PROVINCIA SUD SARDEGNA Legge Regionale , n. 2 recante Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna

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PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA. REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI PER MOTIVI DI STUDIO.

Sommario ART.1 NOZIONE... 1 ART. 2 CORSI DI STUDIO... 1 ART. 3 DESTINATARI ED AMBITO DI APPLICAZIONE... 1 ART. 4 - AMMISSIONE ALLA FRUIZIONE DEL BENEFICIO... 2 ART. 5 TERMINE, TEMPI E MODALITÀ D INOLTRO DELLE DOMANDE... 2 ART. 6 - GRADUATORIA DEGLI AVENTI DIRITTO... 3 ART. 7 - PERMESSI DI STUDIO EX ART.19 CCNL 6/7/1995... 4 ART. 8 CONCESSIONE ED UTILIZZO DEI PERMESSI... 4 Art. 9 STUDENTI FUORI CORSO... 4 Art.10 - DIRITTO ALLO STUDIO PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO... 5 Art. 11 - DIPENDENTI ESCLUSI DALLA FRUIZIONE DEI PERMESSI... 5 ART. 12 RINUNCIA ALL UTILIZZO DEI PERMESSI... 5 Art. 13 CONGEDI PER LA FORMAZIONE... 5 ART. 14 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE... 6 ART. 15 - ENTRATA IN VIGORE... 6

ART.1 NOZIONE 1. Il presente Regolamento mira a predisporre criteri di selezione per la concessione delle 150 ore per motivi di studio ai sensi dell art. 15 del CCNL sottoscritto il 14.09.2000. 2. In ottemperanza ai criteri predisposti dalle norme richiamate nel comma precedente, con il presente regolamento si intende favorire in via prioritaria il miglioramento professionale del personale in servizio sprovvisto del titolo di studio, e del personale, seppur in possesso del titolo di studio, interessato ad accrescere il proprio profilo formativo professionale. 3. L'Amministrazione provinciale recependo gli sviluppi giurisprudenziali più recenti, riconosce l esercizio del diritto allo studio, ovvero la possibilità di fruire di permessi individuali per complessive 150 ore per anno, oltre che al personale dipendente a tempo indeterminato. ART. 2 CORSI DI STUDIO 1. I permessi di cui all Art. 1 sono concessi per la partecipazione (da intendersi come frequenza) a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami. 2. Devono intendersi paritarie al corso tutte le attività didattiche strettamente connesse o propedeutiche allo stesso, quali seminari, lezioni di specializzazione o approfondimento, stage obbligatori finalizzati al conseguimento del titolo. In quest ultimo caso la partecipazione, se effettuata presso Enti Pubblici od Aziende Private, pur se a carattere gratuito, deve essere formalmente autorizzata dall Amministrazione che valuterà esclusivamente la compatibilità del tirocinio con l attività lavorativa prestata. 3. La frequenza dello stage dovrà essere adeguatamente giustificata attraverso attestati di partecipazione rilasciati dalla Ditta che ha accolto lo stage. ART. 3 DESTINATARI ED AMBITO DI APPLICAZIONE 1. Possono usufruire dei permessi di cui all Art. 1, i dipendenti a tempo indeterminato, a tempo pieno e/o parziale, nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato all inizio di ciascun anno, con arrotondamento all unità superiore. La concessione dei permessi è effettuata nella misura massima di 150 (centocinquanta) ore individuali per anno solare. 2. Il personale ammesso al beneficio ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.

3. La struttura presso la quale presta servizio il personale di cui al precedente comma potrà essere oggetto delle modifiche organizzative necessarie a sopperire al temporaneo minore apporto operativo e funzionale dei dipendenti ammessi al beneficio. 4. Nel caso di concessione del beneficio a più dipendenti addetti alla medesima struttura la fruizione dei permessi potrà avvenire contestualmente da parte di tutti solo a condizione che la stessa non comporti un irregolare funzionamento del servizio. In tali ipotesi il Responsabile della struttura è tenuto a concedere i permessi con criteri di rotazione che garantiscano imparzialità nei confronti degli ammessi a beneficio e la corretta funzionalità del servizio. ART. 4 - AMMISSIONE ALLA FRUIZIONE DEL BENEFICIO 1. Qualora il numero delle istanze superi il limite massimo del 3%, per la concessione dei permessi, verrà formulata una graduatoria ai sensi dell Art. 6, rispettando il seguente ordine di priorità: a. Dipendenti che frequentino l ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o postuniversitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti; b. Dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l ultimo e successivamente quelli che, nell ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui alla lettera a); c. Dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b). 2. Nell ambito di ciascuna fattispecie di cui al comma 1, la precedenza è accordata ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola inferiore, della scuola media superiore, universitari o postuniversitari. 3. Qualora a seguito dell applicazione dei criteri indicati nei commi 1 e 2 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l ordine decrescente di età. 4. Qualora vi siano ancora disponibilità nell ambito del 3% sono ammessi al beneficio: a. i dipendenti iscritti a corsi di studi post-universitari; b. i dipendenti che studiano per il conseguimento della seconda laurea. 5. Si specifica che la frequenza di un corso di Laurea di 2 livello non è intesa come un nuovo corso di laurea, ma come completamento di un unico corso di studi avviato con la laurea di 1 livello. ART. 5 TERMINE, TEMPI E MODALITÀ D INOLTRO DELLE DOMANDE 1. La domanda per la concessione dei permessi deve essere presentata improrogabilmente entro il 30 settembre di ogni anno a valere dall 01.01 e fino al 31.12 dell anno successivo.

