Legge anti sprechi legge 166/2016 sulle donazioni alimentari

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CROCE ROSSA ITALIANA WASH Team - Igiene in emergenza Comitato CRI di Codogno Corso di formazione per operatori dell emergenza Pulizia, igiene e disinfezione in emergenza Legge antispreco Legge anti sprechi legge 166/2016 sulle donazioni alimentari La norma non è dedicata solo agli alimentari ma anche a farmaci e abbigliamento e si propone di sensibilizzare i consumatori in generale sul tema dello spreco di prodotti. Nella legge è descritto il meccanismo della «cessione a titolo gratuito» delle eccedenze alimentari in favore di enti pubblici e privati che perseguono, senza scopo di lucro, finalità civiche e solidaristiche. Questi sono a loro volta obbligati a destinare gratuitamente le eccedenze ricevute, in via prioritaria, a soggetti indigenti o, in caso di inidoneità all'uso umano, all'alimentazione degli animali o al compostaggio. In dettaglio, cosa può essere donato? 1) prodotti alimentari, agricoli e agroalimentari che rimangono invenduti o che vengono scartati dalla catena agroalimentare per ragioni commerciali o estetiche ovvero per prossimità della data di scadenza; 2) prodotti alimentari che abbiano superato il termine minimo di conservazione, purché siano garantite l'integrità dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione.

Per la singola donazione di valore superiore ai 15mila euro (o quando si tratti di beni alimentari facilmente deperibili) non è richiesta la forma scritta per la validità ma va inviata una comunicazione telematica agli uffici dell'amministrazione finanziaria, con l'indicazione di data, ora e luogo di inizio del trasporto, della destinazione finale dei beni nonché del valore complessivo di questi ultimi, entro la fine del mese cui si riferiscono le cessioni gratuite. - Alle imprese che ricevono le donazioni i Comuni potranno applicare una speciale riduzione della tassa rifiuti. - La raccolta dei prodotti agricoli ceduti gratuitamente dall'imprenditore agricolo può essere effettuata a cura e sotto la responsabilità dell'associazione di volontariato o Onlus ricevente. FINALITA Art. 1 La legge antispreco persegue la finalità di ridurre gli sprechi per ciascuna fase di: Produzione Trasformazione Somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici e altri prodotti, attraverso la realizzazione dei seguenti obbiettivi prioritari:

Favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari ai fini sociali, destinandoli in via prioritaria all'utilizzo umano. Favorire il recupero e la donazione di prodotti farmaceutici e di altri prodotti ai fini di solidarietà sociale. Contribuire alla limitazione degli impatti negativi sull'ambiente e sulle risorse naturali mediante azioni rivolte a ridurre la produzione di rifiuti e a promuovere il riuso e il riciclo al fine di estendere il ciclo di vita dei prodotti Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 -Supplemento Ordinario n. 96 Contribuire al raggiungimento degli obbiettivi generali stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, adottato ai sensi dell'art. 180 c. 1-bis, del D.lgs 03/04/2006 n 152 e dal Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare nazionale di prevenzione dello spreco alimentare previsto dal medesimo programma nonché alla riduzione della quantità dei rifiuti biodegradabili avviati allo smaltimento in discarica.

Contribuire ad attività di ricerca, formazione e sensibilizzazione dei consumatori e delle Istituzioni sulle materie oggetto della presente Legge, con particolare riferimento alle GIOVANI GENERAZIONI DEFINIZIONI Art. 2 OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE Soggetti pubblici o privati, operanti con o senza fini di lucro, che svolgono attività connesse ad una delle fasi di produzione, confezionamento, trasformazione, distribuzione e somministrazione di alimenti Gli Enti pubblici nonchè gli Enti Privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i propri statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche nediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità Sociale nonchè attraverso forme di mutualità, compresi i soggetti di cui all'art 10 del d.lgs 04/12/1997 n 460 (ONLUS). SOGGETTI DONATORI

