FONDI INTERPROFESSIONALI PER LA FORMAZIONE CONTINUA FONDIMPRESA



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FONDI INTERPROFESSIONALI PER LA FORMAZIONE CONTINUA FONDIMPRESA Scheda Informativa

Le fonti normative Circolare Inps n. 71 del 2 aprile 2003 e art. 118 della legge finanziaria del 2001 (L. 388 del 2000): http://www.inps.it/circolarizip/circolare%20numero%2071%20del%202-4-2003.pdf Accordo del 18 gennaio 2002 tra Confindustria e CGIL - CISL - UIL Regolamento dell Associazione Fondimpresa 1 Caratteristiche generali L Associazione denominata Fondimpresa è il fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua dei lavoratori nel quale potranno confluire i contributi previdenziali dello 0,30% attualmente versati dalle imprese italiane all INPS. Fondimpresa nasce dall accordo interconfederale del 18 gennaio 2002 stipulato tra Confindustria, Cgil, Cisl e Uil ed è regolato da un apposito Regolamento. Il fondo, di natura privatistica, provvederà alla selezione, al finanziamento ed al monitoraggio dei piani formativi presentati dalle aziende, settoriali e territoriali, concordati tra le parti. Il fondo non ha fini di lucro e opera a favore di tutte le imprese che decidano di destinarvi il contributo integrativo dello 0,30% (istituito dall art. 25, 4 comma, della legge 21/12/1978 e successive modifiche) che già viene versato all INPS nell ambito del contributo dell 1,61% per la disoccupazione. Ferma restando la volontarietà dell adesione (e, quindi, della scelta sulla destinazione del contributo dello 0,30%), a Fondimpesa potranno affluire tanto i contributi delle aziende aderenti al sistema associativo Confindustria quanto i contributi delle aziende non associate, a prescindere dalla classificazione Inps attribuita alle singole aziende. Al Fondo sono affidati anche compiti sulla formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da finanziare attraverso il reperimento di risorse ad hoc. Il Fondo sarà operativo da gennaio 2004 Come aderire Le imprese possono aderire ai Fondi entro il 30 giugno 2003, dandone comunicazione all INPS in una delle denunce contributive relative ai periodi di aprile, maggio e giugno 2003. In tale modo gli effetti finanziari e contributivi scaturiranno da gennaio 2004. Successive adesioni o disdette dovranno essere comunicate entro il 30 giugno di ogni anno e produrranno effetti finanziari e contributivi dal 1 gennaio dell anno successivo. L adesione è facoltativa e revocabile, ha validità annuale e si intende tacitamente prorogata salvo disdetta. Per i datori di lavoro che non aderiscono al fondo resta fermo l obbligo di versare all INPS il contributo integrativo, secondo le consuete modalità. 1 In allegato alla presente scheda 2

Destinazione delle risorse L Accordo interconfederale stabilisce che le modalità di selezione, finanziamento e controllo dei piani formativi saranno improntate alla massima semplificazione, così come la definizione di termini certi e tempi rapidi per la selezione dei piani, l applicazione del silenzio assenso e di altre forme di snellimento procedurale. Le modalità operative per la selezione dei piani, l assegnazione delle risorse, le attività di monitoraggio, rendicontazione e valutazione, saranno definite dagli organi decisionali dell Associazione Fondimpresa, fermi restando i seguenti principi: a) le aziende che intendono realizzare in proprio, in forma singola o associata, attività formative, potranno richiedere il finanziamento dei piani formativi concordati, anche pluriennali, fino al 70% del contributo annualmente versato sempre che il valore del progetto superi di almeno il 50% la quota di cui si chiede il finanziamento. I medesimi soggetti potranno presentare piani formativi concordati che utilizzino le risorse disponibili accumulate nei quattro anni precedenti. Dopo tale periodo le risorse accantonate e non spese dalle singole imprese potranno essere utilizzate per le iniziative di cui al successivo punto b); b) salvo il principio dell automatismo di cui al punto a), le risorse saranno attribuite ai piani formativi concordati tenendo conto anche di necessità redistributive in base a criteri solidaristici. Una quota residua delle risorse provenienti dal prelievo dello 0,30% sarà destinato dal Fondo alle spese di funzionamento e al finanziamento di attività che le parti riterranno necessarie e strumentali alla promozione e allo sviluppo della formazione continua quali studi e ricerche d interesse comuni, progetti formativi diretti a figure professionali intersettoriali, monitoraggio delle attività. Organi del Fondo Sono Organi di Fondimpresa: l Assemblea, composta in maniera paritetica da 18 membri di cui 9 già nominati da Confindustria ed altrettanti nominati dalle tre organizzazioni dei lavoratori il Presidente Benito Benedini (Confindustria) il Vice Presidente Giovanni Guerisoli (Segretario confederale politiche per la sicurezza Cisl) il Consiglio di Amministrazione due Comitati di indirizzo (uno per la formazione ed uno per l igiene e la sicurezza) il Collegio dei Sindaci. 3

