Circolare N.150 del 11 novembre Norme per le imprese ed i lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento

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Circolare N.150 del 11 novembre 2011 Norme per le imprese ed i lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento

Norme per le imprese ed i lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento Gentile cliente con la presente intendiamo informarla che in data 8 novembre 2011 è stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale, ( che entrerà in vigore il 23 novembre 2011) il D.P.R. 14 settembre 2011, n. 17, con il quale è stato emanato il regolamento, tanto atteso dalle parti sociali, recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, impiegati in ambienti sospetti di inquinamento. L intento del legislatore è quello di affidare ad imprese specializzate, ed adeguatamente informate sui rischi, l esecuzione di lavorazioni presso tali luoghi, mettendo in risalto, ancora una volta, il ruolo centrale della formazione, informazione e addestramento. Al riguardo, è stato previsto l obbligo, in capo al datore di lavoro, ove impiegato in tali ambienti, di assicurarsi, al pari delle sue maestranze, un adeguata formazione ed informazione sui fattori di rischio propri di tali attività. Ulteriori obblighi di informazione sono previsti in capo al datore di lavoro committente, nel caso di sub appalto, ancor prima di far accedere i lavoratori adibiti in ambienti di lavoro sospetti di inquinamento. 2

Premessa Con l intento di preservare la salute e l integrità fisica di particolari categorie di lavoratori, il legislatore ha introdotto nell ordinamento italiano ( DPR 14 settembre 2011 n. 177 pubblicato in G.U. n. 260 del 8 novembre 2011) specifiche norme tese a limitare, solo ad imprese e lavoratori autonomi specializzati, l accesso in ambienti contraddistinti da sospetto rischio di inquinamento ambientale. Dalla lettura delle disposizioni introdotte dal D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177, si evince, ancora una volta, la sensibilità mostrata dal legislatore sul tema della sicurezza e la prevenzione sui luoghi di lavoro alla luce, anche, degli incidenti che ogni anno colpiscono questa categoria di lavoratori esposti, più di altri, a particolari rischi. Il D.P.R è il frutto, infatti, di un copioso lavoro che ha coinvolto Stato, Regioni e parti sociali nell'intento, da tutti condiviso, di predisporre misure innovative ed efficaci al contrasto degli infortuni, gravissimi per numero e drammatici per modalità, verificatisi negli ultimi anni nei lavori in ambienti c.d. "confinati", quali silos, cisterne e simili. Tale decreto anticipa la complessiva definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi (tuttora in discussione nell ambito della Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro), comprensivo della c.d. patente a punti degli edili 1 (di prossima elaborazione) 1 Secondo quanto previsto da un avviso comune presentato recentemente al ministro del welfare verrà istituita una patente a punti obbligatoria per gli imprenditori edili, e, inoltre, verrà concessa la precedenza per l aggiudicazione degli appalti pubblici a coloro che non sono state accertate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Secondo quanto previsto dall avviso comune, la patente sarà sottoposta, ogni tre anni, ad una verifica di alcuni requisiti che invece sono necessari al momento del rilascio. Tali requisiti, in particolare, sono i seguenti: il requisito di onorabilità (assenza di procedimenti in corso a carico degli operatori); la corretta designazione di un responsabile del servizio di prevenzione e di un altro a capo del servizio tecnico (personale in possesso di attestati che ne certifichino le competenze); la sussistenza di una capacità tecnico-finanziaria adeguata a garantire il rispetto delle regole. Il citato avviso comune, precisiamo, è stato firmato dalle associazioni di categoria (datoriali e sindacali), e recepisce il dettato dell'art. 27 del Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le disposizioni previste da tale avviso comune, in ogni caso, diventeranno operative solamente con l emanazione di un decreto ministeriale che lo recepisca. Evidenziamo a tal proposito che secondo quanto previsto dall articolo 27 del D.Lgs. n. 81/2008 il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi si realizza almeno attraverso la adozione e diffusione di uno strumento che consenta la continua verifica della idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi, in assenza di violazioni alle disposizioni di legge e con riferimento ai requisiti previsti, tra cui la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e i provvedimenti impartiti dagli organi di vigilanza. Tale strumento opera per mezzo della attribuzione alle imprese ed ai lavoratori autonomi di un punteggio iniziale che misuri tale idoneità, soggetto a decurtazione a seguito di accertate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro determina l'impossibilità per l'impresa o per il lavoratore autonomo di svolgere attività nel settore edile. Alla luce di quanto emerge dall avviso comune, la patente, in particolare, parte dai 25 punti per il lavoratore autonomo e cresce in relazione ai dipendenti dell'impresa, arrivando alla soglia di 120 per un organico di 200 addetti. Incaricata della consegna della patente sarà la sezione speciale dell'edilizia, istituita presso la camera di commercio della località in cui risiede ed è domiciliato l'imprenditore. L'organismo sarà composto: 3

