REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE E L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ALLE NORME DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE COMUNALI

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REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE E L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ALLE NORME DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE COMUNALI Approvato con Delibera del Consiglio Comunale nr.26 del 28.04.2017

INDICE: 1. Oggetto del regolamento 2. Disposizioni di carattere generale 3. Determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie 4. Soggetti accertatori 5. Pagamento in misura ridotta 6. Ricorso avverso il verbale di accertamento 7. Rapporto ai fini dell applicazione della sanzione 8. Ordinanza ingiunzione 9. Determinazione della sanzione 10. Pagamento rateale della sanzione pecuniaria 11. Opposizione all ordinanza ingiunzione 12. Aggiornamento dell importo delle sanzioni 13. Destinazione delle cose confiscate 14. Norme transitorie e finali 15. Entrata in vigore =========================================================================== ARTICOLO 1: OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento, nell ambito dell autonomia normativa conferita ai comuni, disciplina la determinazione e l applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme dei regolamenti comunali e delle ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti/ Responsabili di servizio (di seguito ordinanze comunali ), con esclusione delle ordinanze contingibili ed urgenti adottate ai sensi dell art. 54, comma 2, del citato D.L.vo 267/2000 e successive modifiche. 2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, anche per violazioni di norme sulla cui inosservanza è tenuto a provvedere il Comune nonché di altre norme in materie di competenza comunale, contenenti unicamente il precetto ma non la relativa sanzione, salvo i casi in cui quest ultima sia stabilita da una disposizione normativa statale o regionale. 3. Le disposizioni del presente Regolamento sono volte ad assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività di irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1, nonché a garantire la massima trasparenza dell azione amministrativa. In caso di differenti interpretazioni, dovrà prevalere quella che assicura il rispetto del contenuto della prima parte del presente comma. ARTICOLO 2: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. All accertamento delle violazioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali si applicano le disposizioni generali della Legge 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche, come integrate dalle norme del presente Regolamento. 2. In caso di contrasto tra disposizioni di legge riguardanti l applicazione di sanzioni amministrative e le disposizioni del presente Regolamento, queste ultime sono da ritenersi ad ogni effetto inefficaci. 3. Le disposizioni contenute in precedenti regolamenti od ordinanze comunali che prevedono sanzioni amministrative correlate agli articoli 106 e seguenti del R.D. 3.3.1934 n. 383 devono intendersi abrogate e sostituite, in via generale, dalle disposizioni del presente regolamento. ART. 3 - DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE 1. Nei casi in cui non sia prevista una sanzione specifica in norme statali o regionali, la sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni alle norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali consiste nel pagamento di una somma di denaro da Euro 52,00 (cinquantadue/00) a Euro 520,00 (cinquecentoventi/00). 2. All interno di tali limiti edittali, nei singoli regolamenti od ordinanze comunali possono essere stabilite sanzioni differenziate per singole fattispecie di violazioni o gruppi di violazioni, in relazione alla loro gravità ed impatto sociale. per ogni violazione accertata, la somma sarà determinata ai sensi della legge 689/1981, pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione edittale prevista, a seconda della convenienza per il trasgressore; 3. Quando l infrazione commessa abbia recato danni a beni di proprietà comunale, l eventuale pagamento della sanzione in misura ridotta ovvero a seguito di emissione di ordinanza-ingiunzione non costituisce risarcimento del danno, che sarà valutato a norma delle disposizioni vigenti in materia. 7. Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali la Giunta Comunale, all interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma dell articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.689. ARTICOLO 4: SOGGETTI ACCERTATORI 1. