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IL QUADRO NORMATIVO EUROPEO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI CONTROLLI SUCCESSIVI I c o n t r o l l i s u c c e s s i v i a c u r a d i M a r i a V a l e r i a P e n n i s i

Documenti di riferimento Riferimenti normativi D. Lgs. 2 febbraio 2007 n. 22 «Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura» Decreto ministeriale n. 31 del 18/01/2011 «Regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui sistemi per pesare a funzionamento automatico, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID).» Decreto ministeriale n. 32 del 18/01/2011 «Regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID).» DECRETO 30 ottobre 2013 n. 155 Regolamento recante criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori dell'acqua e sui contatori di calore, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID) Decreto 16 aprile 2012 n.75 Regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori del Gas e i dispositivi di conversione del volume, attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID). DECRETO 24 marzo 2015 n.60 Regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori di energia elettrica attiva, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID) e modifiche al decreto 16 aprile 2012, n. 75, concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli successivi sui contatori del gas e sui dispositivi di conversione del volume. Direttiva ministeriale del 4/08/2011 «Indirizzo e coordinamento in materia di controlli successivi sui distributori di carburante (eccetto i gas liquefatti) di cui all.to MI 005 del d.lgs. 2 febbraio 2007, n.22» Direttiva ministeriale del 14/10/2011 «Indirizzo e coordinamento tecnico in materia di operazioni di verificazione dei distributori di carburanti conformi alla direttiva 2004/22/CE, attuata con il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, associati ad apparecchiature ausiliarie ammesse alla verificazione metrica ai sensi della normativa nazionale» Direttiva ministeriale del 14/3/2013 «Indirizzo e coordinamento tecnico in materia di operazioni di verificazione di distributori di carburante associati ad apparecchiature ausiliarie, di semplificazione e di armonizzazione tecnica alla normativa comunitaria» Direttiva ministeriale del 12/05/2014 «Indirizzo e coordinamento tecnico in materia di operazioni di verificazione dei dispositivi di conversione del volume, di semplificazione e di armonizzazione tecnica alla normativa europea»

Documenti di riferimento - segue Altri riferimenti Raccomandazioni OIML, norme armonizzate Norma UNI EN ISO 9001:2008 Norma UNI EN ISO/IEC 17025:2005, Norma UNI CEI ISO/IEC 17020:2012, UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 Regolamenti Unioncamere 3

Il ruolo del Sistema Camerale Presenza sul territorio Istituzioni pubbliche qualificate Terzietà rispetto al mercato a garanzia della correttezza delle misure utilizzate per le transazioni commerciali; a garanzia della fede pubblica nei rapporti economici, accrescendo la fiducia degli operatori attraverso attività di controllo e di sanzione dei comportamenti lesivi della sicurezza e nocivi per la libera e leale concorrenza tra imprese; a garanzia di un mercato trasparente e concorrenziale, che ispiri fiducia a imprese e consumatori in cui le imprese possono correttamente operare, attraverso una adeguata informazione sui diritti / doveri previsti dalla normativa

I diversi attori del Sistema Camerale Camere di commercio Vigilanza del mercato, controlli sulla conformità degli strumenti prima della loro messa in servizio (D.M. n. 29/8/2007); Controlli metrologici casuali, sugli strumenti in uso (D.M. n. 31-32/2011; n. 75/2012; n. 155/2013; n. 60/2015) Controlli metrologici in contraddittorio, su richiesta delle parti interessate (D.M. n. 75/2012; n. 155/2013; n. 60/2015) Unioncamere Vigilanza sulle verifiche periodiche effettuate dai laboratori e dagli organismi di ispezione abilitati (D.M. n. 31-32/2011; n. 75/2012; n. 155/2013; n. 60/2015) Riconoscimento (e vigilanza) su laboratori e organismi di ispezione che svolgono le attività di verificazione periodica sugli strumenti in uso (D.M. n. 31-32/2011; n. 75/2012; n. 155/2013; n. 60/2015)

