TRIBUNALE DI PADOVA Sentenza del 18 maggio 2006

Documenti analoghi
Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco

Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Tribunale di Pistoia

DECRETO INGIUNTIVO. Diritto di credito (somma denaro / quantità cose fungibili) consegna bene mobile

TRIBUNALE DI PADOVA Sentenza del 19 dicembre 2006

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO

DECRETO INGIUNTIVO. Diritto di credito (somma denaro / quantità cose fungibili) consegna bene mobile

REPUBBLICA ITALIANA. Cass /2016 Omessa comunicazione dati conducente: il trascorrere del tempo rende i ricordi evanes

OGGETTO: pagamento somma.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO SENTENZA

Tribunale di Torino. Improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo e remissione nei termini

(Avv. Michele Cancellaro) Tribunale di Torino. Sezione I Civile. Ordinanza 11 ottobre (est. Liberati) ******

REPUBBLICA ITALIANA SENTENZA

Dott. Salvatore Daidone Consigliere Dott. Pietro Lisa Consigliere

COGNIZIONE PIENA E COGNIZIONE SOMMARIA

SOFTLAB - LABORATORI PER LA PRODUZIONE INDUSTRIALE DEL SOFTWARE - SOCIETA PER AZIONI

Verbale d udienza TRIBUNALE DI UDINE. Successivamente oggi , ore 12.00, davanti al giudice

REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI FORLI

nella causa civile di I Grado iscritta al N /2015 R.G. promossa da:

ha pronunciato la presente

Cass /2012: Compensi avvocato. Minimi e massimi: potere discrezionale del giudice

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Dott. Pietro Lisa Consigliere Dott. Manila Salvà Consigliere ha pronunziato la seguente

TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA SECONDA SEZIONE CIVILE. tra S.R.L. LEADER UNIFEED VERTICAL SYSTEM S.R.L. contro

Tribunale di Torino, 17 maggio 2010

REPUBBLICA ITALIANA. Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbale di accertamento: competenza del Giud

REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI GENOVA Nona sezione. Dott. Lorenza Calcagno. s e n t e n z a

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA

! (C.F.: ) presso il cui studio in,

Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali

* * * * * REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Prova notifica titolo esecutivo il debitore deve provare la mancata notifica -

Sentenza n. 164/2017 pubbl. il 23/01/2017 RG n. 104/2014

A 7,J. Corte di Cassazione - copia non ufficiale. s a rei' EN ZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -1 ORDINANZA

CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE La Banca Caripe S.p.a. ha, con ricorso monitorio presentato il , chiesto ed ottenuto S.r.l. e

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO

Sentenza n /2014 pubbl. il 18/12/2014 RG n /2013 Repert. n /2014 del 18/12/2014

n. R.G. 5640/2015 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Terza Civile Sezione specializzata in materia di impresa

COND. DI MILANO VIA...

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Cass. 7214/2017. Notifica nulla e notifica inesistente. Scritto da Francesco Annunziata Domenica 02 Aprile :00

Sentenza n /2014 pubbl. il 10/11/2014 RG n /2012 Repert. n /2014 del 10/11/2014

Sentenza della dott.ssa Cinzia Sarno, GDP di Salerno in tema di compenso del ctu ed in cui viene

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO. Sezione specializzata in materia di impresa. Sezione A

r tj 130' 2o.AG ~, Lt/2J2JUb ~ +- ~~~l ~~~~~-~~b~ì_~~-~0~~~ +-~~~~~~

AVVERTENZA PER IL LETTORE

TRIBUNALE ORDINARIO DI ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO EX ART. 645 C.P.C. C.F. e P.IVA n., in persona del l.r.pt.

UNICO DOTT. GIANLUIGI MORLINI

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE. CIVILE SENTENZA

Destinatario della sanzione pecuniaria ai sensi dell art. 283, comma 2, c.p.c. e termine ultimo per la condanna

(Giudice di Pace di Ottaviano - sentenza del 08 novembre 2013).

TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. ***/2013 tra

N SENT N RGAC N CRON CONCLUSIONI:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O T R I B U N A L E D I M I L A N O S E N T E N Z A

REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano

pagina 1 di 5 intellettuale

ha pronunciato la presente

Sentenza n. 4575/2017 pubbl. il 02/10/2017 RG n /2015

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PADOVA SEZIONE SECONDA CIVILE SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA

REPUBBLICA ITALIANA IL GIUDICE DI PACE DI MISILMERI. Nella persona del Giudice di Pace dott. Giovanna Milia ha pronunciato la seguente SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Quinta Sezione ANNO 2004

N. R.G. 7367/2013 ATTORE. contro

SENTENZA nella causa iscritta al n. 410 R.G. Cont. dell anno 2016 TRA atti C.F., rappresentata e difesa dall avv. ALESSANDRO AQUILI e domiciliata come

Cessazione di efficacia del precetto Contratti obbligazioni Solidali Esecuzione Forzata

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano SENTENZA CONTRO

Condominio - Annullamento delibera assembleare - Nomina amministratore senza maggioranza assoluta