2. Le eventuali domande presentate successivamente potranno essere prese in considerazione solo se non è stata raggiunta la percentuale del 3%. 3. Tali domande dovranno essere corredate dal visto per presa visione del dirigente dell Area di appartenenza. 4. Gli iscritti al primo anno di corso alla domanda dovranno allegare il certificato di iscrizione e il piano degli esami previsti per il primo anno. Nel caso in cui si frequentino corsi di scuola superiore di secondo grado oltre al certificato di iscrizione gli iscritti dovranno presentare il relativo calendario delle lezioni. 5. Gli iscritti ad anni di corso successivi al primo dovranno allegare oltre al certificato di frequenza e al certificato degli esami sostenuti il piano degli esami dell anno a cui sono iscritti. E consentita la presentazione del certificato degli esami sostenuti entro la sessione riferita all anno del corso frequentato, anche se la data dell esame è collocata nell anno successivo a quello di utilizzo dei permessi. 6. A prescindere dall anno di iscrizione il personale beneficiario dei permessi studio, sia che risulti iscritto a corsi con obbligo di frequenza o a corsi per i quali non è richiesto l obbligo di frequenza, a cadenza mensile, dovrà inviare al Servizio gestione giuridica risorse umane apposita certificazione della propria presenza in aula. 7. Nel caso di scuola secondaria il permesso è legato alla frequenza dell anno di corso dimostrato da apposito certificato rilasciato dalla scuola. 8. Nel caso le certificazioni sopra specificate risultino irregolari o non vengano presentate affatto, i permessi eventualmente fruiti verranno considerati come ferie e, in mancanza di queste ultime, come aspettativa senza assegni per motivi personali, con conseguente recupero delle competenze corrisposte. ART. 6 - GRADUATORIA DEGLI AVENTI DIRITTO 1. Sulla base delle domande presentate verrà formulata una graduatoria, da aggiornare annualmente. 2. Tale graduatoria non sarà necessaria se i dipendenti richiedenti non superano il limite del 3%, stabilito dalle vigenti norme, mentre, nel caso contrario, sarà basata su criteri stabiliti dall Art. 4 del presente regolamento e, nel caso questi non siano sufficienti, si darà la precedenza a chi non ha mai usufruito del permessi per motivi di studio. 3. La documentazione inviata dai richiedenti verrà vagliata dal Servizio gestione giuridica risorse umane, in base alle disposizioni fissate dal contratto vigente e in base ai criteri di preferenza stabiliti nel presente regolamento. Successivamente verrà stilata una graduatoria provvisoria entro 20 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande per permessi di studio. Tale graduatoria provvisoria verrà comunicata ai dipendenti interessati, i quali avranno 10 giorni di tempo per presentare osservazioni o memorie documentate al fine di comprovare una loro eventuale diversa posizione in graduatoria. Scaduto il termine per la presentazione di eventuali memorie o osservazioni, il Dirigente dell Area Amministrativa e Risorse Umane approverà la graduatoria definitiva degli ammessi alla fruizione del diritto allo studio con

