Premessa. I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all Autorità le proprie osservazioni e proposte, per iscritto, entro il 12 marzo 2007.

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Transcript:

Atto n. 4/07 REVISIONE DELLE MODALITA DI APPLICAZIONE DEGLI AGGIORNAMENTI DELLE SCHEDE TECNICHE E DELLE MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI STANDARDIZZATI PER IL RISPARMIO ENERGETICO (Linee guida di cui alla deliberazione 18 settembre 2003, n. 103/03) Documento per la consultazione 2 febbraio 2007

Premessa Il presente documento per la consultazione illustra alcune proposte orientate a potenziare l efficacia degli interventi finalizzati al miglioramento dell efficienza energetica negli usi finali di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 (meccanismo dei cosiddetti titolo di efficienza energetica o certificati bianchi ). In particolare, nel documento si formulano proposte per la revisione delle modalità di applicazione degli aggiornamenti delle schede tecniche previste nell Allegato A alla deliberazione 18 settembre 2003, n. 103/03 (di seguito: Linee guida). L aggiornamento delle Linee guida da parte dell Autorità è previsto dall articolo 5, comma 6 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004. Le proposte tengono conto degli elementi acquisiti dagli uffici dell Autorità nella valutazione delle richieste di verifica e di certificazione dei risparmi energetici ricevute nei primi 2 anni dall avvio del meccanismo dei titolo di efficienza energetica e di indicazioni ricevute dai soggetti interessati. Il documento per la consultazione viene diffuso per offrire l opportunità a tutti i soggetti interessati di presentare osservazioni e proposte alternative prima che l Autorità proceda all emanazione dei provvedimenti. I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all Autorità le proprie osservazioni e proposte, per iscritto, entro il 12 marzo 2007. Il documento è stato inviato alle Regioni e alle Province autonome ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dell articolo 5, comma 6 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e dell articolo 16, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241/90. Osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail con allegato il file contenente le osservazioni (preferibile), fax o posta. Autorità per l energia elettrica e il gas Direzione consumatori e qualità del servizio piazza Cavour 5 20121 Milano e-mail: consumatori@autorita.energia.it fax: 02-65565.230 2

INDICE 1 Introduzione... 4 2 Le Linee guida dell Autorità e le schede tecniche... 4 3 La proposta sui criteri di applicazione degli aggiornamenti delle schede tecniche.. 6 4 Tempi di attuazione... 7 Appendice - Versione preliminare delle modifiche ed integrazioni alle Linee Guida di cui alla delibera n. 103/03... 8 3

1 Introduzione 1.1 I decreti ministeriali 20 luglio 2004 hanno introdotto obiettivi quantitativi obbligatori di risparmio di energia primaria a carico dei distributori di energia elettrica e di gas, da conseguirsi tramite lo sviluppo di progetti di risparmio energetico. I progetti possono essere sviluppati direttamente dal distributore, tramite società da esso controllate, o attraverso società operanti nei settore dei servizi energetici. 1.2 In alternativa allo sviluppo diretto di progetti di risparmio energetico, i distributori possono scegliere di soddisfare gli obblighi a loro carico acquistando da terzi, in tutto o in parte, certificati (denominati titoli di efficienza energetica o certificati bianchi ) attestanti il conseguimento di risparmi energetici da parte di altri soggetti. 1.3 I titoli vengono emessi dalla società Gestore del Mercato Elettrico Spa su autorizzazione dell Autorità, al termine di accertamenti e controlli finalizzati a verificare che i progetti siano stati realizzati in conformità con le disposizioni dei decreti e della regolazione attuativa definita dall Autorità stessa. Nell ambito di tali controlli l Autorità valuta e certifica i risparmi energetici effettivamente conseguiti dai progetti. 1.4 Lo scambio dei titoli di efficienza energetica può avvenire tramite contratti bilaterali o in un mercato apposito organizzato dalla società Gestore del mercato elettrico Spa in base a regole approvate dall Autorità. Il mancato adempimento agli obblighi di risparmio energetico a carico dei singoli distributori viene sanzionato dall Autorità. 2 Le Linee guida dell Autorità e le schede tecniche 2.1 I decreti ministeriali 20 luglio 2004 hanno posto in capo all Autorità sia compiti di regolazione attuativa, sia compiti di gestione su scala nazionale del meccanismo introdotto. In particolare, i decreti hanno previsto che l Autorità predisponga e pubblichi sentite le regioni e le province autonome e a seguito di pubbliche audizioni degli operatori interessati, linee guida per la progettazione, esecuzione e la valutazione consuntiva dei progetti di risparmio energetico (articolo 5, comma 6, di seguito: Linee guida). 2.2 L Autorità ha approvato le Linee guida con deliberazione 18 settembre 2003, n. 103/03, consultati tutti i soggetti interessati 1 e tenuto conto del parere acquisito dalle Regioni e delle Province autonome sullo Schema di Linee approvato con deliberazione 1 aprile 2003, n. 28/03. 2.3 Nell ambito delle Linee guida, l Autorità ha previsto lo sviluppo di cosiddette schede tecniche contenenti metodologie semplificate per la quantificazione dei 1 Si veda il documento di consultazione del 4 aprile 2002. 4