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA

Dott. Salvatore Daidone Consigliere Dott. Pietro Lisa Consigliere

Cartella esattoriale. Tasse automobilistiche: competenza delle Commissioni Tributarie Provinciali (M. Cuo

* * * MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato la S. F. s.r.l., impugnando la delibera assembleare del , conveni

Cass /2010. Violazione art. 126 bis del CdS: competenza per territorio

La rinuncia al decreto ingiuntivo quando ancora non è stata proposta opposizione non necessita di accettazione

COOP. E. SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA IN LIQUIDAZIONE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Cass /2014. Raccomandata inviata a mezzo ufficio postale: effetti

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TORINO Sezione Terza Civile SENTENZA

Tribunale Ordinario di Padova SEZIONE SECONDA CIVILE

Sentenza n. 1891/2017 pubbl. il 19/09/2017 RG n. 5094/2016 Repert. n. 4287/2017 del 20/09/2017

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO. Opposizione alla cartella esattoriale: modalità e termini (M.Cuomo)

Repert. n. 1283/2018 del 28/03/2018

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente

Tribunale di Udine. - sezione civile -

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale di Taranto II sezione giudice dott. Claudio Casarano - ha pronunciato la SENTENZA

Valenza probatoria di una fattura: il parere della Cassazione

Servizio Provveditorato ed Economato

Transcript:

TRIBUNALE DI PADOVA Sentenza del 18 maggio 2006 Opposizione a decreto ingiuntivo Tempestività termine di 40 giorni dalla notifica di ingiunzione Giudicato interno Acquisto di enciclopedia. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA SECONDA SEZIONE CIVILE IL GIUDICE Dott. ROBERTO BEGHINI ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile di I ' grado iscritta al ruolo il 26.9.2002 al n. 4997/02 R.G., promossa con atto di citazione notificato in data 19.9.2002 da Aiut. Uff. Giud. del Tribunale di Padova DA B.W.P., C.F: *** *** ***** ***** - Attore - rappresentato e difeso come da mandato a margine dell atto di citazione degli avv.ti Agostino Magnani e Luigi Prete con studio in Padova, via Buzzaccarini n. 1b CONTRO M. S.R.L., P.I.V.A.: *********** - Convenuta - rappresentata e difesa come da mandato a margine del ricorso per d.i. dall avv. G.G. con studio in Padova, via **************, n *** c/o avv. A.L.V. OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1681/2002 CONCLUSIONI Dell attore opponente - revocarsi il decreto opposto dichiarandosi lo stesso nullo, inefficace e improduttivo di giuridici effetti per le motivazioni di cui alle conclusioni dell atto di citazione, dichiarandosi nel contempo che nulla è dovuto dall opponente all opposta;

- con il favore delle spese e competenze di causa oltre accessori di legge. Della convenuta-opposta - concedersi la provvisoria esecuzione del D.I. opposto non essendo l opposizione di pronta e facile soluzione e/o perché non fondata su prova scritta; - confermarsi in ogni sua parte il D.I. opposto; - respingersi comunque ogni domanda proposta nei confronti della convenutaopposta perché infondata in fatto e diritto e/o perché improponibile o inammissibile; - con vittoria di spese e di onorari; - in via istruttoria: ammettersi le istanze tutte come dedotte in memoria ex art. 184 c.p.c. a prova diretta e a prova contraria. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 19.09.2002, B.W.P. proponeva opposizione contro il decreto n. 1681/2002, notificato il 9.07.2002, con cui questo Tribunale gli aveva ingiunto il pagamento di euro 3.214,02, oltre accessori, a favore della M. S.r.l.. Il B.W.P. aveva infatti acquistato da quest ultima un opera enciclopedica sottoscrivendo un contratto di finanziamento con la F. Spa. per la somma di euro 3.631,11. L enciclopedia gli era stata inviata. Il B.W.P. non aveva tuttavia restituito il finanziamento alla F. Spa. Aveva allora provveduto a farlo la M. Srl, subentrando così nei diritti della F. Spa nei confronti del B.W.P. (debitore ceduto). A sostegno dell opposizione al decreto ingiuntivo, il B.W.P. sosteneva che il contratto di acquisto dell enciclopedia era nullo in quanto nella proposta d acquisto l informativa relativa al diritto di recesso prevista dal decreto legislativo n. 50 del 1992, era contenuta nella facciata posteriore della proposta, in modo non differenziato nei caratteri tipografici- dalle altre condizioni contrattuali. Il B.W.P. aggiungeva inoltre che, con raccomandata spedita l 11.04.2001, egli aveva disdetto il contratto. L enciclopedia, poi, non gli era mai stata consegnata. Evidenziava infine che il consenso gli era stato carpito facendogli credere che si trattava di una collaborazione professionale, sottacendo che era invece solo una vendita di una enciclopedia. La M. Srl resisteva. Con ordinanza del 31.01.2003, veniva respinta l istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo (art. 648 c.p.c.).

