giunta regionale 8^ legislatura ALLEGATOA alla Dgr n. 1560 del 26 maggio 2009 pag. 1/6 ASSESSORATO ALLA PROTEZIONE CIVILE Segreteria ai Lavori Pubblici Unità di Progetto di Protezione Civile L. R. 27/11/1984, N. 58 Schema di convenzione relativa a Servizi/Progetti tra Unità di Progetto Protezione Civile della Regione del Veneto e Centro regionale di studio e formazione per la previsione e prevenzione in materia di Protezione Civile
ALLEGATOA alla Dgr n. 1560 del 26 maggio 2009 pag. 2/6 OGGETTO: L.R. n.58 del 1984 Servizio / Progetto di Beneficiario : Servizio/Progetto di: Importo contrattuale: Finanziamento regionale: Centro regionale di studio e formazione per la previsione e prevenzione in materia di Protezione Civile Schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione del Veneto e Centro regionale di studio e formazione per la previsione e prevenzione in materia di protezione civile, in seguito denominato Centro Regionale Veneto di Protezione Civile o Beneficiario. Art. 1 - Oggetto della convenzione La presente convenzione regola i rapporti intercorrenti fra la Regione Veneto, Giunta Regionale, rappresentata dalla Struttura Regionale competente in materia di Protezione Civile e il Beneficiario Centro Regionale Veneto di Protezione Civile, con riguardo all assegnazione del finanziamento regionale in oggetto, disposta con provvedimento della Giunta Regionale n. del, che ha impegnato la relativa spesa, per l acquisizione del Servizio di seguito descritto, conformemente al progetto trasmesso alla Struttura Regionale competente in materia di Protezione Civile con nota n. del. (descrizione dettagliata del Servizio/Progetto) Art. 2 - Costo del Servizio/Progetto L importo complessivo per la realizzazione del Servizio/Progetto è desumibile dalla DGRV n. del, nonché dalla corrispondenza intercorsa con il Beneficiario in data e ammonta ad un totale di:. Art. 3 - Copertura finanziaria e spese ammissibili a finanziamento regionale La realizzazione del Servizio/Progetto è assistito da un finanziamento regionale a fondo perduto pari a, assegnato ai sensi della legge regionale citata in oggetto, e si intende riferito alla spesa di cui al provvedimento citato dal precedente art. 2.
ALLEGATOA alla Dgr n. 1560 del 26 maggio 2009 pag. 3/6 Il Beneficiario potrà far fronte con risorse proprie o di terzi per il completamento, integrazione o ampliamento dell iniziativa così come previsto dal successivo art. 4. Art. 4 - Cumulabilità del finanziamento Il finanziamento è cumulabile con gli altri finanziamenti pubblici o propri del Beneficiario eventualmente ottenuti per la medesima finalità oggetto di finanziamento regionale, fino alla copertura dell importo di spesa effettivamente sostenuto, con esclusione di ulteriori finanziamenti regionali. Qualora la somma de finanziamento pubblico superi o diminuisca l importo totale della spesa sostenuta, il finanziamento regionale è conseguentemente rideterminato. Art. 5 Impegni e obblighi del Beneficiario Il Beneficiario si impegna: ad acquisire la prestazione del Servizio/Progetto nel rispetto della vigente normativa e a completare le attività entro il ; a sostenere la spesa di cui all art. 3 rendicontandola alla Regione, entro la data del, secondo le modalità stabilite negli articoli seguenti; a trasmettere dettagliata Relazione illustrativa del Servizio/Progetto fornito, inviandolo alla Struttura Regionale competente in materia di Protezione Civile ai sensi della L. R. 58/1984 e successive modifiche. Art. 6 - Erogazioni del finanziamento Il Beneficiario, stipulato il contratto per l acquisizione del Servizio/Progetto, richiede alla Struttura regionale competente in materia di Protezione Civile l erogazione del finanziamento regionale nei seguenti limiti, allegando copia autentica delle fatture recanti la chiara dimostrazione/dicitura dell afferenza del Servizio/Progetto acquisito con l oggetto del finanziamento regionale: - anticipo del 45% del finanziamento previa presentazione alla Struttura regionale competente in materia di Protezione civile della Relazione Metodologica Iniziale del Servizio/Progetto; - erogazione del 40% del finanziamento previa presentazione di una dichiarazione relativa allo svolgimento di almeno il 50% del Servizio/Progetto da parte del Beneficiario, in cui si attesti la conformità del Servizio/Progetto alle specifiche di cui all art. 1 della presente convenzione nonché degli altri finanziamenti pubblici eventualmente acquisiti; - 15% a saldo, previa: o dichiarazione asseverata relativamente alla regolarità delle procedure amministrative da parte della Direzione; o relazione del Beneficiario, attestante la conformità del Servizio/Progetto alle specifiche di cui all art. 1 della presente convenzione nonché degli altri finanziamenti pubblici eventualmente acquisiti; o copia autenticata delle fatture liquidate.
