CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Proposta di legge avente ad oggetto: Norme per le raccolta, commercio e vigilanza dei funghi epigei spontanei Michele Boffa Matteo Rossi Relazione illustrativa
Dopo cinque anni di applicazione della Legge regionale 13 agosto 2007 n. 27, Norme per la raccolta dei funghi epigei spontanei, è emerso che tale norma necessita di alcuni aggiustamenti rispondenti ad esigenze segnalate dal territorio anche a riguardo della semplificazione legislativa. Inoltre, risulta ampiamente inattuale l altra norma che riguarda i funghi epigei, ovvero la Legge regionale 11 settembre 1991, n. 27 "Norme in materia di commercializzazione dei funghi epigei spontanei". Per queste ragioni, si propone una nuova legge che unifichi in un unico testo le due materie delle leggi oggi vigenti e contestualmente le abroghi. In particolare, si interviene al fine di semplificare le procedure amministrative relative alla formazione degli Enti preposti alla gestione sul territorio regionale della raccolta dei funghi epigei spontanei e per normare in modo migliore il controllo micologico e la commercializzazione. L attuale impianto normativo non prevede, ad esempio, la possibilità che gli Enti parco e i Comuni montani possano subordinare l esercizio della raccolta dei funghi sul territorio di competenza al versamento di un corrispettivo monetario. Nel nuovo testo, questa opportunità vieni quindi inserita, anche per aiutare i piccoli Comuni dell entroterra a reperire risorse per svolgere interventi di salvaguardia e miglioramento boschivo. Nel rispetto del principio di adeguatezza è stato ritenuto opportuno assegnare le funzioni di autorizzazione alla Regione per quello che riguarda gli Enti parco, i Comuni montani e i Consorzi per la ricerca, la raccolta, la vendita dei funghi e per la produzione connessa. Inoltre, per evitare disomogeneità eccessive sul territorio regionale, la Giunta regionale dovrà approvare un apposito regolamento per il rilascio dei tesserini. Le deroghe ai limiti quantitativi della raccolta saranno concesse solo agli imprenditori agricoli. Per questi, infatti, la raccolta dei funghi epigei è un cespite integrativo della loro attività economica. Per alcune specie fungine, inoltre, la Giunta regionale potrà derogare ai limiti quantitativi. Il vincolo di destinazione degli importi previsti per conseguire l autorizzazione alla raccolta riguarderà solo il 50% dei ricavi degli Enti preposti alla gestione. Questo per un motivo fondamentale: diminuendo la parte vincolata si auspica che venga realmente investita nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio boschivo regionale. Inoltre, a differenza della legge ad oggi vigente, vengono inserite delle specifiche sanzioni a carico degli Enti preposti alla gestione della raccolta che non ottemperano ai loro obblighi. Negli investimenti vincolati sono stati inseriti come possibili destinazioni: - il ripristino e miglioramento di strade esistenti, a patto che gli interventi siano limitati alle strade che danno accesso a terreni forestali e per difendere i boschi dagli incendi (la pavimentazione delle strade con asfalto o altro materiale impermeabile è esplicitamente vietata); - l organizzazione di eventi o manifestazioni che promuovano la produzione fungina come elemento caratterizzante del territorio; - misure di salvaguardia a prevenzione degli incendi boschivi. Infine, vi è tutta la parte legata ai controlli micologici e alla commercializzazione dei funghi epigei, che nella Legge regionale 11 settembre 1991, n. 27 "Norme in materia di commercializzazione dei funghi epigei spontanei" era solo superficialmente trattata. Nella proposta vengono specificate le funzioni dell ispettorato micologico, le modalità di rilascio dell attestato di micologo e dell idoneità all identificazione dei funghi e i criteri per l autorizzazione al commercio dei funghi. Viene resa possibile, inoltre, la certificazione dei funghi destinati al dettaglio da parte dei micologi in possesso di regolare attestato e iscritti al registro nazionale. E consentita, infine, anche ai privati la vendita, purché sia avvenuta la regolare certificazione dei funghi e abbiano provveduto a presentare una Segnalazione certificata di inizio attività nel Comune di residenza. Da ultimo, sono inseriti i requisiti per la lavorazione e il confezionamento dei funghi e per la somministrazione e la
preparazione di alimenti a base di funghi.