risparmi energetici conseguiti attraverso gli interventi ammissibili ai sensi degli stessi decreti. Le schede tecniche, si distinguono in standardizzate e analitiche. 2.4 Le schede tecniche standardizzate consentono di definire a priori il risparmio ottenibile per ogni unità fisica di riferimento installata o di cui è promossa l installazione (ad esempio: lampade a basso consumo, elettrodomestici, caldaie ad alta efficienza, doppi vetri). Tali schede sono applicabili per alcune tipologie di intervento con caratteristiche di standardizzabilità e di ripetitività su larga scala e consentono di ridurre al minimo i requisiti in materia di preparazione dei progetti e la documentazione richiesta per la verifica e la successiva certificazione dei risultati ottenuti. 2.5 Le schede tecniche analitiche consentono di quantificare il risparmio energetico conseguibile da un intervento sulla base di un algoritmo di valutazione predefinito e della misurazione diretta di alcuni parametri nel corso della vita dell intervento (ad esempio: ore di utilizzo, fattore di carico medio, quantità di prodotto finale). 2.6 I progetti che rientrano nell ambito di applicazione delle schede tecniche standardizzate sono denominati progetti standardizzati mentre quelli che rientrano nell ambito di applicazione delle schede tecniche di tipo analitico sono denominati progetti analitici. 2.7 Le schede tecniche sono sviluppate dall Autorità, previa consultazione pubblica, con lo scopo principale di facilitare il conseguimento degli obiettivi nazionali di risparmio di energia primaria previsti dai decreti ministeriali, attraverso il contenimento dei costi e dei tempi per la rendicontazione dei risparmi energetici conseguiti dai progetti che rientrano nell ambito di applicazione delle schede stesse. I primi due anni di attuazione del meccanismo dei certificati bianchi hanno dimostrato l importanza di queste schede tecniche: il Primo Rapporto Annuale sui risultati conseguiti 2 evidenza che oltre il 90% dei risparmi energetici certificati è stato conseguito con interventi per i quali sono disponibili schede tecniche. 2.8 Oltre ad assicurare una semplificazione della quantificazione dei risparmi energetici, le schede tecniche devono rispondere al criterio-guida principale di tutta le regolazione attuativa emanata dall Autorità: valorizzare (attraverso il riconoscimento dei risparmi e l emissione dei titoli di efficienza energetica) solo i risparmi energetici reali e addizionali a quelli che si sarebbero conseguiti con l impiego delle tecnologie mediamente già utilizzate nel mercato o che soddisfano specifici requisiti di legge. Questo comporta la necessità di un costante aggiornamento delle schede tecniche sulla base dell evoluzione tecnologica, di mercato e normativa. 2 Pubblicato nel sito internet dell Autorità (www.autorita.energia.it). 5