La verificazione periodica criteri generali La verificazione periodica è il controllo metrologico legale periodico effettuato sugli strumenti dopo la loro messa in servizio, secondo la periodicità definita in funzione delle caratteristiche metrologiche, o a seguito di riparazione per motivo qualsiasi comportante la rimozione di sigillo di protezione anche di tipo elettronico. Le procedure da seguire nella verificazione periodica sono rivolte ad accertare il rispetto di specifici requisiti, escludendosi qualsiasi operazione che comporti l alterazione dei parametri di lavoro, lo smontaggio di componenti e la rimozione dei sigilli. I decreti ex art. 19 D. Lgs 22/2/07 riservano al Ministero la facoltà di definire apposite direttive per l effettuazione dei controlli successivi. Nelle more dell adozione delle direttive la verificazione è eseguita tenendo conto dei principi desumibili dalle prescrizioni in materia di verificazione CE della pertinente norma armonizzata europea o, in sua assenza dalla relativa raccomandazione OIML. 6

La verificazione periodica questioni aperte Decorrenza periodicità della verificazione periodica Prima verificazione periodica entro i 60 giorni dalla messa in servizio dello strumento (per DM 31 e 32/2011) Criteri di accettazione misure di capacità Utilizzo strumenti particolari per l esecuzione della verificazione periodica 7

I controlli casuali criteri generali I controlli casuali sono i controlli metrologici legali effettuati su strumenti in servizio diversi da quelli della verificazione periodica, ivi compresi quelli effettuati in sede di sorveglianza intesi ad accertare il loro corretto funzionamento ed utilizzo Sono effettuati dalle Camere di commercio, ferme restando le competenze degli organi di polizia Nei controlli casuali sono effettuate, secondo i casi, una o più prove previste per la verificazione periodica Sono eseguiti ad intervalli casuali, senza determinata periodicità e senza preavviso 8

Controlli casuali questioni aperte Strumenti di lavoro per lo svolgimento delle attività di controllo Risorse per lo svolgimento delle attività Programmazione delle attività 9

I controlli in contraddittorio I controlli in contraddittorio sono una specifica tipologia di controlli casuali che si realizza quando il titolare del contatore (gas, acqua, calore, elettricità) o altra parte interessata nella misurazione ne faccia richiesta alla Camera di commercio competente per territorio Le imprese di distribuzione di acqua, energia elettrica e gas hanno da sempre effettuato controlli sul funzionamento dei contatori per due diverse finalità: garantire la qualità del servizio di misura delle apparecchiature in esercizio (anche su richiesta del cliente finale) e poi per verificare la rispondenza delle caratteristiche di funzionamento dichiarate dai costruttori in caso di acquisto di nuovi lotti di fornitura Per i settori gas ed elettrico, i gestori svolgono tali attività conformemente a normative tecniche riconosciute dall Autorità per l Energia Elettrica ed il Gas in cui sono peraltro disciplinati tempi e costi dell intervento mentre per il settore idrico le condizioni di verifica sono contenute nelle carte dei servizi dei gestori, non essendoci una normativa specifica applicabile L elemento di attenzione deriva dal fatto che spesso tali controlli evidenziano disfunzioni che non hanno a che fare con l aspetto metrologico, ma che possono riguardare ad esempio l efficienza delle linee di trasmissione 10

Controlli in contraddittorio questioni aperte Attualmente le Camere di commercio per i contatori di gas e di acqua sono poco impegnate su questo fronte in quanto è prevalsa l interpretazione, anche avallata in occasioni ufficiali dal Ministero, che il controllo in contraddittorio coinvolga la Camera di commercio solo se c è un esplicita richiesta dell utente in questo senso. È tuttavia da segnalare che i controlli svolti dai gestori non sempre rispondono a requisiti di terzietà e spesso sono eseguiti con strumentazione priva dei requisiti di riferibilità metrologica che i decreti hanno imposto per l esecuzione dei controlli metrologici successivi e con modalità che non ne garantiscono l affidabilità tecnica. L interesse delle Camere di commercio è che gli utenti siano correttamente informati sulle possibilità a loro offerte di ricorrere a controlli in contraddittorio secondo quanto previsto dai decreti sui controlli successivi e a definire una procedura chiara e percorribile per la realizzazione degli stessi. 11

L iter di riconoscimento di laboratori/organismi Raccomandata A/R oppure PEC a unioncamere@cert.legalmail.it valutazione ricevibilità assegnazione numero identificativo iscrizione nell elenco nazionale Presentazione SCIA Avvio dell attività Valutazione SCIA valutazione documentale ed eventuale sopralluogo (con la Camera di commercio) in caso di riscontrata assenza di uno o più requisiti o presupposti, ovvero in caso di irregolarità, si notifica al Laboratorio il divieto di prosecuzione dell attività intrapresa ovvero la richiesta di conformare l attività alla normativa vigente assegnando un termine e l inibizione temporanea Legge 124/2015 in caso di riscontrata conformità ai requisiti previsti dalle norme, notifica al Laboratorio del provvedimento positivo controllo conformazione (nuovo iter di controllo) e notifica del provvedimento conclusivo Conclusione iter Eventuale inibizione dell attività con richiesta di conformazione 12

