sul ricorso numero di registro generale 4653 del 2017, proposto da:

Documenti analoghi
ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 21 di A.P. del 2018, proposto dal

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 8023 del 2014, proposto da:

contro ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 7172 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

N /2016 REG.PROV.CAU. N /2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ORDINANZA

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 630 del 2018, proposto da:

Loris Renato Colombo. SNALS BERGAMO MAIL: sito

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 5475 del 2015, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 4602 del 2018, proposto da:

contro ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale del 2015, proposto da:

ISSN Pubblicato dal 12/01/2016

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 5196 del 2018, proposto da

ha pronunciato la presente

Niente informativa interdittiva antimafia per lavoratori con precedenti penali

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ORDINANZA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8777 del 2016, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 7368 del 2015, proposto da:

ha pronunciato la presente

Frazionamento dell appalto in lotti, partecipazione e concorrenza

contro nei confronti di e con l'intervento di

Esame avvocato, plagio, annullamento prove

sul ricorso numero di registro generale 6423 del 2016, proposto dai Signori

contro ha pronunciato la presente sul ricorso in appello n. 955 del 2017, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 379 del 2015, proposto da:

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 4892 del 2016, proposto da:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Prima) ORDINANZA

ha pronunciato la presente

Alloggi popolari: nessuna tutela per l'occupante abusivo. Neppure se si tratta di madre con figli minori

sul ricorso numero di registro generale 983 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 2726 del 2017, proposto da:

."r F \ - _. #4I *Ii. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 746 del 2012, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 499 del 2016, proposto da:

ha pronunciato la presente

contro nei confronti per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,

sul ricorso numero di registro generale del 2018, proposto da

sul ricorso numero di registro generale del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da

STUDIO LEGALE DI GIUNTA Via Antonello da Messina 67, Viagrande (CT)

CONSIGLIO DI STATO ORDINANZA DEL 13 DICEMBRE 2018 N.6094:

E illegittima la revisione della patente di guida in assenza della comunicazione di decurtazione punti

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) ORDINANZA. contro. per l'annullamento

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) SENTENZA.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6769 del 2018, proposto da

sul ricorso numero di registro generale 5856 del 2012, proposto da:


ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2652 del 2017, proposto da:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA. in sede giurisdizionale ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 735 del 2014, proposto da:

Cognome: CARCHEDI Indirizzo, Tel.

ha pronunciato la presente

12 Marzo 2014 N. 1031

Lazio. Ok del Tar al Decreto Bondi su riduzione budget sanità privata

ha pronunciato la presente

Scritto da Valentina Magnano Martedì 19 Luglio :31 - Ultimo aggiornamento Martedì 19 Luglio :51

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Prima) ORDINANZA

H Consiglio di Stato in sede giurisdizioni ale

ha pronunciato la presente

Ordinanza TAR Lazio sezione terza, n. 7665_2016

sul ricorso numero di registro generale 9410 del 2013, proposto da:

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quinta) ORDINANZA

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

contro ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 1034 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quarta) ORDINANZA

contro per la riforma ha pronunciato la presente SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) ORDINANZA

N. 1_ REG.PROV.CAU. N /2015 REG.R1C. (Sezione Prima Bis) ORDINANZA. sul ricorso numero di registro generale del 2015, proposto da:

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) SENTENZA

STUDIO LEGALE DI GIUNTA Via Antonello da Messina 67, Viagrande (CT)

Il Tar accoglie il ricorso dell IAL Sicilia per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, in epigrafe e, per l'effetto:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

sul ricorso numero di registro generale 8970 del 2017, proposto da:

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA. in sede giurisdizionale SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) ORDINANZA

contro nei confronti di per l'annullamento, anche con motivi aggiunti,

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sul ricorso numero di registro generale 8760 del 2016, proposto da:

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Settima) ORDINANZA. contro

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 2724 del 2015, proposto da:

Pagina 2 di 6 della sentenza del Tar per l Abruzzo, sede dell Aquila, n. 321/2005, resa tra le parti, concernente il rilascio di una concessione edili

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 2198 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Transcript:

Pagina 1 di 5 Pubblicato il N. 03213/2017 REG.PROV.CAU. N. 04653/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 4653 del 2017, proposto da: Dirpubblica (Federazione del Pubblico Impiego), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Carmine Medici, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Piazzale Clodio 18; contro Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12; Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Sgroi, Lelio Maritato, Carla D'Aloisio, Emanuele De Rose, Giuseppe Matano, Ester Sciplino, con domicilio eletto presso lo studio