Relazione articolata Con l articolo 1 si definiscono due termini presenti nell articolato della Proposta di legge: Il primo è Comuni montani: Comuni Montani ed Enti preposti alla gestione della raccolta, ovvero Enti Gestori L articolo 2 dispone le finalità della Proposta di Legge, che oggetto si propone di unificare in un unica legge le norme che disciplinano la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei, per promuovere la salvaguardia dei territori montani e lo sviluppo sostenibile delle attività economiche lì insediate. L articolo 3 definisce gli ambiti di raccolta. La raccolta è libera laddove non è regolamentata. Infatti, Enti Parco e Comuni montani, previa autorizzazione della Regione, e dei proprietari ricadenti nel territorio di competenza dei sopraccitati Enti, hanno la possibilità di assoggettare la raccolta sul proprio territorio al versamento di un corrispettivo monetario nel caso in cui la racolta non sia già stata regolamentata dai proprietari dei terreni, che almeno per il 50% dovrà essere destinato ad interventi di salvaguardia e miglioramento boschivo. Inoltre, anche i proprietari di terreni, in forma singola o associata, possono riservarsi la raccolta dei funghi sia consorziandosi, sia delimitando i loro terreni con appositi cartelli. L articolo 4 conferma i quantitativi consentiti per la raccolta a seconda della specie fungina, già previsti dalla Legge regionale 13 agosto 2007 n. 27 Norme per la raccolta dei funghi epigei spontanei. Nell articolo 5 vengono stabilite le deroghe all articolo 4. Gli Enti gestori possono determinare deroghe ai limiti quantitativi solo per gli imprenditori agricoli, al fine di integrare il reddito percepito dalla loro attività principale. Inoltre, la Regione stessa potrà individuare specie per cui i limiti di raccolta potranno essere superati. L articolo 6 distingue fra raccoglitori occasionali, che raccolgono i funghi per l autoconsumo e i raccoglitori professionali, che sostanzialmente sono gli imprenditori agricoli individuati dall articolo precedente, i qualii dovranno chiedere il rilascio da parte delle Ente gestore di detta qualifica. Inoltre, dovranno essere anche in possesso dell attestato di idoneità al riconoscimento delle specie fungine di cui la successivo articolo 18. L articolo 7 determina le modalità con cui stabilire la data di inizio e di chiusura della raccolta dei funghi. Tale facoltà viene assegnata ai Sindaci che la possono esercitareno previo sentito ilparere del Corpo forestale dello Stato. L articolo 8 elenca ulteriori limitazioni o autorizzazioni speciali alla raccolta. Anche in questo, come nel precedente articolo, la responsabilità è messa in capo ai Comuni. L articolo 9 dispone le modalità di raccolta e i divieti. Sono confermate le prescrizioni già contenute nella legge vigente, la Legge Regionale 13 agosto 2007 n. 27, Norme per la raccolta dei funghi epigei spontanei, la quale a sua volta recepisce la norma nazionale (legge 23 agosto 1993 n. 352, Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati). L articolo 10 detta i criteri relativi alla formazione dei Consorzi per la ricerca, la raccolta, la vendita dei funghi e per la produzione connessa. Rispetto alla legge vigente, la proposta inserisce un autorizzazione regionale ai Consorzi che possono essere formati dai Comuni montani, in forma singola o associata, da proprietari di boschi, dagli imprenditori agricoli e forestali, dai coltivatori diretti e da mezzadri e affittuari di boschi. La ricerca e la raccolta dei funghi nei terreni del
Consorzio è riservata ai consorziati o a persone autorizzate tramite il rilascio di un tesserino a pagamento. Le modalità di rilascio di questo tesserino verranno stabilite dalla Giunta regionale nei 30 giorni successivi alla pubblicazione della legge, affinché vi sia uniformità su tutto il territorio regionale. Gli introiti derivanti dal tesseramento dovranno essere investiti, per una quota pari almeno al 50% del totale, nella realizzazione di interventi di salvaguardia e miglioramento dei boschi (elencati poi nell articolo successivo). I Comuni montani, in forma singola o associata, che abbiano subordinato la raccolta dei funghi al versamento di un corrispettivo economica