ALLEGATOA alla Dgr n. 1560 del 26 maggio 2009 pag. 4/6 Le richieste del Beneficiario devono essere presentate entro il termine fissato dal provvedimento di concessione eventualmente prorogato sulla base di espressa richiesta motivata, in forma scritta. Art. 7 - Rispetto dei termini di acquisizione del Servizio/Progetto Il Beneficiario acquisisce e formalmente accetta di fornire il Servizio/Progetto entro i termini di cui all art. 5; lo stesso Beneficiario può richiedere, prima della scadenza fissata, una proroga dei termini. Art. 8 - Monitoraggi e verifiche La Struttura regionale competente in materia di Protezione Civile si riserva di verificare l acquisizione del Servizio/Progetto con riguardo alla rispondenza di quanto ammesso a finanziamento regionale e alla rispondenza degli impegni contrattuali assunti con la presente convenzione. Art. 9 Responsabilità Il Beneficiario è unico responsabile del Servizio/Progetto oggetto del finanziamento regionale e pertanto risponde direttamente alle autorità competenti, lasciando indenne l Amministrazione Regionale da qualsiasi responsabilità in ordine a quanto specificato. Art. 10 Revoca del finanziamento La Giunta Regionale, previa notifica di contestazione formale e acquisite le eventuali giustificazioni, procede alla revoca del finanziamento concesso e al recupero del finanziamento erogato, maggiorato degli interessi legali calcolati a far data dall erogazione dei benefici e per il periodo intercorrente da tale data a quella di versamento delle somme da restituire, in ogni caso di mancato rispetto degli impegni ed obblighi assunti dal Beneficiario con la presente convenzione. Art. 11 - Normative di riferimento Il Beneficiario si obbliga ad osservare le disposizione comunitarie, statali e regionali vigenti nonché ad applicare le direttive impartite dalla Giunta Regionale per il tramite della Struttura regionale competente in materia di Protezione Civile. Art. 12 - Controversie Tutte le controversie tra Amministrazione Regionale e Beneficiario che non si siano potute definire in via amministrativa sono deferite al Giudice Ordinario. A tal fine è competente il Foro di Venezia. Letto, confermato e sottoscritto. Centro Regionale Veneto di Protezione Civile Per la Giunta Regionale Art. 13 Clausole onerose
ALLEGATOA alla Dgr n. 1560 del 26 maggio 2009 pag. 5/6 Il Beneficiario, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, sottoscrivendo il presente articolo dichiara di voler approvare in modo specifico la clausola di cui al precedente articolo 10. Letto, confermato e sottoscritto. Centro Regionale Veneto di Protezione Civile Per la Giunta Regionale
ALLEGATOA alla Dgr n. 1560 del 26 maggio 2009 pag. 6/6 DGR n del Beneficiario: Servizio di: ALLEGATO I Scheda dettaglio del Servizio / Progetto Descrizione dettagliata :