Riassumendo: aderire ai Fondi CONVIENE! Perché partono avvantaggiati su tutti gli altri Fondi: disporranno infatti di finanziamenti assai più cospicui in virtù del maggior numero di aziende che aderiscono a Confindustria e dell'alto numero di addetti che esse occupano Perché sono una realtà al servizio delle imprese associate al sistema Confindustria e anche di quelle NON associate che decidono di aderirvi Perché sostengono la Tua impresa con incentivi economici e servizi reali destinando alle esigenze delle imprese e dei loro dipendenti il contributo dello 0,30% che ogni mese sei comunque obbligato a versare all INPS nell ambito dei contributi a carico dell azienda Perché promuovono la crescita dell azienda e delle sue professionalità, trasferendo al privato le risorse che sono state utilizzate finora dal sistema pubblico senza che tu sapessi come E FACILE! Perché basta compilare, secondo il fac-simile allegato alla circolare, il consueto modello DM 10 indicando: a) L espressa volontà di aderire ai Fondi con la frase Adesione fondo b) La scelta dei Fondi, con l iscrizione esatta dei codici di 4 lettere loro assegnati: FIMA per FONDIMPRESA e FDIR per FONDIRIGENTI c) Il numero dei dipendenti in forza divisi per ciascun fondo (nr. operai e quadri per FIMA; nr. dirigenti per FDIR) E UTILE! Con la Tua adesione al Fondo lo 0,30% va ad accumularsi, dal gennaio 2004, in un Conto Formazione a disposizione della Tua azienda Puoi accumulare risorse nel Conto Formazione per un massimo di 3 anni Puoi utilizzare le risorse del conto attraverso il Piano Formativo concordato con i tuoi rappresentanti sindacali o, in assenza, a livello territoriale o settoriale, con il supporto della Tua associazione L assistenza dell Associazione ti sarà utile per rilevare il tuo fabbisogno formativo, definire il Piano formativo e condividerlo con il sindacato QUANDO ADERIRE Puoi aderire entro il mese di luglio (16 luglio per le denunce non telematiche; 31 luglio per quelle telematiche), utilizzando le denunce contributive del mese aprile, maggio e giugno Già a partire dalle denunce contributive del mese di aprile (16 maggio per le denunce non telematiche e 31 maggio per quelle telematiche) puoi esprimere la tua preferenza 4

REGOLAMENTO DELL ASSOCIAZIONE FONDIMPRESA ART. 1 Funzionamento dell Associazione 1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento di FONDIMPRESA, Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua, costituito ai sensi del comma 1 e seguenti dell art. 118 della Legge n.388/2000 e dell accordo interconfederale sottoscritto da CONFINDUSTRIA e CGIL CISL UIL, in data 18 gennaio 2002. 2. I contributi delle imprese che optino per la destinazione a FONDIMPRESA, versati all INPS, saranno a loro volta accantonati in apposito c/c intestato a FONDIMPRESA Attività formative, utilizzabile a firma congiunta del Presidente e del Vice Presidente. 3. Le spese di funzionamento e gestione di FONDIMPRESA, risultanti dal bilancio preventivo, vengono contabilizzate separatamente e riversate in apposito conto corrente bancario intestato a FONDIMPRESA Spese di funzionamento e gestione, utilizzabile dal Direttore, con firma congiunta del Presidente nel caso di spese superiori a 10.000 Euro (diecimila Euro). Art. 2 Attività dell Associazione 1. L attività di FONDIMPRESA avrà come destinatari i lavoratori dipendenti dalle imprese che vi aderiscono. 2. FONDIMPRESA, nell ambito delle proprie linee strategiche di programmazione formativa definite nell accordo interconfederale del 18 gennaio 2002: a) promuove e finanzia, nel rispetto delle modalità fissate dal comma 1 e seguenti dell art. 118 della legge n. 388/2000, piani formativi aziendali, territoriali e settoriali, concordati tra le parti sociali; b) finanzia, in maniera diretta, attività di ricerca e progetti formativi di natura nazionale, di particolare rilevanza per l innovazione delle competenze in determinati settori in funzione di innovazioni tecnologiche sopravvenute. c) finanzia i piani di formazione continua in materia di igiene e sicurezza d) svolge funzioni di indirizzo, coordinamento, monitoraggio e verifica per lo sviluppo della formazione continua sull intero territorio nazionale. 3. Infine, al di fuori delle attività finanziate con le risorse di cui all art. 118 della legge n. 388/2000, sono affidati a FONDIMPRESA i compiti inerenti ad ogni altra attività in materia di formazione e di igiene e sicurezza sul lavoro secondo quanto previsto rispettivamente dagli accordi interconfederali del 20.1.93 e del 22.6.95. 5

