il Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale CAAF, rappresentato da, nato a, il e residente in, via PREMESSO



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Allegato - 2 - CONVENZIONE PER L ATTIVITA DI ASSISTENZA ALLA COMPILAZIONE, RICEZIONE E TRASMISSIONE DELLE DICHIARAZIONI ISEEU AGLI STUDENTI STRANIERI O CHE PRODUCONO REDDITO ALL ESTERO DELL ACCADEMIA DI BELLA ARTI DI BRERA E PER L ATTESTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUVE UNICHE (DSU, ISEE/ISEEU) DEGLI STUDENTI ITALIANI O CHE PRODUCONO REDDITO IN ITALIA DELL ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRERA Tra l Accademia di Belle Arti di Milano, MILANO, C.F. 800 946 901 55 (di seguito Accademia), rappresentata dal Presidente Dott. Salvatore Carrubba, C.F CRRSVT51E19C351G domiciliato per la carica in via Brera 28, - 20121 MILANO e la Dott.ssa Anna Virno, C.F VRNNNA58C69B220M, Direttore Amministrativo dell Accademia, individuata come responsabile della Convenzione, domiciliata per la carica nella medesima sede e il Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale CAAF, rappresentato da, nato a, il e residente in, via PREMESSO - Che ai sensi dell articolo 3, comma 1, del DPR 25 luglio 1997, n. 306, le Università graduano l importo dei contributi universitari secondo criteri di equità in relazione alle condizioni economiche dell iscritto utilizzando metodologie adeguate a garantire un effettiva progressività anche allo scopo di tutelare gli studenti di più disagiata condizione economica, valutata secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 ; - Che ai sensi dell articolo 5 del DPCM 9 aprile 2001 Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, emanato ai sensi dell articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n, 390, le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell Indicatore della situazione economica equivalente di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni; - Che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni ha definito i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate ovvero servizi sociali e assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura e nel costo a determinate situazioni economiche; - Che l INPS ha stipulato in data 5 novembre 2001 una convenzione con i CAAF per affidare a questi ultimi la raccolta e l invio, tramite trasmissione telematica, delle dichiarazioni raccolte all Istituto e la conseguente consegna all utente del calcolo e dell attestazione INPS relativa all indicatore della situazione economica equivalente; - Che la Conferenza dei Rettori delle Università italiane e la Consulta dei CAAF, in data 28 aprile 2005, hanno stipulato un protocollo di intesa con il quale si è convenuto di attuare una collaborazione al fine di assistere, elaborare e trasmettere all INPS e alle Università le certificazioni economiche degli studenti universitari, utili per l erogazione delle prestazioni e la partecipazione al costo delle stesse; - Che in tale sede i CAAF si sono impegnati ad assistere e compilare la dichiarazione ISEEU (ISEE integrato con gli ulteriori parametri previsti per l Università), ad effettuare la trasmissione telematica di tutti i dati analitici dello studente e del suo nucleo familiare all Università; - Che il DPCM 9 aprile 2001 (articolo 5) prevede l utilizzo di criteri specifici e aggiuntivi per l individuazione delle condizioni economiche dello studente (Indicatore ISEEU), in particolare: - integrazione del nucleo dello studente con quello dei genitori qualora non ricorrano le condizioni di cui all articolo 3, lettere a) e b) del comma 3; - integrazione dell ISEE con l indicatore di situazione economica all estero, - ricalcolo dell ISEE e dell ISPE valutando al 50% i redditi e i patrimoni posseduti dai fratelli e dalle sorelle dello studente richiedente. 1

