COMITATO REGIONALE CALABRIA



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Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti COMITATO REGIONALE CALABRIA VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 88100 CATANZARO TEL.: 0961 752841 2 FAX: 0961 752795 Indirizzo Internet: www.crcalabria.it e-mail: segreteria@crcalabria.it presidenza@crcalabria.it Stagione Sportiva 2006/2007 Comunicato Ufficiale N 69 dell 11/12/2006 1. DELIBERE DELLA C.A.F. Si riportano, di seguito, i testi dei Fax inviati dalla C.A.F. datati 7.12.2006 : REVOCAZIONE PRESENTATO DAL SIGNOR POZZI DARIO AVVERSO LA SANZIONE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 02.10.2009, REVOCAZIONE PRESENTATO DAL SIGNOR POSCO SALVATORE AVVERSO LA SANZIONE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 02.10.2009, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6, COMMA 1, 2 E 4 CON L AGGRAVANTE DI CUI REVOCAZIONE PRESENTATO DAL SIGNOR CAPUTO ROCCO AVVERSO LA SANZIONE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 02.10.2009, REVOCAZIONE PRESENTATO DAL SIGNOR LAGRECA EGIDIO AVVERSO LA SANZIONE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 02.10.2009, REVOCAZIONE PRESENTATO DAL SIGNOR CAPALBO GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 02.10.2009, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6, COMMA 1, 2 E 4 CON L AGGRAVANTE DI CUI REVOCAZIONE PRESENTATO DAL SIGNOR CORBELLI PIERLUIGI AVVERSO LA SANZIONE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 02.10.2009, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6, COMMA 1, 2 E 4 CON L AGGRAVANTE DI CUI REVOCAZIONE PRESENTATO DAL SIGNOR NARDI DOMENICO AVVERSO LA SANZIONE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 02.10.2009, 2. DELIBERE DEL DISCIPLINARE Seduta dell 11.12.2006 Con l'intervento dei Sigg: - Avv. Romano GENTILE PRESIDENTE - Avv. Luigi COMBARIATI COMPONENTE - Avv. Carlo ROTUNDO COMPONENTE Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti COMITATO REGIONALE CALABRIA Via Contessa Clemenza n. 1 88100 CATANZARO - TEL: 0961 752841-2 FAX: 0961.752795 - Partita I.V.A. 02006911008 e-mail: segreteria@crcalabria.it - sito internet: www.crcalabria.it

Comunicato Ufficiale N. 69 del 11 dicembre 2006 399 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n 8 a carico di : società G.S. TIME OUT CALCIO A 5 della violazione a quanto disposto dal Comunicato Ufficiale n 1 del 01.07.20065 (Obbligo partecipazione attività giovanile Campionato Regionale Juniores Calcio a 5), e riportato sul Comunicato Ufficiale n 2 del 03.07.2006. letti gli atti ufficiali; considerato che il Comitato Regionale Calabria proprio su sollecitazione delle società affiliate e senza alcuna opposizione ha organizzato il Campionato Juniores di Calcio a Cinque facendo obbligo di partecipare a tutte le società in organico nei campionati di calcio a cinque di serie C1 e C2; (C.U. n 2 del 03.07.2006) che la mancata partecipazione comporta la sanzione dell ammenda da 500,00 ad 1500,00 per come previsto nel Comunicato Ufficiale n. 1 dell 1.07.2006 in ossequio a quanto deciso dalla Lega Nazionale Dilettanti; rilevato, inoltre, che le società G.S. Time Out Calcio a Cinque non è comparsa né ha giustificato un legittimo impedimento; P.Q.M. irroga alla società G.S. TIME OUT CALCIO A CINQUE l ammenda di 1000,00 (mille). RECLAMO N. 40 della società U.S. SCALEA 1912 avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n 60 del 22.11.2006 (Ammenda di 1500,00 e squalifica del campo di gioco per UNA gara). rilevato che dal reclamo non emergono elementi tali da far ritenere incongrua la decisione del Giudice Sportivo, che ha riconosciuto la responsabilità della U.S. Scalea, ai sensi dell art. 11 comma 1 C.G.S., per l esplosione di un petardo provocata dai propri tifosi, che ha cagionato lesioni non gravi all assistente arbitrale, ma tali da costringere lo stesso ad abbandonare la gara; in particolare, con riferimento alla dinamica del fatto proposta in reclamo, non ha interesse la circostanza che lo stesso assistente possa essere stato colpito