Art. 3 Direttore 1. La responsabilità operativa del Fondo viene affidata ad un Direttore nominato dal Consiglio d Amministrazione su proposta del Presidente. 2. Il Direttore: a) svolge i compiti e le mansioni a lui assegnati dal presidente e, per esso, dal Consiglio di Amministrazione; b) istruisce i progetti formativi di natura nazionale, per le relative proposte al Consiglio d Amministrazione; c) ha la responsabilità operativa di tutta la struttura di FONDIMPRESA e risponde al Presidente e, per esso, al Consiglio di Amministrazione; d) predispone il bilancio preventivo e consuntivo Di FONDIMPRESA da sottoporre al Consiglio d Amministrazione; e) predispone trimestralmente, e lo presenta al Consiglio d Amministrazione, un rapporto tecnico-economico che evidenzi le attività svolte. 3. Per l espletamento dei propri compiti istituzionali si avvarrà di un nucleo tecnico composto da personale del Fondo, nonché da collaborazioni esterne, che dovranno essere preventivamente autorizzate dal Presidente. Art. 4 Articolazioni Territoriali 1. FONDIMPRESA, si articola a livello territoriale così come previsto dal comma settimo dell art. 118 della Legge n. 388/2000, secondo quanto deliberato dal Consiglio d Amministrazione. 2. Le articolazioni regionali, individuate nella rete degli organismi bilaterali già esistenti, o ancora da costituire, dovranno uniformare i loro statuti e regolamenti a quello di FONDIMPRESA. Il Consiglio d Amministrazione ne valuterà la coerenza con gli scopi ed il funzionamento di FONDIMPRESA. 3. Le articolazioni regionali avranno la funzione di promuovere, verificare la conformità ai requisiti di ammissibilità stabiliti dal Consiglio d Amministrazione e monitorare i piani formativi di cui all art.2, comma 2, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, fornendo a FONDIMPRESA un rapporto trimestrale delle attività svolte. 4. Restano attribuiti alla rete degli organismi paritetici provinciali, costituiti o ancora da costituire, gli altri compiti già riconosciuti dal punto 2.2 dell accordo interconfederale del 22 giugno 1995. 5. Le articolazioni territoriali si rapportano con le amministrazioni regionali per un raccordo tra programmazione regionale e programmazione di FONDIMPRESA. 6. Le articolazioni territoriali dovranno infine assicurare una struttura tecnica idonea a svolgere le attività di cui al comma 3, presentando annualmente al Consiglio d amministrazione di FONDIMPRESA un bilancio preventivo, suddiviso tra attività formative e spese di funzionamento, per approvazione e relativa assegnazione delle risorse, e un bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla fine dell esercizio. 7. Le articolazioni territoriali trasmetteranno trimestralmente il risultato delle proprie attività a FONDIMPRESA. 8. Entro quindici giorni dal ricevimento, il progetto viene istruito dall articolazione territoriale, che dovrà deliberare entro i successivi 15 giorni. 9. L articolazione territoriale procederà a visite a campione, finalizzate a monitorare lo svolgimento della formazione effettuata, sulla base di modalità e criteri definiti dal Consiglio di Amministrazione di FONDIMPRESA. 10. L articolazione territoriale, nel caso in cui venisse a conoscenza di attività formative non conformi a quanto dichiarato nel progetto, può richiamare i soggetti attuatori al corretto svolgimento delle attività autorizzate. Nei casi più gravi può decidere di informare FONDIMPRESA ai fini di una eventuale diminuzione del finanziamento concesso o della sua revoca. 6