3 La proposta sui criteri di applicazione degli aggiornamenti delle schede tecniche 3.1 Sulla base del disposto delle Linee guida, il contenuto delle schede tecniche può essere aggiornato dall Autorità, previa consultazione dei soggetti interessati, alla luce dell evoluzione normativa, tecnologica e del mercato e gli aggiornamenti delle schede tecniche si applicano ai progetti non ancora avviati alla data dell aggiornamento (articolo 4, comma 3 e l articolo 5, comma 5), ovvero a progetti che non hanno ancora raggiunto la dimensione minima definita dalle stesse Linee guida (si veda articolo 1, comma 1, lettera f)). 3.2 L esperienza dei primi due anni di attuazione del meccanismo dei titoli di efficienza energetica suggerisce che tale previsione può limitare significativamente l efficacia degli aggiornamenti delle schede tecniche nel garantire, con continuità, che il meccanismo promuova, incentivandoli, unicamente gli interventi che consentono di ottenere risparmi energetici addizionali a quelli che si sarebbero comunque verificati per effetto dell evoluzione tecnologica, di mercato o normativa (si veda punto 2.8). A titolo di esempio: unità fisiche di riferimento potrebbero continuare ad essere aggiunte a progetti standardizzati già avviati alla data dell aggiornamento delle schede tecniche evitando, in tal modo, di venire valutate sulla base delle nuove schede e ottenendo, fino alla fine del quinquennio di applicazione dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, la certificazione di risparmi energetici che in realtà non sono addizionali e dunque meritevoli di promozione attraverso il meccanismo dei titoli di efficienza energetica. 3.3 Tale possibilità genererebbe discriminazioni tra diversi attori nel mercato dei titolo di efficienza energetica e potrebbe stimolare comportamenti opportunistici, riducendo l efficacia del meccanismo nel promuovere solo quegli interventi di risparmio energetico che non sarebbero altrimenti stati realizzati. 3.4 Tenuto conto di quanto sopra esposto, al fine di potenziare l efficacia dei provvedimenti di aggiornamento delle schede tecniche e di prevenire il verificarsi di condizioni discriminatorie e di comportamenti opportunistici e distorsivi del mercato, si propone di modificare le Linee guida come di seguito indicato: a) per i progetti di tipo standardizzato: (i) prevedere che le schede tecniche aggiornate si applichino a tutte le rendicontazioni presentate dopo la pubblicazione dell'aggiornamento; (ii) modificare le modalità di rendicontazione, eliminando la possibilità di aggiungere nuove istallazioni ad un progetto già avviato assicurando, in tal modo, l applicazione delle schede tecniche aggiornate a tali nuove installazioni; b) per i progetti di tipo analitico, fissare una data certa entro la quale l Autorità può aggiornare le schede tecniche di riferimento (28 febbraio di ogni anno) e 6

prevedere che le schede aggiornate si applichino alle richieste di verifica e certificazione presentate in data successiva al 31 gennaio dell anno successivo. 3.5 In Appendice è riportata la versione preliminare delle modifiche alle Linee guida che incorporano le proposte di cui al punto precedente. Spunto di consultazione Q.1: Proposte di modifica alle Linee guida Condividete le proposte dell Autorità di modifica alle Linee guida? Se no, per quali motivi? 4 Tempi di attuazione 4.1 Tenuto conto della gradualità prevista dalle proposte presentate nel presente documento per la consultazione, si propone di fare decorrere l applicazione delle modifiche proposte alle Linee guida dalla data di pubblicazione del provvedimento nel sito internet dell Autorità. Spunto di consultazione Q.2: Tempi di attuazione Condividete i tempi di attuazione proposti dall Autorità? Se no, per quali motivi? 7

Appendice - Versione preliminare delle modifiche ed integrazioni alle Linee Guida di cui alla delibera n. 103/03 Nella presente appendice viene riportata la versione preliminare delle integrazioni e modifiche alle Linee guida emanate dall Autorità per l energia elettrica e il gas con la deliberazione 18 settembre 2003, n. 103/03, che recepisce le proposte contenute nel presente documento per la consultazione. Le modifiche ed integrazioni sono evidenziate in grassetto. Articolo 4 Metodi di valutazione standardizzata (omissis) 4.3 Il contenuto delle schede tecniche di valutazione standardizzata può essere aggiornato con provvedimento dell Autorità alla luce dell evoluzione normativa, tecnologica e del mercato, previa consultazione dei soggetti interessati. Il mero recepimento di atti normativi non costituisce aggiornamento di schede tecniche. 4.3bis Fatto salvo quanto previsto al comma successivo, le versioni aggiornate delle schede tecniche devono essere applicate a tutte le richieste di verifica e certificazione presentate in data successiva a quella di pubblicazione sul sito internet dell Autorità del documento di consultazione avente ad oggetto la proposta di aggiornamento della scheda tecnica. 4.3ter I soggetti titolari di progetto che, in data anteriore a quella indicata dal precedente comma 4.3 bis hanno acquistato unità fisiche di riferimento o sono in grado di dimostrare l esistenza di impegni contrattuali per il loro acquisto, possono presentare, limitatamente alle suddette unite fisiche di riferimento, richieste di verifica e certificazione utilizzando la scheda tecnica in vigore prima dell aggiornamento. 4.5 Soppresso (omissis) Articolo 5 Metodi di valutazione analitica (omissis) 5.5 Il contenuto delle schede tecniche di valutazione analitica di cui al comma 5.2 può essere aggiornato con provvedimento dell Autorità sulla base dell evoluzione

normativa, tecnologica e del mercato e a seguito di consultazione dei soggetti interessati entro il 28 febbraio di ogni anno. Le versioni aggiornate delle schede tecniche si applicano a tutte le richieste di verifica e certificazione presentate in data successiva al 31 gennaio dell anno successivo. Il mero recepimento di atti normativi non costituisce aggiornamento di schede tecniche. 9