casualmente, stante il divieto assoluto di introdurre e/o utilizzare materiale esplosivo negli stadi e impianti sportivi, sancito dall art.62 delle N.O.I.F.. RECLAMO N. 41 della società S.S. COMPRENSORIO MONTALTO UFF. avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n 60 del 22.11.2006 (Ammenda di 600,00, inibizione Sig. VITA Giuseppe fino al 13.12.2006, inibizione medico Sig. CIRAULO Giuseppe fino al 30.06.2007, squalifica calciatore (quale capitano) DE LUCA Angelo fino al 31.12.2007). rilevato che non si ravvisano fondati motivi di accoglimento del reclamo. In particolare, si ritiene non attendibile l ipotesi che il dirigente VITA Giuseppe, già riconosciuto colpevole di reiterate ingiurie verso l arbitro, avrebbe altresì colpito l arbitro a fine gara con un calcio al polpaccio, circostanza che scagionerebbe il capitano DE LUCA Angelo, punito per la mancata identificazione del colpevole. Laddove l arbitro nel referto dichiara di non essere riuscito ad identificare con precisione il colpevole perché erano presenti almeno quattro giocatori, con ciò significando che il reo era senza altro uno dei quattro calciatori, mentre non riferisce della presenza di alcun dirigente; riguardo alla presenza di persone estranee nello spogliatoio, protagoniste tra l altro di gravi e ripetute ingiurie e minacce all indirizzo dell arbitro, si ritiene corretta la ammenda inflitta alla società ospitante, responsabile della tutela dell ordine pubblico e della incolumità dell arbitro; allo stesso modo appare equa la sanzione al medico sociale della medesima società CIRAULO Giuseppe, per i gravi addebiti di cui al referto;

Comunicato Ufficiale N. 69 del 11 dicembre 2006 400 RECLAMO N. 42 della società U.S. VERBICARO avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n 63 del 29.11.2006 (Punizione sportiva perdita della gara Verbicaro Doria con il punteggio di 0 3, squalifica calciatore GAMBA Sergio fino al 31.01.2007). rilevato che con comunicato ufficiale n.2 del 3/7/2006 il Comitato Regionale ha stabilito, con riferimento al campionato di 1 categoria per la stagione 2006/2007, che le società hanno l obbligo di impiegare sin dall inizio e per l intera durata delle gare, quindi anche nel caso di sostituzioni, almeno due calciatori nati successivamente al 1 gennaio 1989 e un calciatore nato successivamente al 1 gennaio 1988; per il mancato rispetto di tale disposizione il Giudice Sportivo ha inflitto alla società Verbicaro la punizione della perdita della gara Verbicaro - Doria con il punteggio di 0-3; viceversa, dal referto e dalla distinta ufficiale della gara risulta che la U.S. Verbicaro ha schierato per tutta la durata dell incontro tre calciatori con le suddette caratteristiche anagrafiche, e precisamente: DIDONA Vincenzo (nato il 18/3/1989), SPANO Massimiliano (nato il 11/8/1989), DE GIORGIO Roberto (nato il 7/1/1989), quest ultimo sostituito in corso di gara da RINALDI Francesco (nato il 15/9/1988); deve pertanto revocarsi il provvedimento del Giudice Sportivo e va omologato il risultato di 4-2 della gara Verbicaro - Doria, conseguito sul campo in favore della US Verbicaro; in ordine alla squalifica fino al 31 gennaio 2007 inflitta al calciatore GAMBA Giuseppe (US Verbicaro), il reclamo non può essere accolto: la condotta oltraggiosa e minacciosa nei confronti dell arbitro da parte del giocatore, descritta in referto, giustifica la sanzione inflitta che deve pertanto essere confermata; in parziale accoglimento del reclamo e, per l effetto, revoca la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3, confermando il risultato della gara U.S. Verbicaro - Doria di 4-2; conferma la squalifica del calciatore GAMBA Giuseppe fino al 31 GENNAIO 2007. dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della reclamante. RECLAMO N. 43 della società U.S. MONTEPAONE CALCIO avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n 63 del 29.11.2006 (Squalifica calciatore AUDINO Vincenzo fino al 29.01.2007). rilevato che la condotta del calciatore AUDINO Vincenzo (Montepaone) è stata gravemente offensiva e