ECCEDENZE ALIMENTARI I prodotti alimentari, agricoli e agroalimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti d'igiene e Sicurezza del prodotto, sono a titolo esemplificativo e non esaustivo Invenduti o non somministrati per carenza di domanda. ECCEDENZE ALIMENTARI Prodotti ritirati dalla vendita in quanto non conformi ai requisiti aziendali di vendita. ECCEDENZE ALIMENTARI ECCEDENZE ALIMENTARI Prossimi al raggiungimento della data di scadenza

ECCEDENZE ALIMENTARI Rimanenze di prove di immissione in commercio di nuovi prodotti ECCEDENZE ALIMENTARI Invenduti a causa di danni provocati da eventi meteorologici ECCEDENZE ALIMENTARI ECCEDENZE ALIMENTARI Non idonei alla commercializzazione per alterazioni dell'imballaggio secondario che non inficiano le idonee condizioni di conservazione Invenduti a causa di errori nella programmazione della produzione

SPRECO ALIMENTARE Donazione Cessione di beni a titolo gratuito L'insieme dei prodotti alimentari scartati dalla catena agroalimentare per ragioni commerciali o estetiche ovvero per prossimità della data di scadenza, ancora commestibili e potenzialmente destinabili al consumo umano o animale che, in assenza di un possibile uso alternativo, sono destinati ad essere smaltiti Termine minimo di conservazione (TMC) Termine minimo di conservazione (TMC) La data fino alla quale un prodotto alimentare conservale sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione. Gli alimenti che hanno superato tale termine possono essere ceduti ai sensi dell'art.4, Garantendo l'integrità dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione

Data di scadenza Data di scadenza La data che sostituisce il termine minimo di conservazione nel caso di alimenti molto deperibili dal punto di vista microbiologico oltre la quale non possono essere trasferiti nè consumati Cessione gratuita delle eccedenze alimentari ai fini di solidarietà sociale Art 3 Cessione gratuita delle eccedenze alimentari ai fini di solidarietà sociale Gli operatori del settore alimentare possono cedere gratuitamente ai soggetti donatori le eccedenze alimentari i quali possono ritirarle direttamente o incaricandone altro soggetto donatario

Cessione gratuita delle eccedenze alimentari ai fini di solidarietà sociale Cessione gratuita delle eccedenze alimentari ai fini di solidarietà sociale I soggetti donatori devono destinare,in forma gratuita, le eccedenze alimentari ricevute, idonee al consumo umano, prioritariamente a favore di persone indigenti. Gli alimenti che presentano irregolarità di etichettatura che non sono riconducibili alle informazioni relative alla data di scadenza o alle sostanze o prodotti che provocano allergie e intolleranze, possono essere ceduti ai soggetti donatori. Cessione gratuita delle eccedenze alimentari ai fini di solidarietà sociale Cessione gratuita delle eccedenze alimentari ai fini di solidarietà sociale Le operazioni di raccolta o ritiro dei prodotti agricoli effettuate direttamente dai soggetti donatori o da loro incaricati sono svolte sotto la responsabilità di chi effettua le attività medesime, nel rispetto delle norme igieniche e sicurezza alimentare E' consentita la cessione a titolo gratuito delle eccedenze di prodotti agricoli in campo o di prodotti di allevamenti idonei al consumo umano ed animale ai soggetti donatori

MODALITA' DI CESSIONE DELLE ECCEDENZE ALIMENTARI Art. 4 Modalità di cessione delle eccedenze alimentari La cessione gratuita delle eccedenze alimentari ai fini di solidarietà sociale sono consentite anche oltre il termine minimo di conservazione (T.M.C. T.M.C., ovvero, da consumarsi peferibilmente entro il ), purché siano garantite l'integrità dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione Modalità di cessione delle eccedenze alimentari Modalità di cessione delle eccedenze alimentari Le eccedenze alimentari, nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e della data di scadenza, possono essere ulteriormente trasformati in prodotti destinati in via prioritaria all'alimentazione umana o al sostegno vitale di animali CONFORMI NON CONFORMI