Fasi della valutazione - Avvio Al ricevimento della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, verificatane la completezza, Unioncamere dà avvio al procedimento di valutazione dei requisiti Tale valutazione viene eseguita a fronte delle norme cogenti applicabili e del Regolamento Unioncamere per i laboratori /organismi che eseguono la verificazione periodica degli strumenti di misura di cui ai decreti ministeriali n. 31 e 32 del 18 gennaio 2011, 75 del 16 aprile 2012, 155 del 30 Ottobre 2013 sui controlli successivi ai sensi art. 19 del D.lgs. n. 22/2007. Dintec, sentita la Camera di commercio della provincia presso cui ha sede operativa il laboratorio che ha presentato la SCIA, compone il team di verifica avendo cura che siano presenti tutte le competenze necessarie allo svolgimento della verifica, ovvero la competenza metrologica, in particolare relativamente alle tipologie di strumenti oggetto della SCIA da parte del laboratorio, e la competenza sui sistemi di gestione. Nel caso in cui la SCIA riguardi l attività effettuata in più sedi, ciascuna delle sedi deve essere valutata sul campo. Nel caso degli organismi che eseguono la verificazione periodica sugli strumenti di cui agli allegati MI001, MI002 e MI004, intervenendo il sopralluogo di Accredia ed essendo la valutazione di Unioncamere limitata agli elementi non coperti dall accreditamento, allo scopo di evitare sovrapposizioni, il sopralluogo presso la sede dell organismo si verifica solo ove ritenuto necessario - e cioè nel caso in cui dalla valutazione documentale emergano sufficienti elementi o indizi di non idonea rispondenza tra la documentazione prodotta e la realtà operativa dell Organismo in relazione agli aspetti attinenti alla verificazione periodica, alle attrezzature e alla gestione dei campioni di lavoro. 13

Fasi della valutazione Avvio - segue Il Responsabile del procedimento Unioncamere comunica al laboratorio la composizione del team di verifica e il nome del responsabile della verifica, insieme con il piano di verifica, con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi dalla data fissata per la visita, avvalendosi del modulo di Piano della verifica predisposto a cura del responsabile del team di verifica. Per lo svolgimento della verifica sul campo, il team di verifica si avvale di una check list nella quale sono riportati gli eventuali rilievi riscontrati. Al termine della verifica sul campo, il team di verifica predispone un verbale di sopralluogo nel quale sono riportati in sintesi i rilievi evidenziati e nell ambito del quale il laboratorio ha modo di precisare le proprie controsservazioni rispetto alla verifica svolta. Sulla base degli esiti delle valutazioni svolte (verifica documentale e verifica sul campo) Dintec predispone una scheda finale che riepiloga l iter di valutazione e formula un primo giudizio relativamente alla classificazione dei rilievi evidenziati. Dintec trasmette tale scheda completa di tutta la documentazione in originale attestante le valutazioni effettuate. 14

Fasi della valutazione - Verifica documentazione Unioncamere invia tutta la documentazione trasmessa dal Laboratorio con la SCIA a Dintec per lo svolgimento dell esame della conformità ai requisiti applicabili. Dintec esegue la valutazione della documentazione avvalendosi del supporto della check list per la verifica documentale. Al termine dell attività Dintec predispone un report di verifica documentale che riepiloga i rilievi emersi fornendo una prima valutazione sul laboratorio sulla base di quanto riscontrabile documentalmente. L esito dell esame documentale di cui sopra viene effettuato e trasmesso all Unioncamere. Per gli organismi che eseguono la verificazione periodica degli strumenti di misura di cui agli allegati MI001, MI002 e MI004 la prima valutazione è esclusivamente relativa alla ricevibilità dei documenti, solo successivamente si procede alla valutazione documentale sostanziale avvalendosi della collaborazione di un ispettore metrico esperto. A seguito degli esiti della valutazione documentale, il Responsabile del Procedimento procede come di seguito riportato: a) se gli esiti sono positivi, ovvero dall esame documentale emerge la ricevibilità della SCIA, Unioncamere comunica al Laboratorio/organismo il numero identificativo, iscrive il laboratorio/organismo nel registro pubblico dei laboratori/organismi che eseguono la verificazione periodica e procede alla successiva fase di valutazione dei requisiti; b) se gli esiti non sono positivi, ovvero uno o più documenti non sono presenti, Unioncamere comunica al Laboratorio/organismo la non ricevibilità della SCIA e di conseguenza determina per il Laboratorio/organismo l impossibilità di avviare l attività di verificazione periodica. 15