Art. 5 Distribuzione delle risorse 1. La distribuzione delle risorse alle articolazioni territoriali avverrà sulla base della effettiva partecipazione delle aziende del territorio a FONDIMPRESA. 2. Di queste risorse il 70% verrà utilizzato per il finanziamento dei piani formativi concordati secondo le modalità di cui al punto 10, lettera a) dell accordo interconfederale del 18 gennaio 2002. 3. Il 7% delle risorse verrà destinato al rispetto dei criteri solidaristici di riequilibrio tra territori, di cui al punto 10, lettera b) del citato accordo interconfederale. 4. L 1% sarà utilizzato direttamente da FONDIMPRESA per il funzionamento e le attività di cui al punto 7 dell accordo. 5. La restante quota (22%) sarà utilizzata dalle articolazioni territoriali regionali per il proprio funzionamento e per il finanziamento dei piani territoriali, intersettoriali e settoriali che non rientrano nel meccanismo di cui al punto 10, lettera a) dell accordo interconfederale del 18 gennaio 2002. 6. Entro un anno dalla chiusura dell esercizio finanziario di cui all art. 7, comma 1, il Consiglio d Amministrazione procederà, ai fini di una eventuale revisione, alla verifica della congruità della distribuzione delle risorse di cui ai precedenti commi 3 e 4. Successive verifiche potranno effettuarsi con cadenza biennale. Art. 6 Procedure di finanziamento delle attività formative 1. Le articolazioni territoriali provvederanno all esame, approvazione e finanziamento dei piani formativi di cui all art. 2, comma 2, sulla base dei requisiti e delle procedure stabiliti a livello nazionale, proponendo l approvazione o il rigetto del finanziamento con apposito verbale e dandone comunicazione. 2. Il Consiglio d Amministrazione di FONDIMPRESA definirà in dettaglio le procedure di valutazione, i tempi, l assegnazione del finanziamento, le modalità di documentazione delle spese sostenute, sottoponendo tali procedure all approvazione dell Assemblea. 3. I progetti debbono indicare il responsabile del progetto e le eventuali strutture formative di cui si avvale il proponente per la realizzazione dei progetti stessi. 4. Il finanziamento dei piani approvati avverrà sulla base delle domande presentate, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 5. Resta inteso che le risorse accordate ai singoli piani formativi da FONDIMPRESA e dalle sue articolazioni territoriali, sono cumulabili con contributi di natura pubblica, nazionali o comunitari, in quanto essi vanno considerati a tutti gli effetti risorse private, originate da un fondo di natura mutualistica, ma comunque privata. 6. Le modalità di erogazione del finanziamento e di documentazione delle spese saranno definite nel rispetto dei criteri di massima rapidità, semplicità e uniformità su tutto il territorio nazionale, sulla base di una modulistica definita nelle procedure di competenza del Consiglio d Amministrazione. Art. 7 Avvio dell Associazione 1. FONDIMPRESA avrà una fase di avvio, che va dall assegnazione delle risorse di cui all art. 118, comma 12, lettera b) della legge n. 388/2000, da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, fino allo scadere del primo esercizio finanziario successivo alla data di assegnazione. 2. Per operare durante questa fase, il Consiglio d Amministrazione redigerà un piano di utilizzo delle risorse assegnate dal Decreto Ministeriale, che preveda, in deroga a quanto stabilito al precedente art. 5: 7

a) l attribuzione a FONDIMPRESA di una quota per l avvio delle attività di sua competenza, ivi compresa una rete informatica per il monitoraggio dei piani e la sperimentazione delle procedure definite a livello nazionale per la realizzazione dei piani formativi; b) l attribuzione alle articolazioni territoriali della quota restante, distribuita sulla base del numero di lavoratori occupati nelle aziende associate nel territorio. Art. 8 Modifiche del regolamento 1. Il presente Regolamento potrà essere modificato con delibera dell Assemblea di FONDIMPRESA. 2. Le modifiche saranno sottoposte al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la verifica di conformità di cui al comma 2 dell art. 118 della legge n. 388/2000 Roma, 29 maggio 2002 Firmato CONFINDUSTRIA CGIL CISL UIL 8