Regolamento. Consulta Regionale. dei Costruttori di Impianti delle Marche

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Transcript:

Regolamento Consulta Regionale dei Costruttori di Impianti delle Marche

2 Art. 1 Nell'ambito di Confindustria Marche/Federazione Regionale degli Industriali è costituita la Consulta Regionale dei Costruttori di Impianti delle Marche. La Consulta, a norma dell'art. 17 dello Statuto della Federazione, è costituita dalle rappresentanze delle Sezioni di Costruttori di Impianti regolarmente costituite presso le Associazioni Industriali Territoriali aderenti alla Confindustria. Art. 2 La Consulta ha carattere consultivo e non ha alcun fine di lucro. Essa assume, nell'ambito di Confindustria Marche, la rappresentanza regionale del settore e svolge le seguenti funzioni: a) esamina, tratta e coordina i problemi del settore a livello regionale; b) di concerto con la Presidenza della Federazione assume iniziative e promuove interventi a favore del settore; c) propone al Consiglio Direttivo i rappresentanti da nominare in seno a quegli organismi nei quali tale rappresentanza sia prevista o ammessa; d) predispone studi e rilevazioni di dati su materie di interesse per la categoria. Nello svolgimento della propria attività, la Consulta si terrà in stretto collegamento con le Sezioni territoriali delle Associazioni degli Industriali delle Marche e con gli uffici dell Associazione nazionale di categoria/assistal. Art. 3 La sede della Consulta Regionale dei Costruttori di Impianti è fissata ad Ancona, presso Confindustria Marche che ne cura la Segreteria. Le riunioni degli organi della Consulta potranno, peraltro, avere luogo presso le sedi territoriali o presso altre sedi. Art. 4 Sono organi della Consulta:

3 a) il Consiglio Generale; b) il Comitato di Presidenza; c) il Presidente. Tutte le cariche sociali sono gratuite ed hanno durata biennale. Art. 5 Il Consiglio Generale è composto da dieci imprenditori designati dalle singole Sezioni territoriali. Ogni rappresentanza territoriale è costituita da due componenti. I componenti del Consiglio Generale decadono automaticamente dalla carica qualora perdano la qualità che conferisce loro il diritto a far parte del Consiglio stesso. Ad essi subentrano gli imprenditori che vengono nominati dalle rispettive Associazioni di appartenenza che daranno immediata comunicazione agli uffici di Confindustria Marche. Alle riunioni del Consiglio Generale possono essere invitati a partecipare, senza alcun diritto di voto, esperti nei problemi posti all'o.d.g. Le riunioni sono valide quando sia presente la maggioranza delle rappresentanze provinciali e comunque quando è presente 1/3 dei componenti la Consulta. Ogni componente del Consiglio Generale ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dovranno ottenere la maggioranza dei voti dei presenti. I membri della Consulta possono essere accompagnati alle riunioni da Funzionari delle rispettive Associazioni Industriali territoriali. Il Consiglio Generale può costituire comitati tecnici per lo studio di particolari problemi relativi a settori di specializzazione. Art. 6 Il Consiglio Generale viene convocato almeno una volta all'anno ed inoltre ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Presidente della Consulta o lo chieda almeno un terzo dei Consiglieri o una delle rappresentanze territoriali.

4 La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata spedita almeno dieci giorni prima della data della riunione e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione medesima, nonché l'ordine del giorno con la indicazione degli argomenti da trattare. La convocazione può essere fatta anche per e-mail o per facsimile con preavviso di tre giorni. Art. 7 Il Presidente della Consulta, che dura in carica due anni, dovrà avere la qualifica di Imprenditore o di Rappresentante legale con procura generale ad negotia. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Generale nel proprio ambito. La elezione del Presidente avverrà a scrutinio segreto, salvo diversa disposizione del Consiglio Generale, con la maggioranza assoluta dei presenti. La votazione potrà essere effettuata se alla riunione sono presenti almeno un rappresentante per ogni Territoriale. Il Presidente della Consulta, secondo quanto prevede l'art. 7 dello Statuto della Federazione, partecipa, con diritto di voto, alle riunioni della Giunta di Confindustria Marche. Art. 8 Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente e da tanti Vicepresidenti quante sono le Sezioni territoriali, ad eccezione della Associazione di appartenenza del Presidente. Art. 9 Il Comitato di Presidenza coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni. Spetta inoltre al Comitato di Presidenza di: a) dare esecuzione alle delibere del Consiglio Generale; b) proporre al Consiglio Generale, di propria iniziativa o su richiesta di almeno una delle rappresentanze territoriali, modifiche al presente Regolamento;

5 c) assumere le determinazioni che il presente Regolamento non attribuisce alle competenze di altri organi. In caso di urgenza e comunque previa consultazione telefonica dei Consiglieri, il Comitato può esercitare i poteri del Consiglio Generale salvo ratifica da parte dello stesso nella prima riunione. Il Comitato di Presidenza dovrà riunirsi ogniqualvolta un membro del Comitato di Presidenza ne faccia richiesta per sottoporre problemi del settore di particolare rilevanza ed urgenza. Art. 10 I Vicepresidenti sono nominati dal Consiglio Generale nel proprio ambito. Il Presidente rappresenta la Consulta all'esterno. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente più anziano. Art.11 Gli impegni di spesa a carico del Bilancio di Confindustria Marche e concernenti iniziative della Consulta, dovranno essere concordati con il Consiglio Direttivo della Federazione. Art. 12 Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia allo Statuto di Confindustria Marche.

6 Norma transitoria: Con riferimento all art. 1 Co 2 del presente Regolamento si deroga nel modo seguente: Laddove non esistono Sezioni Territoriali regolarmente costituite le Associazioni Industriali di riferimento parteciperanno inizialmente alla costituzione della Consulta e alla formazione dei suoi organi designando uno o due rappresentanti sulla base di quanto prevede il presente regolamento. Trascorso un anno dalla composizione della Consulta Regionale, non sussistendo le regolari costituzioni delle Sezioni Territoriali, le Associazioni Industriali di riferimento parteciperanno con un solo componente, senza diritto di voto. La assenza alle riunioni di una rappresentanza territoriale non inficia la validità e le decisioni prese in sede di riunione. Giugno 2001 C/ap