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Articolo 1: Oggetto della Convenzione La presente Convenzione ha per oggetto a) l esecuzione del servizio di calcolo dell ISEEU per gli studenti stranieri e per quelli che producono reddito all estero, per i quali non è possibile presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica, e b) l esecuzione del servizio di calcolo della Dichiarazione Sostitutiva unica (DSU, ISEE/ISEEU) per gli studenti italiani e per quelli che producono reddito in Italia. La determinazione, certificazione e trasmissione della documentazione sopramenzionata degli studenti stranieri e italiani sarà inviata dal CAAF convenzionato all Accademia tramite file PDF. Il servizio è richiesto per l anno accademico 2013/2014. Il servizio è svolto nei confronti degli studenti in tutte e sole le sedi operative indicate all atto della stipula della presente Convenzione, che sono riportate nell'elenco presentato all'atto della domanda con l'allegato 1. La domanda ed i suoi allegati fanno parte integrante della presente Convenzione. Il CAAF come indicato nella domanda ha individuato come unico referente nei confronti dell Accademia per l'invio telematico in formato pdf delle pratiche e per ogni altro rapporto derivante dalla presente Convenzione la seguente sede CAAF: denominazione della sede:... nominativo della persona incaricata:... indirizzo completo:... riferimenti telefonici e fax:... riferimento e-mail:... Il servizio viene più precisamente descritto negli articoli successivi. Articolo 2: Descrizione delle attività oggetto della Convenzione. Le attività oggetto della convenzione sono le seguenti sotto elencate: - assistenza, calcolo e rilascio dell attestazione ISEEU (secondo il modello dell'allegato 3) a favore di tutti gli studenti stranieri o degli studenti italiani con reddito all estero dell Accademia, richiedenti la borsa di studio nell a.a. 2013/14; - assistenza, calcolo e rilascio della Dichiarazione Sostitutiva Unica (ISEE/ISEEU secondo il modello dell'allegato 3) agli studenti italiani o agli studenti stranieri con reddito prodotto in Italia, sulla base della Dichiarazione già compilata; - informazione agli studenti relativamente all ISEE e alla compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica; -rilascio dell Attestazione ISEEU agli studenti eventualmente già in possesso dell Attestazione ISEE standard; - per il cittadino straniero non residente in Italia o che produce i redditi all Estero, purché provvisto di codice fiscale, verrà effettuato il calcolo in analogia all ISEEU, sulla base dei documenti previsti dalla normativa vigente e richiesti dall Università; - trasmissione telematica del file in formato pdf delle attestazioni fiscali all Accademia; - registrazione Contratti di Locazione presso L Agenzia delle Entrate; - pratiche Immigrazioni: Richiesta Test Italiano, Rinnovi/Duplicati/Conversioni, Rilascio Permesso soggiorno/rilascio-aggiornamento Carta di soggiorno; - i seguenti servizi sono estesi anche al personale dipendente dell Accademia: Elaborazione Modelli 730 o Unico ed Elaborazione Modelli ISEE. Articolo 3: Rilascio Attestazioni per gli studenti stranieri o che producono reddito all Estero Per il calcolo dell ISEEU agli studenti stranieri o che producono reddito all Estero, gli incaricati dovranno richiedere i seguenti documenti tradotti e legalizzati dall Ambasciata italiana del Paese di origine: 2

1) Documento dei redditi familiari dell'anno solare 2012 espressi nella loro moneta locale (rispetto alla quale è da considerare il cambio medio in euro dell'anno 2012 della Banca d'italia). Non devono essere accettati documenti reddituali attestanti solo un mese di stipendio, anche se nel Paese di origine dello studente lo stipendio mensile risulta essere sempre della stessa cifra. Il documento deve chiaramente esprimere che il reddito menzionato si riferisce al periodo gennaio dicembre 2012, o dichiarando l intero importo annuo 2012 o dichiarando mese per mese gli stipendi percepiti nel 2012. 