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi a disposizioni di regolamenti o di ordinanze comunali sono svolte principalmente dalla Polizia Locale, ferma restando la competenza degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell articolo 13 della legge 24.11.1981 n. 689. Resta ferma la competenza degli altri soggetti espressamente abilitati dalle leggi vigenti all'accertamento di illeciti amministrativi. 2. Il Sindaco può, con proprio atto, abilitare altro personale dipendente dal Comune, o esercitante funzioni per conto del Comune, allo svolgimento degli incarichi d accertamento di cui al comma 1, con riferimento a violazioni specificamente individuate nell atto di nomina. 3. Le funzioni d accertamento degli illeciti previsti dai regolamenti e dalle ordinanze comunali possono essere esercitate, per specifiche materie, nei casi e con i limiti espressamente previsti dalla legge, da guardie volontarie nonché da agenti giurati che ne abbiano facoltà ai sensi della legislazione vigente. 4. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 devono essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l abilitazione all esercizio delle funzioni loro attribuite; 5. i soggetti di cui ai commi precedenti, accertata la violazione amministrativa, provvedono alla redazione del sommario processo verbale, nei modi e nelle forme previste dalla legge. ARTICOLO 5. PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

1. Entro il termine di 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale, ai sensi dell articolo 16 della Legge 24.11.1981 n. 689, oltre alle spese di accertamento e notifica, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo, ovvero al versamento della somma predeterminata quale pagamento misura ridotta. 2. Il pagamento effettuato da uno dei soggetti responsabili in solido ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati, estinguendo l obbligazione pecuniaria. 3. Il pagamento effettuato in misura inferiore a quanto previsto dal comma 1 non estingue l obbligazione e la somma versata è trattenuta quale acconto di quella necessaria alla completa estinzione dell obbligazione. 4. Quando dal fatto non consegue l applicazione di una sanzione amministrativa accessoria o di una misura di ripristino, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria estingue l obbligazione derivante dal procedimento sanzionatorio, precludendone l ulteriore corso anche qualora siano stati presentati scritti difensivi ai sensi dell articolo 18 della Legge 24.11.1981 n. 689 e dell art. 10 del presente Regolamento. 5. Il pagamento è effettuato con le modalità determinate dalla legge e dai regolamenti in materia. Non è data la possibilità del pagamento diretto nelle mani del soggetto accertatore. ARTICOLO 6: RICORSO AVVERSO IL VERBALE DI ACCERTAMENTO 1. Entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il trasgressore e gli obbligati in solido possono proporre ricorso in carta semplice contenente scritti e/o memorie difensive, indirizzato al Sindaco. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l audizione personale. Il ricorso deve essere sottoscritto a pena di nullità. 2. Qualora sia richiesta l'audizione personale, al ricorrente vengono comunicati, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il luogo, la data e l'ora in cui avverrà l'audizione avanti al responsabile del procedimento, da tenersi entro 60 giorni dalla richiesta. Dell audizione viene redatto apposito verbale. Qualora l interessato, senza giustificato motivo, non si presenti per l audizione personale, il procedimento prosegue prescindendo da essa. 3. La richiesta di audizione personale sospende il termine di conclusione del procedimento previsto dall art. 8, comma 1, che decorre nuovamente dal giorno in cui l audizione si tiene oppure il richiedente non si presenta per la stessa. 4. Il ricorso può essere presentato direttamente al protocollo generale del Comune, ovvero inviato con raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero a mezzo posta elettronica certificata (PEC). In quest ultimo caso, ai fini della tempestività, il ricorso si intende presentato il giorno di spedizione della raccomandata/pec. ARTICOLO 7. RAPPORTO AI FINI DELL APPLICAZIONE DELLA SANZIONE 1. Fatte salve le ipotesi di cui all art. 24 della Legge 24.11.1981 n.689 (connessione obbiettiva con un reato), qualora non venga effettuato nei termini il pagamento in misura ridotta, l ufficio, il comando o l ente da cui dipende l accertatore trasmette, entro 60 giorni dalla scadenza dei termini per il pagamento, al Sindaco: a) l originale del verbale di accertamento; b) la prova dell avvenuta contestazione o notificazione della violazione; c) le proprie deduzioni in ordine agli scritti difensivi eventualmente presentati; d) quant altro ritenuto necessario ai fini dell adozione dei successivi provvedimenti. ARTICOLO 8: ORDINANZA - INGIUNZIONE