minacciosa nei confronti dell assistente arbitrale, per aver proferito ingiurie ed aver poggiato le mani sul volto dello stesso; deve ritenersi non vera la circostanza sostenuta in reclamo secondo cui sarebbe stato un dirigente del Montepaone, anziché il calciatore Audino, a poggiare involontariamente la mano sul corpo dell assistente arbitrale, poiché la descrizione dei fatti in referto è precisa e inequivocabili, ritenendo congrua la sanzione applicata; RECLAMO N. 44 della società U.S. CRUCOLESE avverso la regolarità della gara Spezzano Albanese Crucolese (1 1) del 18.11.2006 Campionato Prima Categoria per presunta posizione irregolare del calciatore DANTI Francesco. rilevato che il calciatore della AS Spezzano Albanese DANTI Francesco, in distinta con il n.10, risultava effettivamente squalificato fino al 10.12.2006 per precedente provvedimento della giustizia sportiva e che, pertanto, non poteva prendere parte alla gara tra la AS Spezzano Albanese e la US Crucolese del 18.11.2006; visto l art.12 comma 5, del C.G.S.; in accoglimento del reclamo irroga a carico della società A.S. SPEZZANO ALBANESE la punizione sportiva della perdita della gara Spezzano Albanese Crucolese con il punteggio di 0-3; dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.

Comunicato Ufficiale N. 69 del 11 dicembre 2006 401 RECLAMO N. 45 della società S.S. MIRTO CALCIO A CINQUE avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n 60 del 22.11.2006 (Ammenda 250,00). ritenuto che i fatti ascritti alla società Mirto Calcio a Cinque vanno diversamente valutati, poiché è emerso che la presenza di persone non identificate nello spazio che conduce dal terreno di gioco agli spogliatoi, non può essere motivo di responsabilità a carico della società in quanto la struttura, omologata nel settembre 2006, presenta caratteristiche tali da non poter impedire l accesso ad estranei; per quanto riguarda le offese profferite agli arbitri dai tifosi al termine della gara, deve riconoscersi la responsabilità della società ospitante; in parziale accoglimento del reclamo, riduce l ammenda inflitta alla società S.S. MIRTO CALCIO A CINQUE ad 50,00; dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante. RECLAMO N. 46 della società S.S. SAN GIACOMO avverso la regolarità della gara La Sibaritide Arcas San Gaicomo (1 0) del 26.11.2006 Campionato TERZA Categoria (C.D. Rossano) per presunta posizione irregolare dei calciatori CURCIO Gianluca, DE PAOLA Antonio, DIODATI Raffaele, PORTO Andrea e RENZO Francesco. rilevato che nel corso della gara La Sibaritide - San Giacomo, per come risulta dalla distinta di gara, La Sibaritide schierava ben cinque calciatori giovani i quali, non avendo ottenuto l autorizzazione del Comitato Regionale prevista dall art. 34 comma 3 delle NOIF, non avrebbero potuto prendere parte alla gara; visto l art. 34 comma 3 delle NOIF e dell art. 12 comma 5, lett.c), del C.G.S.; in accoglimento del reclamo e, per l effetto, delibera a carico della LA SIBARITIDE ARCAS la perdita della gara AS Sibaritide - San Giacomo con il punteggio di 0 3; dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante. RECLAMO N. 47 della società REAL LA MUCONE avverso la regolarità della gara La Sibaritide Arcas Real La Mucone (2 1) del 12.11.2006 Campionato TERZA Categoria (C.D. Rossano) per presunta posizione irregolare dei calciatori CURCIO Gianluca, DE PAOLA Antonio, DIODATI Raffaele, DI STASI Mattia e RENZO Francesco. rilevato che nel corso della gara La Sibaritide Real La Mucone, per come risulta dalla distinta di gara, La Sibaritide schierava ben cinque calciatori giovani i quali, non avendo ottenuto l autorizzazione del Comitato Regionale prevista dall art. 34 comma 3 delle NOIF, non avrebbero potuto prendere parte alla gara; visto l art. 34 comma 3 delle NOIF e dell art. 12 comma 5, lett.c), del C.G.S.; in accoglimento del reclamo e, per l effetto, delibera a carico della LA SIBARITIDE ARCAS la perdita della gara AS Sibaritide Real La Mucone con il punteggio di 0 3; dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.