2) Deposito bancario rilasciato dalla Banca del Paese di origine o Banca italiana presso la quale i genitori o qualsiasi altro membro della famiglia (anche lo studente) abbia domiciliato il conto con saldo al 31/12/2012 (espresso in moneta locale da convertire in euro secondo il cambio medio dell anno 2012 della Banca d Italia). 3) Stato di famiglia /affido a terzi. 3 a) In caso di sentenza di separazione o divorzio, il documento tradotto con l'indicazione se il genitore presso il quale il figlio è a carico riceve o non riceve l assegno di mantenimento mensile. In caso di assegno percepito, la quota annuale è da computare congiuntamente all ISEEU. Se, pur esistendo una sentenza che obbliga il genitore non affidatario a versare un assegno di mantenimento mensile, questi non dovesse versarlo, lo studente deve presentare una dichiarazione del genitore affidatario che conferma il non percepimento dell assegno. 3 b) Certificato anagrafico da cui si evinca lo stato civile, in caso di genitore nubile o celibe. 3 c) Certificato di decesso, in caso di morte di uno o entrambi i genitori. 3 d) Certificato medico, in caso di malattia o disabilità gravi attestate uguali o maggiori al 66% da una struttura ospedaliera. 4) Documento di proprietà della casa (con l'espressione dei metri quadri di superficie)/affitto valevole almeno per tutto l anno solare 2012 (col canone mensile/annuo pagato espresso nella moneta del Paese di origine)/mutuo/uso gratuito. 5) Passaporto/Carta d'identità valida nell Unione Europea e codice fiscale dello studente. 6) Autocertificazione di ricezione di borse di studio nell anno solare 2012 (sia per lo studente che per i componenti del nucleo familiare) Articolo 4: Rilascio attestazione per gli studenti italiani o che producono reddito in Italia Per il calcolo dell ISEEU agli studenti italiani o che producono reddito in Italia, gli incaricati dovranno richiedere i seguenti documenti: 1) La Dichiarazione dei Redditi 2013 o altre attestazioni utili al rilascio dell attestazione ISEE/ISEEU o alla compilazione della DSU. 2) Depositi bancari dei genitori e di tutti i membri della famiglia (anche dello studente) con saldo al 31/12/2012. 3) Stato di famiglia/ Affido a terzi. 3 a) In caso di sentenza di separazione o divorzio, il documento con l'indicazione se il genitore presso il quale il figlio è a carico riceve o non riceve l assegno di mantenimento mensile. In caso di assegno percepito, la quota annuale è da computare congiuntamente alla Dichiarazione dei Redditi. Se, pur esistendo una sentenza che obbliga il genitore non affidatario a versare un assegno di mantenimento mensile, questi non dovesse versarlo, lo studente deve presentare una dichiarazione del genitore affidatario che conferma il non percepimento dell assegno. 3 b) Certificato anagrafico da cui si evinca lo stato civile, in caso di genitore nubile o celibe. 3 c) Certificato di decesso, in caso di morte di uno o entrambi i genitori. 3 d) Certificato medico, in caso di malattia o disabilità gravi attestate uguali o maggiori al 66% da una commissione medica dell A.S.L di appartenenza. 4) Documento di proprietà della casa (con l'espressione dei metri quadri di superficie)/affitto (col canone annuo pagato)/mutuo/uso gratuito. 3

5) Fotocopie di un documento d identità valido di tutti i componenti della famiglia e rispettivi codici fiscali. 4) Nel caso di studente indipendente: presentazione valida solo se muniti di certificato di residenza diverso da quello del nucleo familiare di origine (genitori), convalidato da almeno due anni dal giorno della presentazione della relativa documentazione al CAAF per la partecipazione al concorso per borse di studio e redditi autonomi secondo l importo minimo espresso nel bando di concorso con elaborazione/presentazione dell ISEE/ ISEEU 2012 (attestante i redditi 2011) e dell ISEE/ ISEEU 2013 (attestante i redditi 2012). Quindi, devono essere presenti entrambi i requisiti (residenza e reddito minimo consultabile dal bando di concorso a.a. 2013/14) e devono essere posseduti da almeno 2 anni dalla data del Concorso di Borsa di Studio (es: per l a.a. 2013-14 è richiesto l ISEE 2012 e l ISEE 2013). Nel caso di studente straniero indipendente, devono essere soddisfatti i requisiti di cui sopra (residenza e reddito) e lo studente in questione dovrà ottenere, al pari dello studente italiano, anche la Dichiarazione Sostitutiva Unica oltre al rilascio dell ISEE/ISEEU. 