai sensi dell art. 7, deve essere provata per iscritto. La norma prevede che: 1. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. 2. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, ai fini della decorrenza degli interessi moratori si applicano i seguenti termini: a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento; b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non e' certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento; c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento e' anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi; d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data. 3. Nelle transazioni commerciali tra imprese le parti possono pattuire un termine per il pagamento superiore rispetto a quello previsto dal comma 2. Termini superiori a sessanta giorni, purché non siano gravemente iniqui per il creditore ai sensi dell'articolo 7, devono 3 Anche l art. 4 è stato profondamente modificato dal d. lgs. 192/2012
essere pattuiti espressamente. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto. 4. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto. 5. I termini di cui al comma 2 sono raddoppiati: a) per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333 4 ; b) per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine. 6. Quando è prevista una procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi al contratto essa non può avere una durata superiore a trenta giorni dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi dell'articolo 7. L'accordo deve essere provato per iscritto. 7. Resta ferma la facoltà delle parti di concordare termini di pagamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dal presente decreto sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti. 4 Ai sensi dell art. 2 del d. lgs. 333/2003, si intendono per imprese pubbliche ogni impresa nei confronti della quale i poteri pubblici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante per ragioni di proprietà, di partecipazione finanziaria o della normativa che la disciplina. L art. 3 del medesimo d. lgs. specifica il concetto di influenza dominante: l'influenza che i poteri pubblici possono esercitare su un'impresa pubblica si presume dominante qualora i poteri pubblici si trovino nei riguardi dell'impresa, direttamente o indirettamente, almeno in una delle seguenti situazioni: a) detengano la maggioranza del capitale sottoscritto dell'impresa; b) dispongano della maggioranza dei voti attribuiti alle quote emesse dall'impresa; c) possano designare più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa.
CERTIFICAZIONE DEL CREDITO (ai sensi dell art. 9, commi 3-bis e 3-ter del decreto legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni) Seppur non rientrante nella normativa in esame, appare utile fare un accenno alla disciplina introdotta in merito alla certificazione dei crediti delle imprese private nei confronti della Pubblica amministrazione, essendo uno strumento utile alle imprese e che sarà senz altro di largo utilizzo. Tale normativa ha lo scopo di favorire lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti delle Pubbliche amministrazioni ed attua l obbligo per lo Stato, gli enti pubblici nazionali, le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale di certificare, su istanza del creditore, gli eventuali crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti. Gli attori principali coinvolti nella certificazione dei crediti sono il titolare del credito (che chiameremo nel seguito creditore) e l amministrazione o ente debitore (che chiameremo nel seguito P.A.), i creditori subentranti (le banche e gli intermediari finanziari, l agente della riscossione), altri soggetti. Il procedimento di certificazione e l utilizzo della stessa presenta si snoda sostanzialmente in tre fasi, che di seguito riassumiamo: 1) istanza di certificazione da parte del creditore: il creditore (o un suo delegato) dà inizio al processo di certificazione, presentando alla P.A., nei confronti della quale vanta un credito certificabile, un istanza per la certificazione. L istanza di certificazione può essere presentata da chiunque, società, impresa individuale o persona fisica, vanti un credito non prescritto, certo, liquido ed esigibile, scaturente da un contratto avente ad oggetto somministrazioni, forniture ed appalti nei confronti di una P.A.. L istanza di certificazione può essere presentata per i crediti vantati nei confronti di: - amministrazioni statali, centrali e periferiche; - regioni e province autonome; - enti locali; - enti del Servizio Sanitario Nazionale. 2) rilascio della certicazione da parte della P.A. debitrice: la P.A. riceve le istanze di certificazione e, dopo aver effettuato gli opportuni riscontri, certifica il credito ovvero ne rileva l inesigibilità o l insussistenza, anche parziale. Prima del rilascio della certificazione, per i crediti di importo superiore ai diecimila euro, la P.A. verifica presso l Agente della riscossione l eventuale presenza di accertate inadempienze all obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o
