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Milano, 24 novembre 2015 CIRCOLARE N. 30/2015 RIFORMA DELLA RISCOSSIONE Con il D.Lgs. 24.9.2015 n. 159, pubblicato sul S.O. n. 55 alla Gazzetta Ufficiale 7.10.2015 n. 233, è stato riformato il sistema di riscossione delle imposte. I tratti salienti della riforma consistono nella revisione delle dilazioni che caratterizzano i debiti tributari derivanti da somme iscritte a ruolo, da accertamenti esecutivi oppure da istituti deflativi del contenzioso. Di seguito si analizzano alcune novità introdotte dalla riforma. 1. SOSPENSIONE LEGALE DELLA RISCOSSIONE La Legge n. 228/2012 ha introdotto una procedura che, entro determinati limiti, consente al contribuente di beneficiare dell immediato blocco delle attività esecutive e cautelari presentando all Agente della Riscossione una semplice autodichiarazione, ove si documenta che il credito è stato interessato da sgravi e/o sospensioni nonché annullamenti (sia giudiziali che amministrativi), da decadenza e/o prescrizione oppure che non è esigibile per altra causa. Il vaglio sulla fondatezza di ciò spetta all ente impositore e, se non risponde entro 220 giorni dalla data in cui è stata presentata la dichiarazione, il credito è annullato. Nel D. Lgs. n. 159/2015 sono contenute alcune norme che modificano tale procedura, operanti per le autodichiarazioni presentate successivamente al 22.10.2015. Il suddetto decreto elimina, tra i motivi causanti il blocco della riscossione, quello relativo a qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso. Era inoltre previsto che l autodichiarazione del contribuente dovesse essere inviata entro 90 giorni dal primo atto di riscossione utile o da un successivo atto della procedura esecutiva e/o cautelare. Tale termine viene ora ridotto a 60 giorni. Inoltre, sino a quando l ente impositore non comunica al debitore l esito circa la valutazione della documentazione, rimane sospeso il termine dell art. 53 co. 1 del DPR 602/73 (secondo cui il pignoramento perde efficacia se, entro 200 giorni dalla sua adozione, non è stato effettuato il primo incanto). Rimane in ogni caso fermo che se non vi è risposta entro 220 giorni dalla data in cui il debitore ha trasmesso la dichiarazione all Agente della Riscossione, il ruolo/debito è annullato. Vengono poi introdotte limitazioni a tale annullamento automatico, prevedendo che non operi per dichiarazioni fondate su motivi diversi da quelli previsti e, soprattutto, nei Piazza San Sepolcro n.1 20123 Milano Telefono: +39 02.45391290 Telefax: +39 02.45391295 Email: info@lexalia.it Web: www.lexalia.it

casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito. Viene infine stabilito che non è ammissibile la reiterazione della domanda e che questa, in ogni caso, non causa alcuna sospensione delle attività finalizzate alla riscossione. 2. DILAZIONE DEGLI AVVISI BONARI Gli importi derivanti da definizione degli avvisi bonari possono essere dilazionati. Nel sistema pregresso, la dilazione era possibile sino ad un massimo di 6 rate trimestrali di pari importo, elevate a 20 se gli importi superavano i 5.000,00 euro, mentre ora il numero massimo di rate, per le somme sino al valore delineato, è di 8 trimestrali (ferma restando la dilazione sino ad un massimo di 20 rate trimestrali, se le somme superano i 5.000,00 euro). Viene confermato che le disposizioni sulla dilazione operano anche per le somme liquidate dall Agenzia delle Entrate in merito ai redditi soggetti a tassazione separata, e che la prima rata o le intere somme devono essere versate entro 30 giorni dalla comunicazione bonaria. 2.1 Inadempienze nei versamenti Le conseguenze relative all omesso oppure tardivo versamento degli importi sono ora contenute nel nuovo art. 15-ter del DPR 602/73. Viene previsto che il mancato pagamento della prima rata entro 30 giorni dall avviso bonario o di una rata successiva alla prima entro il termine per il versamento di quella successiva (quindi entro il trimestre) causa la decadenza dal beneficio della rateazione e l iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena. Il legislatore prevede però che la decadenza non si verifica per inadempimenti dovuti a: insufficiente versamento di una rata o delle intere somme, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000,00 euro; tardivo versamento della prima rata o delle intere somme, non superiore a 7 giorni. Tuttavia, nelle inadempienze descritte, si procede all iscrizione a ruolo della somma non pagata, nonché della sanzione del 30% commisurata all importo non versato o pagato in ritardo, e dei relativi interessi. Lo stesso dicasi per il tardivo pagamento di una rata successiva alla prima, ove la tardività sia contenuta entro il termine per il versamento della rata successiva. Il contribuente può, comunque, fruire del ravvedimento operoso. 2.2 Decorrenza Le disposizioni sulla nuova dilazione degli avvisi bonari operano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d imposta in corso: al 31.12.2014, per le somme dovute a seguito di liquidazione automatica; al 31.12.2013, per le somme dovute a seguito di controllo formale; 2