5) Gli studenti stranieri la cui famiglia ha prodotto reddito in Italia nell anno 2012 devono attestare che il proprio nucleo familiare non ha percepito alcun reddito nello stesso anno nel proprio Paese di origine oppure deve presentare l ulteriore documento di reddito da computare insieme ai redditi percepiti in Italia; altresì questi studenti devono attestare di non avere alcun bene immobiliare (case, terreni) o beni mobiliari (titoli, conti correnti) nel loro Paese di origine o documento che ne attesti il possesso. Il CAAF si impegna a garantire la gratuità delle prestazioni rese nei confronti degli studenti che ne faranno richiesta. Il CAAF garantisce ogni necessaria verifica sulla base dei propri archivi telematici e cartacei da parte dell Accademia per l espletamento del servizio oggetto della presente convenzione. Sono a carico del CAAF tutti gli oneri e gli obblighi qui di seguito elencati: - disponibilità di risorse umane adeguate, per numero e qualità, al lavoro stesso; - disponibilità di un responsabile in grado di seguire la buona esecuzione del servizio e di tenere i necessari contatti fino al termine del lavoro, anche al fine della trasmissione telematica dei dati; - disponibilità delle attrezzature informatiche necessarie e adeguata capacità di gestione delle stesse, compresa la trasmissione dei dati; - custodia e segretezza dei dati ai sensi della normativa sulla privacy; - ogni altro onere relativo all esecuzione e alla responsabilità del servizio. Il CAAF garantisce un adeguata apertura di sedi e un adeguata disponibilità di operatori al fine di consentire agli studenti di poter effettuare le Dichiarazioni Sostitutive Uniche o attestazioni ISEE/ISEEU. Articolo 5: Periodo di consegna delle attestazioni Gli studenti potranno richiedere la Dichiarazione Sostitutiva Unica e l attestazione ISEE/ISEEU per la domanda di borsa di studio dell'anno accademico 2013/14 dal 24 giugno 2013 al 9 settembre 2013 e il CAAF si impegna a consegnare allo studente richiedente la relativa documentazione entro il giorno 10 settembre 2013. Nel caso in cui l attestazione risultasse errata o lo studente avesse necessità di ricontrollare i dati comunicati per la compilazione delle attestazioni, sarà possibile utilizzare il CAAF fino al 31 dicembre 2013. Articolo 6: Trasmissione dei dati all Accademia Il CAAF provvede a trasmettere all Accademia tutti i dati analitici dello studente e del nucleo familiare secondo il tracciato standard definito a livello nazionale ed allegato alla presente convenzione nell'allegato 3 Modello ISEE ISEEU in formato Pdf tramite posta elettronica all indirizzo dirittoallostudio@accademiadibrera.milano.it. Il primo invio dei dati potrà essere effettuato sin dalla data di inizio validità della presente convenzione, al quale saranno fatti seguire i successivi invii delle attestazioni ogni 14 giorni. I dati relativi alle dichiarazioni sostitutive e 4