più cartelle di pagamento. In caso si esito positivo di tale accertamento, la certificazione viene resa per l intero credito, ma l importo delle somme dovute all Agente della riscossione viene annotato nella certificazione ed è vincolato al solo utilizzo ai fini della compensazione. Nel caso in cui la P.A. vanti dei crediti nei confronti del richiedente, la certificazione sarà resa al netto di tali somme. Se la P.A. non provvede al rilascio della certificazione entro 30 giorni dalla ricezione dell istanza, il creditore può chiedere, all Ufficio Centrale di Bilancio o alla Ragioneria Territoriale dello Stato, la nomina di un commissario ad acta, il quale provvederà al rilascio della suddetta certificazione in luogo della P.A. debitrice. 3) utilizzo della certificazione da parte del creditore: il creditore, ottenuta la certificazione, può recarsi presso una banca o un intermediario finanziario abilitato al fine di effettuare una cessione del credito ovvero per ottenere un anticipazione a valere sullo stesso. A seguito dell utilizzo della certificazione del credito ad opera del creditore originario, i seguenti soggetti possono diventare controparte della P.A.: - le banche e gli intermediari finanziari abilitati ai sensi della legislazione vigente (nel seguito denominati istituti di credito) possono concedere anticipazioni o subentrare nel credito, in caso di cessione pro solvendo o pro soluto; - l Agente della riscossione interviene in caso di compensazione del credito certificato con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. SAGGIO DEGLI INTERESSI (art. 5 d. lgs. 231/2002) Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora (tasso di riferimento aumentato dell 8%, vedi sub art. 2 voce interessi legali di mora). Nelle transazioni commerciali tra imprese è consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso, nei limiti previsti dall'articolo 7. Il tasso di riferimento è determinato e comunicato mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dal Ministero dell'economia e delle finanze e deve essere così considerato: a) per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1 gennaio di quell'anno; b) per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1 luglio di quell'anno. RISARCIMENTO DELLE SPESE DI RECUPERO (art. 6 d. lgs. 231/2002) Nei casi in cui il debitore sia responsabile del ritardato pagamento: 1. il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte.
2. il creditore ha altresì diritto, senza che sia necessaria la costituzione in mora, al riconoscimento di un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. E' fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito. NULLITÀ (Art. 7 d. lgs. 231/2002) L art. 7 sanziona con la nullità le eventuali pattuizioni delle parti che possano incidere in modo grave sulla condizione del creditore e prevede che: 1. Le clausole relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, a qualunque titolo previste o introdotte nel contratto, sono nulle quando risultano gravemente inique in danno del creditore. 2. Il giudice dichiara, anche d'ufficio, la nullità della clausola avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, tra cui il grave scostamento dalla prassi commerciale in contrasto con il principio di buona fede e correttezza, la natura della merce o del servizio oggetto del contratto, l'esistenza di motivi oggettivi per derogare al saggio degli interessi legali di mora, ai termini di pagamento o all'importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento per i costi di recupero. 3. Si considera gravemente iniqua la clausola che esclude l'applicazione di interessi di mora. Non e' ammessa prova contraria. 4. Si presume che sia gravemente iniqua la clausola che esclude il risarcimento per i costi di recupero di cui all'articolo 6. 5. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore e' una pubblica amministrazione è nulla la clausola avente ad oggetto la predeterminazione o la modifica della data di ricevimento della fattura. La nullità è dichiarata d'ufficio dal giudice. TUTELA DEGLI INTERESSI COLLETTIVI (art. 8 d. lgs. 231/2002) 5 L art. 8 prevede una forma di tutela collettiva, esercitabile dalle associazioni di categoria, diretta a reprimere eventuali abusi collettivi. Si prevede, infatti, che le associazioni di categoria degli imprenditori presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), prevalentemente in rappresentanza delle piccole e medie imprese di tutti i settori produttivi e degli artigiani, sono legittimate ad agire, a tutela degli interessi collettivi, richiedendo al giudice competente di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate. 5 Tale articolo è rimasto pressoché invariato rispetto alla precedente formulazione.