Fasi della valutazione - Sopralluogo sul campo e conclusione dell iter di valutazione La verifica presso il laboratorio ha l obiettivo di valutare la rispondenza tra documentazione e realtà operativa e il possesso dei requisiti gestionali e tecnici, di garanzia di indipendenza e di qualificazione tecnico-professionale del laboratorio e dei propri addetti. Nel corso della verifica presso il laboratorio sono effettuate ulteriori indagini allo scopo di accertare, il soddisfacimento dei requisiti applicabili. 16

Fasi della valutazione - Valutazione dei rilievi Nell ambito della verifica documentale e della verifica sul campo il team di verifica fotografa la situazione del laboratorio dalla quale possono emergere alcuni rilievi sull operato del laboratorio stesso. Di tali rilievi deve essere effettuata opportuna valutazione allo scopo di definire se siano tali da costituire una non conformità che determina il mancato soddisfacimento di uno o più dei requisiti richiesti al laboratorio per poter operare o siano invece da considerare quali spunti di miglioramento per il raggiungimento di un miglior livello qualitativo del servizio offerto agli utenti. La natura dei rilievi può riguardare i seguenti aspetti (tale elencazione non è esaustiva, ma esemplificativa): la documentazione non conforme ai requisiti delle norme di riferimento il personale che non esegue le attività in conformità alle procedure il personale tecnico che non ha le competenze richieste per svolgere il lavoro affidato il mancato funzionamento del sistema di gestione della qualità la mancata gestione di aspetti tecnici di conduzione delle prove, taratura, apparecchiature. Nel valutare la gravità dei rilievi si deve tenere in considerazione la loro natura andando a valutare se e in che modo influenzano le procedure e i risultati che hanno impatto sugli utenti dei servizi del laboratorio. Ad esempio un errore nella taratura di un termometro non è significativo in una situazione in cui le prove effettuate dal laboratorio non sono particolarmente influenzate dalla temperatura. In altri casi una serie di rilievi, seppure di lieve gravità, possono essere considerati gravi se ripetuti sistematicamente. 17

Fasi della valutazione - Chiusura del procedimento Sulla base di tutti gli elementi acquisiti UNIONCAMERE chiude il procedimento come di seguito descritto: a) se gli esiti sono positivi, ovvero anche dalla verifica sul campo emerge il possesso dei requisiti previsti, comunica al Laboratorio la conclusione del procedimento amministrativo; b) se gli esiti non sono positivi, ovvero sono emersi dalla verifica sul campo rilievi che sono classificati come non conformità rispetto ai requisiti applicabili, ovvero mancanze di un requisito, notifica all interessato l ordine motivato di sospendere l attività intrapresa, ovvero di non iniziare la predetta attività richiesta con la SCIA, disponendo se del caso l eventuale rimozione dei suoi effetti dannosi, salvo la possibilità di richiedere al laboratorio di rendere l attività conforme alla normativa vigente entro un termine in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Ove la conformazione non intervenga nei termini stabiliti, prorogabili su richiesta motivata da parte del laboratorio, l Unioncamere procederà a comunicare il divieto di prosecuzione dell attività e a rimuovere gli effetti dannosi. 18

Elementi costitutivi della SCIA copia informale del certificato di accreditamento, se il Laboratorio è in possesso dell accreditamento a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 - effettuato da Accredia o da altro Organismo aderente all'e.a. (European Co-operation for Accreditation) firmatario dell'accordo multilaterale di mutuo riconoscimento - con specifico riferimento all attività per la quale viene presentata la SCIA; oppure copia informale della certificazione, se il Laboratorio è in possesso della certificazione del sistema di gestione qualità a fronte della norma UNI EN ISO 9001 - effettuata da un organismo accreditato a livello nazionale o comunitario in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2006 o equivalente - nel quale sia presente l attività di prova di strumenti di misura; Nel caso in cui il laboratorio sia in possesso della sola certificazione del sistema qualità come previsto dall art. 17 comma 3 lettera b) del decreto o non sia in possesso di alcuno dei requisiti di cui all art. 17 comma 3 del decreto, deve fornire la dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di operare secondo un sistema qualità conforme alla UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 per le attività per le quali si richiede il riconoscimento.