Disposizioni vigenti in materia di sicurezza in ambienti sospetti di inquinamento All interno del D.Lgs. 81/2008 sono già presenti diverse norme (artt. 66 e 121 D.Lgs. 81/2008) che illustrano le procedure operative minime da adottare in occasione di attività lavorative svolte, presso ambienti ove sia possibile riscontare la presenza di gas nocivi alla salute dell uomo. In particolare, è previsto che, durante l esecuzione di lavori dentro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono essere adottate idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, ed, in particolare: è vietato, se non prima di aver risanato l atmosfera (mediante ventilazione o altri mezzi idonei), consentire l'accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri; in caso di dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione; l'apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi. Nel caso in cui venga accertata (o si tema) la presenza di gas tossici, asfissianti o la irrespirabilità dell'aria ambiente e non sia possibile assicurare una efficiente aerazione ed una completa bonifica, è necessario che i lavoratori impiegati debbano essere, tra l altro: provvisti di idonei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratore; muniti di idonei dispositivi di protezione individuale collegati ad un idoneo sistema di salvataggio, che deve essere tenuto all'esterno dal personale addetto alla sorveglianza da un membro della camera di commercio; uno dell'inail, uno della Asl; uno della Direzione provinciale del lavoro; un esponente di ogni organizzazione sindacale; uno di ogni organizzazione datoriale. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, verrà rilasciata la patente o rifiutata e in nessun caso di operazione societaria sarà possibile cederla o rilevarla. Le riduzioni in caso di infrazioni partiranno da un minimo di due punti per la mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi e per una serie di inadempienze sul fronte della protezione dei lavoratori (assenza del dispositivo per cautelarsi in caso di cadute dall'alto, nessuna formazione di chi per lo svolgimento delle proprie mansioni effettua accessi al cantiere ecc.), e nell'eventualità si verifichino uno o più infortuni mortali, al di là della violazione del codice penale per la quale l'imprenditore verrà perseguito, dalla patente saranno sottratti dieci punti. Al fine di recuperare il punteggio perduto, il datore di lavoro o, per suo conto, il responsabile tecnico o il direttore tecnico designato, dovrà prendere parte a specifici corsi di formazione, allestiti da enti bilaterali del settore edile. 4

OSSERVA Gli spazi confinati sono ambienti abbastanza ampi da permettere ad una persona di entrarci per eseguire dei lavori, ma che non sono stati previsti perché ci si lavori all interno e hanno aperture di accesso e di uscita limitate, ristrette che determinano un elevato rischio di accesso e di uscita in caso di emergenza. Gli ambienti sospetti di inquinamento sono ad alto rischio in quanto non si può escludere la presenza di atmosfere pericolose per assenza di ossigeno o presenza di gas tossici, infiammabili e/o esplosivi. Si considerano, ai sensi degli artt. 66 e 121 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, ambienti sospetti di inquinamento, pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie ovvero, in generale, ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri. Norme per le imprese e lavoratori autonomi introdotte dal D.P.R. 14 settembre 2011 La principale novità, a seguito dell introduzione di detto decreto, è riconducibile al fatto che qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, oltre a soggiacere al rispetto delle norme su descritte, deve essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati. La qualifica in capo a tali operatori si presume acquisita al verificarsi delle seguenti condizioni: integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze; integrale e vincolante applicazione anche del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nel caso di imprese familiari e lavoratori autonomi. OSSERVA Le imprese familiari e i lavoratori autonomi, prima dell introduzione di tale decreto, relativamente ai rischi propri delle attività svolte avevano la facoltà - e non l obbligo di: beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali; partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali. Ora, invece, il legislatore dispone che, anche i lavoratori autonomi o le imprese familiari, prima di iniziare un attività lavorativa presso un sito a rischio di inquinamento, devono assicurarsi 5