Espletati gli incombenti previsti dall art. 183 c.p.c.; respinte le istanze istruttorie orali dedotte solo dalla convenuta-opposta; la causa passa ora in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Rileva preliminarmente il Tribunale che l opposizione appare tempestiva sotto entrambi i profili previsti dagli artt. 645 e 647 c.p.c.. L atto di citazione in opposizione risulta infatti notificato entro il termine di 40 giorni dalla notificazione dell ingiunzione (artt. 641 e 645 c.p.c.). Il B.W.P., inoltre, che non risulta essersi avvalso della facoltà di abbreviazione del termine ordinario di comparazione prevista dall art. 645, ultimo comma, c.p.c., si è ritualmente costituito in giudizio entro 10 giorni dalla predetta data in cui è avvenuta la notificazione dell atto di citazione in opposizione (artt. 647 e 165 c.p.c.). Come noto, trattasi di profili rilevabili entrambi d ufficio poiché il primo attiene all effetto preclusivo derivante dal giudicato interno eventualmente formatosi sul decreto ingiuntivo (v. Cass. 26.03.1991 n. 3258, Cass. 27.07.1990 n. 7580, Cass. 25.01.1990 n. 435 e Cass. sez. un. 19.04.1982 n. 2387); il secondo profilo riguarda invece più propriamente la procedibilità dell opposizione, il cui difetto non è sanabile neppure per effetto della costituzione della controparte (v. Cass. 26.01.2000 n. 849, Cass. 22.06.1999 n. 6304, Cass. 27.11.1998 n. 2044, Cass. 3.04.1990 n. 2707, Cass. 27.02.1980 n. 1375 e Cass. 23.05.1972 n. 1596; tale disciplina è stata riconosciuta costituzionalmente legittima da Corte Cost. 22.06.1976 n. 141; Cass. 27.02.1980 n. 1375 ha quindi dichiarato manifestamente infondata la questione della presunta violazione degli artt. 3 e 24 Cost., ritenendo la cit. disciplina giustificata dalla peculiare natura del procedimento monitorio). Effettuati entrambi gli accertamenti descritti, si può dunque procedere all esame dei motivi di opposizione. Osserva il Tribunale che, come già accennato nell ordinanza ex art. 648 c.p.c. del **.**.****, il contratto di finanziamento stipulato dal B.W.P. con la Beta Spa, è collegato al contratto di acquisto dell enciclopedia concluso dal B.W.P. con la Alfa Srl, con la conseguenza che le vicende di quest ultimo contratto incidono anche su quello di finanziamento. È allora chiaro che sebbene la M. Srl nel presente giudizio agisca in qualità di cessionaria del credito della F. Spa nei confronti del B.W.P., tale rilievo non è

sufficiente per rendere ininfluenti le vicende del contratto di acquisto dell enciclopedia (per un caso simile, v. Cass., sez. III, 23.04.2001, n. 5966). Puntualizzato questo, appare decisivo evidenziare che non vi è alcuna prova che l enciclopedia sia stata effettivamente consegnata al B.W.P. (consegna che come noto- costituisce di regola il requisito essenziale per la nascita dell obbligo del pagamento del prezzo). Manca ogni prova documentale, ed era superfluo assumere il siffatto capitolo orale dedotto dalla convenuta opposta nella memoria istruttoria depositata il 12.01.2005: Vero che in data 01/04/01 la merce fu inviata al sig. B.W.P.?. Il fatto del mero invio della merce tra l altro senza sapere con quali modalità: a mezzo posta? a mezzo corriere?- è irrilevante, perché è necessaria la consegna. Di quest ultima manca del tutto la prova. Né è sufficiente che il B.W.P., con la lettera del 7.04.2001(v. doc. 8 conv. opp.), abbia anticipato la sua intenzione di respingere la merce a lui eventualmente spedita. Cadendo in tal modo il contratto di acquisto dell enciclopedia (mai adempiuto dalla M. Srl), la stessa sorte deve incontrare anche il contratto di finanziamento, con la conseguenza che, non trattenendo il B.W.P. alcuna somma della F. Spa, il B.W.P. va assolto da ogni domanda (rimanendo inapplicabile la clausola n. 3. f. del contratto di finanziamento, e ciò per due ragioni: in primo luogo, perché la M Srl non ne ha invocato-eccepito l operatività entro il termine perentorio previsto dall art. 180, secondo comma, c.p.c.; in secondo luogo, perché si tratterebbe comunque di una clausola vessatoria, come tale inefficace ex artt. 1469 bis e 1469 quinquies c.c.). L opposizione va pertanto accolta. Il decreto ingiuntivo deve essere revocato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza. PQM Il Tribunale, definitivamente pronunziando, accoglie l opposizione e revoca integralmente il decreto ingiuntivo. Condanna la convenuta-opposta a rifondere all attore-opponente le spese di giudizio, liquidate in euro 81,00 per spese, euro 724,00 per diritti ed euro 1.040,00 per onorari, oltre spese generali. Padova, 18.05.2006 Il Giudice

- dr. Roberto Beghini-