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Civile Ord. Sez. 6 Num. 21281 Anno 2015 Presidente: BIANCHINI BRUNO Relatore: MANNA FELICE Data pubblicazione: 20/10/2015 ORDINANZA sul ricorso 2706-2014 proposto da: PISTACCHIO MARIA, BLASCHI DOMENICO, elettivamente domiciliati in ROMA presso la Cancelleria della Cotte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avv. ETTORE ZAGARESE, giusta procura a margine del ricorso; - ricorrenti - contro RIZZO CARMELA, LUCISANO ALDO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FORNOVO, 3, presso lo studio dell'avvocato DAVIDE TEDESCO, rappresentati e difesi dall'avvocato NATALE GRAZIANO, giusta procura in calce al controricorso; - controxicorrenti - avverso la sentenza n. 658/2013 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 14/05/2013; 43-3

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/07/2015 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA; udito l'avvocato DAVIDE TEDESCO pel. AVV. GRAZIANO NATALE), che chiede il rigetto. Ric. 2014 n. 02706 sez. M2 - ud. 16-07-2015-2- 7-

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE I. - Il Consigliere relatore, designato ai sensi dell'art. 377 c.p.c., ha depositato in cancelleria la seguente relazione ex artt. 380-bis e 375 c.p.c.: "1. - Con sentenza n. 658/13 la Corte d'appello di Catanzaro dichiarava inammissibile l'appello proposto da Domenico Blaschi e Maria Pistacchio avverso la sentenza n. 410/11 del Tribunale di Rossano, nei confronti degli appellati Aldo Lucisano e Carmela Rizzo. Rilevava la Corte territoriale che mentre la sentenza impugnata era stata notificata il 16.1.2012, l'appello era stato notificato alla parte appellata il 16.2.2012, e dunque decorso il termine di cui all'art. 325 c.p.c. Osservava, quindi, che non vi era prova che l'atto di citazione in appello fosse stato consegnato all'ufficiale giudiziario in data precedente a quella dell'avvenuta notificazione ai destinatari, posto che, a fronte dell'eccezione di tardività del gravame sollevata dalla parte appellata, la dimostrazione della data d'inoltro dell'atto per la notifica non poteva essere ricavata dal timbro ivi apposto a margine, recante il numero cronologico e la data ma senza firma del ricevente, non essendo stata esibita alcuna certificazione integrativa, idonea a dimostrare la tempestività dell'impugnazione. 2. - Per la cassazione di detta sentenza Domenico Blaschi e Maria Pistacchio propongono ricorso, affidato ad un solo motivo. 2.1. - Resistono con controricorso Aldo Lucisano e Carmela Rizzo. 3. - Con l'unico motivo di ricorso è dedotta la violazione degli arti. 137, 139, 325, 326 e 327 c.p.c. e il vizio d'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione. Sostiene parte ricorrente, richiamando giurisprudenza dei questa Corte, che per il notificante la prova della tempestività della notificazione è 3

fornita in maniera sufficiente dal timbro dell'ufficiale giudiziario apposto sull'atto, recante l'indicazione della data e del numero cronologico, ancorché privo di sottoscrizione. 4. - Il motivo é fondato. A seguito delle sentenze della Corte cost. nn. 477/02 e 28/04, nell'ordinamento deve ritenersi operante un principio generale di scissione del momento in cui si perfeziona la notificazione di un atto. In base a tale principio la notifica si intende perfezionata in momenti diversi per il richiedente e per il destinatario di essa, dovendo le garanzie di conoscibilità dell'atto da parte di quest'ultimo contemperarsi con il diverso interesse del primo a non subire le conseguenze negative derivanti dall'intempestivo esito del procedimento notificatorio per la parte sottratta alla sua disponibilità, sicché è sufficiente per il notificante dimostrare che il plico è stato inoltrato per la notifica, mediante consegna all'ufficiale giudiziario, entro il termine prescritto (Cass. 2261/07). A tal riguardo la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che la relativa prova può essere ricavata dal timbro, ancorché privo di sottoscrizione, apposto dall'ufficiale giudiziario sull'atto, recante il numero cronologico, la data e la specifica delle spese, salvo che sia in contestazione la conformità al vero di quanto da esso desumibile, atteso che le risultanze del registro cronologico, che l'ufficiale giudiziario deve tenere ai sensi dell'art. 116, primo comma, n. 1, del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229, fanno fede fino a querela di falso, (cfr. Cass. nn. 3755/15, 13640/13, 390/07, 15797/05 e 6836/05). Con la conseguenza che l'interessato deve farsi carico di esibire idonea certificazione dell'ufficiale giudiziario soltanto in caso di 4

contestazione della conformità al vero di quanto indirettamente risulta da detto atto (Cass. n. 22003/08). Né si è mai formato presso questa Corte anche prima dell'intervento delle S.U. n. 14294/07, che ha confermato l'orientamento anzi detto un indirizzo diverso, poiché i precedenti di se gno apparentemente opposto riguardavano fattispecie del tutto peculiari, in cui le annotazioni sull'atto o riferite all'atto da notificare non davano alcuna garanzia sulla conse gna di questo all'ufficio notifiche entro una certa data (v in motivazione la citata sentenza delle S.U.). 5. - Pertanto, si propone la decisione del ricorso con le forme camerali, nei sensi di cui sopra, in base all'art. 375, n. 5 c.p.c. ". II. - La Corte condivide la relazione, rispetto alla quale solo la parte ricorrente ha depositato memoria (ovviamente adesiva). III. - Pertanto, la sentenza impu gnata va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro, che provvederà anche sulle spese di cassazione. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro, che provvederà anche sulle spese di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consi glio della sesta sezione civile - 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 16.7.2015.