1. Qualora sia presentato ricorso, il Sindaco provvede nei modi previsti dall art. 18 della Legge 24.11.1981 n.689, adottando il provvedimento finale nel termine di 180 giorni dalla proposizione del ricorso medesimo. 2. Qualora il ricorso evidenzi argomenti o contenga documentazioni che, ad avviso del Sindaco, necessitino di pareri o chiarimenti tecnici, gli atti vengono trasmessi all Ufficio dal quale dipende il soggetto accertatore, con la richiesta di controdeduzioni. Tale Ufficio provvede entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. In mancanza di risposta entro i termini sopra indicati il responsabile del procedimento prosegue comunque nell'istruttoria sulla base degli atti in suo possesso. 3. Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il soggetto competente ad applicare la sanzione, sulla base del rapporto di cui all art. 07 del presente regolamento, emette, entro 1 anno dalla data della contestazione o notificazione della violazione, provvedimento motivato con il quale ingiunge il pagamento della sanzione comprensiva delle spese di procedimento nonché degli eventuali costi sostenuti per la rimozione e/o il ripristino di quanto abusivamente compiuto, ovvero ordina l archiviazione degli atti. 4. Nell ordinanza-ingiunzione sono indicate le modalità ed il termine per il pagamento, l avvertenza che in difetto si procederà alla riscossione coattiva delle somme dovute, nonché il termine e l autorità cui è possibile ricorrere. 5. Con l ordinanza ingiunzione relativa alla sanzione principale sono applicate le eventuali sanzioni accessorie. ARTICOLO 9: DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE. 1. Nella determinazione della somma dovuta per ogni singola violazione, ivi comprese le sanzioni di cui all articolo 1, comma 2, del presente Regolamento, all interno dei limiti edittali, si provvede ai sensi dell art. 11 della Legge 24.11.1981 n.689. 2. In particolare: a) in caso di mancato pagamento nei termini dovuti ovvero di rigetto del ricorso, si provvederà all aumento della sanzione minima edittale prevista per la violazione commessa fino ad un terzo, tenuto conto della gravità della violazione, all opera svolta dell agente per l eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche. b) nel caso di reiterazione della violazione, accertata ai sensi dell'art. 8-bis della Legge 24.11.1981 n.689, la sanzione amministrativa applicata con l'ordinanza-ingiunzione è aumentata ciascuna volta successiva del 25% rispetto a quella che sarebbe applicata sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 11 della Legge 689/81, sino al raggiungimento del massimo edittale; c) qualora dagli scritti difensivi o dagli elementi conosciuti risultino le condizioni economiche disagiate previste dall art. 10 del presente regolamento per il pagamento rateale, si applica un importo pari al minimo edittale. ARTICOLO 10: PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA 1. Il trasgressore e gli obbligati in solido che si trovano in condizioni economiche disagiate possono richiedere al Sindaco, il pagamento rateale delle sanzioni amministrative pecuniarie di importo superiore ad Euro 200,00 (duecento/00). 2. La richiesta di rateazione deve essere presentata entro il termine di 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale o dell'ordinanza-ingiunzione. La presentazione della richiesta interrompe il termine fissato per il pagamento della sanzione, che ricomincia a decorrere, anche ai fini del pagamento della prima rata, dalla data di comunicazione del provvedimento che decide sulla richiesta. 3. Il richiedente deve documentare, anche tramite dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà, la situazione di disagio economico che intende far valere ai fini del comma 1. 4. Sulla richiesta di rateazione provvede il Sindaco, con proprio atto adottato entro 60 giorni dalla domanda. 5. Il procedimento di cui al presente articolo è regolato dall art. 26 della Legge 24.11.1981 n. 689.