Pagina 2 di 5 Antonino Sgroi in Roma, via Cesare Beccaria, 29; Equitalia s.p.a., Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., Ernesto Maria Rufini quale amministratore delegato di Equitalia s.p.a. e quale commissario straordinario nominato con d.p.c.m. 16/2/2017, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Lirosi, Marco Martinelli, Aristide Police, Filippo Degni, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Lirosi in Roma, via delle Quattro Fontane, 20; nei confronti di U.I.L. Credito Esattorie e Assicurazioni, Federazione Italiana Sindacale Assicurazioni Credito, Federazione Autonoma Bancari Italiani, Federazione Italiana Reti dei Servizi del Terziario, Giovanna Ricci, Anna Maria Landoni, Emma Marra, Silvano Righi, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati Giuliano Gruner, Federico Dinelli, con domicilio eletto presso lo studio Giuliano Gruner in Roma, via Dandolo, 19/A; per la riforma dell'ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I n. 03138/2017, resa tra le parti. Visto l'art. 62 cod. proc. amm; Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'economia e delle Finanze, dell Agenzia delle Entrate, dell Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, di Equitalia s.p.a., di Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., di U.I.L. Credito Esattorie e Assicurazioni, della Federazione Italiana

Pagina 3 di 5 Sindacale Assicurazioni Credito, della Federazione Autonoma Bancari Italiani, della Federazione Italiana Reti dei Servizi del Terziario, di Giovanna Ricci, Anna Maria Landoni, Emma Marra, Silvano Righi nonché di Ernesto Maria Ruffini quale amministratore delegato di Equitalia s.p.a. e quale commissario straordinario nominato con d.p.c.m. 16/2/2017; Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado; Viste le memorie difensive; Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2017 il consigliere Giuseppe Castiglia; Uditi per le parti gli avvocati Medici, Lirosi, Police, Martinelli, Dinelli e Gruner nonché l avvocato dello Stato De Bellis; Richiamato e fatto proprio quanto già osservato nel decreto del Presidente della Sezione 26 giugno 2017, n. 2677, e cioè che: Considerato che le doglianze di merito - nella parte rivolta a criticare l immissione nel ruolo dirigenziale dell agenzia, senza alcuna eccezione, di personale della ex società di riscossione - sembrano ammissibili e prima facie supportate da fumus, alla luce della consolidata giurisprudenza amministrativa e soprattutto costituzionale; Considerato però, sotto il profilo del danno, che allo stato il pregiudizio allegato non esibisce - sotto tale specifico profilo e visto l andamento della procedura - il requisito di assoluta attualità; Considerato altresì e soprattutto che l esigenza pubblica di continuità del servizio nazionale di riscossione non può che prevale nel bilanciamento tra i due contrapposto interessi operabile in questa sede monocratica;

Pagina 4 di 5 Considerato, conclusivamente, che l istanza cautelare va respinta, dovendosi rinviare ogni ulteriore approfondimento alla più propria sede collegiale. Rilevato che: a) tenuto conto dell evidente rilievo pubblico della controversia, che investe l esercizio di una funzionale essenziale per lo Stato, e la correlata esigenza che essa trovi una soluzione definitiva, e non solo interinale, nei tempi più brevi, l interesse dalla Federazione appellante potrà avere tutela - a norma dell art. 55, comma 10, c.p.a. - mediante una sollecita definizione della controversia nel merito; b) in quella sede dovranno essere meglio valutate sia le eccezioni di rito sollevate, sia i motivi aggiunti depositati da Dirpubblica in primo grado, sia le questioni di legittimità costituzionale proposte sotto diversi profili - nel che sembra essere l effettiva ragion d essere del ricorso introduttivo del giudizio - anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale (cfr. da ultimo le sentenze 17 marzo 2015, n. 37, e 25 novembre 2016, n. 248); c) a questi soli fini l appello cautelare va accolto; d) il T.a.r. provvederà a fissare l udienza pubblica di discussione con carattere di priorità. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie l'appello ai sensi dell art. 55, comma 10, c.p.a. (Ricorso numero: 4653/2017) nel senso di disporre che il T.a.r. fissi l udienza pubblica di discussione con priorità. Ordine che, a tal fine, a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al T.a.r. Compensa fra le parti le spese del doppio grado di giudizio cautelare.

Pagina 5 di 5 La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati: Vito Poli, Presidente Oberdan Forlenza, Consigliere Giuseppe Castiglia, Consigliere, Estensore Luca Lamberti, Consigliere Nicola D'Angelo, Consigliere L'ESTENSORE Giuseppe Castiglia IL PRESIDENTE Vito Poli IL SEGRETARIO