un adeguata informazione sui rischi specifici oltre a verificare la loro idoneità fisica allo svolgimento di tali incarichi. presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto; OSSERVA La suddetta previsione è tesa a garantire che, le imprese che svolgono le predette attività abbiano personale sufficientemente preparato e abituato a svolgere lavorazioni in ambienti di lavoro a rischio di inquinamento. La previsione che almeno il 30% del persone debba aver maturato un esperienza almeno triennale, preclude l accesso a quelle imprese neo costituite che, allettate dai profitti, utilizzino nelle lavorazioni personale impreparato e, in quanto tale, non del tutto consapevole dei rischi propri di tali attività. Al riguardo, il decreto in commento ha previsto, inoltre, ( art. 2 comma 2) che in relazione alle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, non è ammesso il ricorso a sub appalti, se non autorizzato - espressamente - dal datore di lavoro committente responsabile, in prima persona, nel caso di incidenti/ infortuni sul lavoro. avvenuta l effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento. Al riguardo, il legislatore ha previsto, altresì, che i contenuti e le modalità della formazione (ovvero la progettazione del corso di formazione) devono essere individuati, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto ( 22 gennaio 2012), in armonia con le disposizioni di cui agli art. 34 e 37 del D.Lgs. 81/2008, con accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali. Al riguardo si precisa che, già nella seduta del 20 aprile 2011, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ha espresso il proprio parere positivo in merito ai contenuti del provvedimento in commento. 6

Il contenuto del corso di formazione, a favore dei predetti soggetti, non potrà prescindere dai seguenti argomenti: emergenza e pronto soccorso; valutazione dei rischi utilizzo dei D.P.I Dispositivi di Protezione Individuale; utilizzo della strumentazione e attrezzature di lavoro. Obblighi in capo al datore di lavoro committente Nel caso in cui i lavori siano svolti attraverso lo strumento dell'appalto, il soggetto tenuto ad applicare le nuove disposizioni e, quindi, il responsabile del controllo e della verifica dei requisiti delle imprese esecutrici e delle procedure di sicurezza è il datore di lavoro committente che nell ambito di un appalto e/o subappalto - ordina ad imprese o lavoratori autonomi di svolgere lavori in luoghi di cui abbia la disponibilità giuridica In capo al datore di lavoro committente è previsto, in tal caso, l obbligo di informare in modo puntuale e dettagliato, prima dell accesso nei luoghi nei quali devono svolgersi le attività lavorative, tutti i lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice (compreso il datore di lavoro ove impiegato) o i lavoratori autonomi, in merito: alle caratteristiche dei luoghi in cui sono chiamati ad operare; a tutti i rischi esistenti negli ambienti; sulle misure di prevenzione e emergenza adottate in relazione alla propria attività. La predetta attività di informazione deve essere realizzata in tempo sufficiente e adeguato all'effettivo completamento del trasferimento delle informazioni e, comunque, non inferiore ad un giorno. Il datore di lavoro committente è tenuto ad eleggere un proprio rappresentante, in possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro che vigili in funzione di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dai lavoratori impiegati. Conseguenze del mancato rispetto delle nuove prescrizioni Il provvedimento in commento impone, pertanto, un notevole innalzamento dei livelli di qualificazione - con riferimento alla salute e sicurezza sul lavoro - di qualunque operatore, impresa o lavoratore autonomo, che intenda svolgere attività in "ambienti confinati" specificando espressamente che: "il mancato rispetto delle previsioni determina il venir meno della qualificazione necessaria per operare, direttamente o indirettamente, negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati". 7

Scheda di sintesi Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi destinati ad operare nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati Requisiti per svolgere attività lavorativa in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177). integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze; integrale e vincolante applicazione anche del comma 2 dell articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nel caso di imprese familiari e lavoratori autonomi; presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto; avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento; possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e avvenuta effettuazione di attività di addestramento all uso corretto di tali dispositivi; avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di lavoro relativamente alla applicazione di procedure di sicurezza; rispetto delle vigenti previsioni, ove applicabili, in materia di Documento unico di regolarità contributiva; integrale applicazione della parte economica e normativa della contrattazione collettiva di settore. 8

I divieti Fasi delle lavorazioni Conseguenze del mancato rispetto delle norme Decorrenza delle disposizioni non è ammesso il ricorso a subappalti, se non autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente e certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le disposizioni del regolamento si applicano anche nei riguardi delle imprese o dei lavoratori autonomi ai quali le lavorazioni vengano subappaltate. Durante tutte le fasi delle lavorazioni negli identificati ambienti deve essere adottata ed efficacemente attuata una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti confinati, comprensiva della eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale e dei Vigili del Fuoco. Il mancato rispetto delle statuizioni normative determina il venir meno della qualificazione necessaria per operare, direttamente o indirettamente, nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Dal 23 novembre 2011 9