e sul cui territorio già insiste un consorzio, potranno definire reciproci accordi per unificare le modalità di rilascio dei tesserini e i corrispettivi monetari.infine, vengono descritte le modalità di delimitazione dei confini dei Consorzi. Nell articolo 11, in cui vengono elencati gli adempimenti relativi agli Enti preposti alla gestione, si ribadisce che questi ultimi debbano essere autorizzati dalla Regione, alla quale devono pervenire statuto e atto costitutivo dei Consorzi. Entro il mese di settembre di ogni anno, i Consorzi dovranno inviare in Regione una relazione che descriva le entrate e le uscite del bilancio dell anno precedente. Rispetto alla legge vigente, vengono inserite nuove tipologie d intervento con gli introiti vincolati. Gli interventi da realizzarsi obbligatoriamente devono essere fatti in base ad un progetto (anche pluriennale) che deve essere inviato all Assessorato Regionale all Agricoltura, il quale entro 30 giorni può fare le proprie osservazioni (decorso il termine, vale il silenzio assenso). L articolo 12 elenca i soggetti che possono essere esentati dall obbligo di tesserino o di autorizzazione e dispone le modalità per ottenere l esenzione stessa. L articolo 13 stabilisce che ogni Azienda sanitaria locale organizzi al proprio interno, utilizzando strutture già operanti e personale già dipendente, un Ispettorato micologico per i controlli e la vigilanza. L Ispettorato sarà coordinato da un medico individuato dalla rispettiva Asl e si dovrà avvalere degli esperti micologi in possesso del relativo attestato. Inoltre, gli Ispettorati micologici potranno avvalersi della collaborazione dei micologi iscritti al registro nazionale. L articolo 14 indica le funzioni del sopraccitato Ispettorato che vanno dal rilascio della certificazione di conformità dei funghi freschi destinati al dettaglio, all espressione del parere circa l idoneità all identificazione, alla consulenza alle strutture ospedaliere in casi di intossicazione, fino alla formazione e all attività didattica. Con l articolo 15 si dispone che l attività di riconoscimento e di controllo dei funghi spontanei sia svolto da micologi riconosciuti dalla Regione. Nell articolo 16 viene definita come prerogativa regionale la programmazione dei corsi di formazione per il conseguimento dell attestato di micologo. L articolo 17 definisce i requisiti e le modalità per commercializzare i funghi epigei spontanei freschi: devono essere suddivisi per specie, disposti in singolo strato, contenuti in cassette che consentano una sufficiente aereazione, freschi, interi, in buono stato di conservazione e puliti dal terriccio. Le specie commercializzabili sono quelle elencate nell allegato 1 DPR 14 luglio 1995 n. 376 "Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati". L articolo 18 stabilisce la competenza da parte delle Aziende sanitarie locali per il rilascio dell attestato di idoneità all identificazione di specie fungine di cui al comma 2 dell articolo 2 del DPR 376/1995; le modalità di rilascio verranno definite dalla Giunta Regionale. Nell attestato dovranno inoltre essere elencate le specie dei funghi per le quali è concessa l idoneità all identificazione. Le Aziende sanitarie locali dovranno nominare apposite commissioni
esaminatrici. Il candidato che non dovesse risultare idoneo dovrà attendere almeno trenta giorni prima di poter ridare l esame. L articolo 19 regola l autorizzazione al commercio dei funghi epigei spontanei. L autorizzazione è di competenza comunale come previsto dal DPR 376/1995. La vendita al dettaglio è consentita previa certificazione di avvenuto controllo da parte dell Ispettorato micologico. Tale certificazione ed è questa un aspetto importante della presente proposta può essere fatta anche dai micologi in possesso dell attestato ai sensi del Decreto del Ministro della Sanità 29 novembre 1996, n. 686 (Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell'attestato di micologo), e iscritti nell apposito registro nazionale. L autorizzazione comunale è rilasciata al titolare dell attività commerciale e ha validità fino alla cessazione dell attività medesima. Possono essere venduti i funghi, anche da esercizi non autorizzati, solo se certificati