Modalità di cessione delle eccedenze alimentari Modalità di cessione delle eccedenze alimentari I prodotti della panificazione e i derivati degli impasti di farina prodotti negli impianti di panificazione che non necessitano di condizionamento termico, che, non essendo stati venduti o somministrati entro le 24 ore sucessive alla produzione, risultano eccedenti presso le rivendite di negozi, anche della grande distribuzione, i produttori artigianali o industriali, la ristorazione organizzata, inclusi gli agriturismi, e la ristorazione collettiva, possono essere donati a soggetti donatori Requisiti e conservazione delle eccedenze alimentari per la cessione gratuita Art.5 Requisiti e conservazione delle eccedenze per la cessione gratuita Gli operatori del settore alimentare che effettuano gratuitamente le cessioni delle eccedenze alimentari ai fini di solidarietà sociale, anche se le stesse riportano il termine Minimo di Conservazione superato, purché siano garantite l'integrità dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione, devono prevedere corrette prassi operative al fine di garantire la sicurezza igienico- sanitaria degli alimenti in conformità a quanto stabilito dall' art 8 del Reg. EU 852/2004 (Manuali Nazionali di Buona Prassi Igienica). Art.1 comma 236 Legge 236,cosi come modificato dall'art. 7 della presente legge, omissis

REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari Art.8 I manuali nazionali di corretta prassi operativa, una volta elaborati, sono sviluppati e diffusi dai settori dell'industria alimentare: in consultazione con rappresentanti di soggetti i cui interessi possono essere sostanzialmente toccati, quali autorità competenti e gruppi di consumatori; a) tenendo conto dei pertinenti codici di prassi del Codex alimentarius; e b) se riguardano la produzione primaria e le operazioni associate elencate nell'allegato I, tenendo conto delle raccomandazioni di cui alla parte B dell'allegato I. 2. I manuali nazionali possono essere elaborati sotto l'egida di uno degli organismi nazionali di normalizzazione di cui all'allegato II della direttiva 98/34/CE (1). 3. Gli Stati membri valutano i manuali nazionali al fine di garantire che: a) siano stati elaborati a norma del paragrafo 1; b) il loro contenuto risulti funzionale per i settori a cui sono destinati; e c) costituiscano uno strumento atto a favorire l'osservanza degli articoli 3, 4 e 5 nei settori e per i prodotti alimentari interessati. 4. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione manuali nazionali che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 3. La Commissione crea e mantiene un sistema di registrazione di tali manuali e lo mette a disposizione degli Stati membri. 5. I manuali di corretta prassi elaborati ai sensi della direttiva 93/43/CEE continuano ad applicarsi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, purché siano compatibili con i suoi obiettivi Requisiti e conservazione delle eccedenze per la cessione gratuita Gli operatori del settore alimentare sono responsabili del mantenimento dei requisiti igienico-sanitari dei prodotti alimentarari sino al momento della cessione, a partire dal quale si applicano le disposizioni di cui alla legge 25/06/2003 n 155

LEGGE 25 giugno 2003, n.155 Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale. Art. 1. Distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale 1. Le organizzazioni riconosciute come organizzazioni non lucrative di utilità sociale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti diprodotti alimentari, sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di osservare come legge dello Stato. Requisiti e conservazione delle eccedenze per la cessione gratuita Ai fini della cessione gli operatori del settore alimentare operano: una selezione degli alimenti in base ai requisiti di qualità e igienico-saniatria, nel rispetto delle norme vigenti; adottano le misure necessarie per evitare rischi di commistione o di scambio tra i prodotti destinati ai diversi impieghi previsti per la cessione a titolo gratuito delle eccedenze alimentari agli indigenti. Qualora siano stati confiscati prodotti alimentarì idonei al consumo umano o animale, l'autorità ne dispone la cessione gratuita a enti pubblici ovvero a enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro di finalità civiche e solidaristiche omissis GRAZIE PER L'ATTENZIONE