Elementi costitutivi della SCIA - segue personale incaricato della verificazione, con relative qualifiche e titoli professionali ed il nome del responsabile della verificazione periodica elenco degli strumenti e delle apparecchiature possedute e ritenuti idonei per l'esecuzione della verificazione con l indicazione delle caratteristiche tecniche e specificando quali di questi siano da considerarsi di prima linea e quali di lavoro manuale qualità, procedure tecniche ed istruzioni con riferimento alla verifica periodica e alla gestione dei campioni documentazione, ovvero organigramma nominativo e mansionario, da cui risulti da cui risulti che, nel caso in cui un laboratorio sia parte di una organizzazione più ampia avente un interesse diretto o indiretto nel settore degli strumenti di misura, la funzione impegnata nell'attività di verificazione periodica sia distinta, autonoma e separata soprattutto con riferimento alle attività di manutenzione e riparazione dichiarazione di impegno ad adempiere agli obblighi derivanti dall esercizio dell attività segnalata dichiarazione sul rispetto del vincolo di riservatezza dichiarazioni di impegno a conservare copia della documentazione comprovante le operazioni di verificazione periodica e le relative registrazioni dei risultati copia dei contrassegni di esito verifica periodica conforme e non conforme e le impronte dei sigilli legali che saranno utilizzati. Tali sigilli devono contenere lo spazio per l inserimento del numero identificativo assegnato al laboratorio stesso dichiarazione, resa dal titolare/legale rappresentante, sull insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 c.d antimafia copia del versamento effettuato ad Unioncamere per la copertura dei costi ai sensi dell art. 18, comma 4, del D.M. n. 32 del 18 gennaio 2011

Consigli per una corretta presentazione della SCIA Utilizzo della modulistica aggiornata messa a disposizione da Unioncamere sul sito http://www.unioncamere.gov.it Percorso: Attività Giustizia alternativa e Regolazione del mercato Metrologia legale Regolamento Definizione degli strumenti rispetto ai quali si intende eseguire la verificazione periodica Categoria strumento Tipologia strumento Classe strumento Portata/carico strumento Strumenti di misura per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall acqua Cfr Tabella 1 allegato MI005 Cfr Tabella 5 allegato MI005 Espressa in L/min Elenco degli strumenti Deve contenere gli strumenti posseduti dal laboratorio e ritenuti idonei per l esecuzione della verificazione periodica Deve essere completo di tutte le informazioni richieste Deve contenere anche eventuali strumentazioni ausiliarie

Consigli per una corretta presentazione della SCIA Le procedure di verificazione periodica devono: Essere dettagliate per ciascuna tipologia di strumento Contenere i corretti riferimenti normativi e tecnici Prevedere tutti gli elementi richiesti dalle norme tecniche e cogenti Essere esaustive ovvero consentire agli operatori di svolgere le loro attività e a Unioncamere di valutare le modalità di gestione del laboratorio Le procedure di gestione degli strumenti devono: Contenere i corretti riferimenti normativi e tecnici Prevedere tutti gli elementi richiesti dalle norme tecniche e cogenti Essere esaustive ovvero consentire agli operatori di svolgere le loro attività e a Unioncamere di valutare le modalità di gestione del laboratorio Si consiglia di procedere ad un autovalutazione del laboratorio avvalendosi della check list utilizzata in fase di sopralluogo presso il laboratorio e messa a disposizione sul sito di Unioncamere

Numero identificativo e Registro nazionale dei Laboratori/organismi Al ricevimento della SCIA, completa di tutta la documentazione richiesta dal Regolamento - a pena irricevibilità - Unioncamere assegna e comunica al laboratorio il numero identificativo Unioncamere provvede all iscrizione del laboratorio nel Registro nazionale dei Laboratori che eseguono la verificazione periodica, consultabile anche al seguente indirizzo Internet www.metrologialegale.unioncamere.it e contenente i seguenti dati: nome, denominazione o ragione sociale nome e cognome del responsabile delle attività di verificazione periodica; indirizzo completo della sede legale ed operativa elementi identificativi assegnati, compresi i sigilli legali utilizzati tipi di strumenti per i quali il laboratorio esegue la verificazione periodica recapito telefonico, di fax ed eventuale indirizzo di posta elettronica data di inizio attività ed eventuale divieto di prosecuzione dell attività eventuale pubblicazione delle violazioni accertate