al 31.12.2012, per le somme dovute a seguito di liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata. Tuttavia, in quest ultimo caso, in relazione alle somme dovute sui redditi soggetti a tassazione separata, diversi dalle indennità di fine rapporto e dalle prestazioni pensionistiche complementari, le novità operano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d imposta in corso al 31.12.2013. 3. DILAZIONE DI SOMME DERIVANTI DA ACCERTAMENTO CON ADESIONE E ACQUIESCENZA Viene esteso il numero massimo di rate concernenti le somme dovute a seguito di accertamento con adesione; prima, la dilazione era possibile sino ad un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo, elevate a 12 se gli importi superavano i 50.000,00 euro, mentre ora il numero massimo, in caso di importo superiore a 50.000,00 euro, viene elevato a 16 rate trimestrali. Viene confermato che sull importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Inoltre, è stabilito che le rate successive alla prima vanno pagate entro l ultimo giorno di ciascun trimestre. Le considerazioni effettuate valgono anche per gli importi dovuti a seguito di acquiescenza. 3.1 Inadempienze nei versamenti Gli inadempimenti nei versamenti sono disciplinati nel nuovo art. 15-ter del DPR 602/73. Si rimanda quindi a quanto esposto al precedente paragrafo 2.1. 3.2 Decorrenza Le novità relative alla dilazione si applicano agli atti di adesione perfezionatisi e agli accertamenti definiti successivamente al 22.10.2015. 4. ACCERTAMENTI ESECUTIVI Le somme richieste mediante accertamento ai fini IRPEF/IRES, IVA e IRAP vanno pagate entro il termine per il ricorso. Ove ciò non avvenga, il credito viene affidato ad Equitalia decorsi ulteriori 30 giorni, che può procedere con le ordinarie misure cautelari (fermi e ipoteche), naturalmente in costanza dei requisiti di legge. Salvo il caso del fondato pericolo per la riscossione, però, l esecuzione forzata, quindi il pignoramento, è sospesa per 180 giorni dall affidamento del credito ad Equitalia. Viene precisato che la menzionata sospensione di 180 giorni non opera in caso di accertamenti definitivi (quindi non impugnati) anche a seguito di giudicato, nonché in ipotesi di somme derivanti da decadenza dalla rateazione. L art. 29 del DL 78/2010 stabiliva che l esecuzione andava iniziata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l accertamento fosse divenuto definitivo. Detta previsione viene eliminata, per cui l adozione del pignoramento soggiace agli ordinari termini di prescrizione, in linea generale di 10 anni per le imposte e di 5 anni per le sanzioni. 3

5. ACQUIESCENZA PROCESSUALE Viene introdotta, nell art. 2-quater del DL 564/94, la possibilità di prestare acquiescenza in caso di annullamento/revoca parziali dell atto, anche a contenzioso instaurato. 6. NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO La notifica tramite PEC diviene obbligatoria per le imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché per i professionisti iscritti in albi o elenchi. La notifica avverrà all indirizzo risultante dall indice nazionale degli indirizzi PEC. Qualora l indirizzo non risulti valido, la notifica avviene mediante deposito dell atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione dell avviso sul relativo sito internet, dando notizia di ciò all interessato tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Allo stesso modo si procede quando la casella PEC del destinatario risulta satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, da eseguirsi decorsi 15 giorni dopo il primo invio. Per le persone fisiche intestatarie di casella PEC che ne facciano comunque richiesta, la notifica è eseguita esclusivamente presso la casella medesima. Le disposizioni in oggetto si applicano dalle notifiche effettuate a decorrere dall 1.6.2016. 7. AGGI DI RISCOSSIONE La precedente disciplina dell aggio di riscossione prevedeva che: se il contribuente versa gli importi entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, l aggio è a carico suo nella misura del 3,65% delle somme iscritte a ruolo; se il termine viene oltrepassato, l aggio è interamente a carico del contribuente, nella misura dell 8% delle somme iscritte a ruolo; nel caso degli accertamenti esecutivi, l aggio è interamente a carico del contribuente se questi non versa le somme intimate entro il termine per il ricorso. Il sistema viene riformato, sancendo che il contribuente dovrà pagare: se versa gli importi entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, una somma pari al 3% delle somme iscritte a ruolo; se il termine viene oltrepassato, una somma pari al 6% delle somme iscritte a ruolo, a cui si aggiungono gli interessi di mora. Nel caso degli accertamenti esecutivi, l aggio continua ad essere interamente a carico del debitore se questi non versa le somme intimate entro il termine per il ricorso. Per i carichi affidati agli Agenti della Riscossione sino al 31.12.2015, rimane in vigore la precedente misura dell aggio, quindi, a seconda delle ipotesi, del 3,65% o dell 8%. 8. INTERESSI FISCALI Viene rivista la disciplina sul tasso degli interessi fiscali, contenuta attualmente nel DM 21.5.2009. Il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e il rimborso di ogni tributo, è determinato possibilmente in misura unica, compresa nell intervallo tra lo 0,5% e il 4,5%, 4

individuata con decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall entrata in vigore del D. Lgs. 159/2015. La misura del tasso di interesse può essere rideterminata annualmente, sempre con decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze. Fino a quando non sarà emanato il nuovo decreto, con la relativa decorrenza, continua a trovare applicazione il suddetto DM 21.5.2009. Relativamente, invece, agli interessi di mora, la determinazione del tasso continua ad avvenire mediante provvedimento dell Agenzia delle Entrate. 5