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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MARIO CICALA - Presidente - Oggetto *TRIBUTI Dott. SALVATORE BOGNANNI Dott. MARCELLO IACOBELLIS Ud. 05/06/2014 - CC Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO Dott. ANTONELLO COSENTINO - Rel. Consigliere - Rep. G.N. 28413/2012 AI 560 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28413-2012 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'avvocatura GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro PAOLONE FRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 107 - Scala C - Interno 5, presso lo studio dell'avvocato PALANGE IDA, rappresentato e difeso dagli avvocati CIMA ANGELO, COLUCCI PIETRO, giusta delega a margine del controricorso; - controricorrente -

avverso la sentenza n. 67/2/2011 della Commissione Tributaria Regionale di CAMPOBASSO del 29.9.2011, depositata il 09/11/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/06/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO. Ric. 2012 n. 28413 sez. MT - ud. 05-06-2014-2-

La Corte, ritenuto che, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione: Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati osserva: La CTR di Campobasso ha respinto l'appello dell'agenzia -appello proposto contro la sentenza n.349/02/2006 della CTP di Campobasso che aveva accolto il ricorso del contribuente Paolone Franco- ed ha così annullato le cartelle di pagamento per IRPEF anni 1997-2001 con cui l'agenzia aveva sulla premessa della decadenza dall'istanza di definizione agevolata ai sensi dell'art.9-bis della legge n.289 del 2002 per effetto del pagamento della sola prima rata dell'importo rateizzato dovuto per la definizione agevolata- recuperato integralmente le somme non pagate od omesse (coi relativi interessi e sanzioni). La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo che, nulla prevedendo espressamente l'art.9 bis circa le conseguenze del mancato pagamento nei termini previsti dalla norma, doveva darsi rilievo alla ratio della disposizione, omogenea ed integrativa rispetto alle altre della stessa disciplina di legge, nelle quali è espressamente confermata l'efficacia dell'istanza di definizione, sicchè nella specie di causa- perteneva all'ufficio soltanto la facoltà di iscrizione a ruolo delle rate non versate e della sanzione del 30% sui soli residui importi non pagati. L'Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo. La parte contribuente si è difesa con controricorso. Il ricorso ai sensi dell'art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all'art.376 cpc- può essere definito ai sensi dell'art.375 cpc. Infatti, con il motivo di censura (rubricato come:"violazione e falsa applicazione dell'art.9.bis della legge n.289/2002 in relazione all'art.360 n.3") la ricorrente si duole in sostanza che il giudice di appello abbia ritenuto sufficiente il pagamento della sola prima rata dell'importo dovuto per la definizione agevolata, con 3

conseguente inefficacia del provvedimento di revoca (o diniego di efficacia) dell'istanza di definizione dei pagamenti ritardati o omessi. Il motivo è fondato e da accogliersi. Invero, con indirizzo condivisibile e qui puntualmente applicabile per l'identità di fattispecie, questa Corte ha già avuto modo di evidenziare che:" Il condono previsto all'art. 9 bis della legge n. 289 del 2002, relativo alla possibilità di definire gli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate, mediante il solo pagamento dell'imposta e degli interessi od, in caso di mero ritardo, dei soli interessi, senza aggravi e sanzioni, costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale come, invece deve ritenersi per le fattispecie regolate dagli artt. 7,8,9, 15 e 16 della legge n. 289 del 2002, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che, nell'ipotesi di cui all'art. 9 bis, non essendo necessaria alcuna attività di liquidazione ex art. 36 bis d.p.r. n. 600 del 1973, in ordine alla determinazione del "quantum", esattamente indicato nell'importo specificato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del terzo comma, con gli interessi di cui all'art. 4, il condono è condizionato dall'integrale pagamento di quanto dovuto e il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente solo se integrale, essendo insufficiente il solo pagamento della prima rata cui non segua l'adempimento delle successive" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20745 del 06/10/2010). Non resta che concludere che la sentenza di appello, che non si è conformata ai predetti principi, merita senz'altro la cassazione. Si prospetta peraltro l'opportunità che la lite sia restituita al giudice di appello (anzicchè decisa dalla Corte anche nel merito) atteso che la parte controricorrente nella sue difese protesta che in difformità dalla prospettazione di parte ricorrente e dalla narrativa del fatto processuale contenuta nella decisione impugnata- l'istanza disattesa dall'amministrazione finanziaria concerneva non solo la regolarizzazione dei tardivi od omessi versamenti (in applicazione del menzionato art.9 bis) ma anche la integrazione e definizione 4

della annualità pregresse per il periodo 1997-2001 (in applicazione dell'art.9 della stessa legge), con riferimento alla quale ultima però il provvedimento di diniego non aveva specificato che la sanatoria si era perfezionata, grazie all'integrale versamento di quanto dovuto, così che poi la somma pretesa a mezzo della cartella di pagamento era risultata di fatto maggiore "della differenza tra gli importi indicati nella dichiarazione di condono e quelli risultanti dai modelli F24". Per quanto la protesta non sia accompagnata dal necessario grado di autosufficienza dell'atto difensivo, non pare che nulla osti a rimettere la causa al giudice del merito, affinchè questi possa accertare se effettivamente sussiste "l'errore di calcolo" oggetto della menzionata allegazione di parte. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza, con conseguente cassazione e rimessione al giudice del merito. Roma, 28 febbraio 2014 ritenuto inoltre: che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti; che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie; che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto; che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR Molise che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente grado. Così deciso in Roma il 5 giugno 2014 DEPOSITAI() ltt CNACttilith ti64,-914r G4i0 5