Vigilanza Unioncamere presso il laboratorio Individuazione soggetti da sottoporre a vigilanza Tale valutazione viene eseguita su tutti gli organismi/laboratori con cadenza annuale il cui ordine di priorità è stabilito sulla base dei seguenti criteri: Direttamente proporzionale al tempo intercorso dal riconoscimento o precedente vigilanza Direttamente proporzionale al numero di verificazioni periodiche eseguite dall organismo/laboratorio nel periodo di riferimento (anno solare precedente a quello in cui si svolge la vigilanza) Indirettamente proporzionale al numero di vigilanze eseguite dalle Camere di commercio su strumenti verificati dall organismo.

La vigilanza delle camere di commercio criteri generali La vigilanza sulle verificazioni periodiche effettuate dagli organismi è svolta dalla Camera di commercio competente per territorio. I risultati delle operazioni di vigilanza effettuate dalle Camere di commercio sono trasmessi a Unioncamere. Qualora i riscontri siano negativi ovvero risultino non conformità rispetto alla vigente normativa, Unioncamere, anche a seguito di eventuali ulteriori verifiche, entro 60 giorni dalla comunicazione dei risultati della Camera, ordina la conformazione dell attività alla normativa vigente, eventualmente disponendo con congrua motivazione anche l inibizione temporanea dell esercizio delle attività intrapresa in ragione della complessità degli adempimenti da effettuare, e ne dà comunicazione con le modalità previste dal successivo art. 10. Ove Unioncamere invece accerti l impossibilità di conformazione, notifica il divieto di prosecuzione dell attività, disponendo se del caso l eventuale rimozione dei suoi effetti dannosi 25

La vigilanza delle camere di commercio elementi essenziali delle comunicazioni Data di svolgimento della vigilanza Luogo di svolgimento della vigilanza Utente metrico/titolare/ubicazione dello strumento Laboratorio/organismo sottoposto a vigilanza Strumenti oggetto della VP da parte del laboratorio/organismo (marca, modello, matricola, normativa di riferimento) Vigilanza contestuale alla presenza del laboratorio Tecnico del laboratorio/organismo che ha eseguito la VP Strumenti di lavoro utilizzati dal laboratorio/organismo Rilievi effettuati 26

La vigilanza delle camere di commercio raccomandazioni Leggibilità dei verbali Tempestività delle comunicazioni Esaustività della documentazione allegata sulla base dei rilievi effettuati Riferimenti e contatti per eventuali chiarimenti Oggettività dei rilievi A chi indirizzare le comunicazioni? Quali sono le conseguenze operative? 27

La vigilanza delle camere di commercio questioni aperte Il rispetto delle percentuali definite dai decreti Lo svolgimento delle attività sulla base delle comunicazioni preventive pervenute La pianificazione delle attività elaborazione del piano di vigilanza ) (base dati e Definizione di criteri di campionamento che tengono conto delle specificità dei territori e dei risultati di verifiche precedenti sui laboratori 28

L impegno di Unioncamere Ufficio dedicato Incardinato nell Area Regolazione del mercato, garantisce supporto informativo preventivo agli operatori e piena collaborazione in fase di esame delle SCIA, nel rispetto dei ruoli e della normativa vigente. Consistenze 146 Laboratori / Organismi riconosciuti 51 giorni: tempo medio di conclusione del procedimento amministrativo (60 previsti) Nel 2015 sono stati gestiti 536 procedimenti (46 nuove SCIA, 35 vigilanze dirette e 455 attività di vigilanza svolte sul territorio dalle Camere di commercio.

L impegno di Unioncamere - segue Consistenze SCIA 50 46 45 40 35 31 30 31 25 20 16 20 32 75 15 10 5 0 8 7 6 6 5 4 4 4 2 0 2012 2013 2014 2015 2016 2 30

L impegno di Unioncamere - segue 31

L impegno di Unioncamere - segue 32

GRAZIE PER L ATTENZIONE pennisi@dintec.it 0647822420 33