all ISEE/ISEEU calcolate agli studenti entro il 31 Dicembre 2013 dovranno pervenire all Ufficio del Diritto allo Studio entro il 10 Gennaio 2013. L Accademia, a seguito di ogni invio, fornirà al CAAF un file di CONFERMA per la ricezione delle attestazioni, che riporti l elenco delle dichiarazioni acquisite, la segnalazione e la descrizione di eventuali errori. Le eventuali variazioni o ricalcolo delle attestazioni ISEEU già inviate saranno acquisite dall Accademia nello stesso formato in pdf. Articolo 7: Corrispettivo Per le attività di cui alla presente convenzione verrà corrisposto al CAAF l importo di 8,00 più IVA per ogni attestazione ISEEU rilasciate agli studenti stranieri o che producono reddito all Estero e ricevuta in pdf per via telematica dall Accademia. Nel caso di studenti italiani, l assistenza alla compilazione delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche e il rilascio dell attestazione ISEE/ISEEU, i cui contributi sono già assolti dall INPS al centro CAAF, sarà gratuita per l Accademia. È fatto obbligo al CAAF di non chiedere né compensi né rimborsi al singolo studente italiano e straniero. L importo relativo al servizio offerto sarà erogato una volta accertato che l esecuzione delle prestazioni fornite siano esenti da vizi od altre inadempienze, ai sensi delle norme civilistiche e nel rispetto delle disposizioni relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all art.3 della L.136/2010 così come modificato dal D.L. 187/2010 e nel rispetto degli oneri previdenziali e assicurativi come richiesto dal D.P.R. 207/2010, ex art.334, comma 1, lettera l), comprovati dall acquisizione D.U.R.C. Il CAAF convenzionato emetterà fattura indirizzata a: ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRERA all attenzione dell Ufficio Economato via Fiori Oscuri n.7-20121 Milano e in copia a: Ufficio Diritto allo Studio, c/o Accademia di Belle Arti di Brera, via Fiori Oscuri, 7 20121 Milano, con allegato alla stessa un D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) rilasciato al massimo nei 30 gg antecedenti alla stessa; sulla busta verrà scritta la dicitura FATTURA. Il pagamento avverrà a 30 gg. dal ricevimento della fattura e del D.U.R.C. da parte dell Accademia. Art. 8: Revisione prezzi I prezzi concordati e riportati nella seguente convenzione s intendono fissi e invariabili per il primo anno, dopo di che saranno valutati gli aumenti all inizio di ogni anno solare rapportati agli indici ISTAT nel corso di successive accordi di convenzioni. Articolo 9: Copertura assicurativa Il CAAF garantisce, tramite polizza assicurativa, eventuali danni cagionati agli utenti che si avvalgono dei servizi di cui alla presente convenzione. Articolo 10: Obblighi L Accademia si impegna a dare adeguata pubblicità del presente accordo agli studenti interessati, dando notizia del servizio erogato dal CAAF e dell ubicazione delle sedi da questo messe a disposizione sul territorio regionale e nazionale. Articolo 11: Trattamento dei dati personali Le parti per quanto di rispettiva competenza si uniformano alla disposizioni del decreto legislativo 30/06/2003, n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali, in particolar modo riguardo agli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati e di responsabilità nei confronti degli interessati. 5

Articolo 12: Durata della convenzione La presente convenzione ha validità sperimentale per l anno accademico 2013-14. Articolo 13: Recesso. L Accademia potrà recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione, previo preavviso da comunicarsi almeno 45 giorni prima. Resta inteso che sarà liquidato a favore del CAAF quanto prestato fino al momento del recesso. Articolo 14: Controversie. Le Parti convengono che per qualsiasi controversia originata dalla presente convenzione sarà esclusivamente competente il foro di Milano. Articolo 15: Elezione domicilio delle Parti. Le Parti eleggono domicilio ai fini di legge, nonché per le comunicazioni ai sensi della presente Convenzione: a) Accademia di Belle Arti di Brera, Uff. Diritto allo Studio, Via Fiori Oscuri, 7 20121 Milano. tel. 02/86955228 fax 02/86955229. b) Milano, Accademia di Belle Arti di Brera Il Presidente, Dott. Salvatore Carrubba CAAF Il Legale rappresentante, -Allegato 1- Elenco delle sedi che erogheranno il servizio -Allegato 2- Modello per le stampa delle attestazioni ISEEU -Allegato 3- Modello di Convenzione -Allegato 4- Schema della domanda di partecipazione 6