apposito provvedimento che sarà trasmesso agli interessati. ART. 7 - PERMESSI DI STUDIO EX ART.19 CCNL 6/7/1995 1. Il dipendente che sia stato ammesso ai benefici dei permessi di studio potrà cumulare al monte ore stabilito da tale normativa (150 ore), il permesso retribuito di massimo 8 giornate all anno, se debitamente documentate, per sostenere gli esami. ART. 8 CONCESSIONE ED UTILIZZO DEI PERMESSI 1. In considerazione del fatto che il beneficio è concesso per anno solare e che, di contro, i corsi didattici si tengono, normalmente, a cavallo di due anni, è ammessa la concessione di permessi retribuiti da fruire nell anno solare in corso per i dipendenti che si iscrivono al 1 anno. 2. Tale beneficio è concesso a condizione che detta istanza trovi capienza nel contingente numerico di cui all Art. 4, comma 1 e che sia stata comunque esaurita la graduatoria stilata per l anno di riferimento. L istanza sarà presa in esame secondo l ordine di presentazione ed il numero delle ore sarà proporzionato al rimanente periodo di fruizione. 3. Le ore di permesso in misura di 150/anno vengono concesse per ogni anno solare previsto dal corso di studi frequentato. 4. La durata del permesso deve essere tale da assicurare il corretto espletamento del servizio, per cui, sia nel caso in cui il permesso assorba l intera giornata, sia nel caso in cui ne assorba solo una parte, deve essere debitamente programmata con il proprio responsabile. 5. Sempre a garanzia del corretto espletamento del servizio si stabilisce di predisporre col proprio responsabile un calendario dei permessi relativi al diritto allo studio con cadenza mensile. 6. Le richieste di permessi fatte prescindendo dalla programmazione prevista dal comma 4, potranno non essere concesse nel caso di indifferibili esigenze di servizio. 7. Nella durata complessiva dei permessi (150 ore) è compreso anche il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi. 8. Le ore di permesso di studio disponibili, ma non utilizzate nell anno di competenza, non sono cumulabili a quelle concedibili per l anno successivo e quindi si perdono. Art. 9 STUDENTI FUORI CORSO 1. I dipendenti che risultano studenti universitari fuori corso, possono beneficiare dei permessi per il diritto allo studio purchè siano rispettate le prioriotà indicate all Art. 4, così come previste dall art. 15 del CCNL 14/09/2000.

Art.10 - DIRITTO ALLO STUDIO PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 1. Il personale a tempo determinato per sostenere gli esami relativi ai corsi di studio indicati all'art. 2 del presente Regolamento, usufruisce, per il solo giorno della prova, dei permessi per esami previsti dall art. 10 della L. 300/70. Art. 11 - DIPENDENTI ESCLUSI DALLA FRUIZIONE DEI PERMESSI 1. Sono esclusi dalla fruizione dei permessi di studio le seguenti categorie di dipendenti che frequentano corsi serali, se la frequenza non interessa l orario di lavoro. L amministrazione si impegna a favorire un articolazione oraria tale da agevolare la frequenza. ART. 12 RINUNCIA ALL UTILIZZO DEI PERMESSI 1. Il dipendente, al quale è stata concessa la possibilità di usufruire di permessi retribuiti per studio, potrà, nel corso dell anno, rinunciare in tutto o in parte all utilizzo dei permessi medesimi. In tal caso sarà necessario far pervenire al Servizio gestione giuridica risorse umane apposita comunicazione di rinuncia. 2. Il Servizio gestione giuridica risorse umane, nell ipotesi di rinuncia totale, concederà, i permessi per studio, con effetto retroattivo, al dipendente che segue in graduatoria, sempre nel rispetto del 3% delle unità in servizio. 3. Nel caso in cui un dipendente rinunci solo ad una parte delle ore concessegli, il Servizio gestione giuridica risorse umane provvederà ad attribure le ore non utilizzate al dipendente che segue in graduatoria. In tal caso, però, per il dipendente subentrante la concessione del permesso decorrerà da momento in cui il dipendente rinunciatario ha cessato di utilizzare i suddetti permessi per non superare il limite massimo del 3%. A tal fine farà fede la data della comunicazione della rinuncia. Art. 13 CONGEDI PER LA FORMAZIONE 1. I congedi per la formazione dei dipendenti, di cui all'art. 16 del CCNL del 14.09.2000, disciplinati dall'art.5 della legge n.53/2000, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio. Ai lavoratori, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso lo stesso ente, possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione nella misura percentuale annua complessiva del 10% del personale delle diverse categorie in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, al 31 dicembre di ciascun anno. 2. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare al Servizio gestione giuridica risorse umane, una specifica domanda, contenente l'indicazione dell'attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno sessanta giorni prima dell'inizio delle attività formative. Le domande vengono accolte in ordine progressivo di presentazione, nei limiti di cui al

comma 2 e secondo la disciplina dei commi 5 e 6. 3. L'ente può non concedere i congedi formativi di cui al comma 1 quando ricorrono le seguenti condizioni: a. il periodo previsto di assenza superi la durata di 11 mesi consecutivi; b. non sia oggettivamente possibile assicurare la regolarità e la funzionalità dei servizi. 4. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l'interesse formativo del dipendente, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 2, l'ente può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi. ART. 14 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 1. I permessi di studio già concessi alla data di entrata in vigore della presente disposizione mantengono la loro validità, purché siano stati utilizzati secondo le modalità specificate nei provvedimenti di concessione. 2. Per tutti i casi non specificatamente disciplinati dalla presente disposizione si fa rinvio alle disposizioni vigenti in materia. ART. 15 - ENTRATA IN VIGORE 1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all albo pretorio on-line della deliberazione di approvazione e dei relativi allegati.