ART. 11 OPPOSIZIONE ALL ORDINANZA - INGIUNZIONE 1. L'opposizione avverso l ordinanza-ingiunzione è regolata dagli articoli 22 e seguenti della Legge 24.11.1981 n.689 e dalle altre norme in materia. ARTICOLO 12: AGGIORNAMENTO DELL IMPORTO DELLE SANZIONI. 1. la Giunta Comunale, ogni quattro anni, può procedere all aggiornamento dell importo delle sanzioni amministrative fermo restando il limite massimo previsto dall art. 3, comma 1, del presente regolamento. ARTICOLO 13: DESTINAZIONE DELLE COSE CONFISCATE 1. La sanzione accessoria della confisca è regolata dagli articoli 20 e 21 della Legge 24.11.1981 n. 689 e dalle altre norme in materia. 2. Fatte salve le disposizioni previste dal capo II del D.P.R. 29.7.1982 n. 571 e dalle altre norme in materia, le cose oggetto di confisca in cattivo stato di conservazione, non certe sotto il profilo igienico-sanitario o comunque non idonee all'uso cui erano destinate, trascorsi i termini di opposizione e a conclusione del procedimento vengono distrutte. 3. Le cose deperibili nell immediatezza del sequestro, quando possibile, sono vendute al prezzo corrente di mercato ed i proventi posti a disposizione del Sindaco il quale, una volta trascorsi i termini di opposizione, alla conclusione del procedimento amministrativo, ne dispone l acquisizione al patrimonio comunale. 4. Quando non risulti possibile procedere alla vendita delle merci deperibili le stesse sono devolute ad associazioni ed enti con finalità assistenziali e senza fini di lucro. L'attribuzione delle cose confiscate non deperibili, per le quali il procedimento amministrativo risulta concluso, viene effettuata dal Sindaco, annualmente, a favore dell ente comunale, per ragioni e utilità d istituto, oppure ad enti e associazioni con finalità assistenziali e senza fini di lucro. 5. Per l attribuzione delle cose confiscate di cui al comma 2, gli enti e le associazioni interessate devono comunicare al Comune di Pinzolo Ufficio Polizia Locale, la loro disponibilità a beneficiarne. I criteri di attribuzione tengono conto delle specifiche necessità delle associazioni ed enti, indicate nella comunicazione di cui al presente comma, nonché del principio della rotazione. 6. Qualora le cose confiscate non vengano distrutte, devolute od attribuite ai sensi del comma 2, sono vendute dall Ente nel rispetto delle procedure previste dalla legge. ARTICOLO 14: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 1. I provvedimenti di cui all art. 06, commi 1 e 3, relativi ai ricorsi ed ai rapporti pervenuti anteriormente alla data di approvazione del presente regolamento, sono adottati, rispettivamente, entro 1 anno ed entro 3 anni dall entrata in vigore dello stesso. Nell adozione delle relative ordinanze-ingiunzioni la sanzione è applicata con riferimento alle norme vigenti al momento della violazione. 2. Nei casi previsti dal comma 1 è comunque fatto salvo l eventuale minor termine di conclusione del procedimento necessario ad evitare la prescrizione ai sensi dell art. 28 della Legge 24.11.1981 n.689. 4. Sono abrogate tutte le norme relative a sanzioni amministrative non compatibili con le disposizioni del presente regolamento, contenute in atti normativi del Comune. 5. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle norme contenute nella Legge 24.11.1981 n.689 e nelle altre leggi in materia, in quanto applicabili.

6. Il presente regolamento non incide sulla sfera di applicazione delle sanzioni amministrative in materia tributaria, che restano disciplinate dalla normativa di settore, di rango legislativo o regolamentare ART. 15 ENTRATA IN VIGORE 1. Il presente regolamento diventa esecutivo decorsi i termini di pubblicazione all'albo Pretorio. 2. Il presente regolamento abroga tutti gli atti ed i provvedimenti emanati precedentemente e sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.