Comunicato Ufficiale N. 69 del 11 dicembre 2006 402 RECLAMO N. 48 della società A.S. PROLOCO MELICUCCA avverso la regolarità della gara San Gaetano FC Palmi Proloco Melicuccà (1 0) del 26.11.2006 Campionato TERZA Categoria (C.P. Reggio Calabria) per presunta posizione irregolare del calciatore PUGLIESE Ivan. rilevato che il reclamo è fondato avendo la società San Gaetano FC Palmi schierato, nella gara del 26.11.2006 contro AS Proloco Melicuccà, il calciatore PUGLIESE Ivan, che in realtà risulta tesserato con la AS Proloco Melicuccà; visto l art. 12, comma 5, del C.G.S.; in accoglimento del reclamo irroga alla società SAN GAETANO FC PALMI la punizione sportiva della perdita della gara per 0 3; dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante. RECLAMO N. 49 della società U.S. UESSE CATANZARO 1929 avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n 27 del 22.11.2006 (Squalifica calciatore MOSCARINO Gaetano per CINQUE giornate). rilevato che il calciatore MOSCARINO Gaetano (U.S. Catanzaro 1929) si è reso responsabile di aver spintonato e minacciato il direttore di gara in occasione di una ammonizione e che, pertanto, la sanzione inflitta ai suoi danni appare congrua; rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa RECLAMO N. 50 della società A.C. CAMPANA avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n 16 del 22.11.2006 (Ammenda di 150,00, squalifiche calciatori CIMINO Francesco e VIGLIATURO Francesco per QUATTRO gare). sentito il rappresentante della società reclamante; ritenuto che alla stregua dello stesso referto arbitrale i fatti ascritti a Cimino Francesco e Vigliaturo Francesco vanno diversamente valutati, poiché è emerso che nessun comportamento minaccioso è dato rinvenire nel loro comportamento; i suddetti calciatori si sono limitati, infatti, a rivolgere al direttore di gara frasi offensive; allo stesso modo dal rapporto arbitrale non risulta che persone estranee siano entrate nel terreno di gioco, per cui del tutti ingiustificata è l irrogazione dell ammenda a carico della società; che, pertanto, appare conforme a giustizia ridurre la sanzione a carico di Cimino Francesco e Vigliaturo Francesco e revocare la sanzione dell ammenda; in parziale accoglimento del reclamo, REVOCA la sanzione dell ammenda inflitta alla società A.C. CAMPANA; riduce le squalifiche inflitte ai calciatori CIMINO Francesco e VIGLIATURO Francesco a DUE giornate; dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.

Comunicato Ufficiale N. 69 del 11 dicembre 2006 403 RECLAMO N. 51 della società REAL MONTALTO avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n 12 del 22.11.2006 (Squalifica calciatore GARRAFA Gianluca fino al 30.04.2007, squalifica calciatore FOLINO Francesco per TRE gare effettive). rilevato che nessun dubbio può sollevarsi sulla dinamica dei fatti verificatisi a fine gara, nonché sulla identificazione dei responsabili, Garrafa Gianluca e Folino Francesco, calciatori del Real Montalto, indicati puntualmente nel referto; ritenuto che le sanzioni appaiono congrue ed adeguate; Pubblicato in Catanzaro ed affisso all albo del C.R. Calabria il 12/12/2006 Il Segretario (dott. Saverio Mirarchi) Il Presidente (prof. Antonio Cosentino)