da un micologo, in confezioni singole e non manomissibili. La vendita può essere effettuata anche dai privati purché abbiano presentato una regolare Segnalazione certificata di inizio attività nel Comune di residenza e siano in possesso dell autorizzazione al commercio. La vendita è consentita in aree private in sede fissa o in aree pubbliche. E invece esclusa la forma itinerante. Le modalità di presentazione delle domande volte all autorizzazione dovranno essere stabilite dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dall entrata in vigore della legge. I Comuni dovranno trasmettere alle Aziende sanitarie locali competenti territorialmente, entro il 31 marzo di ogni anno, l elenco degli esercizi autorizzati nell anno precedente. L articolo 20 si occupa della lavorazione e del confezionamento dei funghi epigei spontanei. Anche in questo caso deve esserci un controllo da parte di un micologo in possesso dell attestato ai sensi del Decreto del Ministro della Sanità 29 novembre 1996, n. 686 (Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell'attestato di micologo), e iscritto nell apposito registro nazionale. L articolo 21 chiude la parte riguardante il controllo e la commercializzazione, disponendo che per la somministrazione e la preparazione di alimenti a base di funghi debbano essere utilizzate solo le specie presenti nell allegato 1 del DPR 376/1995. L articolo 22 stabilisce che a vigilare sull osservanza della presente legge debbano essere gli organi di polizia forestale, gli organi di vigilanza della caccia e della pesca, gli organi di polizia locale, gli agenti di polizia giudiziaria, i custodi forestali dei Comuni e dei loro consorzi, le guardie ecologiche volontarie di cui alla legge regionale 2 maggio 1990 n. 30 (disciplina del servizio volontario di guardia ecologica), le guardie venatorie volontarie di cui all articolo 48 della legge regionale 1 luglio 1994 n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni ed integrazioni, gli agenti giurati volontari delle Associazioni pescasportive ed ambientaliste con compiti di accertamento delle violazioni alla disciplina della pesca e per la tutela dell ambiente, di cui alla legge regionale 16 novembre 2004 n. 21 (norme per la tutela della fauna ittica e dell ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne). I consorzi possono avere loro guardie giurate che però devono essere in possesso dei requisiti di cui all articolo 138 del Testo Unico di pubblica sicurezza. Il rilascio delle abilitazioni per lo svolgimento della vigilanza inerente la normativa dei funghi è subordinato alla frequenza di corsi di qualificazione organizzati dalla Regione e al superamento di un esame di abilitazione sostenuto presso una commissione che si riunisce anche in sedi decentrate. I corsi possono essere organizzati anche dai consorzi con l autorizzazione e la vigilanza della Regione. Alle guardie particolari giurate è ovviamente vietata la raccolta dei funghi durante lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e la vendita, a qualsiasi titolo effettuata, dei tesserini o autorizzazioni per la raccolta dei funghi. Inoltre, devono prestare servizio disarmate. L articolo 23 elenca le sanzioni per le violazioni delle norme presenti nella legge. Rispetto alla
Legge Regionale 13 agosto 2007 n. 27, Norme per la raccolta dei funghi epigei spontanei vengono aggiunte solamente le sanzioni per gli Enti preposti alla gestione della raccolta che non rispettano gli adempimenti della legge, sanzioni che culminano nel ritiro dell autorizzazione regionale e vengono inserite le sanzioni riguardanti gli articoli 19, 20 e 21 del Capo II. L articolo 24 abroga la Legge Regionale 13 agosto 2007 n. 27, Norme per la raccolta dei funghi epigei spontanei e la Legge Regionale 11 settembre 1991, n. 27 "Norme in materia di commercializzazione dei funghi epigei spontanei", che la presente proposta di legge modifica, integra e sostituisce. L articolo. 25 specifica che gli enti gestori già esistenti sono automaticamente autorizzati all entrata in vigore della legge. L articolo 26, in quanto norma finale, rimanda alla Legge 352/1993 e al D.P.R. 376/1995 per tutto quello che non è espressamente previsto nella legge.